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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 31/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 55/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 114/2024
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito telematico di note scritte, ai sensi della vigente normativa, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro iscritta al n° 55/2024 RG Lav. promossa da:
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo
Nucciarone e dall'Avv. Antonella Testa, elettivamente domiciliato come in atti appellante
contro
:
ER RO, rappresentata e difesa dall'Avv. Quirino Mescia, dall'Avv. Giuseppe Giglio
e dall'Avv. Luca Maraglino, elettivamente domiciliata come in atti appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 19.03.2024, il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto, limitatamente all'anno 2022, il ricorso con cui IE
RT aveva impugnato il provvedimento dell'INPS del 26.12.2022, di riliquidazione di ufficio della prestazione pensionistica (prestazione n. 07044383 cat. Invalidi civili), ricalcolata dal 1° gennaio 2020, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020, con conseguente richiesta di restituzione dell'importo lordo complessivo di € 7.535,32, di cui € 3.732,17 per l'anno
2021 ed € 3.803,15 per l'anno 2022.
2. L'IE aveva dedotto l'irripetibilità delle somme percepite dall'INPS prima della comunicazione del 26.12.2022, all'uopo richiamando la normativa di riferimento (art. 3, co.9, d.l.
n. 850/1976, convertito nella l. n. 29/1977; art. 3, co.9, d.l. n. 173/1988, convertito nella l. n.
291/1988; art 15 D.L. n. 78/2009, convertito nella l. n. 102/2009) e la giurisprudenza della Suprema
Corte secondo cui all'indebito assistenziale non si applicherebbe l'art. 2033 c.c., operando il principio dell'affidamento, escluso solo in caso di dolo dell'accipiens, ed evincendosi dalle disposizioni normative di settore che i dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili dall'INPS. L'IE aveva regolarmente comunicato i propri redditi all'Agenzia delle Entrate in data 24.06.2022. Per il 2022, peraltro, non vi era stato alcun sforamento e che minimo era quello verificatosi per il 2021.
3. L'Inps aveva, a sua volta, replicato che i limiti reddituali erano stati superati sia per l'anno 2021 che per il 2022, osservando che ai sensi dell'art. 35, co.9, D.L. n. 207/2008, modificato dall'art. 13, co.6, D.L. n. 78/2010, il reddito da valutare era quello in corso per i redditi pensionistici e quello dell'anno precedente per tutti i redditi per i quali non sussiste l'obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati (redditi diversi dalle pensioni). La riliquidazione era stata, peraltro, tempestiva, essendo intervenuta entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (dichiarazione dei redditi per l'anno 2020, presentata il 12.07.2021, e quella per il 2021, presentata il 24.06.2022), ex art. 13, co.2, l. n. 412/1991.
4. Il Tribunale di Campobasso dichiarava la cessazione della materia del contendere per l'anno 2021, avendo l'INPS allegato di avere provveduto, nelle more del giudizio, a riliquidare la prestazione pensionistica, con comunicazione del 05.01.2024, annullando la richiesta di indebito per detta annualità. Quanto all'anno 2022, richiamata la normativa e la giurisprudenza in materia di indebito assistenziale, escludeva la legittimità della richiesta di restituzione dell'indebito formulata
2 dall'INPS, tanto più che la pensionata aveva nel caso di specie comunicato i propri dati reddituali all'Amministrazione finanziaria, i quali, dunque, erano conoscibili dall'Istituto previdenziale.
5. Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'INPS, limitatamente alla statuizione relativa all'anno
2022, denunciando il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 13, co.2, l. n. 412/1991 e dell'art. 35, co. 8 e 10 bis, del D.L. n. 207/08, nonché quello di manifesta illogicità della motivazione. Si ribadisce, quindi, che per detto anno è incontestato il superamento della soglia reddituale prevista dalla legge (€ 17.050,42), avendo conseguito l'originaria ricorrente redditi per complessivi € 17.212,00, di cui € 6.872,00 per reddito da pensione maturato nel 2022 ed €
10.340,00 per redditi diversi dichiarati per l'anno 2021 (di cui € 6.768,00 da assegno di mantenimento ed € 3.572,00 per redditi da fabbricati diversi dalla casa di abitazione). L'INPS deduce, quindi, che avrebbe potuto verificare il superamento della soglia reddituale per il diritto alla prestazione di cieca parziale per l'anno 2022 solo dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2021 (avvenuta il 24.06.2022) quanto ai redditi diversi da quelli del casellario pensionistico, nonché dopo il pagamento del rateo pensionistico di dicembre 2022 per i redditi da pensione. La riliquidazione della pensione del 26.12.2022 sarebbe, quindi, intervenuta a pochi giorni di distanza dalla data in cui l'INPS avrebbe avuto cognizione piena dei redditi, da casellario e non, complessivamente percepiti dalla IE e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi. Sarebbe, quindi, legittimo il recupero di quanto pagato in eccedenza ai sensi dell'art. 13, co.2, l. n. 412/1991, applicabile indistintamente ai titolari di prestazioni sia previdenziali che assistenziali, tanto più che sarebbe illogica la soluzione cui è pervenuto il Tribunale di Campobasso, che finirebbe per affermare il diritto del percipiente alla prestazione anche in caso di superamento della soglia reddituale e, quindi, in evidente mancanza di uno dei fondamentali requisiti di legge per la relativa percezione.
L'appellante chiede, quindi, in riforma della sentenza impugnata il rigetto della domanda proposta da IE RO relativamente all'indebito maturato per l'anno 2022 sulla prestazione di cui la stessa è titolare, con vittoria di spese.
6. All'appello ha resistito IE RO che, richiamate le argomentazioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ne ha chiesto il rigetto, evidenziando la correttezza della decisione del Tribunale di Campobasso, conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, oltre che di merito, in materia di indebito assistenziale, riferendosi, invece, le pronunce invocate dall'INPS a sostegno delle sue tesi all'indebito previdenziale.
