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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/11/2025, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa UR ROMEO
in esito all'udienza del 25 novembre 2025, a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti riuniti iscritti ai n. 2625/2024 e 5303/2024 R.G. vertenti
TRA
, c.f. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Comunale, giusta procura allegata in atti.
OPPONENTE – RESISTENTE IN VIA RICONVENZIONALE
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
15/7/1967, rappresentata e difesa dall'avv. RE PU, giusta procura allegata in atti.
OPPOSTA – RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE
GL ORESTE, c.f. , quale procuratore distrattario di C.F._2 CP_1
rappresentato e difeso da sé medesimo. TO
[...]
OGGETTO: opposizione a precetto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14/5/2024 ed iscritto al n. 2625/2024 R.G. l' Parte_1
spiegava opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 25/4/2024, con il quale la sig.ra
[...]
e l'avv. RE PU, quale distrattario, avevano esposto di avere notificato in Controparte_1 forma esecutiva il 23/11/2022 la sentenza n. 2178/2022, con la quale, a propria volta, il Tribunale di
1 SS aveva condannato l' ad adibire in modo Parte_1 Controparte_1 prevalente alle mansioni proprie della qualifica di infermiere professionale ed a risarcirle il danno non patrimoniale subito per effetto dell'accertato demansionamento e liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dal 1/9/2009 al
29/11/2016, oltre interessi legali e spese del giudizio liquidate nella misura di 2/3 pari a € 3.085,00 per compensi professionali, più accessori di legge, distratti a favore dell'avv. RE PU.
Con l'atto di precetto opposto, in esecuzione della sentenza anzidetta, aveva Controparte_1 rivendicato il pagamento della somma di € 44.694,43 e l'avv. RE PU quale procuratore distrattario il pagamento della somma di € 5.085,03.
L'opponente eccepiva la nullità e/o illegittimità del precetto per inidoneità del titolo a procedere ad esecuzione forzata, poiché l'asserito titolo esecutivo non poteva ritenersi portatore di un credito certo liquido ed esigibile ex art. 474 c.p.c., in quanto la sentenza azionata non permetteva di quantificare le somme dovute in favore dell'opposta Evidenziava che la sentenza n. Controparte_1
2178/2022 del Tribunale di SS non costituiva titolo esecutivo, rappresentato invece dalla sentenza n. 154/2024, con la quale la Corte di Appello di SS – sezione lavoro – aveva rigettato l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 2178/2022. Parte_1
Eccepiva altresì l'illegittima determinazione degli onorari dell'atto di precetto dell'avv. RE
PU, eccedenti rispetto al valore della controversia e rispetto a quanto liquidato in sentenza.
Chiedeva, preliminarmente, di sospendere ex art 615, 1° comma, c.p.c., l'efficacia esecutiva del titolo e dell'atto di precetto opposto, concorrendo gravi motivi, e, nel merito, di dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto di precetto opposto. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2. si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 2/10/2024. Controparte_1
Premetteva che il precetto era stato elaborato sulla scorta delle buste paga e dei fogli presenza elaborati dall' (ove erano esposti, rispettivamente, le retribuzioni globali di fatto e la presenza Pt_1 anno per anno e mese per mese della dipendente in reparto nel periodo preso in considerazione nella sentenza 2178/2022 - dall'1/9/2009 al 29/11/2016), e con riserva di nuovo precetto per le somme ulteriormente dovute alla dipendente da azionare al momento della trasmissione da parte dell'
[...]
delle buste paga mancanti. Precisava che, prima della notifica dell'atto di precetto e Pt_2 dell'opposizione, la Corte d'Appello di SS, sezione lavoro, con sentenza n. 154/2024 del
29/2/2024 (non impugnata in Cassazione), notificata all'opponente in forma esecutiva in pari data, aveva integralmente confermato la sentenza di primo grado, in forza della quale era stato notificato precetto.
2 Evidenziava che la giustificazione del credito della lavoratrice era rinvenibile già dall'interpretazione testuale della sentenza azionata, che forniva tutti gli elementi per giungere, attraverso il riferimento ai documenti ivi richiamati, alla quantificazione dell'importo precettato, indicando, in particolare il periodo temporale di riferimento (dall'1/9/2009 al 29/11/2016), i dati da cui individuare la retribuzione globale di fatto (le buste paga elaborate dalla stessa debitrice) ed i giorni di effettiva presenza della lavoratrice in reparto (dati ricavabili dai cartellini presenze anch'essi elaborati dall'Azienda). Sottolineava che, pertanto, la sentenza in forza della quale era stato intimato il pagamento conteneva tutti gli elementi necessari a rendere possibile l'esercizio dell'azione esecutiva.
