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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 16/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 1200/23 Oggi 16 aprile 2025 alle ore 11,40 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara IA EL, mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv. Angela Marchese, nota all'Ufficio per la parte ricorrente e l'Avv. Massimo Autieri, noto all'Ufficio, per l' . Si dà atto che alla discussione CP_1 assistono anche le Dott.sse e Testimone_1 Testimone_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità delle praticanti presenti
I procuratori delle parti e le praticanti presenti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e le praticanti presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese per la quantificazione delle stesse i difensori si rimettono a giustizia, chiedendo i procuratori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 12,59 alle ore
13,55 per cause R.G. 227/25 e 248/25) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori e le praticanti presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 11,45).
Alle ore 19,01 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 19,02
Il Giudice
Dott.ssa Chiara IA EL
T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della giudice o.p. Chiara IA EL , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1200 /2023 R.Lav.
promossa da:
residente a Siena, elettivamente domiciliato in Siena, via del Paradiso 16, Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Angela Marchese dalla quale è rappresentato, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
contro
:
in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in via Lippo Memmi 2, Siena, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. ; CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c. ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore per ivi sentir dichiarare sussistenti CP_1
i presupposti sanitari per godere dell'assegno di invalidità civile di cui alla L. 1. 30/3/71, n. 118, art. 13 e succ. mod.. Si è costituito nel procedimento cautelare l' contestando la sussistenza dei CP_1 presupposti. Espletata la CTU, parte ricorrente ne contestava l'esito, ritenendo che il CTU non avesse analizzato ed affrontato le problematiche che affliggono il ricorrente a livello della spina dorsale, manifestando di fatto un dissenso. Il giudice, quindi ha assegnato termine per l'introduzione della fase di merito e con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, insistendo per l'accoglimento CP_1 delle seguenti conclusioni “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del Sig. è Parte_1
tale da integrare i presupposti per il riconoscimento di invalidità ai fini dell'assegno civile e per
l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio;
in via gradata, accertare e dichiarare, alla luce della documentazione allegata che la patologia psichica di cui è affetto il Sig. , Pt_1
unitamente alla valutazione già espressa dal CTU, pari al 33%, comporta una invalidità civile da riconoscersi nella misura del 50% così come indicato nella relazione del CTP Dott. Parte_1
Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento.”.
Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 contestando gli assunti avversari ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“Voglia il Tribunale di Siena – Giudice del Lavoro : - nel rito : dichiarare la inammissibilità della dichiarazione di dissenso/ ricorso introduttivo depositato da ; - nel merito : Parte_1
respingere integralmente qualsiasi domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e in diritto e , di conseguenza , procedere alla omologa dell'accertamento sanitario compiuto;
- in ogni caso: condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di lite .”
All'udienza del 20 dicembre 2023 il giudice rilevato che nell'introdurre la fase di merito la parte ricorrente aveva allegato ulteriore e sopravvenuta documentazione medica, ritenuto di non dover disporre il rinnovo della CTU, ma un supplemento della stessa per consentire l'analisi della documentazione sopravvenuta e verificare alla luce della stessa e degli ulteriori accertamenti se fossero sussistenti i presupposti per il beneficio richiesto, ha confermato la nomina del Dott.
[...]
come CTU e disposto detto supplemento. Per_1
La causa è stata, quindi, istruita con prove documentali e supplemento di CTU all'esito della quale alla odierna udienza del 16 aprile 2025 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
Il presente contenzioso trova origine nella richiesta di accertamento avanzata, prima in via cautelare mediante ATP e successivamente a seguito di dissenso nel presente procedimento di merito, dal ricorrente della sussistenza dei presupposti per ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile di cui alla L. 1. 30/3/71, n. 118, art. 13 e succ. mod..
