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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 15.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 15319/2022 vertente
TRA
, nato/a il 30/06/1963, rappresentato/a e difeso/a dall'avv.to NAPPI SEVERINO Parte_1
ricorrente
E
in persona Controparte_1 del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to Dal Bo Daniela
Resistente
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Giancarlo Cipollaro de l'Ero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Napoli, alla Via Santa
Lucia n. 15
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.08.2022, il Dott. conveniva in giudizio, dinnanzi a Codesto Parte_1
Ill.mo Tribunale, la Controparte_3
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Sospendere l'azione esecutiva, per tutte le
[...] ragioni e motivi indicati nel presente ricorso che abbiansi per qui ritrascritti.
2. Annullare l'intimazione di pagamento n. 071 2022 00881477 64/000, nonché i prodromici avvisi collegati, per tutte le ragioni e motivi indicati nel presente ricorso che abbiansi per qui ritrascritti.
3. Condannare in ogni caso gli odierni convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore costituito che ne ha fatto anticipo.
4. Munire la sentenza di clausola, come per legge”. Parte ricorrente premetteva di avere ricevuto, in data 22.07.2022, cartella esattoriale n.
07720220088147764000, relativa al mancato pagamento di contributi dovuti alla convenuta per le CP_1 annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, per un importo complessivo di € 10.882,76, ed a fondamento della sua opposizione deduceva:
- che la suddetta intimazione di pagamento non era stata preceduta da alcun atto di diffida ovvero avviso bonario ed in particolare che gli avvisi di pagamento per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 cui faceva riferimento l'atto di intimazione di pagamento non erano mai stati comunicati in assenza dunque dell contraddittorio imposto dai principi di cui alla Legge n. 212/2000;
- di non dovere alla i contributi richiesti e che la sua iscrizione alla ra illegittima, CP_1 Controparte_1 atteso che, sebbene iscritto all'Ordine dei Dottori egli non aveva giammai svolto l' attività di CP_1 dottore commercialista, ma quella, differente, di dottore di “ricerche di mercato e sondaggi di opinione”, per CP_ la quale egli era iscritto alla gestione separata già dal 1° novembre 1988, con regolare versamento dei contributi.
La convenuta si è costituita in giudizio sostenendo in primo luogo la inammissibilità per tardività ai CP_1 sensi dell'art. 617 c.p.c. e 29 del D. Lgs. N. 46/99 delle eccezioni di controparte relative a presunti vizi formali della cartella o comunque della procedura esecutiva tardivamente proposte nel caso di specie, atteso che il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato in data 31.08.2022, oltre il termine di 20 giorni a partire dalla data di notifica della cartella esattoriale impugnata, avvenuta in data 22.07.2022. Ad ogni buon conto la ha sostenuto la infondatezza della censura contenuta in ricorso circa la nullità della cartella esattoriale CP_1 perché non preceduta da dalla notifica degli avvisi di pagamento , non solo per la sua genericità, avendo il ricorrente omesso di indicare a quali avvisi si riferisca, neppure precisando nello specifico se trattavasi di avvisi che avrebbero dovuto essere fatti dalla ovvero dalla , ma anche considerata CP_1 Controparte_2 la assoluta facoltatività per l'ente impositore di far precedere la notifica della cartella di pagamento da un avviso bonario o da qualsivoglia atto prodromico. Del pari deduceva la infondatezza della eccezione di nullità della cartella di pagamento per “mancata allegazione dell'atto presupposto” in primis per la inconferenza del richiamo avversario allo Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000) giacché applicabile solo in materia tributaria e non già in quella previdenziale.
