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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/05/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3341/2020 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
, residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù della C.F._1
procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall'avvocato Flaviano Lai, presso il quale è elettivamente domiciliato
Ricorrente
Contro
la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (c.f. ), rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è
domiciliata
Convenuta
******
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale,
contrariis reiectis:
Nel merito:
pagina 1 - Accertare e dichiarare che il signor è stato oggetto di atti Pt_1
persecutori diretti alla emarginazione dal contesto lavorativo e, di
conseguenza, annullarli;
- Condannare la in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, a cessare, con effetto immediato,
qualsiasi atto persecutorio nei confronti del ricorrente adottando ogni
comportamento e/o provvedimento a ciò necessario, nonché condannarla
al risarcimento dei danni patiti e patendi in conseguenza dell'illegittimo
comportamento datoriale, sia di natura patrimoniale, che si
quantifichino come ritenute di giustizia, il tutto con interessi legali, sia
non patrimoniale, da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi in
seguito ad apposita CTU medica e danno biologico, professionale,
all'immagine e/o perdita di chance da determinarsi in via equitativa;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA e CPA,
da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario e sentenza
provvisoriamente esecutiva”.
Nell'interesse di parte convenuta: “si conclude affinché il Giudice
adito voglia rigettare ogni avversa domanda, con condanna del
ricorrente alle spese”.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.12.2020 ha agito in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro,
nei confronti della (di seguito Controparte_1 CP_1
, per sentirsi accogliere le conclusioni sopra trascritte. CP_2
A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue.
Ha allegato di lavorare alle dipendenze della a far data dal CP_2
2004, e di essere inquadrato nel primo livello del C.C.N.L. delle
Fondazione Lirico Sinfoniche, in qualità di primo violoncello.
Ha quindi allegato che, a partire dall'anno 2017, era stato progressivamente fatto oggetto di ripetuti e immotivati attacchi dalla
pagina 2 direzione, per presunte sue mancanze, mai però concretamente dimostrate.
Dopo aver infruttuosamente richiesto numerose volte un incontro con il Sovrintendente all'epoca in carica, al fine di ricevere chiarimenti in relazione ad una serie di episodi, ha affermato di essere stato oggetto di ripetute azioni persecutorie.
Il ricorrente ha quindi passato in rassegna gli episodi a suo dire dimostrativi del mobbing subito.
1.1. Il primo episodio risaliva al 13.1.2017, allorquando era stato richiamato dalle ferie.
Egli aveva ricevuto un messaggio (sms) dall'ufficio coordinamento artistico del seguente tenore letterale: “rientro immediato in sede per sostituzione malattia . Per_1
Nessuno, prima di allora, e neanche successivamente, era stato mai richiamato dalle ferie per la sostituzione di un collega.
Il carattere persecutorio di tale condotta era dimostrato dal fatto che il ricorrente, in quell'occasione, era rimasto in platea ad assistere al concerto, senza nemmeno poter suonare, anche perché il direttore concertante, il Maestro aveva fin da subito precisato che Persona_2
non avrebbe suonato chi non aveva partecipato alle prove dello spettacolo.
Successivamente, in merito alla predetta vicenda, il ricorrente aveva richiesto un incontro urgente con il Sovrintendente per ottenere dei chiarimenti;
tuttavia, dal gennaio 2017, lo stesso Sovrintendente –
nonostante i ripetuti tentativi di audizione e confronto - si era sempre negato, e questo fino alla fine del proprio mandato, nell'ottobre del 2019.
1.2. Un secondo episodio aveva riguardato gli accadimenti svoltisi in occasione della messa in scena dell'opera “Un ballo in maschera”,
allorquando - contro l'espresso parere del Direttore Artistico - al posto del ricorrente, del tutto deliberatamente, scavalcandolo nonostante fosse l'unico avente diritto, la datrice di lavoro aveva fatto suonare un
pagina 3 violoncello di fila, inquadrato nel quarto livello del contratto collettivo di riferimento, corrispondendogli per giunta una retribuzione straordinaria.
La scelta dello scambio non risultava supportata da alcuna ragione artistica, di ruolo, di competenze o di diritto, ma da una mera discriminazione, attuata del tutto deliberatamente nei confronti del dipendente, il quale a suo tempo, per non creare problemi, aveva lasciato cadere la questione.
1.3. In occasione della produzione “Sancta Susanna – Cavalleria
rusticana”, svoltasi tra il 18 maggio 2018 ed il 27 maggio 2018, il
Direttore Artistico aveva accusato il ricorrente, in pubblico, CP_3
di suonare il violoncello durante gli applausi.
Ebbene, non solo il fatto in sé risultava totalmente falso, ma il CP_3
intendeva attribuire la precedente condotta al ricorrente nonostante,
durante quella produzione, egli non fosse nemmeno presente.
Il aveva reiterato le accuse anche durante la produzione della CP_3
“ , svoltasi tra il 22 giugno 2018 ed il 3 luglio 2018, Per_3
rivolgendosi al Maestro ricorrente, con tono brusco e totalmente irrispettoso, davanti a colleghi, ammonendolo di smettere di suonare durante gli applausi, non permettendogli nemmeno di poter rispondere e giustificarsi.
1.4. Anche in altre occasioni il direttore artistico aveva tentato di mettere il ricorrente in cattiva luce, come, ad esempio, consigliandogli esplicitamente di non tener conto delle indicazioni del Direttore
Concertante e di suonare secondo, le proprie direttive, Persona_4
ben sapendo - come direttore artistico - che questo avrebbe potuto solamente creare screzi con il Per_4
Ebbene, quando il Professore aveva provato ad evidenziare che il predetto suggerimento avrebbe, senza dubbio, creato delle difficoltà e che preferiva, in tutta sincerità, suonare come gli veniva chiesto dal Direttore
Concertante, il con sprezzo, aveva risposto “se ne freghi”, nel CP_3
tentativo di creare, ancora una volta, futili motivi di rimprovero ed in
pagina 4 ogni caso creandogli uno stato d'animo negativo, fatto di ansie ed insicurezze.
1.5. Un ulteriore ed increscioso episodio, con riferimento al quale l'odierno ricorrente aveva subito un grave svilimento professionale, si era verificato allorquando, nonostante si fosse messo a disposizione per i recitativi del “DO NN” – spettacolo per il quale il Professore era inserito in organico sin dal 2005 – e nonostante l'esplicita richiesta della sua presenza da parte del Direttore Concertante, , il Controparte_4
ricorrente era stato totalmente escluso dai recitativi previsti nella partitura ed il violoncello concertistico era stato completamente eliminato.
In tale occasione la direzione, del tutto deliberatamente, aveva ignorato le richieste del Professore e del Maestro concertante, e l'opera,
senza una reale ragione e per mero sgarbo nei confronti del ricorrente, era stata messa in scena senza la presenza del violoncello.