Evidenziava, ancora, che l'opponente non aveva specificatamente contestato i conteggi esposti in precetto e rappresentava che i compensi di precetto indicati dall'avv. PU erano conformi alle tariffe forensi vigenti.
In via riconvenzionale, ove la sentenza in parola non fosse stata ritenuta valido titolo esecutivo, chiedeva la condanna dell' al pagamento in favore della della complessiva somma Pt_1 CP_1 di € 35.842,05 oltre interessi dal dovuto al soddisfo, in esecuzione di quanto disposto dalla sentenza menzionata e per i periodi e secondo i conteggi indicati nell'atto di precetto.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione poiché infondata ed inammissibile, e, in via riconvenzionale, la condanna dell'Azienda al pagamento in favore di della complessiva somma € Controparte_1
35.842,05 oltre interessi dal dovuto al soddisfo, ovvero di somma maggiore nei limiti di € 50.000,00 oltre interessi. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
3. Con separato ricorso depositato in data 11/10/2024 ed iscritto a ruolo al n. 5303/2024 RG,
l' spiegava opposizione avverso l'atto di precetto notificato il Parte_1
30.9.2024, con il quale la sig.ra e l'avv. RE PU, quale distrattario, avevano Controparte_1 esposto di avere notificato in forma esecutiva il 23/11/2022 la già citata sentenza n. 2178/2022 Trib.
SS e che, con sentenza n. 154/2024 emessa dalla Corte d'Appello di SS Sez. Lavoro e notificata in forma esecutiva in data 29.2.2024, era stata confermata la sentenza n. 2178/2022 Trib.
SS e condannata l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.320,00, Parte_1 oltre accessori di legge.
Con l'atto di precetto opposto, aveva rivendicato il pagamento della somma di € Controparte_1
44.694,43 e l'avv. RE PU quale procuratore distrattario il pagamento della somma di €
7.886,54.
3 Riproponeva le medesime eccezioni e difese della precedente opposizione a precetto insistendo nelle medesime conclusioni.
4. si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 20/5/2025, Controparte_1 riproponendo le medesime difese e domande, anche in via riconvenzionale, spiegate nel precedente giudizio e chiedendo la riunione del procedimento a quello di più risalente iscrizione.
5. All'udienza dell'11/3/2025, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del precetto del 25/4/2024, ed ordinato all'Azienda resistente, ex art. 423 c.p.c., il pagamento in favore di parte opposta della somma lorda di € 35.842,05, ed ex art. 210 c.p.c., la produzione dei fogli presenza e dei cedolini mancanti.
All'udienza del 14/10/2025 veniva disposta la riunione del fascicolo n. 5303/2024 R.G. a quello portante n. 2625/2024 R.G., sussistendone ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, e veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto del 30/9/2024.
6. L'udienza del 25/11/2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in esito alle quali la causa veniva decisa.
7. Con sentenza n. 2178/2022 del 17/11/2022, munita di formula esecutiva in data 22/11/2022 e notificata in forma esecutiva in data 23/11/2022, il Tribunale di SS condannava l'
[...]
“ad adibire in modo prevalente e assorbente alle mansioni Parte_1 Controparte_1 proprie della qualifica di infermiere professionale, Categoria D, e a risarcirle il danno non patrimoniale subito per effetto dell'accertato demansionamento, liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dall'1 settembre 2009 al 29 novembre 2016, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo”; il Tribunale condannava altresì
l' al pagamento delle spese del giudizio liquidate nella misura di 2/3 pari all'importo, già Pt_1 ridotto, di euro 3.085,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge con distrazione in favore dell'avv. RE PU.
In esecuzione di tale sentenza, la sig.ra e l'avv. RE PU quale distrattario CP_1 notificavano all' in data 25.4.2024 l'atto di precetto opposto nel Parte_1 giudizio n. 2625/2024 RG, per l'esecuzione della parte della sentenza relativa al risarcimento del danno (per la lavoratrice) ed alle spese del giudizio (per il procuratore distrattario).
5. In data antecedente alla notifica del precetto ed alla proposizione dell'opposizione anzidetta, la
Corte d'Appello di SS, con sentenza n. 154/2024 del 29/2/2024 aveva rigettato l'appello avverso la sentenza n. 2178/2022 del Tribunale di SS e confermato la sentenza impugnata, condannando l' al pagamento delle spese del giudizio in ragione di 2/3 pari all'importo, già ridotto, Parte_1
4 di € 2.320,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge con distrazione in favore dell'avv.
RE PU.
