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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 7691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7691 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 39067/2024 all'udienza dell'01/07/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Massimo Mancusi, Parte_1
, giusta delega in calce al ricorso;
Email_1
RICORRENTE E in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
AV DO (PEC t), per procura generale alle liti Email_2
a rogito del notaio Repertorio n. 37875 del 22.3.2024 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.10.2024 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir accogliere le presenti conclusioni: “ACCERTARE documentalmente il suo diritto all'assegno ordinario di invalidità (Art.1 L. 222/84) a decorrere dalla domanda amministrativa del 10/2/2021, così come riconosciuto dal decreto di omologa rg n. 39382/2023, e dunque dall' 1/3/2021, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, o con decorrenza di Giustizia;
- CONDANNARE l' in persona del CP_1
Presidente legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e maturandi dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa del 10/2/2021, così come riconosciuto dal decreto di omologa rg n. 39382/2023, e dunque dall' 1/3/2021, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, o con decorrenza di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 222/84 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt.24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto”. A sostegno del proprio ricorso deduceva che con decreto di omologa (Rg n. 39382/2023 del CP_ 19/6/2024), notificato alle sedi competenti in data 24/6/2024, la parte ricorrente veniva riconosciuta titolare dell'assegno ordinario di invalidità ex art.1 della Legge 222/84 a decorrere dalla CP_ domanda amministrativa del 10/2/2024; che in data 25/6/2024 la parte ricorrente inoltrava all' la modulistica finalizzata al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità unitamente al decreto di omologa di riconoscimento;
che ciononostante l' non provvedeva al pagamento. CP_2
Concludeva come sopra. CP_ Si costituiva l' che asseriva di aver provveduto alla liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità in favore di parte ricorrente;
chiedeva di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o in subordine la cessazione della materia del contendere. All'udienza dell'01.07.2025 la parte ricorrente dichiarava essere stata pagata la prestazione a marzo 2025, pertanto aderiva alla richiesta di cessata materia, con condanna alle spese;
il Giudice disponeva in conformità. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse ad CP_ agire dell'istante, per avere l' pagato l'importo dovuto a marzo 2025, come dichiarato a verbale di udienza, con la decorrenza accertata in sede di omologa.
Considerato che
il pagamento è intervenuto a marzo 2025 oltre 120 giorni dal deposito della documentazione amministrativa intervenuto il 25.06.2025, costringendo la parte ad adire le vie legali, si condanna l' alla CP_1 rifusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche di limitata complessità.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 854,00 da attribuire CP_1 al procuratore antistatario.
Roma, 01.07.2025. Il giudice
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – dott. Lorenzo Maria Gatta)
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 39067/2024 all'udienza dell'01/07/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Massimo Mancusi, Parte_1
, giusta delega in calce al ricorso;
Email_1
RICORRENTE E in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
AV DO (PEC t), per procura generale alle liti Email_2
a rogito del notaio Repertorio n. 37875 del 22.3.2024 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.10.2024 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir accogliere le presenti conclusioni: “ACCERTARE documentalmente il suo diritto all'assegno ordinario di invalidità (Art.1 L. 222/84) a decorrere dalla domanda amministrativa del 10/2/2021, così come riconosciuto dal decreto di omologa rg n. 39382/2023, e dunque dall' 1/3/2021, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, o con decorrenza di Giustizia;
- CONDANNARE l' in persona del CP_1
Presidente legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e maturandi dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa del 10/2/2021, così come riconosciuto dal decreto di omologa rg n. 39382/2023, e dunque dall' 1/3/2021, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, o con decorrenza di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 222/84 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt.24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto”. A sostegno del proprio ricorso deduceva che con decreto di omologa (Rg n. 39382/2023 del CP_ 19/6/2024), notificato alle sedi competenti in data 24/6/2024, la parte ricorrente veniva riconosciuta titolare dell'assegno ordinario di invalidità ex art.1 della Legge 222/84 a decorrere dalla CP_ domanda amministrativa del 10/2/2024; che in data 25/6/2024 la parte ricorrente inoltrava all' la modulistica finalizzata al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità unitamente al decreto di omologa di riconoscimento;
che ciononostante l' non provvedeva al pagamento. CP_2
Concludeva come sopra. CP_ Si costituiva l' che asseriva di aver provveduto alla liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità in favore di parte ricorrente;
chiedeva di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o in subordine la cessazione della materia del contendere. All'udienza dell'01.07.2025 la parte ricorrente dichiarava essere stata pagata la prestazione a marzo 2025, pertanto aderiva alla richiesta di cessata materia, con condanna alle spese;
il Giudice disponeva in conformità. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse ad CP_ agire dell'istante, per avere l' pagato l'importo dovuto a marzo 2025, come dichiarato a verbale di udienza, con la decorrenza accertata in sede di omologa.
Considerato che
il pagamento è intervenuto a marzo 2025 oltre 120 giorni dal deposito della documentazione amministrativa intervenuto il 25.06.2025, costringendo la parte ad adire le vie legali, si condanna l' alla CP_1 rifusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche di limitata complessità.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 854,00 da attribuire CP_1 al procuratore antistatario.
Roma, 01.07.2025. Il giudice
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – dott. Lorenzo Maria Gatta)