Nel merito, , ha sostenuto in punto di diritto che il ricorrente, in quanto iscritto alla Cassa, fosse, quindi, tenuto al versamento della contribuzione soggettiva, integrativa e di maternità ai sensi degli artt. 10 e 11 della
L. n. 21/1986 e 83 del D. Lgs. n. 151/2001, indicando al fine di una corretta ricostruzione dei fatti di causa, non compiutamente dedotti dal ricorrente nell'atto di opposizione, che:
- Il Dott. era iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Napoli a far data dal 04.06.1990, e Parte_1 che lo stesso a far data dal 4.12.2018, risulta titolare di partita Iva con codice Ateco 692011 – “servizi forniti da dottori commercialisti” ;
-, il professionista aveva in data 13.12.2018inviato alla omanda di iscrizione all'Ente, Controparte_1 con decorrenza dal 1.01.2019, stante lo svolgimento di attività professionale quale dottore commercialista, e che la aveva accolto tale domanda di iscrizione, con decorrenza dal 1.01.2017; Controparte_1
- che all'esito della proposizione da parte del in data 6.10.2019 di un ricorso in via amministrativa al Pt_1
Consiglio di Amministrazione della , con cui si impugnava la comunicazione di iscrizione esclusivamente CP_1 con riguardo alla decorrenza della stessa, la n data 29.04.2020 aveva comunicato di Controparte_1 avere disposto la postdatazione dell'iscrizione dal 1.01.2017 al 01.01.2018, considerando da un lato che il dott. in ragione del rapporto di lavoro subordinato cessato in data 30.11.2018 era stati iscritto per l'anno Pt_1
2017, di essere iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria e dall'altro che lo stesso aveva aperto la partita Iva già nel dicembre 2018 ; che il Dott. aveva presentato in data 4.05.2020 un ulteriore ricorso avverso la predetta definizione alla Pt_1
Cassa, sempre con esclusivo riguardo alla data di decorrenza dell'iscrizione all'Ente previdenziale, asserendo che la “attività di dottore commercialista risulta essere iniziata in data 01/01/2019”, e che detto ricorso era tato respinto con nota del 19.05.2021, atteso che la partita iva, con codice ateco 692011, risultava aperta CP_ dal dicembre 2018 e che il risultava iscritto all' gestione ordinaria lavoratori subordinati soltanto Pt_1 sino al 30.11.2018, riservando la di provvedere all'eventuale rettifica della decorrenza di iscrizione CP_1 subordinatamente alla produzione da parte del professionista di documentazione comprovante l'inizio dell'attività professionale solo a decorrere dal 01.01.2019; produzione che invero non era mai intervenuta, neppure nell'odierno giudizio.
La poi, sulla base dei presupposti fattuali indicati, richiamando all'uopo che ai sensi dell'art. 17 l. n. CP_1
21/1986, su tutti i professionisti iscritti agli Albi professionali dei Dottori indipendentemente CP_1 dall'iscrizione alla , incombe anche l'obbligo di comunicare annualmente il reddito netto e il volume CP_1
d'affari IVA alla ha affermato la debenza dei contributi di cui alla cartella esattoriale Controparte_1 opposta ed ha concluso chiedendo :
in via principale, dichiarare inammissibile in parte qua ovvero respingere integralmente il ricorso avversario poiché totalmente infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente la cartella di pagamento ex adverso impugnata, per l'importo complessivo pari ad € 10.876,77 (importo al netto dei compensi di riscossione e dei diritti di notifica) ovvero per la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli ulteriori interessi e accessori di riscossione maturati e maturandi;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice adito accertasse e dichiarasse un vizio formale della cartella esattoriale e/o della notifica della stessa e/o della procedura di riscossione, accertata e dichiarata la debenza delle somme richieste al Dott. , Parte_1 condannare il ricorrente a corrispondere alla la somma, a titolo di contributi Controparte_1 previdenziali e relativi interessi e sanzioni, di cui cartella esattoriale ex adverso impugnata, per un importo complessivo pari ad € 10.876,77 (importo al netto dei compensi di riscossione e dei diritti di notifica) ovvero pari alla maggiore o minor somma che dovesse risultare nel corso del giudizio e/o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi maturati sino all'effettivo soddisfo;
in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere illegittima l'iscrizione del professionista alla Cassa, accertare e dichiarare la debenza, da parte del Dott. , della contribuzione integrativa e delle Parte_1 sanzioni ed interessi per omesso versamento della stessa nonché delle sanzioni per tardivo invio della dichiarazione dei redditi, per l'importo complessivo di € 3.452,64, ovvero il maggiore o minor importo che sarà ritenuto equo e/o di giustizia;
oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
Si costituiva in giudizio l'Agente di Riscossione eccependo di avere regolarmente provveduto alla notifica della cartella esattoriale così come riconosciuto anche dal ricorrente e dunque la immunità da vizi e censure della attività demandatale in qualità di Concessionario. Pertanto chiedeva:
in via preliminare dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità della domanda proposta, stante anche la sua tardività; in ogni caso, dichiarare la piena legittimità sull'operato del concludente , Controparte_5 rigettando ogni domanda proposta in suo danno;
per l'effetto, dichiarare valida l'attività svolta dallo stesso;
in subordine, se contestata la iscrizione a ruolo, estromettere il comparente dal presente giudizio, ordinando la prosecuzione nei soli confronti degli Enti impositori.
All'esito di rinvio per discussione con termine per il deposito di note conclusionali e di ulteriore rinvio per esame atti da parte del giudice, La causa, già discussa, all'esito della sostituzione della udienza del 15.01.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi. Deve dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere sulla base di quanto esposto dalle parti nel corso di causa .
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 23.04.2024 ha dato notizia del fatto che la convenuta con nota dell'11 aprile 2024, aveva riconosciuto l'incompatibilità della supposta attività di CP_1 commercialista con quella di titolare di impresa individuale ed aveva determinato l'annullamento ai fini previdenziali ed assistenziali della annualità dal 2019 al 2023 precedentemente certificata massivamente".