1.6. Il ricorrente ha poi fatto menzione di un richiamo disciplinare,
rivoltogli nel luglio 2019, rivelatosi totalmente infondato e pretestuoso.
Nonostante avesse sempre svolto il proprio lavoro con la massima professionalità e non avesse mai ricevuto nella sua carriera, prima di allora, alcuna contestazione disciplinare, del tutto inaspettatamente, in data 19 luglio 2019, egli aveva ricevuto una contestazione disciplinare del seguente tenore letterale: “Con la presente le vengono contestati i
seguenti comportamenti costituenti illecito disciplinare. Come risulta
dalla relazione Prot. N.9396 datata 18 luglio c.a., si è verificato quanto
segue. In data 15 luglio u.s. alla prima lettura dell'orchestra, prevista
per le ore 16,00 come da programma ed ordine del giorno regolarmente
pubblicati, Lei non si è presentato, senza, peraltro, comunicare la sua
assenza agli uffici competenti. Resosi reperibile solo dopo le ore 18,00
ha dichiarato che non avrebbe preso parte nemmeno alla lettura in
programma alle ore 20,00 dello stesso giorno, senza addurre motivazione alcuna. Nonostante l'ordine impartitole dal Direttore
Artistico, Maestro di prendere servizio il giorno successivo, per CP_3
pagina 5 partecipare alle prove previste per le ore 10,30 e per le ore 20,00, ha
reiterato l'illecito disertando, senza alcuna motivazione entrambi gli
impegni lavorativi. Tale comportamento integra una grave violazione dei
doveri del dipendente nei confronti del datore di lavoro, poiché da una
Part parte, non ha rispettato le direttive e le istruzioni del suo superiore
gerarchico, da un'altra, non si è presentato ingiustificatamente a lavoro,
creando, in tal modo, danno alla conseguente alla CP_1
impossibilità di svolgere le relative prove secondo il proprio programma.
Il fatto risulta poi particolarmente grave perché il comportamento è stato
reiterato per due giorni di seguito e perché vi è stato da parte sua un
totale disinteresse per i disguidi che si sono verificati nello svolgimento
delle prove”.
Ricevuta la predetta contestazione, il ricorrente aveva tempestivamente presentato le proprie giustificazioni.
Tuttavia, la del tutto ingiustificatamente, aveva comminato al CP_2
lavoratore il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto e della trattenuta della retribuzione delle giornate lavorative del 15 e del 16
luglio 2019.
Tale provvedimento, che oltre che ingiusto, si rivelava già di per sé
certamente atipico ed inusuale, poiché non esiste in alcuna previsione della contrattazione collettiva la possibilità di combinare le predette sanzioni.
Avverso il predetto provvedimento, il ricorrente aveva quindi adito il
Collego di Conciliazione ed Arbitrato presso l'Ispettorato Territoriale
[...]
di Cagliari e Oristano. CP_5
In data 28 novembre 2019, a conclusione del procedimento, era stato emesso lodo arbitrale favorevole al ricorrente.
Il ricorrente ha quindi osservato come lo stesso procedimento disciplinare fosse in sé gravemente lesivo della sua immagine professionale.
pagina 6 Sul punto ha rilevato che, già nel contesto della contestazione d'addebito, erano contenute espressioni, diffamanti, oltre che non veritiere, rivolte al ricorrente, quali “senza addurre motivazione alcuna”,
“ha reiterato l'illecito disertando senza alcuna motivazione gli impegni lavorativi”, non ha “rispettato le direttive e le istruzioni del suo superiore gerarchico… perché vi è stato da parte sua un totale disinteresse”.
Non corrispondeva infatti, al vero – come poi accertato - che il lavoratore si fosse reso reperibile telefonicamente solo dopo le ore 18,
essendo stato, invece, rintracciabile per tutto il pomeriggio, né che egli fosse stato contattato da parte dell'ufficio del coordinamento artistico solo dalle ore 18.17, chiamata alla quale aveva prontamente risposto.
Vieppiù che il Professore aveva prontamente ammesso e spiegato che la sua assenza era stata causata da una svista nel calendario delle prove,
come descritto anche nella lettera di scuse indirizzata alla direzione artistica protocollata il 18 luglio 2019, non essendo venuto meno ad alcun “ordine impartito dal Direttore Artistico, di prendere servizio il giorno successivo”.
Invero, il lavoratore, la sera del 15 luglio 2019 aveva prontamente informato il Direttore Artistico della possibile sostituzione con l'altro primo violoncello, che poi aveva effettivamente preso parte alle prove del giorno 16 luglio 2019.
La direzione artistica aveva chiaramente fatto intendere che la predetta sostituzione non avrebbe costituito alcun problema, così rispondendo al messaggio: “Grazie, a domani”.
Del tutto inspiegabilmente nella contestazione disciplinare si era asserito, invece, che il Professor avrebbe “reiterato l'illecito Pt_1
disertando, senza alcuna motivazione entrambi gli impegni lavorativi”.
Tali affermazioni erano gravemente false e pretestuose, atteso come l'artista, in accordo con l'altro primo violoncello, aveva ceduto a quest'ultimo l'intero decentramento rossiniano.
pagina 7 Come è prassi consolidata fra tutte le prime parti dell'orchestra, egli non risultava più in organico per tale programma e proprio per questo il
Prof. aveva partecipato ad entrambe le prove del 16 luglio 2019. Per_1
Pertanto, non corrispondeva in alcun modo al vero quanto asserito da parte datoriale per ciò che concerne il mancato rispetto di “direttive e le istruzioni del suo superiore gerarchico”.
Il ricorrente ha ulteriormente osservato come, per prassi pacificamente consolidata, tutte le Prime Parti dell'Orchestra del Teatro comunicano direttamente all'ufficio preposto (Ufficio del coordinamento artistico) chi prenderà parte alla produzione e chi sarà a disposizione nell'ambito dell'alternanza delle doppie Prime Parti a una produzione.
L'ufficio in parola si limita a prendere atto e a compilare l'organico orchestrale sulla base delle indicazioni ricevute dalle prime parti e non si
è mai verificato che l'Ufficio del coordinamento artistico o la Direzione
artistica abbia mai obiettato la suddivisione comunicata dalle Prime Parti.
Di conseguenza, il procedimento disciplinare si rivelava ancor più
persecutorio, in quanto un siffatto addebito non era mai stato contestato ad alcun altro lavoratore che, secondo la prassi sopra esposta, aveva assunto un analogo comportamento.
Inoltre, la non solo non si era adoperata a fornire qualsivoglia CP_2
cenno di scusa per l'accaduto, ma non aveva neppure provveduto ad inviare una formale comunicazione di annullamento della sanzione disciplinare, così contravvenendo alle disposizioni arbitrali, ed aveva,
altresì, specificato alle rappresentanze sindacali di non aver alcuna intenzione di procedervi.
