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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5349 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandra Piscitiello- Presidente rel. -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 920/2024 a cui è riunita la casa civile iscritta al n. 1019/2024, riservata in decisione ex art. 281 sexies cpc all'esito dell'udienza di discussione del
29.10.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 458/2024 pubblicata il 26.1.2024, notificata in pari data, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Andrea EL Parte_1 C.F._1
TE (c.f. presso il cui studio elett.te domicilia, in Frattamaggiore C.F._2
(NA), alla Via P.M. Vergara n. 52;
Pec e fax: 0810201573 Email_1
APPELLANTE giudizio RGN 920/2024
E
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea CP_1 C.F._3
EL TE (c.f. presso il cui studio elettivamente domicilia, in C.F._2
Frattamaggiore (NA), alla Via P.M. Vergara n. 52;
Pec e fax: 0810201573 Email_1 APPELLANTE giudizio RGN 1019/2024)
CONTRO
(c.f. n.ro ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 CodiceFiscale_4
EL PA (c.f. ) presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._5 in GR AN (NA), alla via Edmondo De Amicis n. 7;
Pec: Email_2
APPELLATO
E
fu , nato a [...] il [...], Controparte_3 Per_1
( ); C.F._6
fu , nato a [...] il [...] ( ), CP_4 Per_2 CodiceFiscale_7 res.te in Sant'Arpino (Na) alla Via Guttuso n. 10
, fu , nata a [...] il [...] ( CP_5 Per_2 C.F._8
) residente in [...]
[...]
fu , nato a [...] il [...] ( Controparte_3 Per_2 C.F._9
) residente in [...]
[...]
, fu , nata a [...] il [...] ( CP_5 Per_1 C.F._10
) residente in [...]
[...]
APPELLATI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 458/2024, pubblicata e notificata in data 26/01/2024, il Tribunale di
Napoli Nord: 1) ha accolto la domanda proposta da nei confronti di Controparte_2
e e annullato ai sensi dell'art. 591 comma 2 n. 3 c.c. il Parte_1 CP_1 testamento olografo del 23.02.2014 di , pubblicato con verbale del notaio Controparte_6
in data 28.11.2017 (repertorio n.ro 3212, registrato a Napoli 3 il 30.11.2017 Persona_3 al n. 12094/1T); 2) ha dichiarato aperta la successione legittima di;
-3) ha Controparte_6 dichiarato inammissibile la domanda di annullamento della dichiarazione di Controparte_6
di acquiescenza al testamento e rinuncia all'azione di riduzione contenuta nel verbale di pubblicazione del testamento olografo dell'Avv. del 17.02.2014, del Notaio Persona_4
del 04.02.2015 (repertorio n.ro 21.986 – raccolta n.ro 106.287); - 4) ha Persona_5 ordinato al Conservatore dei RR II territorialmente competente, con esonero di responsabilità, di annotare la sentenza;
- 5) ha condannato e CP_1 Parte_1 in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese del giudizio, Parte_2
liquidate in € 10.860,00 per compensi, € 545,00 per spese vive oltre IVA ,CPA e rimborso forfetario spese generali come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv.to
EL PA;
6) – ha interamente compensato le spese nei confronti delle altre parti del giudizio.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto separati appelli , iscritto al RGN. Parte_1
920/2024, e iscritto al RGN 1019/2024, che sono stati riuniti ai sensi CP_1 dell'art. 335 cpc.
3. Si è costituito il solo appellato instando per la declaratoria di Controparte_2
inammissibilità del gravame, e nel merito, per il suo rigetto.
4. Sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio fu , Controparte_3 Per_1
fu , fu , fu , Controparte_3 Per_2 CP_4 Per_2 CP_5 Per_2 CP_5 fu , , e di essi ne è stata dichiarata la contumacia.
[...] Per_1 CP_7
5. Con note congiunte depositate il 7 ottobre 2025 per l'udienza dell'8 ottobre 2025 i procuratori delle parti costituite hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per aver definito con accordo transattivo la lite e darsi ordine di cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali e delle annotazioni. Analoga richiesta è stata formulata con le note congiunte depositate il 28 ottobre 2025 per l'udienza del 29 ottobre 2025, alla quale la causa è stata rinviata dal Consigliere istruttore per essere decisa dal Collegio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Nelle more della decisione le parti hanno, poi, depositato, copia delle note di trascrizione.