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 24.04.2024 la ha dato atto anche essa della adozione, CP_1 successivamente all'introduzione del giudizio, dell'annullamento, ai fini previdenziali ed assistenziali, delle annualità dal 2019 al 2023, con conseguente debenza, per tali anni, del solo contributo integrativo in considerazione dell'accertato esercizio della professione di dottore commercialista in condizioni di incompatibilità con la carica di: “TITOLARE FIRMATARIO dell'IMPRESA INDIVIDUALE C.F. C.F._1 per l'esercizio di impresa”: la ha tuttavia dando atto che tale annullamento era frutto di attività poste CP_1 in essere dal Dott. nelle more del giudizio, non senza stigmatizzare la condotta del ricorrente che nel Pt_1 dare atto dell'annullamento conseguito non aveva menzionato che lo stesso conseguiva a successive sue interazioni con la . CP_1
Più precisamente la ha esposto che il aveva presentato in data 9.06.2023 istanza di cancellazione, CP_1 Pt_1 deducendo di aver svolto “attività iva di ricerche di mercato e sondaggi di opinione con codice 732000 con decorrenza dall'01.01.2019 che andava a variare la precedente partita iva accesa in data 4.12.2018”; che ad integrazione di detta istanza , con successiva pec del 7.09.2023, il professionista aveva trasmesso alla CP_1 un'ulteriore nota, in cui, mutando completamente la versione dei fatti precedentemente fornita anche nel presente giudizio, deduceva che l'“attività effettivamente esercitata è attività di mediazione creditizia con i requisiti OAM” e trasmetteva la documentazione a supporto di quanto affermato;
che solo alla luce della nuova, e difforme alla precedente, indicazione fatta dal circa lo svolgimento di attività di mediatore Pt_1 creditizio la aveva avviato l'iter di verifica dello svolgimento dell'attività professionale Controparte_1 in regime di incompatibilità, all'esito del quale era stato emesso con nota dell'11.04.2024 l'annullamento ai fini previdenziali ed assistenziali, delle annualità dal 2019 al 2023; precisando la che a detto CP_1 annullamento sarebbe seguito a breve il discarico parziale del ruolo 2022, oggetto di causa, rispetto al quale rimarranno certamente dovute le somme richieste a titolo di contribuzione minima per l'anno 2018 e di sanzioni e maggiorazioni per omessa/tardiva comunicazione dei dati reddituali per l'anno 2020.
Infine nelle note di trattazione depositate in data 24.04.2024 la anche al fine di stigmatizzare il CP_1 comportamento (sia processuale che extraprocessuale) tenuto dal Dott. evidenziava che lo stesso (come Pt_1 si evince dall'estratto conto contributivo aggiornato, aveva a margine delle sopraindicate interazioni con la
, effettuato una variazione retroattiva delle dichiarazioni dei redditi presentate ad , CP_1 Controparte_2 con reddito e volume affari IVA pari a zero, per gli anni 2020 e 2021 ).
Si dà infine atto della circostanza che con le note depositate ai sensi dell'art.127 ter in data 9.1.2025 in vista della udienza del 15 gennaio 2025 la a depositato in atti il proprio provvedimento del Controparte_1
13.05.2024 discarico PARZIALE dei ruoli 2022 (oggetto di causa) e 2023, per l'importo complessivo di €
12.145,80, stante l'accertata incompatibilità con conseguente annullamento, per le annualità dal 2019 al
2023; deduceva che all'esito di tale discarico era rimasto a carico del , con riguardo al ruolo 2022, la Pt_1 debenza dell'importo complessivo di € 494,00 , oltre interessi legali e spese, ossia € 434,00 a titolo di contributi minimi (integrativo e di maternità) dovuti per l'anno 2018 (ANNO, QUEST'ULTIMO NON
INTERESSATO DALLA ACCERTATA INCOMPATIBILITÀ) ed € 60,00 a titolo di sanzione per omesso invio dei dati reddituali per l'anno 2020 (CIRCOSTANZA, QUESTA, MAI CONTESTATA DALLA CONTROPARTE).
Nelle note depositate in data 13 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c dalla difesa di parte ricorrente in vista della udienza del 15.01.2025, alcuna contestazione era fatta circa la ricostruzione della condotta extraprocessuale del effettuata nelle note della del 24 aprile 2024 e del 9 gennaio 2025, né sulla Pt_1 CP_1 documentazione che la aveva a corroboro depositato, limitandosi la difesa del ricorrente in opposizione CP_1
a chiedere la definizione sulla base deii propri precedenti scritti di causa.