In particolare, lamenta il ricorrente di essere affetto da varie patologie, come da documentazione medica in atti prodotta, e che a causa di quelle alla spina dorsale, nonché della carenza di vitamina B, ha gravi limitazioni del movimento, come da prescrizioni mediche in atti, che incidono sulla sua capacità lavorativa. Ha, poi, dedotto di essere affetto anche da sindrome ansiosa depressiva, diagnosticatagli in Spagna ove si trova per motivi di studio, e di essere stato sottoposto a terapia farmacologica antidepressiva. A fronte di ciò ha insistito per il rinnovo della
CTU e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Si è costituito l' contestando l'ammissibilità del ricorso di merito, poiché lo stesso non CP_1 contiene alcun elemento o valutazione di natura diversa, rispetto a tutte le considerazioni e deduzioni già compiute nel corso dell'accertamento tecnico preventivo ed espresse dal consulente di parte. Si è, poi, opposto al rinnovo della CTU chiesta ex adverso ed ha insistito per la reiezione del ricorso.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa
Sulle reiterate istanze istruttorie Parte ricorrente anche nelle note autorizzate ai fini della discussione ha reiterato la richiesta di rinnovo della CTU. Va, però, evidenziato come il Dott. abbia specificato nella perizia Per_1 depositata in questo contenzioso e disposta per analizzare la documentazione medica sopravvenuta che “…I CC.TT.PP CONCONRDANO CON LE MIE CONCLUSIONI…” mentre nella relazione depositata nella fase cautelare risulta aver compiutamente e esaustivamente risposto alle osservazioni del CTP di parte ricorrente.
Va pertanto rigettata la reiterata richiesta di rinnovo della CTU.
Sulla sussistenza dei presupposti per il beneficio richiesto: Assegno di invalidità civile ex L. 1. 30/3/71, n. 118, art. 13 e succ. mod. e sulla richiesta di accertamento di invalidità in misura non inferiore al 50%
L'analisi della ulteriore documentazione depositata dal ricorrente ha portato a concludere che non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'invalidità civile richiesta, non può sfuggire, infatti, che all'esito dell'analisi della ulteriore documentazione sia il CTU che i CTP, compreso il CTP di parte attrice, sono stati concordi nel ritenere che le patologie da cui il
è affetto “…..NON giustificavano il riconoscimento dell'invalidità civile (patologia non Pt_1 invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3 o minore non invalido art.2 L. 118/71)….” (v. CTU in atti depositata), ma soprattutto non sussistono ad oggi i presupposti per il beneficio richiesto, dato che è stata accertata una invalidità civile solo nella misura del 37%, con la conseguenza che anche la domanda avanzata in via gradata, di accertamento di una invalidità non inferiore al 50% va disattesa e respinta
Ne consegue che il ricorso sia in via principale che in via gradata deve essere disatteso e respinto.
Sulle spese di lite
Passando, poi, ad analizzare il problema delle spese giudiziali, rilevato che il reddito familiare del ricorrente è pari ad €. 35.240,04, quindi superiore a quello previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio, visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in assenza di nota spese sulla base dei parametri di cui al D.M., ai minimi di scaglione in considerazione del valore della causa come indicato in atti (valore indeterminato complessità bassa)
e dell'attività processuale effettivamente espletata che non ha visto da parte dell' deposito di CP_1 note conclusive, quindi in complessivi €. 2.540,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri di legge se dovuti.
Le spese di CTU come liquidate in corso di causa ed in questa fase processuale (quindi €.
500,00) vengono definitivamente poste a carico di parte ricorrente con obbligo di rifondere all' CP_1 quanto dallo stesso anticipato a tale titolo durante il giudizio, mentre quelle della fase cautelare restano come per legge a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Montepulciano, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta il ricorso come sopra motivato, per quanto esposto nella parte motiva;
2) visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' CP_1 delle spese di lite liquidate in complessivi €. 2.540,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri di legge se dovuti;
3) pone le spese di CTU di questa fase processuale, liquidate come in corso di causa, definitivamente a carico di parte ricorrente con obbligo di rifondere all' quanto dallo stesso CP_1 anticipato a tale titolo durante il giudizio, mentre quelle della fase cautelare restano come per legge a carico dell' ; CP_1
4) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 16/04/2025 Il giudice dott.ssa Chiara IA EL
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