Stante la decisione arbitrale sopra richiamata, il ricorrente aveva diffidato la per il tramite del proprio legale, con missiva datata CP_2
18.12.2019, specificando di rendersi, ancora una volta, disponibile nel trovare un accordo conciliativo che ristorasse i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti fino a quel momento.
A tale diffida non aveva fatto seguito alcun riscontro.
pagina 8 1.7. Il ricorrente ha riferito di un ulteriore episodio occorso nel 2020,
dopo che, dicembre del 2019, in sostituzione del sovrintendente CP_6
era arrivato il nuovo sovrintendente Colabianchi.
Il ricorrente era venuto a conoscenza che, durante il periodo di
lockdown, in occasione dell'emergenza sanitaria in corso, erano stati attivati dei corsi di sicurezza COVID 19, al quale i suoi colleghi avevano partecipato e dal quale egli era stato, invece, del tutto deliberatamente ed immotivatamente, escluso.
La non aveva fornito alcuna risposta in merito, provvedendo, CP_2
invece, a contestare al ricorrente, con comunicazione del 18 maggio
2020, di non aver partecipato ad un corso d'inglese – al quale aveva potuto accedere telematicamente solo in data 9 aprile 2020 anziché in data 6 aprile 2020 - intimandogli di voler procedere con una contestazione per tre giornate per l'assenza ingiustificata.
In primo luogo, il ricorrente ha osservato come il ritardo nell'accesso al corso fosse attribuibile unicamente ad una mancanza della che CP_2
non aveva provveduto a fornirgli i codici, giustificandosi poi in merito asserendo di non aver l'indirizzo email corretto del lavoratore.
Tale giustificazione era poco verosimile, atteso che la email del
Professore era ben nota alla convenuta, essendo stata utilizzata in moltissime altre occasioni, quali ad esempio l'invio del predetto richiamo disciplinare, ed era la stessa da sempre.
In secondo luogo, come se non bastasse, invece di riconoscere la propria responsabilità, la aveva richiesto al ricorrente di firmare CP_2
un documento, nel contesto del quale egli avrebbe dovuto dichiarare,
falsamente, di aver partecipato al corso d'inglese anche in quei giorni.
Nel medesimo documento, si leggeva, altresì, che “la veridicità delle sue dichiarazioni saranno sottoposte a verifiche dai nostri uffici”.
Il ricorrente aveva colto l'occasione per ribadire, con comunicazione del 18.5.2020, di venire costantemente escluso da importanti comunicazioni.
pagina 9 1.8. In data 24 giugno 2020 il ricorrente aveva ricevuto una nuova contestazione disciplinare del seguente tenore letterale: “il giorno
09/06/2020 la riceve sua nota in cui, per propria CP_1
ammissione, dichiara di aver svolto durante il periodo di “quarantena”,
attività extra istituzionali, ed in particolare, prosegue, avrebbe
“contribuito alla vita musicale del teatro e della città' ogni giorno con concerti, come per esempio su Radio3 nella trasmissione “La stanza della musica” con oppure in streaming “Io resto a Persona_5
casa” con e “I concerti della quarantena” con il Persona_6
ogni sera” tutto ciò premesso, e tenuto conto di quanto Parte_3
disposto dal CCNL per i dipendenti delle Fondazioni lirico sinfoniche in
cui si stabilisce che le attività di lavoro autonomo o professionale sono
consentite, previa autorizzazione del Sovrintendente, solo a carattere
saltuario, per prestazioni di alto valore artistico, che dovranno essere
valutate relativamente: - alla dignità complessiva della manifestazione
cui partecipa il lavoratore: - alla sede nell'ambito della quale si svolge
la prestazione - al contenuto della prestazione che deve essere correlato
alla professionalità del lavoratore avuto riguardo alla sua qualifica in
seno alla considerato che agli atti non risulti pervenuta CP_1
alcuna richiesta di permesso artistico per la realizzazione di tali eventi,
esterni all'attività della e quindi nessuna conseguente CP_1
autorizzazione rilasciata dalla per lo svolgimento delle CP_1
prestazioni da lei citate, La invitiamo, a farci conoscere le Sue
giustificazioni entro cinque giorni dal ricevimento della presente. Distinti
saluti. IL SOVRINTENDENTE M° Nicola Colabianchi”.
Il ricorrente aveva informato della vicenda i colleghi di altri teatri lirici d'Italia, che gli avevano dimostrato la propria vicinanza e solidarietà con numerose ed accorate comunicazioni.
Il ricorrente aveva presentato le proprie giustificazioni,
rappresentando che nel periodo del lockdown tutti gli artisti avevano
pagina 10 registrato e pubblicato video del medesimo genere, che di certo non costituivano attività di lavoro autonomo.
In seguito alla presentazione delle giustificazioni, la F.T.L. aveva deciso di non irrogare alcuna sanzione disciplinare, ritenendo sufficienti le giustificazioni addotte dal ricorrente, ma precisando, del tutto immotivatamente, quanto segue: “La invitiamo in futuro all'osservanza dei disposti del CCNL in merito ai permessi artistici”. Come a significare che fino a quel momento il ricorrente non si fosse comportato correttamente.
1.9. L'ultimo episodio riportato nel ricorso risale all'ottobre 2020.
In data 10 ottobre 2020 il ricorrente aveva ricevuto l'autorizzazione da parte del sovrintendente ad esibirsi nella produzione “Da Bonaria a
Buenos Aires”, produzione che peraltro non avrebbe coinciso con alcuna opera.
Ebbene, con suo totale disappunto, in data 21 ottobre 2020, il ricorrente aveva ricevuto - per la prima volta nella sua carriera e come mai accaduto ai propri colleghi - formale ed inspiegabile richiesta di
“documentazione comprovante così come previsto dal C.C.N.L.”, alla quale, seppur totalmente pretestuosa, aveva risposto prontamente.
La circostanza era da considerarsi particolarmente anomala, poiché
mai era accaduto che, a pochi giorni dalla produzione, regolarmente autorizzata, nella quale il ricorrente avrebbe dovuto esibirsi, venisse formulata una richiesta di presentare ulteriore documentazione, formulata così tanto tardivamente da mettere a rischio l'esibizione e che, in caso di insorgenza di eventuali problematiche, poi di fatto non riscontrate,
avrebbe comportato l'annullamento del concerto con pochissimo preavviso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha ritenuto che le condotte, numerose e reiterate nel tempo, poste in essere ai suoi danni integrassero gli estremi del mobbing.
pagina 11 Ha quindi allegato che gli atti e i comportamenti ostili, vessatori e di persecuzione posti in essere continuativamente nei suoi confronti – che non rientravano nell'esercizio dei normali poteri di organizzazione e controllo delle attività riconosciuti al datore di lavoro, né si erano limitati a semplici e tutto sommato fisiologici episodi di conflittualità sul luogo di lavoro - avevano causato in lui una grave sofferenza, che si era concretizzata in un danno ingiusto, incidente sulla sua sfera mentale,
relazionale e psicosomatica.
