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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/12/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 394/2024
Successivamente, alle ore 17.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 terdecies e 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 394/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , in Parte_1 C.F._1 giudizio di persona ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in
Crotone alla via Discesa Fosso, 37;
Ricorrente;
Contro
, C.F. , in persona del Ministro pro-tempore; Controparte_1 P.IVA_1
Nonchè
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.;
Pubblico Ministero della Repubblica presso il Tribunale di Crotone;
Resistenti contumaci;
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
1 Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 20.03.2024, , in Parte_1 giudizio di persona, proponeva opposizione avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, avanzata nell'ambito del procedimento n. 428/2023 R.G.
Tribunale di Crotone-Sezione Lavoro.
Il ricorrente esponeva che: - con riferimento alla causa civile iscritta al n. 428/2023 R.G., pendente presso il tribunale di Crotone-Sezione Lavoro, promossa dalla sig.ra
[...]
nei confronti dell' - Sede di Crotone, la prefata era stata ammessa, in via Parte_2 CP_3 anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato;
- a seguito della definizione del giudizio, avvenuta con sentenza del 20.06.2023, il difensore, con richiesta formale trasmessa il 01.12.2023, a mezzo PEC presso la Cancelleria del Tribunale Civile di Crotone, chiedeva la liquidazione delle spese e competenze per l'attività professionale svolta in favore della beneficiaria;
- il giudice procedente, dott.ssa Caterina Neri, con decreto del 11.01.2024, disponeva, ad integrazione della documentazione già presentata, il deposito dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio completa di allegati, la dichiarazione dei redditi relativi agli anni 2022 e 2023 e un certificato dello stato di famiglia aggiornato;
- l'istante, in data
09.02.2024, depositava telematicamente la documentazione richiesta, omettendo di trasmettere la situazione reddituale per il 2023; - con provvedimento del 21.02.2024, notificato in data 22.02.2024, il Tribunale di Crotone - Sezione Lavoro dichiarava l'istanza inammissibile “non risultando in atti le attestazioni relative ai redditi della ricorrente ed a quelli del coniuge con riferimento all'anno 2023”.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente deduceva che la situazione reddituale, da prendere in considerazione ai fini della liquidazione, era quella relativa all'anno precedente alla definizione della causa e, quindi, rilevavano i redditi dell'anno 2022 e non dell'anno
2023, come erroneamente richiesto dal giudice;
osservava che, in ogni caso, la situazione reddituale non poteva essere documentata, in quanto i termini di scadenza per la compilazione dei redditi anno 2023/Mod. 2024, scadevano per il modello CUD-redditi 2023 il 30.04.2024, per il Modello 730-redditi 2023 il 30.09.2024 e per il Modello 740-redditi
2023 il 30.11.2024; pertanto, l' prima di tali scadenze non poteva Controparte_2 certificare il relativo reddito;
sulla base di tali premesse, deduceva Parte_1
l'esistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
eccepiva l'illegittimità ed infondatezza della motivazione sottesa al provvedimento impugnato;
chiedeva l'annullamento del provvedimento opposto e la liquidazione delle competenze spettanti.
2 2.
La causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza, previa discussione, viene decisa con contestuale deposito della presente sentenza.
3.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del , in persona del Controparte_1
il quale, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito nel CP_4 presente procedimento.
4.
Deve, inoltre, rilevarsi il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 dell' di Crotone e del Pubblico Ministero preso il Tribunale di Crotone. Controparte_2
Il procedimento di opposizione di cui all'art. 170 DPR 115/2012 presenta carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, con la conseguenza che parte necessaria del relativo giudizio è, specificamente, ogni soggetto esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso.
Alla luce della normativa vigente non si può riconoscere all' e al Controparte_2
Pubblico Ministero alcuna funzione in tema di erogazione dei compensi dovuti ad ausiliari del giudice o ai difensori incaricati di esercitare la difesa in regime di patrocinio a spese dello Stato.
Parte necessaria nel presente giudizio è pertanto il sul cui bilancio Controparte_1 viene a gravare l'onere dei correlativi esborsi (Cass. Sez. Unite 8516/2012; Cass. n.