6. Con ordinanza collegiale del 31.10.2025 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
7. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo quanto risulta dalle note depositate telematicamente, i contendenti hanno provveduto a transigere in via stragiudiziale la presente controversia;
da ciò la richiesta alla
Corte di prendere atto di tale circostanza e di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Risulta pertanto venuto meno, sulla scorta di tale dichiarazione, ogni interesse delle parti a proseguire il giudizio ed il correlativo obbligo del Collegio di pronunciare sull'oggetto della controversia.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema Corte ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Come può agevolmente desumersi dall'esposizione che precede, nella fattispecie, ricorre senz'altro la predetta evenienza, con conseguente necessità di adottare, nella forma della sentenza, tale pronuncia.
8. Quando, poi, la pronuncia di cessazione della materia del contendere intervenga in sede di impugnazione, come appunto nella fattispecie in esame, ad essa consegue la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, in quanto ormai prive di attualità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12887 del
04/06/2009; Cass. sez. U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018; Cass. sez. 1, Sentenza n. 10553 del 07/05/2009). Tale effetto, del resto, è quello che le parti si sono prefigurate, con l'espressa dichiarazione contenuta nelle predette note congiunte.
9. Quanto, infine, all'istanza di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, contenuta nelle note congiunte depositate in atti, mette conto osservare che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento, “la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda, ai sensi dell'art. 2668 comma secondo cod. civ., stante la sostanziale assimilabilità di una pronunzia siffatta, all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente prevista dalla detta norma”. (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
4331 del 04/05/1994; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 304 del 30/04/1997; Cass. Sez. 2, Decreto
n. 5587 del 09/03/2007).
Discende da quanto precede l'accoglimento di tale istanza, dovendosi pertanto ordinare, allorquando la presente pronuncia sarà passata in giudicato, al Conservatore dell'Ufficio
Provinciale di NAPOLI - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 2, con esonero di responsabilità, di cancellare la domanda giudiziale trascritta a favore di e Controparte_2 contro in data 29.01.2018 al n.ro 4259 del Registro generale – ed al CP_1
Registro particolare n. 3390 nonché di cancellare la domanda giudiziale trascritta in data
15.01.2018 a favore di e contro n.ro 2160 del Registro Controparte_2 Parte_1
generale - ed al Registro particolare n. 1764; al Conservatore dell'Ufficio Provinciale di
LATINA - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Latina, con esonero di responsabilità, di cancellare la domanda giudiziale trascritta in data 16.01.2018 a favore di e Controparte_2
contro al n.ro 994 del Registro generale – ed al Registro particolare n. 741; Parte_1 infine, ordinare ai predetti, con esonero di responsabilità, l'annotazione della presente decisione, al suo passaggio in giudicato
10. Le spese di lite relative ad entrambi i gradi, in considerazione dell'accordo raggiunto e della richiesta espressamente formulata in tal senso, vanno integralmente compensate tra le stesse, mentre non deve provvedersi nei confronti degli appellati rimasti contumaci.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 458/2024, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, caducata la sentenza impugnata;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al doppio grado di giudizio;
3)Ordina, al passaggio in giudicato della presente decisione, al Conservatore dell'Ufficio
Provinciale di NAPOLI - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 2, con esonero di responsabilità, di cancellare la domanda giudiziale trascritta a favore di e Controparte_2
contro in data 29.01.2018 al n.ro 4259 del Registro generale – ed al CP_1
Registro particolare n. 3390 nonché, con esonero di responsabilità, di cancellare la domanda giudiziale trascritta in data 15.01.2018 a favore di e contro Controparte_2
n.ro 2160 del Registro generale - ed al Registro particolare n. 1764; Parte_1
4) Ordina, al passaggio in giudicato della presente decisione, al Conservatore dell'Ufficio
Provinciale di LATINA - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Latina, con esonero di responsabilità, di cancellare la domanda giudiziale trascritta in data 16.01.2018 a favore di e contro al n.ro 994 del Registro generale – ed al Registro Controparte_2 Parte_1 particolare n. 741;
5) Ordinare ai Conservatori dei RR II territorialmente competenti, con esonero di responsabilità, l'annotazione della presente decisione al suo passaggio in giudicato.
Così deciso in Napoli, li 31 ottobre 2025 Il Presidente estensore dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandra Piscitiello- Presidente rel. -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 920/2024 a cui è riunita la casa civile iscritta al n. 1019/2024, riservata in decisione ex art. 281 sexies cpc all'esito dell'udienza di discussione del
29.10.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 458/2024 pubblicata il 26.1.2024, notificata in pari data, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Andrea EL Parte_1 C.F._1
TE (c.f. presso il cui studio elett.te domicilia, in Frattamaggiore C.F._2
(NA), alla Via P.M. Vergara n. 52;
Pec e fax: 0810201573 Email_1
APPELLANTE giudizio RGN 920/2024
E
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea CP_1 C.F._3
EL TE (c.f. presso il cui studio elettivamente domicilia, in C.F._2
Frattamaggiore (NA), alla Via P.M. Vergara n. 52;
Pec e fax: 0810201573 Email_1 APPELLANTE giudizio RGN 1019/2024)
CONTRO
(c.f. n.ro ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 CodiceFiscale_4
EL PA (c.f. ) presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._5 in GR AN (NA), alla via Edmondo De Amicis n. 7;
Pec: Email_2
APPELLATO
E
fu , nato a [...] il [...], Controparte_3 Per_1
( ); C.F._6
fu , nato a [...] il [...] ( ), CP_4 Per_2 CodiceFiscale_7 res.te in Sant'Arpino (Na) alla Via Guttuso n. 10
, fu , nata a [...] il [...] ( CP_5 Per_2 C.F._8
) residente in [...]
[...]
fu , nato a [...] il [...] ( Controparte_3 Per_2 C.F._9
) residente in [...]
[...]
, fu , nata a [...] il [...] ( CP_5 Per_1 C.F._10
) residente in [...]
[...]
APPELLATI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 458/2024, pubblicata e notificata in data 26/01/2024, il Tribunale di
Napoli Nord: 1) ha accolto la domanda proposta da nei confronti di Controparte_2
e e annullato ai sensi dell'art. 591 comma 2 n. 3 c.c. il Parte_1 CP_1 testamento olografo del 23.02.2014 di , pubblicato con verbale del notaio Controparte_6
in data 28.11.2017 (repertorio n.ro 3212, registrato a Napoli 3 il 30.11.2017 Persona_3 al n. 12094/1T); 2) ha dichiarato aperta la successione legittima di;
-3) ha Controparte_6 dichiarato inammissibile la domanda di annullamento della dichiarazione di Controparte_6
di acquiescenza al testamento e rinuncia all'azione di riduzione contenuta nel verbale di pubblicazione del testamento olografo dell'Avv. del 17.02.2014, del Notaio Persona_4
del 04.02.2015 (repertorio n.ro 21.986 – raccolta n.ro 106.287); - 4) ha Persona_5 ordinato al Conservatore dei RR II territorialmente competente, con esonero di responsabilità, di annotare la sentenza;
- 5) ha condannato e CP_1 Parte_1 in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese del giudizio, Parte_2
liquidate in € 10.860,00 per compensi, € 545,00 per spese vive oltre IVA ,CPA e rimborso forfetario spese generali come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv.to
EL PA;
6) – ha interamente compensato le spese nei confronti delle altre parti del giudizio.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto separati appelli , iscritto al RGN. Parte_1
920/2024, e iscritto al RGN 1019/2024, che sono stati riuniti ai sensi CP_1 dell'art. 335 cpc.
3. Si è costituito il solo appellato instando per la declaratoria di Controparte_2
inammissibilità del gravame, e nel merito, per il suo rigetto.
4. Sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio fu , Controparte_3 Per_1
fu , fu , fu , Controparte_3 Per_2 CP_4 Per_2 CP_5 Per_2 CP_5 fu , , e di essi ne è stata dichiarata la contumacia.
[...] Per_1 CP_7
5. Con note congiunte depositate il 7 ottobre 2025 per l'udienza dell'8 ottobre 2025 i procuratori delle parti costituite hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per aver definito con accordo transattivo la lite e darsi ordine di cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali e delle annotazioni. Analoga richiesta è stata formulata con le note congiunte depositate il 28 ottobre 2025 per l'udienza del 29 ottobre 2025, alla quale la causa è stata rinviata dal Consigliere istruttore per essere decisa dal Collegio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Nelle more della decisione le parti hanno, poi, depositato, copia delle note di trascrizione.