Ed infatti, in seguito agli episodi sopra indicati, il ricorrente aveva sofferto, ed ancora soffriva alla data di deposito del ricorso, di stati d'ansia e crisi, come attestato dalla certificazione medica prodotta.
Inoltre, in conseguenza degli atti persecutori, il ricorrente aveva subito un danno emotivo e alla vita di relazione, sia nell'ambito lavorativo che personale.
A causa della sindrome depressiva scaturita dai continui attacchi subiti, egli non poteva più svolgere le attività della vita quotidiana con le stesse modalità alle quali era prima abituato.
2. La si è costituita in giudizio ed ha resistito alle avverse CP_2
domande.
Ha allegato che, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, l'Ente aveva sempre tenuto in grande considerazione l'operato professionale del
Professore.
Infatti, il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di primo violoncello (che quindi, potendo contare sulla contemporanea presenza di un altro primo violoncello, era impegnato in Teatro per circa la metà dei giorni lavorativi degli altri dipendenti), era stato sempre messo nelle condizioni di lavorare al meglio, con importanti direttori, in produzioni di grande prestigio. Ed ancora, era stato invitato a eseguire prime esecuzioni, anche come solista, era stato invitato dalla Direzione
Artistica a esibirsi, come solista e/o in duo con pianoforte e/o in altre formazioni cameristiche, in vari concerti, sia nell'ambito della stagione
pagina 12 sinfonica principale, sia nell'ambito dell'attività fuori sede (il cosiddetto
“decentramento”).
Quando il , formato dallo stesso e dalla pianista Parte_3 Pt_1
, aveva ottenuto degli interessanti riconoscimenti Parte_4
professionali, la direzione del Teatro Lirico non solo si era sempre complimentata con i musicisti, ma aveva diramato comunicati stampa per congratularsi con loro.
Di ciò vi era ampia testimonianza dello stesso sito istituzionale dell'Ente.
A conferma di quanto l'Ente tenesse al ricorrente, e a smentita di quanto egli aveva asserito nel ricorso, vi erano tutti i permessi artistici retribuiti che lo stesso Professore aveva richiesto ed ottenuto dal Teatro,
anche per i soli anni interessati dal ricorso, nonché i programmi di sala relativi alle manifestazioni cui egli aveva partecipato.
Ed ancora, la proprio nell'anno 2017, in cui, a dire del CP_2
ricorrente, erano iniziate le condotte persecutorie, lo aveva inserito nella programmazione artistica come solista, onore riservato a pochissimi.
La F.T.L. ha quindi allegato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i rapporti con il Maestro erano sempre stati alquanto CP_3
cordiali, sia allorquando era stato nominato Sovrintendente del Teatro
Lirico, nel gennaio 2014, sia allorquando, successivamente, dal dicembre
2015 al luglio 2019, era stato nominato Direttore Artistico.
Il ricorrente, al fine di dimostrare l'asserito mobbing, se da un lato aveva strumentalizzato ed enfatizzato degli episodi, dall'altro, aveva occultato il contesto di riconoscimenti, attestati di stima e cordiale familiarità che da sempre caratterizzava lo svolgimento della sua attività lavorativa presso l'Ente.
Sui singoli episodi, la ha riferito quanto segue. CP_2
Il 13 gennaio 2017 l'altro primo violoncello del , il Prof. CP_1
si era ammalato dopo alcuni giorni di prova. Per_1
pagina 13 La era stata pertanto obbligata a richiamare in servizio il Prof. CP_2
Pt_1
Non costava, peraltro, alla F.T.L. che il Maestro come si Per_2
sostiene nel ricorso, avesse detto che non avrebbe fatto partecipare alle prove chi non aveva provato da subito.
Quand'anche così fosse stato, ad ogni modo, la era comunque CP_2
obbligata a mettere a disposizione tutta la compagine orchestrale prevista per il programma, a prescindere dall' impiego che quegli avesse ritenuto di farne.
La nel richiamare il ricorrente dal premesso CIA, non aveva CP_2
violato alcuna regola, e ciò era riconosciuto dallo stesso ricorrente, che si era limitato a sostenere che si era trattato di un'iniziativa “inusuale”.
Per quanto concerne l'episodio dei rimproveri per aver il ricorrente suonato durante gli applausi, la ha esposto quanto segue. CP_2
Corrispondeva al vero che, durante le rappresentazioni del dittico
Santa Susanna/Cavalleria Rusticana, alla fine delle rappresentazioni,
durante gli applausi, il Direttore Artistico si era lamentato del fatto che alcuni professori, durante gli applausi finali del pubblico (quando il pubblico chiama alla ribalta i protagonisti della serata, cioè i cantanti e il direttore d'orchestra), avevano continuato a suonare il proprio strumento e che, in particolare, si era sentito suonare un violoncello.
Il Direttore Artistico, peraltro, non aveva accusato nessuno, né
tantomeno il Prof. che, invero, sapeva non essere responsabile (non Pt_1
essendo neppure impegnato nella produzione), ma aveva genericamente censurato la descritta condotta in quanto tale, invitando tutti gli astanti a fare in modo che la condotta, contraria a ogni tradizione, non avesse a ripetersi.
Sennonché il suono del violoncello si ripresentò, puntuale, anche durante gli applausi dell'opera successiva, la Per_3
Stavolta, tuttavia, il Direttore Artistico, rimasto in palcoscenico, con la visuale sulla buca dell'orchestra, poté riconoscere con certezza il
pagina 14 contravventore: e si trattava proprio del ricorrente, che, pertanto, si meritò il giusto rimprovero.
Quanto all'episodio dei recitativi nel DO NN, quella di eseguire i brani col solo clavicembalo e non già anche con il violoncello era stata una precisa scelta artistica.
Il Direttore Artistico aveva ritenuto, invero, che l'esecuzione col solo clavicembalo e senza il violoncello avrebbe consegnato al pubblico un fraseggio cantato più chiaro e fruibile, in un teatro sonoro come quello di
Cagliari e, peraltro, più in generale, delle sonorità più fedeli alle originali intenzioni dell'illustre autore ( . Per_7
La scelta, peraltro, venne dal Direttore Artistico puntualmente chiarita al ricorrente, a sua richiesta, nell'ambito di un cordiale e pacato scambio di opinioni, all'esito del quale nulla il ricorrente ebbe da obiettare.
Non corrispondeva affatto al vero che, come indicato nel ricorso, il avesse invitato il ricorrente a disattendere le richieste del M° CP_7
considerato il notorio rapporto di amicizia tra i due. Per_4
L' episodio del luglio 2019, a sua volta, si era svolto nei termini che seguono.
Il giorno 15 luglio era prevista una prova d'orchestra (per un concerto da tenersi il giorno 17, cioè due giorni dopo e da ripetere), alla quale il professor era stato convocato nella sua veste di primo violoncello. Pt_1
All'orario d'inizio della prova, il Direttore Artistico era stato avvisato dal Prof. che il primo violoncello TT non era presente. Pt_5
Il Direttore Artistico riuscì, a fatica, a far iniziare la prova, chiedendo al Prof. nel frattempo, di rintracciare Pt_5 Pt_1
Questi, al telefono, disse di non capire e/o di non sentire bene.