3 Conclude, quindi, per il rigetto dell'appello.
7. Acquisite le note scritte depositate telematicamente, la causa era decisa come da separato dispositivo.
********************
8. Ritiene la Corte che l'appello vada respinto, avendo il Tribunale di Campobasso correttamente accolto la domanda della IE con riferimento all'anno 2022, avendo dichiarato la cessazione della materia del contendere per il 2021.
9. In fatto, la vicenda è incontestata
L'INPS ha adottato in data 26.12.2022 provvedimento di riliquidazione della pensione di invalidità civile di cui la IE era titolare, chiedendo la restituzione dell'importo complessivo lordo di €
7.535,32, di cui € 3.732,17 per il 2021 ed € 3.803,15 per il 2022.
La controversia va decisa alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di indebito assistenziale, da ultimo ribadita nella ordinanza della sezione Lavoro n.13223 del
30.6.2020. Ai principi così affermati questa Corte si è attenuta nei suoi recenti precedenti in materia, da cui non vi è motivo di discostarsi e a cui si intende rinviare in ossequio al disposto dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Si reputa, quindi, opportuno qui ritrascrivere, in particolare, i passi più significativi della sentenza n. 59/2024 del 15.04.2024:
“La Suprema Corte ha ricordato la propria giurisprudenza (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est.
Picone, v. pure n. 11921/2015) secondo cui “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Il Supremo collegio ha aggiunto che all'esistenza di tale principio si era già richiamata la Corte
Costituzionale la quale aveva, tra l'altro, evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in
4 correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del
1993)".
E il principio generale di settore, da ultimo ribadito in tre recenti pronunce (sez. L, Sentenza n.
26036 del 15/10/2019, Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018, Cass. Sez. L., n. 31372 del
02/12/2019) muove, secondo la Corte di Cassazione, dalla tesi secondo cui il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
Si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n.
1446/2008 (est. Picone), avendo anche le Sez. Unite della Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. La Corte richiama, quindi, per la specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale,
Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18, che ai fini della ripetizione richiedono, entrambe, il "dolo comprovato dell'accipiens", atto a farne venir meno l'affidamento dell'accipiens. In entrambe le richiamate sentenze viene evidenziato che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- prevede, nel comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( INPS, Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto, dunque, che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall'INPS, si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non
5 significa però, precisa la Corte nella sentenza n. 13223/2020, che, dopo il 2 ottobre 2003, le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre, “in quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato”.
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la Corte ricorda come esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza (Cass. n. 31372/2019). Il dolo è stato, invece, individuato
(Cass. n. 28771/2018) allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio.
La Corte ha, quindi, affermato che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall'INPS al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall'INPS in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio
2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l'INPS del " Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma
6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all'INPS soltanto i dati della propria situazione reddituale,
6 incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all'INPS la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma
8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei
BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all'INPS”.
La Suprema Corte, quindi, conclude affermando che “allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass.
n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n.
1446/2008 est. Picone).23. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato
l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c.
e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque
7 configurabile 'dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'INPS già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Fin qui la sentenza n. 59/2024.
10. Venendo al caso di specie, va rilevato che le prestazioni furono erogate alla IE, per quanto ancora qui rileva, nell'anno 2022, comunicandosi il superamento dei limiti reddituali, unitamente alla richiesta di restituzione delle somme corrisposte, solo in data 26.12.2022 e ciò nonostante l'INPS fosse nelle condizioni di conoscere i redditi percepiti dalla pensionata. In particolare quanto ai redditi diversi dalla pensione, l'INPS aveva a disposizione la dichiarazione dei redditi presentata dalla IE in data 24.06.2022. Per i redditi da pensione, per cui rilevano quelli dell'anno in corso, l'appellato allega che solo dopo il pagamento del rateo di dicembre 2022 sarebbe stato nella condizione di valutare il superamento del reddito. L'assunto non convince, se si considera che, trattandosi di pensione INPS, l'importo del rateo del mese di dicembre era ben conosciuto dall'istituto previdenziale, essendo da esso stesso determinato e certamente già definito nel suo importo almeno fin dall'inizio dell'anno che qui rileva.
Né è ravvisabile alcun dolo in capo alla IE, rilevante ai fini della indebita erogazione, come si evince del resto dal lievissimo sforamento, per soli 161,58 euro, della soglia di reddito fissata per il 2022 per fruire della pensione quale cieco parziale, cosicché non vi è ragione per ritenere che la stessa, che aveva dichiarato i redditi percepiti l'anno prima e godeva una pensione erogata dallo stesso INPS, fosse in mala fede.
Peraltro, come affermato dalla Suprema Corte nella richiamata ordinanza n. 13223 del 30.6.2020,
“allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa”.
Deve, dunque, escludersi che possano ripetersi le somme indebitamente erogate dall'INPS all'odierno appellante per l'anno 2022.
11. L'appello va, quindi, rigettato, dovendosi conseguentemente confermare la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, non ravvisandosi ragioni per disporne la compensazione anche solo parziale, e si liquidano come da dispositivo, dovendosi ritenere dovuti anche il rimborso
8 forfettario per spese generali, nella misura del 15% sugli onorari come determinati, oltre IVA e
CAP, con pagamento da eseguirsi in favore dei procuratori antistatari.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso - Giudice del Lavoro - in data 19.03.2024, proposto con ricorso qui depositato il 18.04.2024 da INPS, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di ER RO, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza.
Condanna l'INPS alla rifusione in favore di IE RO, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.800,00, oltre accessori di legge, ove dovuti, con pagamento in favore dei procuratori antistatari.
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello.
Campobasso, 11.10.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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