2517/2019).
5.
Il ricorso merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Ai sensi dell'art. 76 del T.U. n.115/2002, nel testo applicabile ratione temporis, “1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.746,68 ;2.
Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante;
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva;
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del
3 richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi..”.
La norma citata individua le condizioni di accesso al beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: la soglia di reddito, le ipotesi di deroga, le modalità di calcolo per la sua quantificazione ed i casi in cui l'accesso al beneficio è escluso.
L'art. 79, comma 3, DPR n. 115/2002 stabilisce che tutti gli interessati, nel caso in cui il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, “sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato”.
Dalla certificazione, anagrafica relativa allo stato di famiglia, risulta che il nucleo familiare è composto, oltre che dalla beneficiaria , dalla figlia , nata a Parte_2 Persona_1
Crotone il 13.05.2007.
Si osserva, inoltre, che la certificazione dell' , versata in atti, attesta che Controparte_2 il reddito del nucleo familiare per l'anno 2022 era pari ad euro 5871,00 (di cui l'importo pari ad euro 5167,00 imputabile a e la somma di euro 704,00 riferibile ad Parte_2
). Persona_1
Ai sensi del citato articolo 76 D.P.R. 115/2002, il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è quello risultante dall'ultima dichiarazione.
Una parte della giurisprudenza di legittimità ha statuito che l'ultima dichiarazione, rilevante per l'individuazione del reddito, ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76
D.P.R. n. 115/2002, è quella per la quale è maturato al momento del deposito dell'istanza,
l'obbligo di presentazione (cfr. Cass sez. pen. n. 4358/2024; Cass. pen. n. 21313/2022; Cass pen. n.15694/2020).
Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, l'ultima dichiarazione rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 76 D.P.R. 115/2002, è, invece, quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, è decorso il termine ultimo per la presentazione (Cass. pen. n. 16716/2024; Cass. pen. n. 46382/2014; Cass. pen. n.
1617/2008).
Al riguardo il Giudice di legittimità, con il recente arresto giurisprudenziale richiamato (
Cass. pen. 1676/2024), ha chiarito che “non può essere pretermessa l'esigenza di ancorare la certificazione del reddito contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato alla situazione economica esistente nel periodo più vicino alla richiesta. Pertanto, nel caso in cui, pur non essendo ancora scaduto il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione, una dichiarazione dei redditi sia stata effettivamente presentata, nell'istanza
4 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrà farsi riferimento ad essa. In questo caso, infatti, la situazione reddituale relativa all'anno precedente a quello nel quale viene chiesto il patrocinio a spese dello Stato è consolidata dalla presentazione della dichiarazione e, di conseguenza, non vi è ragione di fare riferimento ad annualità cronologicamente meno prossime alla richiesta di ammissione al beneficio”.
Tale soluzione ermeneutica appare condivisibile perché corrisponde ad esigenza di certezza, consentendo di individuare l'annualità di riferimento con criteri omogenei, applicabili a prescindere dalla effettiva presentazione di una dichiarazione dei redditi.
L'esigenza indicata non è garantita se si sceglie di far riferimento al termine iniziale di scadenza dell'obbligo di presentazione, perché detto termine varia a seconda delle modalità con le quali la dichiarazione è presentata e neppure esiste per coloro che sono esentati dall'obbligo di presentarla.
Ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. d), DPR 115/2002 “l'istanza deve contenere l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatisi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla presentazione dell'istanza o dalla eventuale precedente comunicazione di variazione”.
Dalla norma in esame si evince che il limite di reddito deve permanere per tutta la durata del processo e il dichiarante è tenuto a comunicare le variazioni di reddito risultanti dalle dichiarazioni presentate fino alla definizione del procedimento.
Ebbene, nel caso di specie, la causa è stata iscritta in data 23.02.2023 (R.G. n. 428/2023) e definita con sentenza n. 590/2023, depositata in data 20.06.2023.