Provò a chiamarlo direttamente lo stesso Direttore Artistico ma senza successo.
Poi, dopo molti tentativi, si riuscì a parlargli: tanto il quanto il CP_3
gli chiesero di venire con urgenza in teatro;
a entrambi egli rispose Pt_5
scusandosi, per aver letto male l'ordine del giorno.
pagina 15 Più tardi, il ricorrente inviò al Direttore Artistico un messaggio del seguente testo: “Mi scusi maestro, non riesco ad essere presente per la
prova delle 20 ma faccio di tutto per arrivare alla prova domattina;
solamente se non ce la faccio mi farei sostituire dall' altro Primo violoncello”.
A tale messaggio, dal tenore inequivocabile, il Direttore Artistico
rispose: “Grazie, a domani”.
Senonché il Prof. non si presentò neppure alle prove del giorno Pt_1
dopo e non fece i concerti.
Il Prof. non disse a nessuno ciò che, viceversa, nel frattempo tutti Pt_1
avevano, comunque, avuto modo di sapere, e cioè che egli aveva deciso di passare qualche giorno fuori Sardegna.
La cosa suscitò le più vibranti proteste di tutto il personale, tanto che il
Cont Sovrintendente pretese dal na relazione. CP_3
Il procedimento sanzionatorio era quindi un atto dovuto.
Le affermazioni contenute nel ricorso sui corsi sulla sicurezza COVID
19 e sul corso d'inglese erano smentite dai documenti da 5 a 8 prodotti con la memoria di costituzione.
Alla luce di quanto esposto, il ricorrente non aveva subito alcun danno imputabile alla convenuta.
3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e mediante prova testimoniale.
4. Nelle note conclusive, parte ricorrente ha riferito di ulteriori episodi, a suo dire confermativi della persistenza dell'intento persecutorio del datore di lavoro, nuovamente manifestatosi attraverso provvedimenti punitivi immotivati e trattenute economiche illegittime.
Tali nuovi episodi, tuttavia, non vengono esaminati nella presente sede, in quanto ciò significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni su cui si fonda il rito del lavoro, e, in particolare, la funzione,
propria delle preclusioni, di affidare alla fase degli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi.
pagina 16 ******
5. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha allegato un inadempimento datoriale, a suo dire inquadrabile in termini di mobbing, con conseguente risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, ed in particolare del danno alla salute ed alla vita di relazione.
Ha inoltre allegato che le condotte poste in essere dal datore di lavoro,
pur se non integranti gli estremi del mobbing, gli avevano comunque allegato un grave pregiudizio alla salute ed alla vita di relazione, oltre che all'immagine ed alla reputazione professionale.
5.1. Si ritiene necessario svolgere alcune brevi considerazioni di carattere generale in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal lavoratore.
Come è noto, secondo un orientamento ormai da tempo consolidato
(v., ex plurimis, Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanza n. 10992 del
9.6.2020), nel linguaggio giuridico il termine mobbing, mutuato dalla medicina legale, indica una fattispecie caratterizzata dai seguenti elementi:
1. la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente, con intento vessatorio;
2. l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
3. il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psicofisica del lavoratore;
4. la prova dell'elemento soggettivo, ovvero dell'intento persecutorio.
Inizialmente, al di fuori dei rigidi confini definitori propri del mobbing, parte della giurisprudenza escludeva la tutela risarcitoria in favore del lavoratore, e ciò anche in funzione deflattiva dell'ampio contenzioso giudiziale.
pagina 17 Ben presto, tuttavia, si è avvertito che i rigidi confini definitori del mobbing escludevano dalla tutela risarcitoria una serie di offese alla persona del lavoratore che ne erano, invece, meritevoli.
Si è fatto, quindi, inizialmente riferimento alla figura dello straining
(che in inglese significa “sottoporre a stress”, “mettere in tensione”), la quale rappresenta, in prima approssimazione, una forma attenuata di mobbing.
Sotto il profilo oggettivo, a differenza del mobbing, in questa ipotesi può mancare non solo la pluralità di comportamenti, ma anche il carattere della continuità delle azioni vessatorie, essendo sufficiente anche solo un'azione isolata, seppur dotata di una certa gravità (Cass. civ., Sezione
Lavoro, ordinanza n. 18164 del 10.7.2018).
Anche in questo caso, il termine e il concetto a esso sotteso sono stati mutuati dalla scienza medico – legale.
Si è anche precisato che la prospettazione solo successiva dello straining (ad esempio in appello), se nel ricorso di primo grado gli stessi fatti erano stati allegati e qualificati in termini di mobbing, non integra la violazione dell'art. 112 c.p.c., costituendo entrambi comportamenti datoriali ostili, atti ad incidere sul diritto alla salute.
Da ultimo, presa via via sempre maggior consapevolezza che il profilo giuridico può non corrispondere con quello della psicologia o della medicina legale, essendone diversi i presupposti, dottrina e giurisprudenza hanno cominciato a distaccarsi dalla portata di tali definizioni medico - legali, per giungere a una definizione più ampia del pregiudizio risarcibile, siccome centrata sul precetto di cui all'art. 2087
c.c., norma cardine della protezione della salute psicofisica del lavoratore del nostro ordinamento.
Si è quindi precisato che la nozione di mobbing, come quella di straining, è una nozione di tipo medico-legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in
pagina 18 materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro;
pertanto, la reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento, ma non sull'an dello stesso (Cass. civ., Sezione Lavoro,
ordinanza n. 4664 del 21.2.2024).
Ed ancora, si è precisato che l'applicazione dell'art. 2087 c.c. “non è
vincolata al determinarsi di una condotta vessatoria complessiva, ma è
destinata ad operare anche rispetto a singoli comportamenti
inadempienti o illegittimi che siano causa di pregiudizi alla salute e ad
altre situazioni giuridiche del lavoratore” (Cass. civ., Sezione Lavoro,
ordinanza n. 16256 del 20.6.2018).
In particolare, con la pronuncia da ultimo citata la Suprema Corte ha ritenuto che la corte di merito avesse errato allorquando, nel valutare come inconsistenti i profili di una generale e complessiva condotta vessatoria di parte datoriale, aveva trascurato, pur menzionandola,
l'illegittimità delle sanzioni conservative irrogate al lavoratore, posto che, viceversa, avrebbe dovuto apprezzare se tali comportamenti,
coinvolti anch'essi dalla richiesta risarcitoria per varie voci di danno non patrimoniale (alla salute, alla vita di relazione, all'immagine professionale, etc.), si ponessero in nesso causale con i pregiudizi addotti,
con ogni apprezzamento consequenziale.