All'esito di tale complessa ma indispensabile ricostruzione dello svolgimento del processo, vista l'adozione da parte della nelle more del giudizio del provvedimento di discarico parziale del 13 Controparte_1 maggio 2024, va in primo luogo dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere;
in particolare cessa la res litigiosa tra le parti ed il conseguente dovere del giudice di pronunciarsi in relazione alla debenza dei contributi richiesti al dott. con la cartella qui impugnata per le annualità dal 2019 al 2023. Pt_1
Residua per la valutazione del giudice la fondatezza della domanda avanzata dalla in relazione alla CP_1 somma di € 434,00 a titolo di contributi minimi (integrativo e di maternità) dovuti per l'anno 2018, (ed € 60,00
a titolo di sanzione per omesso invio dei dati reddituali per l'anno 2020.
Orbene a parere della scrivente la pretesa contributiva della recata dal ruolo 2022, posto a fondamento CP_1 della cartella esattoriale impugnata, in relazione ai contributi minimi per l'anno 2018 è fondata.
Per tale anno - non investito dalla dichiarazione successiva del di svolgimento della attività di mediatore Pt_1 creditizio, incompatibile - risulta infatti che il presentava i requisiti per l'obbligo di iscrizione alla Cassa Pt_1 iscrizione all'Albo e apertura partita Iva per svolgimento di attività di dottore commercialisti, tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Unitario della l'iscrizione all'Ente previdenziale CP_1 decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui coesistono entrambi i requisiti di iscrizione di cui al comma 1, essendo documentalmente provato che il Dott. , iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Napoli (dal 1990) Pt_1 CP_ ed iscritto all' gestione ordinaria lavoratori dipendenti solo sino al 30.11.2018, aveva acceso dal
4.12.2018 partita Iva, con codice Ateco 692011, relativo ai “servizi forniti da dottori commercialisti” , e non ha dimostrato in giudizio che, contrariamente a quanto da lui stesso dichiarato all'atto della apertura della partita iva, svolto le diverse mansioni di “ricerche di mercato e sondaggi di opinione” , successivamente indicate.
Ciò precisato, ai fini del presente giudizio, sia con riguardo alla legittimità dell'iscrizione del Dott. alla Pt_1
Cassa per l'anno 2018 che con riguardo alla condanna alle spese di lite, che dovranno essere poste a carico dell'odierno ricorrente, si ritiene opportuno evidenziare che è stato lo stesso professionista a richiedere l'iscrizione alla rappresentando, in più occasioni, di svolgere l'attività di dottore Controparte_1 commercialista.
Del pari, la pretesa contributiva della recata dal ruolo 2022, posto a fondamento della cartella CP_1 esattoriale impugnata, a titolo di sanzione per omesso invio dei dati reddituali per l'anno 2020 è fondata, atteso che ai sensi dell' artt. 11 e 17 della L. n. 21/1986, l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali grava su tutti i professionisti iscritti all'Albo, indipendentemente dall'iscrizione alla , e considerato che il CP_1 Pt_1 non ha mai contestato quanto ex adverso dedotto circa la omissione di detta comunicazione per l' anno 2020, fornendo la prova contraria dell' invio.
Dunque per la parte residua in relaziona e cui non è cessata la materia del contendere, sopra guià specificata la opposizione va respinta, per infondatezza, sol dovendo il giudice per completezza motivazionale indicare che – come correttamente eccepito dalle parti convenute nelle memorie di costituzione - atteso il deposito dell'odierno ricorso in opposizione ben oltre il termine di 20 giorni dalla notifica della cartella opposta, tutte le doglianze inerenti a vizi formali contenute in ricorso sono inammissibili per tardività.
Residua il governo delle spese di lite.
Nei rapporti tra parte ricorrente e la convenuta, le stesse, liquidate in complessivi euro 1,870,00 oltre CP_1 iva,cpa e rimborsi se dovuti in misura di legge, vanno poste per intero a carico della parte ricorrente condannata alla rifusione nei confronti della convenuta: in tal senso milita la circostanza della CP_1 soccombenza della parte ricorrente rispetto alla parte di domanda non coperta dalla cessata materia del contendere , e alla considerazione del fatto che la cessazione della materia del contendere per la emissione del discarico parziale da parte della è dipesa da attività di variazione di quanto precedentemente CP_1 dichiarato poste in essere dal ricorrente successivamente alla emissione del ruolo, della cartella e finanche alla instaurazione del presente giudizio.
Attesa la posizione della , le spese di giudizio nei rapporti tra parte ricorrente e la stessa Controparte_2 possono viceversa essere compensate per intero.
