Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00376/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03607/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3607 del 2025, proposto da
L.A.M.P.E.R. Facility Management S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Soprano, Francesco Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
- Ministero della Cultura-Direzione Generale Musei, Ministero della Cultura-Gallerie degli Uffizi, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
di:
- Siram S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
- Dussmann Service S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Orsola Cortesini, Giuseppe Morbidelli, Matteo Anastasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento e la declaratoria
- dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza trasmessa a mezzo p.e.c. in data 07.10.2025 con la quale la ricorrente società ha richiesto alle Amministrazioni resistenti di procedere all’accertamento della perdita del requisito di regolarità fiscale in capo alla controinteressata Dussmann Service S.r.l. e ad ogni conseguenziale attività, ivi inclusa la risoluzione della “Convenzione per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all’art.101 del D. Lgs. n.42/2004”, stipulata tra Consip S.p.A. e il RTI costituito da Dussmann Service S.r.l. e Siram S.p.A., e la successiva convenzione attuativa cui ha aderito il Ministero della Cultura per il lotto 5 (Toscana);
per la conseguente condanna delle Amministrazioni ad adottare apposito provvedimento di decadenza del RTI dall’appalto in questione o, in subordine, per la condanna delle Amministrazioni a provvedere con provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Dussmann Service S.r.l. e di Ministero della Cultura-Direzione Generale Musei, Ministero della Cultura-Gallerie degli Uffizi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. DR TU e udita l’Avvocatura dello Stato come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) con nota difensiva depositata il 30 dicembre 2025, la società ricorrente (di seguito solo L.A.M.P.E.R.) ha affermato che l’Amministrazione avrebbe nelle more riscontrato l’istanza meglio precisata in epigrafe e che “ la pretesa fatta valere in giudizio dalla ricorrente può ritenersi, dunque, soddisfatta ” (v. pag. 2 istanza);
- b) con la medesima nota difensiva parte ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
- c) alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Rilevato che parte ricorrente non ha allegato la documentazione da cui si evincerebbe l’effettivo riscontro dell’istanza del 7 ottobre 2025, ragion per cui, avendo comunque L.A.M.P.E.R. dichiarato che la sua pretesa giudiziale è stata soddisfatta (v. pag. 2 istanza del 30 dicembre 2025), la richiesta di declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere va considerata alla stregua di dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.
3) Ritenuto pertanto di dichiarare il ricorso improcedibile.
4) Ritenuto che:
- a) considerata la fattispecie nel suo complesso, le spese di lite possano essere compensate tra parte ricorrente, l’Amministrazione costituitasi in giudizio e Dussmann Service S.r.l.;
- b) nulla vada disposto sulle spese di lite nei confronti delle altre parti evocate in giudizio, in quanto non costituitesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese di lite compensate tra parte ricorrente, l’Amministrazione costituitasi in giudizio e Dussmann Service S.r.l.
Nulla spese nei confronti delle altre parti evocate in giudizio ma non costituitesi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE RI, Presidente
DR TU, Primo Referendario, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR TU | LE RI |
IL SEGRETARIO