Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/06/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
n. 162/2025 VG RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 162/2025 VG, posta in decisione all'udienza del giorno 27.5.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. DANTE Santina del foro di Barcellona
Pozzo di Gotto ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. PRINCIPATO Stefano in Messina (via U. Bassi is. 81 n. 159); pec: ; Email_1
RECLAMANTE
E
; Controparte_1 codice fiscale:
RESISTENTE
con l'intervento del
Rappresentante dell'Ufficio del P.M. presso la Procura Generale di Messina;
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: separazione giudiziale (mantenimento al coniuge).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12.2.2025 conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questa Corte , riproponendo con reclamo ex art. 473bis.24 C.P.C. le Controparte_1 domande, eccezioni e difese disattese dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto–Ufficio del
Giudice Unico con ordinanza n. 42 del 3.2.2025 nel procedimento iscritto al n. 663/2025 VG.
- della mancata notificazione del ricorso introduttivo (unitamente al decreto presidenziale del 4.3.2025 di fissazione dell'udienza di prima comparizione per la data del 6.5.2025;
- della ritualità dell'instaurazione del contraddittorio mediante comunicazione dell'ordinanza in rito già emessa da questa Corte in data 7-9.5.2025, eseguita dalla competente Cancelleria in modalità telematica in pari data, ore 10:19) rispetto alla superiore data di “trattazione scritta” del 27.5.2025;
- del mancato deposito – entro i termini assegnati dal citato decreto – di istanze e note di trattazione scritta ad iniziativa della sola parte costituita, id est quella ricorrente;
per l'effetto, ai sensi dell'art. 127 ter comma 4 C.P.C. (secondo cui: “… Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo …”) occorre provvedere come in dispositivo.
P. Q. M.
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile in data 19.6.2025 Il Presidente
(dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore
(dott. Augusto SABATINI)