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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 01/07/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
In persona del GOP Avv. Maria D. Romeo, all'esito dell' udienza cartolare del 30.06.2025, lette le note scritte, depositate dalle parti, ha pronunciato e dato lettura della seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Concettina Ambesi, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Taurianova alla via Principessa di
Piemonte, n. 24.
Attore
CONTRO
(C.F: , d. ta in Reggio Calabria, al CP_1 C.F._2
Corso Garibaldi 468/b-galleria Zaffino, presso lo studio dell'Avv. EP
Iatì, da cui è rappresentata e difesa, come da procura in atti.
Convenuta
Avente ad oggetto: pagamento somme, indebito arricchimento.
Conclusioni: come da note scritte. MOTIVI DELLA DECISIONE (Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione notificato in data 6.9.2021, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, , per CP_1
ottenere la condanna della stessa alla restituzione della somma di Euro
10.200,00, datele a mutuo.
L'attore deduceva, che, nel mese di luglio 2013, , marito Persona_1
della convenuta, era ricoverato all'Ospedale di Polistena ed a causa dell'aggravamento delle condizioni di salute, si rendeva necessario il suo trasferimento presso quello di Verona, dove, era già stato operato per un tumore. Stante l'urgenza il trasporto veniva organizzato con un elisoccorso privato, con partenza da Lamezia Terme. Nell'occasione, l'attore, veniva contattato dalla propria moglie, che, lo sollecitava ad andare, immediatamente, all'Ospedale di Polistena, ivi giunto, siccome i familiari del malato dichiaravano di non poter sostenere la spesa per l'elisoccorso, la convenuta gli avrebbe promesso, che, se avesse prestato lui la somma per il trasporto, l'avrebbe poi restituita. Per cui Il si recava Pt_1
all'aeroporto di Lamezia Terme dove provvedeva a rilasciare un assegno bancario di Euro 11.200,00, intestato alla Volitalia Jets & Helicopters Srl. Il
, trasportato presso l'Ospedale di Verona, veniva sottoposto ad Per_1
intervento chirurgico con esito positivo, tuttavia, lo stesso, nel mese di febbraio 2014, decedeva, e, l'odierno attore non avrebbe più ottenuto la restituzione del prestito, fatta eccezione di euro mille, corrisposti dalla nel luglio 2019, per cui si rendeva necessario adire le vie legali. CP_1 Si costituiva in giudizio la convenuta impugnando e contestando il dedotto avversario, deducendo che, contrariamento a quanto sostenuto dal
, sarebbe stata la suocera, Sig, ra , che, si Parte_1 Persona_2
sarebbe impegnata a restituire, allo stesso, le spese sostenute per l'elisoccorso.
Ciò posto, va detto che chiunque agisca in giudizio chiedendo il pagamento di una somma di denaro, che, asserisce di avere dato a mutuo è tenuto a dimostrare non solo l'effettiva dazione, ma anche la sussistenza della causa dell'erogazione (contratto di mutuo), quindi dell'obbligo di restituzione.
Orbene nella vicenda che ci occupa la consegna della somma di denaro necessaria per il trasporto con l'elisoccorso del marito della convenuta, oltre a non essere contestata, risulta provata documentalmente, per il tramite l'assegno 11.200,00 n. 5.034.166.190-01 datato 15.07.2013 intestato alla Volitalia Jets & Helicopters Srl. ( V. all. n. 1 del fascicolo attoreo).
Quanto alla sussistenza del contratto di mutuo va detto, che, l'istruttoria orale ha permesso di accertare come, nel caso in questione, la dazione di denaro ad un parente per le sue cure configura un'obbligazione naturale, definita dall'articolo 2034 del Codice Civile come dovere morale o sociale, la cui spontanea esecuzione non dà luogo a ripetizione, a meno che non sia compiuta da un incapace. Nel caso di cure mediche a un parente (come nel caso che ci occupa), si ritiene che possa esistere un dovere morale o sociale di assistenza, che, se adempiuto spontaneamente con una dazione di denaro, si configura come un'obbligazione naturale, che, non è coercibile, ma, la prestazione eseguita non può essere chiesta indietro
(soluti retentio).
Dalla lettura di quanto hanno dichiarato i testi si trae conferma, che, la prestazione effettuata dall'attore è riconducibile alla disciplina delle obbligazioni naturali atipiche, che, consistono nell'adempimento di doveri morali o sociali, tali per cui il debitore, pur non avendo il dovere (giuridico) di adempiere, una volta eseguita la prestazione non può più ottenere la ripetizione (restituzione) di quanto prestato. Si suole dire, infatti, che le obbligazioni naturali non costituiscono una idonea ”causa obbligandi,” ma sono una valida ”causa solvendi.”
Ed, infatti, è emerso che l'attore, spontaneamente, ha offerto la somma occorrente per il trasporto in elisoccorso del marito della convenuta, in merito la teste , riferisce: “E' vero che è stato richiesto alla Testimone_1
Sig.ra se voleva che la somma necessaria per il trasposto CP_1
gliela anticipasse il Sig. , il quale, aveva dato la sua Parte_1
disponibilità ad effettuare tale prestito”. Dello stesso tenore sono le dichiarazioni della teste , la quale testualmente : “ No la Testimone_2
non ha mai chiesto a la somma occorrente per CP_1 Parte_1
il trasporto del marito in elisoccorso da Lamezia a Verona;
Ero in ospedale quando è sorto il problema in merito a chi avrebbe provveduto al pagamento della somma per il trasporto in elisoccorso quando mia sorella
ha chiamato il cognato per avere i soldi Testimone_1 Parte_1
necessari per l'elisoccorso; E' stata mia sorella a riferire che Testimone_1
sarebbe stato a dare i soldi necessari;..” Parte_1 Ed ancora lo stesso in sede di interrogatorio formale Parte_1
riferisce : “ E' stato mio fratello EP e la moglie a dire a che io CP_1
avrei pagato la compagnia di trasporto;
”
Da tanto deriva, che, nel caso di specie, la prestazione dell'attore è stata effettuata in ragione di un dovere morale e sociale, avuto riguardo ai rapporti di parentela intercorrenti fra le parti (il era il Persona_1
cognato dello stesso, fratello della moglie), dall'altro, deve anche ritenersi, che, tale dovere sia stato adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza, correlata alla disponibilità economica del prestatore, tenuto conto che gli altri familiari non avevano economie sufficienti per affrontare le spese di trasporto, e, che, l'adempimento è stato fatto con la convinzione di esservi tenuto e non per compiere una liberalità: adempie, cioè, con animus solvendi e non con animus donandi, ciò emerge dalla circostanza che tutti i testi escussi hanno dichiarato che giammai la convenuta, Sig, ra ebbe a chiedere al CP_1 [...]
la somma elargita da questi. Parte_1
Ciò basta per il rigetto della domanda.
Quanto alle spese di lite, considerata la natura della controversia e dei rapporti fra le parti, si compensano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, così provvede: Rigetta la domanda, per i motivi esposti in premessa;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Palmi lì 1 luglio 2025.
Il GOP
D.ssa Maria D. Romeo