In esecuzione di tale sentenza, confermativa della sentenza n. 2178/2022 Trib. SS, la sig.ra e l'avv. RE PU quale distrattario notificavano all' in CP_1 Parte_1 data 30/9/2024 un ulteriore atto di precetto, opposto nel giudizio n. 5303/2024 R.G., per l'esecuzione della parte della sentenza relativa al risarcimento del danno (per la lavoratrice) ed alle spese di entrambi i gradi del giudizio (per il procuratore distrattario).
Si premette che, alla stregua dell'ormai consolidato principio giurisprudenziale, “L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione;
nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima
o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado” (Cass. civ., 13/11/2018, n.29021; Cass. civ., 11/06/2014, n.13249; Cass. civ., 22/01/1999, n.586).
Orbene, si rileva che il primo atto di precetto opposto è stato notificato in data 25.4.2024 sulla base della sentenza n. 2178/2022 Tribunale di SS sezione lavoro. Tuttavia, a tale data, la sentenza di primo grado non costituiva più valido titolo esecutivo da portare ad esecuzione, poiché sostituita dalla sentenza d'appello n. 154/2024 emessa in data 29/2/2024 dalla Corte d'Appello di SS, sez. lav.
Il precetto non menziona il pronunciamento d'appello né fa riferimento alla data della sua notifica in forma esecutiva. L'atto opposto del 25/4/2024, pertanto, anche alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, è nullo, poiché non fondato su un valido titolo esecutivo, in violazione degli art. 474
e 480 c.p.c.
L'eccezione di parte opponente è dunque fondata.
6. Per quanto concerne invece il secondo precetto opposto del 30/9/2024, esso indica correttamente quale titolo esecutivo la sentenza n. 154/2024 del 29/2/2024 della Corte d'Appello di SS, notificata in pari data. Occorre dunque esaminare nel merito la fondatezza della pretesa creditoria.
L'opponente eccepisce che la sentenza n. 154/2024 della Corte d'Appello di SS non possa costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. ai fini di quanto richiesto in precetto, in quanto essa
5 non conterrebbe il riconoscimento di un credito certo liquido ed esigibile, non permettendo la sentenza di quantificare le somme dovute in favore della sig.ra CP_1
Si rileva che “il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1, non si esaurisce nel documento in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, tutte le volte che delle relative questioni si sia trattato nel corso del processo e che esse possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata piuttosto la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo”
(Cass. civ., sez. lav. 31/10/2014, n.23159; Cass. civ., 8/6/2017, n.14267).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato, nella sentenza del 2 luglio 2012, n.
11066, che “il superamento dell'incertezza circa l'esatta estensione dell'obbligo dichiarato nella sentenza e negli altri tipi di provvedimenti cui la legge ricollega efficacia esecutiva, incertezza che del resto può essere relativa, tale cioè da non estendersi al suo intero aspetto oggettivo, si presta ad essere attinto, prima dell'esecuzione, attraverso il rimedio delle opposizioni che la precedono, ma anche, a processo esecutivo iniziato, attraverso la sollecitazione del potere che pur è riconosciuto al giudice dell'esecuzione in tema di controllo dell'esistenza del titolo esecutivo. Se dunque si considera la precisa individuazione dell'obbligo dichiarato dal giudice non come un requisito formale del provvedimento giudiziario, ma come ciò che il giudice del merito deve essere stato messo in grado di accertare ed è dimostrabile abbia accertato, quando si integri ciò che nel provvedimento è dichiarato, con ciò che gli è stato chiesto e vi appare discusso, si ottiene il sicuro vantaggio di costringere le parti del rapporto controverso al parlare chiaro: il creditore procedente indicando con precisione nel precetto la prestazione richiesta ed i suoi perché; il debitore con altrettanta precisione contestando ciò che ritenga non dovuto, perché negato o non accertato, ponendolo a base delle opposizioni che possono precedere o seguire l'inizio dell'esecuzione od affidandole al giudice dell'esecuzione ai fini del suo controllo sull'estensione del titolo;
il creditore dal canto suo proponendo domanda riconvenzionale a fini di accertamento di quanto possa essere ritenuto già non accertato o controbattendo le allegazioni interne al processo esecutivo fatte dal debitore. Nella misura del possibile, ma anche del dovuto in termini di efficacia della funzione giurisdizionale, ne sarà resa possibile l'effettiva definizione della controversia ed evitato di dare spazio a comportamenti soltanto dilatori”.
