Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
Sent. n. 126/2025
N. 1194/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott. Roberto Vignati Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 4138/2024, estensore giudice DOTT.SSA CHIARA COLOSIMO, discussa all'udienza del 12.2.2025 e promossa da:
già ), in persona del legale Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GAETANO GALEONE
) e dell'avv. SABRINA SCORLETTI ), C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata in MILANO PIAZZA SAN PIETRO IN GESSATE 2, presso il Difensore avv. GAETANO GALEONE
APPELLANTE CONTRO
), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3
), elettivamente C.F._4 domiciliato presso il Difensore all'indirizzo di pec Email_1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“in via preliminare: sospendere l'esecutività della sentenza impugnata. nel merito: accogliere il presente appello, siccome fondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, annullare e riformare la sentenza qui impugnata, meglio identificata in epigrafe, con conseguente accoglimento delle domande proposte in primo grado che di seguito si riportano: revocare il decreto ingiuntivo n. 289/2024 emesso dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro R.G. 1427/2024, in
1
In via riconvenzionale condannare il Signor al risarcimento del danno nei confronti della CP_1 società per gli atti di concorrenza posti in essere dallo stesso in Parte_2 costanza del rapporto di lavoro per € 211.196 per le vendite effettuate sottocosto alla società direttamente o come cliente finale Pike s.r.l. nel periodo 2019/2023 e per le mancate vendite e perdita di clienti nell'anno 2023 rispetto al 2022 pari ad € 361.139 , oltre al risarcimento dei rimborsi spesa non autorizzati pari ad € 3.748,45 €, o delle diverse somme ritenute di giustizia;
condannare il Signor al pagamento dell'indennità sostitutiva del CP_1 preavviso pari ad € 12.457,66 lordi o della diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari” Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA
“In via preliminare e pregiudiziale: a) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 434 c.p.c., l'inammissibilità del ricorso in appello per i motivi di cui alla narrativa in via preliminare e pregiudiziale;
b) accertare e dichiarare, in limine, il difetto di allegazione e prova da parte dell'appellante dei fatti costitutivi delle presunte violazioni contestate con le domande riconvenzionali per la loro genericità ed indeterminatezza, che determinano la violazione di quanto disposto dall'art. 414 c.p.c. nn. 4 e 5, richiamato dall'art. 434 c.p.c., così come argomento nella narrativa del presente atto, con conseguente rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza;
c) rigettare l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza di I grado, essendo insussistenti i presupposti della stessa, per i motivi dedotti nel relativo paragrafo. Nel merito In via principale, Parte respingere l'appello proposto dalla con il ricorso depositato il 07/11/2024, per tutti i motivi nella narrativa del presente atto e per l'effetto confermare la sentenza n. 4138/2024 emessa dal Tribunale di Milano, sezione lavoro in data 07/10/2024, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. In via principale subordinata: tenuto conto che l'appellante non ha contestato - con effetto preclusivo - il credito azionato in sede monitoria dal lavoratore signor respingere la richiesta di revoca formulata e, per l'effetto, CP_1 confermare il decreto immediatamente esecutivo opposto (n. 289/2024 – R.g.l. 1427/2024). In via subordinata: nella denegata ipotesi accogliento totale e/o parziale delle domande riconvenzionali formulate dalla disporre la Parte_1 compensazione con il credito di cui al ricorso per ingiunzione opposto, non è contestato. Con osservanza e con il favore delle spese e dei compensi professionali dei due gradi di giudizio.”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte Con atto depositato il 7.11.2024, (di seguito, “ ) Controparte_2 proponeva impugnazione avverso dicata, medi la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva respinto l'opposizione, dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 289/2024 del 7.2.2024, con cui le era stato intimato il pagamento di € 133.312,75 lordi – oltre spese di procedura –
2 in favore di , a titolo di retribuzione per i mesi di Controparte_1 ottobre e no nze di fine rapporto.
Erano state altresì rigettate dal primo Giudice le domande, avanzate dalla società, onde ottenere il risarcimento di lamentati danni da concorrenza sleale (pari ad € 211.196,00 per vendite effettuate sottocosto a PIKE SRL o a sua collegata negli anni 2019/2023; ad € 361.139,00 per le mancate vendite e perdita di clienti nell'anno 2023 rispetto al 2022 e ad € 3.748,45 per rimborsi spesa non autorizzati) nonché il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari ad € 12.457,66.