Ne consegue che il reddito rilevante ai fini dell'ammissione e mantenimento del beneficio è quello dichiarato per l'anno 2022, essendo per tale reddito alla data di definizione indicata scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione.
Va, pertanto, disposta, ricorrendone i presupposti, la conferma in via definitiva dell'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e la Parte_2 liquidazione delle competenze spettanti al difensore per l'attività svolta nel procedimento iscritto al n. 428/2023 R.G..
La liquidazione deve essere effettuata tenendo conto del disposto normativo dell'art. 82, comma 1, D.P.R. n. 115/2002 alla stregua del quale “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidate dall'autorità giudiziaria…osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, risultino non superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno
5 professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”, ed applicando i valori tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014, relativi allo scaglione da € 1.101 a € 5.200, determinati in ragione dell'oggetto del giudizio e della non complessità delle questioni giuridiche trattate.
Inoltre, ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002, il compenso deve essere ridotto della metà.
Pertanto, spetta al difensore il compenso nella misura complessiva di euro 1.098,00, oltre rimborso forfetario, spese generali, CPA ed IVA, come per legge;
6.
Ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., la mancata contestazione di parte resistente e il non univoco orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti, consentono l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale di Crotone, in persona del GOP dott. Maurizio Rago, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_5
di Crotone, in persona del legale rappresentante p.t., e del Pubblico Ministero presso
[...] il Tribunale di Crotone;
- in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato;
- conferma in via definitiva l'ammissione al beneficio a spese dello Stato e liquida in favore dell'avv. , la somma di euro 1.098,00, per compensi, oltre 15% rimborso Parte_1 forfettario, IVA e CPA, come per legge, spettanti al predetto difensore per l'attività svolta in favore di , ammessa al beneficio dell'ammissione del patrocinio a carico Parte_2 dello Stato, nel procedimento iscritto al n. 428/2023 R.G. Tribunale di Crotone- Sezione
Lavoro, definito con sentenza n. 590/2023, ponendo la predetta somma a carico dell'Erario;
- Spese compensate.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Crotone, 03.12.2025
Il GIUDICE
GOP dott. Maurizio Rago
6
Successivamente, alle ore 17.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 terdecies e 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 394/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , in Parte_1 C.F._1 giudizio di persona ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in
Crotone alla via Discesa Fosso, 37;
Ricorrente;
Contro
, C.F. , in persona del Ministro pro-tempore; Controparte_1 P.IVA_1
Nonchè
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.;
Pubblico Ministero della Repubblica presso il Tribunale di Crotone;
Resistenti contumaci;
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
1 Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 20.03.2024, , in Parte_1 giudizio di persona, proponeva opposizione avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, avanzata nell'ambito del procedimento n. 428/2023 R.G.
Tribunale di Crotone-Sezione Lavoro.
Il ricorrente esponeva che: - con riferimento alla causa civile iscritta al n. 428/2023 R.G., pendente presso il tribunale di Crotone-Sezione Lavoro, promossa dalla sig.ra
[...]
nei confronti dell' - Sede di Crotone, la prefata era stata ammessa, in via Parte_2 CP_3 anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato;
- a seguito della definizione del giudizio, avvenuta con sentenza del 20.06.2023, il difensore, con richiesta formale trasmessa il 01.12.2023, a mezzo PEC presso la Cancelleria del Tribunale Civile di Crotone, chiedeva la liquidazione delle spese e competenze per l'attività professionale svolta in favore della beneficiaria;
- il giudice procedente, dott.ssa Caterina Neri, con decreto del 11.01.2024, disponeva, ad integrazione della documentazione già presentata, il deposito dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio completa di allegati, la dichiarazione dei redditi relativi agli anni 2022 e 2023 e un certificato dello stato di famiglia aggiornato;
- l'istante, in data
09.02.2024, depositava telematicamente la documentazione richiesta, omettendo di trasmettere la situazione reddituale per il 2023; - con provvedimento del 21.02.2024, notificato in data 22.02.2024, il Tribunale di Crotone - Sezione Lavoro dichiarava l'istanza inammissibile “non risultando in atti le attestazioni relative ai redditi della ricorrente ed a quelli del coniuge con riferimento all'anno 2023”.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente deduceva che la situazione reddituale, da prendere in considerazione ai fini della liquidazione, era quella relativa all'anno precedente alla definizione della causa e, quindi, rilevavano i redditi dell'anno 2022 e non dell'anno
2023, come erroneamente richiesto dal giudice;
osservava che, in ogni caso, la situazione reddituale non poteva essere documentata, in quanto i termini di scadenza per la compilazione dei redditi anno 2023/Mod. 2024, scadevano per il modello CUD-redditi 2023 il 30.04.2024, per il Modello 730-redditi 2023 il 30.09.2024 e per il Modello 740-redditi
2023 il 30.11.2024; pertanto, l' prima di tali scadenze non poteva Controparte_2 certificare il relativo reddito;
sulla base di tali premesse, deduceva Parte_1
l'esistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
eccepiva l'illegittimità ed infondatezza della motivazione sottesa al provvedimento impugnato;
chiedeva l'annullamento del provvedimento opposto e la liquidazione delle competenze spettanti.