PQM
Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere come in motivazione specificato;
rigetta per il resto la opposizione;
nei rapporti tra parte ricorrente e la convenuta , condanna la parte ricorrente al pagamento in favore CP_1 della delle spese di lite, liquidate in euro 1,870,00 oltre iva, cpa e rimborsi se dovuti in misura di legge;
CP_1
nei rapporti tra parte ricorrente e la convenuta, compensa le spese di lite . CP_1
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 15.01.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 15.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 15319/2022 vertente
TRA
, nato/a il 30/06/1963, rappresentato/a e difeso/a dall'avv.to NAPPI SEVERINO Parte_1
ricorrente
E
in persona Controparte_1 del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to Dal Bo Daniela
Resistente
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Giancarlo Cipollaro de l'Ero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Napoli, alla Via Santa
Lucia n. 15
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.08.2022, il Dott. conveniva in giudizio, dinnanzi a Codesto Parte_1
Ill.mo Tribunale, la Controparte_3
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Sospendere l'azione esecutiva, per tutte le
[...] ragioni e motivi indicati nel presente ricorso che abbiansi per qui ritrascritti.
2. Annullare l'intimazione di pagamento n. 071 2022 00881477 64/000, nonché i prodromici avvisi collegati, per tutte le ragioni e motivi indicati nel presente ricorso che abbiansi per qui ritrascritti.
3. Condannare in ogni caso gli odierni convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore costituito che ne ha fatto anticipo.
4. Munire la sentenza di clausola, come per legge”. Parte ricorrente premetteva di avere ricevuto, in data 22.07.2022, cartella esattoriale n.
07720220088147764000, relativa al mancato pagamento di contributi dovuti alla convenuta per le CP_1 annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, per un importo complessivo di € 10.882,76, ed a fondamento della sua opposizione deduceva:
- che la suddetta intimazione di pagamento non era stata preceduta da alcun atto di diffida ovvero avviso bonario ed in particolare che gli avvisi di pagamento per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 cui faceva riferimento l'atto di intimazione di pagamento non erano mai stati comunicati in assenza dunque dell contraddittorio imposto dai principi di cui alla Legge n. 212/2000;
- di non dovere alla i contributi richiesti e che la sua iscrizione alla ra illegittima, CP_1 Controparte_1 atteso che, sebbene iscritto all'Ordine dei Dottori egli non aveva giammai svolto l' attività di CP_1 dottore commercialista, ma quella, differente, di dottore di “ricerche di mercato e sondaggi di opinione”, per CP_ la quale egli era iscritto alla gestione separata già dal 1° novembre 1988, con regolare versamento dei contributi.
La convenuta si è costituita in giudizio sostenendo in primo luogo la inammissibilità per tardività ai CP_1 sensi dell'art. 617 c.p.c. e 29 del D. Lgs. N. 46/99 delle eccezioni di controparte relative a presunti vizi formali della cartella o comunque della procedura esecutiva tardivamente proposte nel caso di specie, atteso che il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato in data 31.08.2022, oltre il termine di 20 giorni a partire dalla data di notifica della cartella esattoriale impugnata, avvenuta in data 22.07.2022. Ad ogni buon conto la ha sostenuto la infondatezza della censura contenuta in ricorso circa la nullità della cartella esattoriale CP_1 perché non preceduta da dalla notifica degli avvisi di pagamento , non solo per la sua genericità, avendo il ricorrente omesso di indicare a quali avvisi si riferisca, neppure precisando nello specifico se trattavasi di avvisi che avrebbero dovuto essere fatti dalla ovvero dalla , ma anche considerata CP_1 Controparte_2 la assoluta facoltatività per l'ente impositore di far precedere la notifica della cartella di pagamento da un avviso bonario o da qualsivoglia atto prodromico. Del pari deduceva la infondatezza della eccezione di nullità della cartella di pagamento per “mancata allegazione dell'atto presupposto” in primis per la inconferenza del richiamo avversario allo Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000) giacché applicabile solo in materia tributaria e non già in quella previdenziale.
