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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1680/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1680/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GENOVESI CINZIA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GENOVESI CINZIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 MONTANO MARIA GIGLIOLA e dell'avv. UCCELLI ELENA ( ) C.F._3
57123 LIVORNO;
elettivamente domiciliato in Email_1
PIAZZA E. BENAMOZEGH 17 57123 LIVORNO presso il difensore avv. MONTANO
MARIA GIGLIOLA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1 sentire dichiarare lo scioglimento del matrimonio da loro contratto il 29/04/2006, oltre alla adozione dei provvedimenti accessori.
All'udienza di precisazione delle conclusioni ha chiesto che venga pronunciata sentenza parziale di stato
Parte convenuta non si è opposta alla pronuncia non definitiva sull scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale di stato, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa, in particolare su quelli di ordine economico e/o relativi alla gestione della prole.
E' inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione.
Dunque, sussistendo già i presupposti per una pronuncia parziale, va dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, provvedendo con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del processo.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, non definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e celebrato in data Parte_1 Controparte_1
29/04/200 atrimonio di quel Comune al n. 49 parte 2 serie C anno 2006; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto pagina 2 di 3 articolo.
Va disposta la rimessione sul ruolo come da separata ordinanza;
Livorno, 27 gennaio 2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1680/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GENOVESI CINZIA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GENOVESI CINZIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 MONTANO MARIA GIGLIOLA e dell'avv. UCCELLI ELENA ( ) C.F._3
57123 LIVORNO;
elettivamente domiciliato in Email_1
PIAZZA E. BENAMOZEGH 17 57123 LIVORNO presso il difensore avv. MONTANO
MARIA GIGLIOLA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1 sentire dichiarare lo scioglimento del matrimonio da loro contratto il 29/04/2006, oltre alla adozione dei provvedimenti accessori.
All'udienza di precisazione delle conclusioni ha chiesto che venga pronunciata sentenza parziale di stato
Parte convenuta non si è opposta alla pronuncia non definitiva sull scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale di stato, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa, in particolare su quelli di ordine economico e/o relativi alla gestione della prole.
E' inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione.
Dunque, sussistendo già i presupposti per una pronuncia parziale, va dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, provvedendo con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del processo.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, non definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e celebrato in data Parte_1 Controparte_1
29/04/200 atrimonio di quel Comune al n. 49 parte 2 serie C anno 2006; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto pagina 2 di 3 articolo.
Va disposta la rimessione sul ruolo come da separata ordinanza;
Livorno, 27 gennaio 2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 3 di 3