2 2.
La causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza, previa discussione, viene decisa con contestuale deposito della presente sentenza.
3.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del , in persona del Controparte_1
il quale, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito nel CP_4 presente procedimento.
4.
Deve, inoltre, rilevarsi il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 dell' di Crotone e del Pubblico Ministero preso il Tribunale di Crotone. Controparte_2
Il procedimento di opposizione di cui all'art. 170 DPR 115/2012 presenta carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, con la conseguenza che parte necessaria del relativo giudizio è, specificamente, ogni soggetto esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso.
Alla luce della normativa vigente non si può riconoscere all' e al Controparte_2
Pubblico Ministero alcuna funzione in tema di erogazione dei compensi dovuti ad ausiliari del giudice o ai difensori incaricati di esercitare la difesa in regime di patrocinio a spese dello Stato.
Parte necessaria nel presente giudizio è pertanto il sul cui bilancio Controparte_1 viene a gravare l'onere dei correlativi esborsi (Cass. Sez. Unite 8516/2012; Cass. n.
2517/2019).
5.
Il ricorso merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Ai sensi dell'art. 76 del T.U. n.115/2002, nel testo applicabile ratione temporis, “1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.746,68 ;2.
Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante;
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva;
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del
3 richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi..”.
La norma citata individua le condizioni di accesso al beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: la soglia di reddito, le ipotesi di deroga, le modalità di calcolo per la sua quantificazione ed i casi in cui l'accesso al beneficio è escluso.
L'art. 79, comma 3, DPR n. 115/2002 stabilisce che tutti gli interessati, nel caso in cui il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, “sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato”.
Dalla certificazione, anagrafica relativa allo stato di famiglia, risulta che il nucleo familiare è composto, oltre che dalla beneficiaria , dalla figlia , nata a Parte_2 Persona_1
Crotone il 13.05.2007.
Si osserva, inoltre, che la certificazione dell' , versata in atti, attesta che Controparte_2 il reddito del nucleo familiare per l'anno 2022 era pari ad euro 5871,00 (di cui l'importo pari ad euro 5167,00 imputabile a e la somma di euro 704,00 riferibile ad Parte_2
). Persona_1
Ai sensi del citato articolo 76 D.P.R. 115/2002, il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è quello risultante dall'ultima dichiarazione.
Una parte della giurisprudenza di legittimità ha statuito che l'ultima dichiarazione, rilevante per l'individuazione del reddito, ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76
D.P.R. n. 115/2002, è quella per la quale è maturato al momento del deposito dell'istanza,
l'obbligo di presentazione (cfr. Cass sez. pen. n. 4358/2024; Cass. pen. n. 21313/2022; Cass pen. n.15694/2020).
Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, l'ultima dichiarazione rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 76 D.P.R. 115/2002, è, invece, quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, è decorso il termine ultimo per la presentazione (Cass. pen. n. 16716/2024; Cass. pen. n. 46382/2014; Cass. pen. n.
1617/2008).
Al riguardo il Giudice di legittimità, con il recente arresto giurisprudenziale richiamato (
Cass. pen. 1676/2024), ha chiarito che “non può essere pretermessa l'esigenza di ancorare la certificazione del reddito contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato alla situazione economica esistente nel periodo più vicino alla richiesta. Pertanto, nel caso in cui, pur non essendo ancora scaduto il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione, una dichiarazione dei redditi sia stata effettivamente presentata, nell'istanza
4 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrà farsi riferimento ad essa. In questo caso, infatti, la situazione reddituale relativa all'anno precedente a quello nel quale viene chiesto il patrocinio a spese dello Stato è consolidata dalla presentazione della dichiarazione e, di conseguenza, non vi è ragione di fare riferimento ad annualità cronologicamente meno prossime alla richiesta di ammissione al beneficio”.
Tale soluzione ermeneutica appare condivisibile perché corrisponde ad esigenza di certezza, consentendo di individuare l'annualità di riferimento con criteri omogenei, applicabili a prescindere dalla effettiva presentazione di una dichiarazione dei redditi.
L'esigenza indicata non è garantita se si sceglie di far riferimento al termine iniziale di scadenza dell'obbligo di presentazione, perché detto termine varia a seconda delle modalità con le quali la dichiarazione è presentata e neppure esiste per coloro che sono esentati dall'obbligo di presentarla.
Ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. d), DPR 115/2002 “l'istanza deve contenere l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatisi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla presentazione dell'istanza o dalla eventuale precedente comunicazione di variazione”.
Dalla norma in esame si evince che il limite di reddito deve permanere per tutta la durata del processo e il dichiarante è tenuto a comunicare le variazioni di reddito risultanti dalle dichiarazioni presentate fino alla definizione del procedimento.
Ebbene, nel caso di specie, la causa è stata iscritta in data 23.02.2023 (R.G. n. 428/2023) e definita con sentenza n. 590/2023, depositata in data 20.06.2023.
Ne consegue che il reddito rilevante ai fini dell'ammissione e mantenimento del beneficio è quello dichiarato per l'anno 2022, essendo per tale reddito alla data di definizione indicata scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione.
Va, pertanto, disposta, ricorrendone i presupposti, la conferma in via definitiva dell'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e la Parte_2 liquidazione delle competenze spettanti al difensore per l'attività svolta nel procedimento iscritto al n. 428/2023 R.G..
La liquidazione deve essere effettuata tenendo conto del disposto normativo dell'art. 82, comma 1, D.P.R. n. 115/2002 alla stregua del quale “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidate dall'autorità giudiziaria…osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, risultino non superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno
5 professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”, ed applicando i valori tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014, relativi allo scaglione da € 1.101 a € 5.200, determinati in ragione dell'oggetto del giudizio e della non complessità delle questioni giuridiche trattate.
Inoltre, ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002, il compenso deve essere ridotto della metà.
Pertanto, spetta al difensore il compenso nella misura complessiva di euro 1.098,00, oltre rimborso forfetario, spese generali, CPA ed IVA, come per legge;
6.
Ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., la mancata contestazione di parte resistente e il non univoco orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti, consentono l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale di Crotone, in persona del GOP dott. Maurizio Rago, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_5
di Crotone, in persona del legale rappresentante p.t., e del Pubblico Ministero presso
[...] il Tribunale di Crotone;
- in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato;
- conferma in via definitiva l'ammissione al beneficio a spese dello Stato e liquida in favore dell'avv. , la somma di euro 1.098,00, per compensi, oltre 15% rimborso Parte_1 forfettario, IVA e CPA, come per legge, spettanti al predetto difensore per l'attività svolta in favore di , ammessa al beneficio dell'ammissione del patrocinio a carico Parte_2 dello Stato, nel procedimento iscritto al n. 428/2023 R.G. Tribunale di Crotone- Sezione
Lavoro, definito con sentenza n. 590/2023, ponendo la predetta somma a carico dell'Erario;
- Spese compensate.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Crotone, 03.12.2025
Il GIUDICE
GOP dott. Maurizio Rago
6