Nel merito, , ha sostenuto in punto di diritto che il ricorrente, in quanto iscritto alla Cassa, fosse, quindi, tenuto al versamento della contribuzione soggettiva, integrativa e di maternità ai sensi degli artt. 10 e 11 della
L. n. 21/1986 e 83 del D. Lgs. n. 151/2001, indicando al fine di una corretta ricostruzione dei fatti di causa, non compiutamente dedotti dal ricorrente nell'atto di opposizione, che:
- Il Dott. era iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Napoli a far data dal 04.06.1990, e Parte_1 che lo stesso a far data dal 4.12.2018, risulta titolare di partita Iva con codice Ateco 692011 – “servizi forniti da dottori commercialisti” ;
-, il professionista aveva in data 13.12.2018inviato alla omanda di iscrizione all'Ente, Controparte_1 con decorrenza dal 1.01.2019, stante lo svolgimento di attività professionale quale dottore commercialista, e che la aveva accolto tale domanda di iscrizione, con decorrenza dal 1.01.2017; Controparte_1
- che all'esito della proposizione da parte del in data 6.10.2019 di un ricorso in via amministrativa al Pt_1
Consiglio di Amministrazione della , con cui si impugnava la comunicazione di iscrizione esclusivamente CP_1 con riguardo alla decorrenza della stessa, la n data 29.04.2020 aveva comunicato di Controparte_1 avere disposto la postdatazione dell'iscrizione dal 1.01.2017 al 01.01.2018, considerando da un lato che il dott. in ragione del rapporto di lavoro subordinato cessato in data 30.11.2018 era stati iscritto per l'anno Pt_1
2017, di essere iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria e dall'altro che lo stesso aveva aperto la partita Iva già nel dicembre 2018 ; che il Dott. aveva presentato in data 4.05.2020 un ulteriore ricorso avverso la predetta definizione alla Pt_1
Cassa, sempre con esclusivo riguardo alla data di decorrenza dell'iscrizione all'Ente previdenziale, asserendo che la “attività di dottore commercialista risulta essere iniziata in data 01/01/2019”, e che detto ricorso era tato respinto con nota del 19.05.2021, atteso che la partita iva, con codice ateco 692011, risultava aperta CP_ dal dicembre 2018 e che il risultava iscritto all' gestione ordinaria lavoratori subordinati soltanto Pt_1 sino al 30.11.2018, riservando la di provvedere all'eventuale rettifica della decorrenza di iscrizione CP_1 subordinatamente alla produzione da parte del professionista di documentazione comprovante l'inizio dell'attività professionale solo a decorrere dal 01.01.2019; produzione che invero non era mai intervenuta, neppure nell'odierno giudizio.
La poi, sulla base dei presupposti fattuali indicati, richiamando all'uopo che ai sensi dell'art. 17 l. n. CP_1
21/1986, su tutti i professionisti iscritti agli Albi professionali dei Dottori indipendentemente CP_1 dall'iscrizione alla , incombe anche l'obbligo di comunicare annualmente il reddito netto e il volume CP_1
d'affari IVA alla ha affermato la debenza dei contributi di cui alla cartella esattoriale Controparte_1 opposta ed ha concluso chiedendo :
in via principale, dichiarare inammissibile in parte qua ovvero respingere integralmente il ricorso avversario poiché totalmente infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente la cartella di pagamento ex adverso impugnata, per l'importo complessivo pari ad € 10.876,77 (importo al netto dei compensi di riscossione e dei diritti di notifica) ovvero per la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli ulteriori interessi e accessori di riscossione maturati e maturandi;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice adito accertasse e dichiarasse un vizio formale della cartella esattoriale e/o della notifica della stessa e/o della procedura di riscossione, accertata e dichiarata la debenza delle somme richieste al Dott. , Parte_1 condannare il ricorrente a corrispondere alla la somma, a titolo di contributi Controparte_1 previdenziali e relativi interessi e sanzioni, di cui cartella esattoriale ex adverso impugnata, per un importo complessivo pari ad € 10.876,77 (importo al netto dei compensi di riscossione e dei diritti di notifica) ovvero pari alla maggiore o minor somma che dovesse risultare nel corso del giudizio e/o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi maturati sino all'effettivo soddisfo;
in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere illegittima l'iscrizione del professionista alla Cassa, accertare e dichiarare la debenza, da parte del Dott. , della contribuzione integrativa e delle Parte_1 sanzioni ed interessi per omesso versamento della stessa nonché delle sanzioni per tardivo invio della dichiarazione dei redditi, per l'importo complessivo di € 3.452,64, ovvero il maggiore o minor importo che sarà ritenuto equo e/o di giustizia;
oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
Si costituiva in giudizio l'Agente di Riscossione eccependo di avere regolarmente provveduto alla notifica della cartella esattoriale così come riconosciuto anche dal ricorrente e dunque la immunità da vizi e censure della attività demandatale in qualità di Concessionario. Pertanto chiedeva:
in via preliminare dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità della domanda proposta, stante anche la sua tardività; in ogni caso, dichiarare la piena legittimità sull'operato del concludente , Controparte_5 rigettando ogni domanda proposta in suo danno;
per l'effetto, dichiarare valida l'attività svolta dallo stesso;
in subordine, se contestata la iscrizione a ruolo, estromettere il comparente dal presente giudizio, ordinando la prosecuzione nei soli confronti degli Enti impositori.
All'esito di rinvio per discussione con termine per il deposito di note conclusionali e di ulteriore rinvio per esame atti da parte del giudice, La causa, già discussa, all'esito della sostituzione della udienza del 15.01.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi. Deve dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere sulla base di quanto esposto dalle parti nel corso di causa .
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 23.04.2024 ha dato notizia del fatto che la convenuta con nota dell'11 aprile 2024, aveva riconosciuto l'incompatibilità della supposta attività di CP_1 commercialista con quella di titolare di impresa individuale ed aveva determinato l'annullamento ai fini previdenziali ed assistenziali della annualità dal 2019 al 2023 precedentemente certificata massivamente".