Ed ancora, è stato precisato che, in presenza di comportamenti offensivi della persona, una volta superata la c.d. soglia minima di tollerabilità, il lavoratore ha diritto, nella misura congrua rispetto al caso di specie ed equitativamente determinata, al risarcimento del danno alla dignità personale (Cass. civ., Sezione Lavoro, n. 25114 del 18.9.2024).
Si è precisato che si resta al di fuori della responsabilità datoriale ove i pregiudizi lamentati dal lavoratore derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente usurante della ordinaria prestazione lavorativa o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza
pagina 19 e gravità, come tali non risarcibili (Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanza n. 16580 del 23.5.2022).
Si può quindi affermare che le pronunce citate riconducono il risarcimento del danno non patrimoniale subito dal lavoratore nell'ambito dei principi generali ormai da tempo elaborati, a partire dalle note sentenze gemelle del 2008 (Cass. civ., Sezioni Unite, sentenze nn.
26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11.1.2008).
Come è noto, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave
(nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia la specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (v. da ultimo Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 33276 del
29.11.2023, espressione di un orientamento ormai da tempo consolidato).
5.2. Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
5.2.1. Innanzitutto, è da ritenersi infondata la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, pur genericamente invocato nel corpo del ricorso
(v. pag. 16) e nelle conclusioni, in assenza di specifiche allegazioni circa i pregiudizi sofferti.
Nel ricorso è presente un generico riferimento ai costi affrontati dal ricorrente per le spese mediche o farmaceutiche sostenute a fronte delle lesioni psicofisiche derivanti dal mobbing, nonché per le spese legali per i diversi interventi resisi necessari nel tempo, senza che, tuttavia, tali costi e spese siano stati compiutamente allegati.
Ed ancora, si fa riferimento ad asseriti mancati guadagni, che il lavoratore avrebbe ottenuto se non fosse stato illegittimamente assegnato a mansioni inferiori o se non gli fossero stati ingiustificatamente preclusi opportunità professionali: anche in tal caso, difetta ogni specifica allegazione.
pagina 20 5.2.2. Per quanto concerne il danno non patrimoniale, è da ritenersi infondata la richiesta di risarcimento del danno alla salute (c.d. danno biologico) e del danno alla vita di relazione.
Anche in questo caso, è da considerarsi del tutto generica, in assenza dell'indicazione specifica delle modificazioni peggiorative subite nelle attività della vita quotidiana, l'allegazione per cui il ricorrente, “A causa
della sindrome depressiva scaturita dai continui attacchi subiti non può
più svolgere le attività della vita quotidiana nella stessa modalità a cui
era abituato” (pag. 13 del ricorso).
Il ricorrente, inoltre, neppure ha compiutamente dimostrato che la sindrome ansioso – depressiva, con conseguente necessità della prescrizione di farmaci ansiolitici, sarebbe insorta in concomitanza con le condotte denunciate.
Si osserva, poi, che è da escludersi la sussistenza di un danno alla salute di natura permanente, siccome ricollegabile alle condotte oggetto della presente causa, l'ultima delle quali risale all'ottobre 2020, come dimostrato dalla produzione, da parte della difesa della della nota CP_2
della Questura di Cagliari attestante il rilascio al ricorrente della licenza di porto d'armi per uso sportivo in data 9 novembre 2022.
La produzione è da ritenersi ammissibile, trattandosi di un documento formatosi successivamente al deposito della memoria di costituzione,
oltre che rilevante ai fini della decisione, in quanto dimostra che il ricorrente, in conseguenza delle condotte lamentate nella presente causa,
non ha subito un pregiudizio di carattere permanente alla sua salute psicofisica.
Sul punto si precisa quanto segue.
Ai sensi dell'art. 35 settimo comma T.U.L.P.S. “Il questore subordina
il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal
settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico
militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali
pagina 21 oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità
di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche
occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di
alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria
prevista dalle disposizioni vigenti”.
La norma di attuazione di cui all'art. 1 del D.M. 28 aprile 1998
dispone, poi, che tra i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso sportivo vi è anche
(n. 5) la c.d. “Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali”. Si prevede che “In particolare, non deve riscontrarsi
dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce
altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze
stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci”.
La Pubblica Amministrazione interpreta tale requisito in maniera assai rigorosa, ritenendo che l'assunzione di psicofarmaci sia di per sé ostativa al rilascio del porto d'armi.
Anche la giurisprudenza amministrativa è orientata nel senso che l'assunzione di psicofarmaci non può che determinare l'Amministrazione
nel senso di valutare il richiedente non idoneo alla detenzione delle armi
(v., ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 25.1.2019, n. 664; Consiglio di
Stato, sez. III, 4.9.2018, n. 5192; T.A.R. Brescia, 3.5.2024, n. 379).
Di conseguenza, deve ritenersi che, successivamente al 2020, le condizioni del ricorrente siano migliorate ed egli abbia interrotto l'uso dei farmaci ansiolitici che gli sono stati inizialmente prescritti.
5.2.3. Il ricorso è invece in parte fondato per quanto concerne il danno non patrimoniale all'immagine ed alla reputazione professionale del ricorrente.
A tale conclusione si giunge attraverso l'esame dei singoli episodi di cui è detto.
Si ritiene che, a parte due di essi, ovverosia l'irrogazione della sanzione disciplinare per l'assenza alle prove nel luglio 2019 e l'apertura
pagina 22 del procedimento disciplinare di cui alla lettera del 24.6.2020, tali episodi, quand'anche dimostrati nella loro astratta illiceità, in concreto non superino la soglia di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà
sociale, come individuata dall'orientamento sopra richiamato.
Si passano ora in rassegna i singoli episodi nel dettaglio, esaminando prima quelli non meritevoli di tutela, per poi esaminare separatamente gli altri due.
Il primo di essi si è verificato come indicato dal ricorrente.
È infatti pacifico che egli, in seguito all'assenza per malattia del M°
sia stato richiamato in servizio (da un permesso CIA) ed è Per_1
pacifico che la sua prestazione lavorativa non sia stata utilizzata dal
Cont Direttore Concertante Per_2
Si condivide l'assunto per cui la era comunque tenuta a mettere CP_2
a disposizione del Direttore tutta la compagine orchestrale prevista per il programma.
Per tale ragione, la scelta di non utilizzare il ricorrente non è dipesa dalla F.T.L., bensì unicamente dal predetto Direttore.
Inoltre, tale scelta ha causato al ricorrente, al più, un mero disagio, che non si ritiene abbia superato la predetta soglia minima di tollerabilità.
Per quanto concerne il secondo episodio, relativo alla messa in scena di Un ballo in maschera, i testimoni e Testimone_1 Testimone_2
hanno confermato che la decisione di affidare la parte
[...]
musicale non alle Prime Parti, bensì a dei musicisti c.d. di fila, è da ritenersi inconsueta.
Non è stato, tuttavia, dimostrato il carattere discriminatorio nei confronti del ricorrente della predetta scelta, che ha riguardato non soltanto lui ma tutte le Prime Parti.
Anche in questo caso si ritiene che tale scelta, abbia, al più, causato al ricorrente, come a tutte le altre prime parti, un mero disagio e non un vero e proprio danno risarcibile.
pagina 23 Anche a voler astrattamente ipotizzare un demansionamento, si sarebbe trattato di una scelta isolata, non essendo emerso che simili condotte siano state reiterate nel tempo.
Per quanto concerne il terzo episodio, relativo agli applausi, il testimone ha riferito di ricordare che il Direttore Artistico Tes_3
in occasione della rappresentazione della si affacciò CP_7 Per_3
tra il boccascena e il sipario per verificare cosa stesse succedendo in buca, verificò che il ricorrente stava continuando a suonare e si arrabbiò
moltissimo dicendo a voce alta e molto alterato “è possibile che si continui a suonare durante gli applausi?”.
Altri testimoni non ricordano la circostanza, così come non la ricorda lo stesso CP_7
Anche in questo caso, valgono le considerazioni svolte in precedenza,
nel senso che si è trattato di un semplice ed episodico rimprovero verbale, peraltro non rivolto la M° direttamente al ricorrente, CP_3
quantomeno in pubblico, e che, al più, ha causato in lui un mero disagio.
A riprova del carattere episodico del fatto, vi è da rilevare che il M°
eppure ne conserva il ricordo. CP_3
Per quanto concerne il quarto episodio, relativo al fatto che il CP_7
avrebbe consigliato al ricorrente di non tenere conto delle indicazioni del
Direttore Concertante Renzetti, nessuna prova è stata fornita al riguardo.
Per quanto concerne il quinto episodio, relativo all'esclusione dai recitativi del DO NN, si osserva che in questo caso si è trattato di una decisione espressiva di una precisa scelta artistica (come ha dichiarato il sentito quale testimone), che non ha causato alcun CP_7
danno al ricorrente.
Per quanto concerne il settimo episodio, non è stato dimostrato che l'esclusione dai corsi COVID 19 sia dipesa dalla volontà della in CP_2
tal senso.
pagina 24 La testimone , convivente con il ricorrente, ha Parte_4
riferito che costui non aveva svolto il corso sulla sicurezza perché non aveva ricevuto le credenziali di accesso.
Secondo la predetta testimone, il “Le aveva richieste ai referenti, Pt_1
ottenendo rassicurazioni in merito, ma non le ricevette mai. Solo
successivamente i referenti dissero che avevano un indirizzo mail
sbagliato”.
Emerge quindi che, verosimilmente, l'esclusione del ricorrente dai corsi COVID 19 non è dipesa da una scelta deliberata, bensì da un disguido.
Del tutto correttamente, poi, il ricorrente si rifiutò di autocertificare la sua presenza ai corsi COVID 19, in quanto non li aveva svolti.
Non è poi emerso che la mancata partecipazione del ricorrente ai corsi
COVID 19 sia stata considerata dalla uale assenza ingiustificata. CP_2
Per quanto concerne i corsi d'inglese, il ricorrente, nella nota inviata via email del 18.5.2020 ha dichiarato di aver svolto tutte e 10 le previste lezioni. Per contro, nella nota dell'ufficio del personale si afferma che egli avrebbe partecipato soltanto ad 8 lezioni.
Non risulta, poi, che il ricorrente sia stato invitato ad attestare,
falsamente, di aver partecipato a delle lezioni alle quali non aveva partecipato.
Nella nota dell'ufficio del personale, infatti, il ricorrente è stato correttamente invitato ad autocertificare il numero delle lezioni da lui effettivamente seguite.
Né risulta che il ricorrente non abbia potuto partecipare a delle lezioni in conseguenza del fatto che la gli avrebbe messo a disposizione i CP_2
codici di accesso in ritardo.
E comunque, anche in questo caso, vale il discorso fatto in precedenza, nel senso che, al più, si sarebbe trattato di meri disagi, di certo non infrequenti negli ambienti di lavoro.
pagina 25 Per quanto concerne il nono episodio, non è emerso che la richiesta di documentazione abbia costituito una prassi del tutto ingiustificata, né che tale richiesta abbia potuto mettere a rischio l'esibizione alla quale il ricorrente è stato autorizzato a partecipare.
Venendo ora all'esame degli episodi considerati rilevanti ai fini del risarcimento del danno, si osserva quanto segue.
Per quanto concerne la sanzione disciplinare irrogata e poi annullata dal Collegio di Conciliazione e Arbitrato presso l' si è riportato il CP_8
testo della contestazione disciplinare.
Dalle deposizioni testimoniali il fatto è emerso con sufficiente chiarezza.
Il ricorrente, evidentemente per un suo errore, si assentò dalle prove previste per i giorni 15 e 16 luglio 2019.
Nella giornata del 15 luglio 2019 è stato contattato dal direttore artistico il quale gli richiese la sua partecipazione. CP_7
Vi fu poi lo scambio di messaggi riportato nell'espositiva che precede,
al § 2.
Il ricorrente si assentò quindi da tutte le prove e venne sostituito dall'altro primo violoncello Prof. Per_1
Il testimone ha riferito che il ricorrente “è caduto Testimone_1
nell'errore di una doppia comunicazione del teatro sugli orari di lavoro.
Noi riceviamo via mail degli orari mensili, che poi vengono confermati o
modificati settimanalmente. I due documenti riportavano nel caso di
specie due orari diversi o meglio nel mensile non era prevista la prima
prova che poi è stata indicata nell'orario settimanale”.
Lo stesso testimone ha riferito il fatto, invero non contestato, che il ricorrente, prima di ricevere la contestazione disciplinare, ha inviato una lettera di scusa per quanto era accaduto.
Diversi testimoni, ed in particolare Testimone_1 Testimone_2
e , hanno riferito che capita spesso che un
[...] Parte_4
collega non partecipi alle prove e sia sostituito, essendo prevista la
pagina 26 cosiddetta alternanza (previa comunicazione all'Ufficio di
Coordinamento).
Lo stesso testimone ha dichiarato che “Non è mai è Tes_1
successo che a seguito di una assenza alle prove siano mai state disposte
contestazioni disciplinari, ci sono persone che giustificano
successivamente all'assenza”.
Alla luce delle predette disposizioni testimoniali, la condotta posta in essere dalla non risulta del tutto improntata al rispetto dei doveri CP_2
di correttezza e buona fede.
Ed infatti, la ha ritenuto di dover avviare il procedimento CP_2
disciplinare, e di dover quindi irrogare la sanzione, senza considerare la lettera di scuse del ricorrente e senza tenere in considerazione la prassi riferita dai testimoni.
Inoltre, ed è ciò che più rileva, la contestazione disciplinare, peraltro con toni eccessivamente severi, indubbiamente riporta delle circostanze non veritiere.
In particolare, non corrisponde al vero che la condotta del ricorrente abbia comportato per la un grave danno, siccome derivante dalla CP_2
“impossibilità di svolgere le relative prove secondo il proprio programma”, in quanto le prove si sono svolte regolarmente ed il ricorrente è stato sostituito dall'altro primo violoncello.
Sul punto, si veda la deposizione del testimone “Il giorno Tes_1
della prima prova abbiamo provato normalmente sia la mattina che la
sera, le prove sono andate avanti regolarmente e sono iniziate
nell'orario concordato”.
Così come non risponde al vero il fatto che il ricorrente avrebbe manifestato “un totale disinteresse per i disguidi che si sono verificati nello svolgimento delle prove”.
Ed infatti, come si legge nel messaggio inviato al M° il CP_3
ricorrente ha avvisato che si sarebbe fatto sostituire dall'altro primo violoncello e si è poi prontamente scusato per l'accaduto.
pagina 27 A prescindere dalla legittimità o meno della stessa, emerge che le modalità con le quali è stata irrogata la sanzione non sono state rispettose dell'immagine professionale del ricorrente.
È indubbio, infatti, che la risonanza che il procedimento disciplinare ha avuto nell'ambiente di lavoro abbia leso l'immagine del ricorrente, fatto apparire all'esterno come un soggetto del tutto disinteressato al proprio lavoro e incline alla trasgressione dei propri obblighi lavorativi.
Per altro verso, si osserva che, ai sensi dell'art. 412-quater c.p.c., il lodo emesso dal collegio di conciliazione e arbitrato “produce tra le parti
gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice
civile”.
Non è quindi necessario alcun provvedimento formale di annullamento della sanzione da parte della CP_2
Con riferimento all'episodio della contestazione disciplinare durante il
lockdown, si è riportata la contestazione predetta.
Da quanto emerso in sede istruttoria, essa prende le messe da un messaggio che ha inviato su facebook al sovrintendente Parte_6
M° Nicola Colabianchi, mediante il quale lo aveva reso edotto del fatto che il , composto da lei e dal durante il periodo del Parte_3 Pt_1
lockdown, al pari di tanti altri artisti, aveva realizzato dei piccoli video dove venivano eseguiti dei brani da condividere sui social, ed in particolare nella pagina facebook.
Secondo la , lo scopo dell'invio del messaggio era quello di Pt_3
mettere i video a disposizione della per veicolarli, ad esempio, nel CP_2
sito nel Teatro.
Per quanto concerne la trasmissione su Radio Tre, menzionata nella lettera di contestazione, la ha riferito che si trattava di una Pt_3
replica di una trasmissione live fatta l'anno precedente, per la quale entrambi avevano a suo tempo chiesto regolare permesso.
In seguito alle giustificazioni rese dal ricorrente, il procedimento disciplinare è stato archiviato.
pagina 28 Anche in questo caso, ed a maggior ragione, la condotta della CP_2
non può dirsi improntata al rispetto dei canoni di correttezza e buona fede.
Ed infatti, appariva fin da subito evidente come la semplice realizzazione di brevi video su facebook, destinati ad alleviare il clima di profonda sofferenza dovuto alla nota emergenza pandemica, nulla avesse a che vedere con l'attività professionale, per la quale i dipendenti delle fondazioni lirico – sinfoniche debbono richiedere i permessi artistici.
Significativa è la circostanza per cui la F.T.L., in relazione a tale episodio, non abbia addotto alcun argomento atto a giustificare il proprio operato.
Ed ancora, è significativo il fatto che soltanto il ricorrente, e non anche la , sia stato destinatario della contestazione di addebito Pt_3
disciplinare, come invece sarebbe stato ragionevole attendersi.
Il che dimostra come l'intera contestazione disciplinare, poi archiviata, sia stata verosimilmente mossa da un intento punitivo nei confronti del ricorrente, evidentemente resosi inviso ai vertici della in seguito all'episodio di cui si è detto in precedenza. CP_2
Di conseguenza, si può affermare come, nell'occasione, la non CP_2
abbia fatto un corretto uso del potere disciplinare, dovendo l'avvio del relativo procedimento prendere le mosse soltanto a fronte di chiari elementi rivelatori delle mancanze effettivamente commesse.
La vicenda ha evidentemente causato, anche in questo caso, un turbamento emotivo al ricorrente, il quale, anche nell'ottica di dover giustificare il proprio operato, ha richiesto notizie ai colleghi dei vari teatri lirici d'Italia, che hanno tutti confermato come il fatto di postare sui
social media, quali le pagine facebook, contenuti musicali durante il
lockdown fosse usuale in quel periodo e non avesse mai dato adito ad alcuna contestazione disciplinare, e come anzi, in alcuni casi, gli stessi contenuti fossero stati divulgati dalle stesse fondazioni lirico – sinfoniche sui propri canali ufficiali.
pagina 29 5.3. Venendo alla liquidazione del danno in esame, essa non può che avvenire in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c..
Come è noto, i criteri di valutazione equitativa, la cui scelta e adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, debbono consentire una valutazione che sia adeguata e proporzionata, in considerazione di tutte le circostanze del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato e permettere la personalizzazione del risarcimento.
Tenuto conto delle circostanze sottese al caso concreto, attesa la gravità delle violazioni e la condotta del danneggiante, si ritiene giusto ed equo liquidare il danno non patrimoniale, a valori attuali, in euro
4.000,00.
6. In considerazione dell'entità della reciproca soccombenza,
derivante dal mancato integrale accoglimento della domanda risarcitoria secondo la prospettazione del ricorrente, le spese processuali si compensano per metà e la viene condannata alla rifusione in CP_2
favore del ricorrente delle spese processuali residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto della tabella di riferimento per materia e del valore della lite (cause di lavoro di valore indeterminabile) e considerata l'attività processuale svolta.
Deve inoltre essere disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari del ricorrente che si sono avvicendati in corso di causa.
Ed infatti, al termine della fase istruttoria, il procuratore del ricorrente,
avvocato Giuseppe Macciotta, ha rinunciato al mandato e parte ricorrente ha quindi nominato, in sua sostituzione, l'avvocato Flaviano Lai.
7. Copia della sentenza deve essere trasmessa al Procuratore
Regionale della Corte dei Conti della Sardegna, per quanto di competenza.
pagina 30
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) condanna la al risarcimento, Controparte_1
in favore di del danno non patrimoniale, che liquida in euro Parte_1
4.000,00;
2) compensa le spese processuali per metà e condanna la
[...]
alla rifusione delle spese processuali residue, Controparte_1
che liquida:
- in euro 129,50 per spese di contributo unificato ed in euro 3.200,00
per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A.
come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Giuseppe
Macciotta;
- in euro 1.200,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Flaviano Lai.
Ordina la trasmissione di copia della sentenza al Procuratore regionale della Corte dei Conti della Sardegna.
Cagliari, 26 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Andrea Bernardino
pagina 31