È stato infatti riconosciuto come tale orientamento “si faccia correttamente ed apprezzabilmente carico di valorizzare il più possibile l'attività processuale - di sua natura costituente una risorsa limitata e quindi al fine di non vanificarla con pronunce, rigoristicamente formali, di ineseguibilità
6 del titolo per indeterminabilità - delle parti e del giudice comunque svolta e di sminuire gli effetti negativi di vizi di mera estrinsecazione del risultato di quella;
e sia pure intendendolo nel senso che una consimile integrazione è consentita pur sempre a condizione che delle relative questioni si sia trattato nel corso del processo e che esse possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata piuttosto la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo (in tali espressi termini, v. Cass. 17 gennaio 2013, n. 1027)” (ancora Cass. civ., 11/06/2014, n.13249).
Ebbene, nella sentenza portata in esecuzione, sebbene sia chiaro ed inequivocabile l'obbligo risarcitorio dell' nei confronti della sig.ra ed espressamente Parte_1 CP_1 determinati i criteri per la sua quantificazione, ovvero il 20% della retribuzione globale di fatto dalla stessa percepita per i giorni di effettiva presenza dal 1/9/2009 al 29/11/2016, non è stata effettuata l'aritmetica quantificazione delle somme spettanti in via risarcitoria alla lavoratrice.
Il titolo, in particolare, non contiene elementi che consentano di determinarlo con un mero calcolo matematico (quali l'importo della retribuzione mensile da assumere a riferimento o i giorni di effettiva presenza in servizio della lavoratrice), né l'opposta ha documentato l'esistenza di elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, tramite cui risalire alla concreta quantificazione delle somme dovute.
L'eccezione di parte opponente, in parte qua, risulta dunque fondata e l'opposizione va dunque accolta, anche con riferimento al secondo precetto opposto.
In conseguenza della superiore statuizione, errata risulta altresì la determinazione dei compensi del precetto del 30/9/2024 da parte del procuratore di parte opposta, poiché non conforme alle tabelle professionali vigenti in relazione al valore del precetto, nei limiti del credito validamente azionato.
7. Con riferimento agli importi pretesi dal procuratore distrattario avv. RE PU come quantificati con l'atto di precetto in complessivi € 7.886,54, secondo l' non sarebbe corretta Pt_1 la determinazione dei relativi onorari di precetto in € 400,00, atteso che il valore della controversia che lo riguarda non supera la somma di € 26.000,00 secondo la tabella di cui al D.M. n. 147/2022, sicché gli spetterebbe a tale titolo la minor somma di € 236,00, sulla quale andrebbero determinate le spese generali e tutti gli altri accessori di legge.
Ciò posto, premesso che la sentenza n. 2178/2022 ha liquidato per spese legali € 3.085,60, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. e con distrazione in favore del procuratore antistatario, e che la sentenza n.
154/2024 ha liquidato per spese legali e sempre con distrazione l'importo di € 2.320,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., è evidente che gli onorari di precetto sono stati correttamente calcolati sul
7 valore complessivo della controversia (essendo stato intimato un unico atto per la lavoratrice e il suo difensore) che superava lo scaglione di € 26.000,00.
Tuttavia, venuto meno il credito vantato dalla detti onorari vanno rideterminati in € CP_1
236,00 considerando solo il credito dell'avv. PU quale distrattario e quindi lo scaglione fino a €
26.000,00.
In proposito giova rammentare che in tema di opposizione a precetto la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne de-termina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (v. Cass. n. 20238/2024).
Ritornando al caso di specie, considerata una sorte capitale di € (3.085,00 + 2.320,00 + 236,00 =)
5.641,00, applicando gli importi previsti a titolo di spese generali, cassa previdenziale ed i.v.a.,
l'importo complessivo dovuto in favore del procuratore risulta financo superiore all'importo precettato, sicché, in parte qua, il precetto risulta valido.
8. Ciò premesso, nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione, la creditrice opposta, in via riconvenzionale, ha chiesto l'esatta quantificazione del credito come risultante dalla sentenza azionata, allegando documentazioni ai fini di provare l'esattezza degli importi intimati. La domanda riconvenzionale, finalizzata alla sola corretta quantificazione di una voce risarcitoria pacificamente riconosciuta con il titolo esecutivo (anche in ordine ai criteri della sua determinazione), risulta certamente legittima ed ammissibile, anche alla luce dei principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità summenzionata.
La creditrice opposta, con redazione di dettagliate tabelle di calcolo, facilmente verificabili, secondo i criteri già determinati in sentenza e sulla base delle buste paga e dei fogli presenze allegati nel presente giudizio (atti di provenienza datoriale), ha correttamente quantificato le somme risarcitorie liquidate in sentenza. Si rileva, peraltro, che l'opponente non ha contestato in alcun modo né
l'autenticità delle buste paga e dei fogli presenza, né la correttezza del conteggio effettuato dall'opposta, risultando così condivisibile la determinazione dell'importo da liquidare in favore di parte opposta sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza d'appello.
Parte opposta ha correttamente quantificato il proprio credito in complessivi € 35.842,04 pari al 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dal settembre 2009 al settembre 2016 (mensilità per le quali sono allegati fogli presenze e buste paga e redatti i calcoli),
8 inclusa tredicesima mensilità 2016 (quest'ultima inclusa nella busta paga di settembre 2016). A tale importo va aggiunto quello di € 1.869,33, pari al 20% dei ratei di tredicesima mensilità 2010-2015 riparametrato ai giorni di effettiva presenza nei mesi di dicembre di ciascuna annualità, così come correttamente calcolato da parte opposta in corso di causa (il rateo di tredicesima mensilità 2016 è già incluso nella busta paga del settembre 2016). Va ancora aggiunta la quota risarcitoria relativa alle voci retributive di competenza settembre 2016 liquidate con il cedolino di novembre 2016 (cedolini prodotti in corso di causa ex art. 210 c.p.c.), pari a € 18,60. L ha inoltre rilevato, con Pt_1 circostanza incontestata e documentata dai cedolini in atti, che l'opposta ha cessato il proprio rapporto con l' opponente, per trasferimento presso altro Ente, a decorrere dall'1/10/2016, Parte_1 sicché non sussistono ulteriori voci risarcitorie da liquidare successivamente a quelle di competenza settembre 2016.
Per quanto concerne infine la tredicesima mensilità 2009, sebbene non sia stato allegato il relativo cedolino da parte dell'Azienda opponente, il suo importo può agevolmente ricavarsi dai cedolini 2009 in atti (considerando ai fini del calcolo della mensilità aggiuntiva lo stipendio base, l'ind. art. 45 parte comune e l'incremento stipendiale per fascia contrattuale, riproporzionato al periodo settembre 2009- dicembre 2009) ed è pari a € 744,45. Su di esso andrà calcolato l'importo risarcitorio pari al 20% (€
148,85) senza considerare i giorni di assenza nel mese di accredito del rateo (dicembre 2009, 9 giorni di assenza). L'importo risarcitorio dovuto sulla tredicesima mensilità 2009 è dunque pari a € 97,33.
L va dunque condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della complessiva somma di Pt_1
€ 37.827,30 (€ 35.842,04 + € 1.869,33 + € 18,60 + € 97,33), maggiorata di interessi legali dal dovuto al soddisfo.
8. L'opposizione va dunque integralmente accolta in relazione al precetto del 25/4/2024 e parzialmente accolta in relazione al precetto del 30/9/2024, limitatamente al credito azionato da e rigettata per il resto;
in via riconvenzionale, l' Controparte_1 Parte_1 andrà condannata al pagamento, in favore di del complessivo importo di € Controparte_1
37.827,30 in esecuzione della sentenza n. 154/2024 Corte d'Appello di SS, detratta la somma di € 35.842,05 ove già corrisposta in esecuzione dell'ordinanza emessa in data 12/3/2025 ai sensi dell'art. 423 c.p.c.
9. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione di metà delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza principale e si liquida in favore degli opposti, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, disposto l'aumento in considerazione della riunione dei procedimenti, con applicazione dei valori tariffari minimi, considerata la limitata attività processuale espletata. Di esse 9 va concessa la chiesta distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore avv. RE PU, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte con separati ricorso depositati in data
14/5/2024 e 2/10/2024 dall' , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei procedimenti riuniti n. 2625/2024 R.G. e 5303/2024 R.G. promossi nei confronti di e GL RE, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed Controparte_1 eccezione, così provvede:
- in accoglimento parziale dell'opposizione, annulla integralmente il precetto del 25/4/2024 ed annulla il precetto del 30/9/2024 limitatamente alla posizione di Controparte_1
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna l' al Parte_1 pagamento, in favore di dell'importo di € 37.827,30, detratta la Controparte_1 somma di € 35.842,05 ove già corrisposta in esecuzione dell'ordinanza emessa in data
12/3/2025 ai sensi dell'art. 423 c.p.c., oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, in esecuzione della sentenza n. 154/2024 del 29/2/2024 della Corte d'Appello di SS, sez. lav.;
- rigetta per il resto;
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese di lite in favore di Parte_1
e GL RE, che liquida -già ridotte- in euro 2.524,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. RE GL, compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
SS, lì 26 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
UR OM
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