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 24.04.2024 la ha dato atto anche essa della adozione, CP_1 successivamente all'introduzione del giudizio, dell'annullamento, ai fini previdenziali ed assistenziali, delle annualità dal 2019 al 2023, con conseguente debenza, per tali anni, del solo contributo integrativo in considerazione dell'accertato esercizio della professione di dottore commercialista in condizioni di incompatibilità con la carica di: “TITOLARE FIRMATARIO dell'IMPRESA INDIVIDUALE C.F. C.F._1 per l'esercizio di impresa”: la ha tuttavia dando atto che tale annullamento era frutto di attività poste CP_1 in essere dal Dott. nelle more del giudizio, non senza stigmatizzare la condotta del ricorrente che nel Pt_1 dare atto dell'annullamento conseguito non aveva menzionato che lo stesso conseguiva a successive sue interazioni con la . CP_1
Più precisamente la ha esposto che il aveva presentato in data 9.06.2023 istanza di cancellazione, CP_1 Pt_1 deducendo di aver svolto “attività iva di ricerche di mercato e sondaggi di opinione con codice 732000 con decorrenza dall'01.01.2019 che andava a variare la precedente partita iva accesa in data 4.12.2018”; che ad integrazione di detta istanza , con successiva pec del 7.09.2023, il professionista aveva trasmesso alla CP_1 un'ulteriore nota, in cui, mutando completamente la versione dei fatti precedentemente fornita anche nel presente giudizio, deduceva che l'“attività effettivamente esercitata è attività di mediazione creditizia con i requisiti OAM” e trasmetteva la documentazione a supporto di quanto affermato;
che solo alla luce della nuova, e difforme alla precedente, indicazione fatta dal circa lo svolgimento di attività di mediatore Pt_1 creditizio la aveva avviato l'iter di verifica dello svolgimento dell'attività professionale Controparte_1 in regime di incompatibilità, all'esito del quale era stato emesso con nota dell'11.04.2024 l'annullamento ai fini previdenziali ed assistenziali, delle annualità dal 2019 al 2023; precisando la che a detto CP_1 annullamento sarebbe seguito a breve il discarico parziale del ruolo 2022, oggetto di causa, rispetto al quale rimarranno certamente dovute le somme richieste a titolo di contribuzione minima per l'anno 2018 e di sanzioni e maggiorazioni per omessa/tardiva comunicazione dei dati reddituali per l'anno 2020.
Infine nelle note di trattazione depositate in data 24.04.2024 la anche al fine di stigmatizzare il CP_1 comportamento (sia processuale che extraprocessuale) tenuto dal Dott. evidenziava che lo stesso (come Pt_1 si evince dall'estratto conto contributivo aggiornato, aveva a margine delle sopraindicate interazioni con la
, effettuato una variazione retroattiva delle dichiarazioni dei redditi presentate ad , CP_1 Controparte_2 con reddito e volume affari IVA pari a zero, per gli anni 2020 e 2021 ).
Si dà infine atto della circostanza che con le note depositate ai sensi dell'art.127 ter in data 9.1.2025 in vista della udienza del 15 gennaio 2025 la a depositato in atti il proprio provvedimento del Controparte_1
13.05.2024 discarico PARZIALE dei ruoli 2022 (oggetto di causa) e 2023, per l'importo complessivo di €
12.145,80, stante l'accertata incompatibilità con conseguente annullamento, per le annualità dal 2019 al
2023; deduceva che all'esito di tale discarico era rimasto a carico del , con riguardo al ruolo 2022, la Pt_1 debenza dell'importo complessivo di € 494,00 , oltre interessi legali e spese, ossia € 434,00 a titolo di contributi minimi (integrativo e di maternità) dovuti per l'anno 2018 (ANNO, QUEST'ULTIMO NON
INTERESSATO DALLA ACCERTATA INCOMPATIBILITÀ) ed € 60,00 a titolo di sanzione per omesso invio dei dati reddituali per l'anno 2020 (CIRCOSTANZA, QUESTA, MAI CONTESTATA DALLA CONTROPARTE).
Nelle note depositate in data 13 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c dalla difesa di parte ricorrente in vista della udienza del 15.01.2025, alcuna contestazione era fatta circa la ricostruzione della condotta extraprocessuale del effettuata nelle note della del 24 aprile 2024 e del 9 gennaio 2025, né sulla Pt_1 CP_1 documentazione che la aveva a corroboro depositato, limitandosi la difesa del ricorrente in opposizione CP_1
a chiedere la definizione sulla base deii propri precedenti scritti di causa.