6. Con ordinanza collegiale del 31.10.2025 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
7. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo quanto risulta dalle note depositate telematicamente, i contendenti hanno provveduto a transigere in via stragiudiziale la presente controversia;
da ciò la richiesta alla
Corte di prendere atto di tale circostanza e di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Risulta pertanto venuto meno, sulla scorta di tale dichiarazione, ogni interesse delle parti a proseguire il giudizio ed il correlativo obbligo del Collegio di pronunciare sull'oggetto della controversia.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema Corte ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Come può agevolmente desumersi dall'esposizione che precede, nella fattispecie, ricorre senz'altro la predetta evenienza, con conseguente necessità di adottare, nella forma della sentenza, tale pronuncia.
8. Quando, poi, la pronuncia di cessazione della materia del contendere intervenga in sede di impugnazione, come appunto nella fattispecie in esame, ad essa consegue la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, in quanto ormai prive di attualità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12887 del
04/06/2009; Cass. sez. U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018; Cass. sez. 1, Sentenza n. 10553 del 07/05/2009). Tale effetto, del resto, è quello che le parti si sono prefigurate, con l'espressa dichiarazione contenuta nelle predette note congiunte.
9. Quanto, infine, all'istanza di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, contenuta nelle note congiunte depositate in atti, mette conto osservare che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento, “la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda, ai sensi dell'art. 2668 comma secondo cod. civ., stante la sostanziale assimilabilità di una pronunzia siffatta, all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente prevista dalla detta norma”. (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
4331 del 04/05/1994; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 304 del 30/04/1997; Cass. Sez. 2, Decreto
n. 5587 del 09/03/2007).
Discende da quanto precede l'accoglimento di tale istanza, dovendosi pertanto ordinare, allorquando la presente pronuncia sarà passata in giudicato, al Conservatore dell'Ufficio
Provinciale di NAPOLI - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 2, con esonero di responsabilità, di cancellare la domanda giudiziale trascritta a favore di e Controparte_2 contro in data 29.01.2018 al n.ro 4259 del Registro generale – ed al CP_1
Registro particolare n. 3390 nonché di cancellare la domanda giudiziale trascritta in data
15.01.2018 a favore di e contro n.ro 2160 del Registro Controparte_2 Parte_1
generale - ed al Registro particolare n. 1764; al Conservatore dell'Ufficio Provinciale di
LATINA - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Latina, con esonero di responsabilità, di cancellare la domanda giudiziale trascritta in data 16.01.2018 a favore di e Controparte_2
contro al n.ro 994 del Registro generale – ed al Registro particolare n. 741; Parte_1 infine, ordinare ai predetti, con esonero di responsabilità, l'annotazione della presente decisione, al suo passaggio in giudicato
10. Le spese di lite relative ad entrambi i gradi, in considerazione dell'accordo raggiunto e della richiesta espressamente formulata in tal senso, vanno integralmente compensate tra le stesse, mentre non deve provvedersi nei confronti degli appellati rimasti contumaci.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 458/2024, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, caducata la sentenza impugnata;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al doppio grado di giudizio;
3)Ordina, al passaggio in giudicato della presente decisione, al Conservatore dell'Ufficio
Provinciale di NAPOLI - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 2, con esonero di responsabilità, di cancellare la domanda giudiziale trascritta a favore di e Controparte_2
contro in data 29.01.2018 al n.ro 4259 del Registro generale – ed al CP_1
Registro particolare n. 3390 nonché, con esonero di responsabilità, di cancellare la domanda giudiziale trascritta in data 15.01.2018 a favore di e contro Controparte_2
n.ro 2160 del Registro generale - ed al Registro particolare n. 1764; Parte_1
4) Ordina, al passaggio in giudicato della presente decisione, al Conservatore dell'Ufficio
Provinciale di LATINA - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Latina, con esonero di responsabilità, di cancellare la domanda giudiziale trascritta in data 16.01.2018 a favore di e contro al n.ro 994 del Registro generale – ed al Registro Controparte_2 Parte_1 particolare n. 741;
5) Ordinare ai Conservatori dei RR II territorialmente competenti, con esonero di responsabilità, l'annotazione della presente decisione al suo passaggio in giudicato.
Così deciso in Napoli, li 31 ottobre 2025 Il Presidente estensore dott.ssa Alessandra Piscitiello