Art. 3.
Gli studenti gia' eletti negli organi di governo universitario a norma dell' articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 525 , e con la procedura prevista, restano in carica fino al rinnovo delle rappresentanze a norma dell'articolo 1 della presente legge ed in ogni modo per tutto l'anno accademico 1976-1977.
Gli studenti gia' eletti negli organi di governo universitario a norma dell' articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 525 , e con la procedura prevista, restano in carica fino al rinnovo delle rappresentanze a norma dell'articolo 1 della presente legge ed in ogni modo per tutto l'anno accademico 1976-1977.