All'esito di tale complessa ma indispensabile ricostruzione dello svolgimento del processo, vista l'adozione da parte della nelle more del giudizio del provvedimento di discarico parziale del 13 Controparte_1 maggio 2024, va in primo luogo dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere;
in particolare cessa la res litigiosa tra le parti ed il conseguente dovere del giudice di pronunciarsi in relazione alla debenza dei contributi richiesti al dott. con la cartella qui impugnata per le annualità dal 2019 al 2023. Pt_1
Residua per la valutazione del giudice la fondatezza della domanda avanzata dalla in relazione alla CP_1 somma di € 434,00 a titolo di contributi minimi (integrativo e di maternità) dovuti per l'anno 2018, (ed € 60,00
a titolo di sanzione per omesso invio dei dati reddituali per l'anno 2020.
Orbene a parere della scrivente la pretesa contributiva della recata dal ruolo 2022, posto a fondamento CP_1 della cartella esattoriale impugnata, in relazione ai contributi minimi per l'anno 2018 è fondata.
Per tale anno - non investito dalla dichiarazione successiva del di svolgimento della attività di mediatore Pt_1 creditizio, incompatibile - risulta infatti che il presentava i requisiti per l'obbligo di iscrizione alla Cassa Pt_1 iscrizione all'Albo e apertura partita Iva per svolgimento di attività di dottore commercialisti, tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Unitario della l'iscrizione all'Ente previdenziale CP_1 decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui coesistono entrambi i requisiti di iscrizione di cui al comma 1, essendo documentalmente provato che il Dott. , iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Napoli (dal 1990) Pt_1 CP_ ed iscritto all' gestione ordinaria lavoratori dipendenti solo sino al 30.11.2018, aveva acceso dal
4.12.2018 partita Iva, con codice Ateco 692011, relativo ai “servizi forniti da dottori commercialisti” , e non ha dimostrato in giudizio che, contrariamente a quanto da lui stesso dichiarato all'atto della apertura della partita iva, svolto le diverse mansioni di “ricerche di mercato e sondaggi di opinione” , successivamente indicate.
Ciò precisato, ai fini del presente giudizio, sia con riguardo alla legittimità dell'iscrizione del Dott. alla Pt_1
Cassa per l'anno 2018 che con riguardo alla condanna alle spese di lite, che dovranno essere poste a carico dell'odierno ricorrente, si ritiene opportuno evidenziare che è stato lo stesso professionista a richiedere l'iscrizione alla rappresentando, in più occasioni, di svolgere l'attività di dottore Controparte_1 commercialista.
Del pari, la pretesa contributiva della recata dal ruolo 2022, posto a fondamento della cartella CP_1 esattoriale impugnata, a titolo di sanzione per omesso invio dei dati reddituali per l'anno 2020 è fondata, atteso che ai sensi dell' artt. 11 e 17 della L. n. 21/1986, l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali grava su tutti i professionisti iscritti all'Albo, indipendentemente dall'iscrizione alla , e considerato che il CP_1 Pt_1 non ha mai contestato quanto ex adverso dedotto circa la omissione di detta comunicazione per l' anno 2020, fornendo la prova contraria dell' invio.
Dunque per la parte residua in relaziona e cui non è cessata la materia del contendere, sopra guià specificata la opposizione va respinta, per infondatezza, sol dovendo il giudice per completezza motivazionale indicare che – come correttamente eccepito dalle parti convenute nelle memorie di costituzione - atteso il deposito dell'odierno ricorso in opposizione ben oltre il termine di 20 giorni dalla notifica della cartella opposta, tutte le doglianze inerenti a vizi formali contenute in ricorso sono inammissibili per tardività.
Residua il governo delle spese di lite.
Nei rapporti tra parte ricorrente e la convenuta, le stesse, liquidate in complessivi euro 1,870,00 oltre CP_1 iva,cpa e rimborsi se dovuti in misura di legge, vanno poste per intero a carico della parte ricorrente condannata alla rifusione nei confronti della convenuta: in tal senso milita la circostanza della CP_1 soccombenza della parte ricorrente rispetto alla parte di domanda non coperta dalla cessata materia del contendere , e alla considerazione del fatto che la cessazione della materia del contendere per la emissione del discarico parziale da parte della è dipesa da attività di variazione di quanto precedentemente CP_1 dichiarato poste in essere dal ricorrente successivamente alla emissione del ruolo, della cartella e finanche alla instaurazione del presente giudizio.
Attesa la posizione della , le spese di giudizio nei rapporti tra parte ricorrente e la stessa Controparte_2 possono viceversa essere compensate per intero.
PQM
Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere come in motivazione specificato;
rigetta per il resto la opposizione;
nei rapporti tra parte ricorrente e la convenuta , condanna la parte ricorrente al pagamento in favore CP_1 della delle spese di lite, liquidate in euro 1,870,00 oltre iva, cpa e rimborsi se dovuti in misura di legge;
CP_1
nei rapporti tra parte ricorrente e la convenuta, compensa le spese di lite . CP_1
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 15.01.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )