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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/10/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 10 giugno 2025, iscritta al n. 1433 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Civita Castellana (VT), alla C.F._1
Via Catalano n. 12, presso lo studio dell'Avv. Mauro De Angelis che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il 1° gennaio 1950, c.f. Parte_2
elettivamente domiciliato in Grottaglie, alla Via Colombo C.F._2
n. 23, presso lo studio dell'Avv. Massimo Urselli che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente in data 9 e 10 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 7 febbraio 1976 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Nepi (VT), parte II, serie A,
n. 2); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le se- guenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati, si serberanno reciproco rispetto;
2. l'abitazione familiare sita in Nepi (VT) – Via del Carmine n. 10, di proprietà di entrambi i coniugi in parti uguali viene assegnata alla sig.r con Parte_1
tutto il mobilio presente;
3. il sig. verserà alla moglie mensilmente la somma di € 500,00 Parte_2
(cinquecento/00), quale contributo per il suo mantenimento, da versare entro il giorno cinque di ogni mese tramite accredito sul conto corrente intestato alla Sig.ra presso Banca Intesa Sanpaolo IBAN:[...] Parte_1
oltre rivalutazione ISTAT a decorrere dall'anno successivo;
4. i coniugi si impegnano a vendere l'immobile sito in Nepi (VT) – Via del Carmine
n. 10, iscritto al NCEU del comune di Nepi (VT) al foglio 13 – particella 143 – sub
6, di proprietà di entrambi, entro e non oltre mesi 18 dalla sottoscrizione del pre- sente ricorso, al prezzo non inferiore ad euro 90.000,00(novantamila/00) incari- cando all'uopo una agenzia immobiliare di comune fiducia individuata nell'Agenzia
Immobiliare Maflor sita in Nepi alla via Tortolini n.1”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Nepi
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Pt_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 10 giugno 2025, iscritta al n. 1433 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Civita Castellana (VT), alla C.F._1
Via Catalano n. 12, presso lo studio dell'Avv. Mauro De Angelis che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il 1° gennaio 1950, c.f. Parte_2
elettivamente domiciliato in Grottaglie, alla Via Colombo C.F._2
n. 23, presso lo studio dell'Avv. Massimo Urselli che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente in data 9 e 10 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 7 febbraio 1976 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Nepi (VT), parte II, serie A,
n. 2); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le se- guenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati, si serberanno reciproco rispetto;
2. l'abitazione familiare sita in Nepi (VT) – Via del Carmine n. 10, di proprietà di entrambi i coniugi in parti uguali viene assegnata alla sig.r con Parte_1
tutto il mobilio presente;
3. il sig. verserà alla moglie mensilmente la somma di € 500,00 Parte_2
(cinquecento/00), quale contributo per il suo mantenimento, da versare entro il giorno cinque di ogni mese tramite accredito sul conto corrente intestato alla Sig.ra presso Banca Intesa Sanpaolo IBAN:[...] Parte_1
oltre rivalutazione ISTAT a decorrere dall'anno successivo;
4. i coniugi si impegnano a vendere l'immobile sito in Nepi (VT) – Via del Carmine
n. 10, iscritto al NCEU del comune di Nepi (VT) al foglio 13 – particella 143 – sub
6, di proprietà di entrambi, entro e non oltre mesi 18 dalla sottoscrizione del pre- sente ricorso, al prezzo non inferiore ad euro 90.000,00(novantamila/00) incari- cando all'uopo una agenzia immobiliare di comune fiducia individuata nell'Agenzia
Immobiliare Maflor sita in Nepi alla via Tortolini n.1”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Nepi
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Pt_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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