In particolare, era stata affermata dalla sentenza la sussistenza del credito, azionato da in via monitoria, non contestata dall'opponente, CP_1 limitatasi ad addurre – a giustificazione del mancato pagamento – le “difficoltà finanziare aziendali” dell'epoca e ad opporre in compensazione vantati crediti risarcitori per lamentate condotte concorrenziali del dipendente.
Il primo Giudice aveva, poi, escluso la natura vincolante del termine di 45 giorni dalla risoluzione del rapporto, previsto dall'art. 253 C.C.N.L. Commercio per l'erogazione del TFR, poiché riferito unicamente alla posticipata decorrenza dell'interesse “del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto”, ma non al sorgere dell'obbligazione di pagamento, correlato unicamente alla cessazione del servizio.
In ragione del mancato pagamento delle retribuzioni, era stata riconosciuta dal TRIBUNALE la giusta causa delle dimissioni, rassegnate da il CP_1
15.1.2024, durante il periodo di preavviso decorso a partire dal primo atto di recesso del 15.12.2023, pur con errata indicazione della data conclusiva del rapporto nel 16.1.2024.
La pretesa risarcitoria relativa ai costi per l'utilizzo privato dell'autovettura era stata respinta dalla sentenza, alla luce dell'espressa autorizzazione all'uso promiscuo del mezzo, compiuta dalla società – a fronte di apposita trattenuta in busta paga – con esclusione dal rimborso delle sole multe per infrazioni al codice della strada.
Quanto ai lamentati danni da concorrenza sleale, il primo Giudice aveva ritenuto inadempiuto l'onere probatorio gravante sulla società, limitatasi a documentare la partecipazione di alla società PIKE SRL – con la CP_1 Parte quale aveva però trattato direttamente il direttore generale di Per_1
– ed a formulare deduzioni istruttorie generiche
[...] presunte attività di intermediazione svolte dal convenuto opposto per conto di tale TAKE OFF LTD, nonché con riguardo al pregiudizio subito.
Parte In ragione della soccombenza, era stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 10.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
3 Con un primo, articolato motivo di gravame, veniva denunciata la violazione degli artt. 253 CCLN Commercio e 1185 c.c., commessa dal TRIBUNALE – ad Parte avviso di – per avere escluso che l'azione monitoria fosse stata intrapresa prima della scadenza del credito, fissata dalla disciplina contrattuale collettiva nel 45° giorno successivo alla risoluzione del rapporto.
A sostegno di tale doglianza, si evidenziava nell'atto di appello come il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in data 8.2.2024, a meno di un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro, risalente al 16.01.2024.
Con il secondo motivo, si censurava l'accertamento della giusta causa di recesso, secondo l'appellante operato senza adeguata valutazione dell'intento, manifestato da fin dalle iniziali dimissioni – rassegnate il CP_1
15.12.2023 in presenza di già maturati inadempimenti retributivi – di prestare un preavviso di durata mensile (anziché trimestrale come previsto).
Nell'ottica del gravame, il dipendente aveva in tal modo negato la gravità dell'inadempimento datoriale, precludendosi la possibilità di addurlo, un mese dopo, a giustificazione delle dimissioni in tronco, peraltro ben conoscendo le difficoltà aziendali ad esso sottese.
Né poteva affermarsi – proseguiva l'appellante – che l'iniziale indicazione della data di cessazione del rapporto nel 16.1.2024 avesse costituito il frutto di un mero errore materiale, alla luce del nuovo rapporto di lavoro, intrapreso da il giorno successivo, con qualifica dirigenziale, presso PADEL CP_1
In terzo luogo, veniva rimproverato al TRIBUNALE il mancato riconoscimento a Parte dei crediti risarcitori derivati dall'utilizzo dell'auto aziendale, basato su una ra “non … rintracciabile in azienda” e priva di alcuna autorizzazione riferita alla figlia del dipendente, la quale avrebbe invece “utilizzato l'auto per recarsi a un concerto”.
A tale riguardo, veniva precisato nell'atto di appello come la trattenuta in busta paga fosse stata riconducibile agli obblighi fiscali relativi al “fringe benefit”.
L'appellante lamentava altresì l'omessa valutazione, ad opera del TRIBUNALE, della mancata comunicazione del contatto per la commercializzazione del brand Milano – Cortina, commessa da in violazione dei doveri di buona CP_1 fede, correttezza e diligenza.
Con il quarto motivo veniva criticato il rigetto delle pretese risarcitorie riferite alle condotte di concorrenza sleale, ascritte a nell'atto di CP_1 opposizione, presentato in primo grado.
Si lamentava, proposito, un “ostracismo nei confronti dell'appellante”, manifestato dal TRIBUNALE tramite la mancata ammissione dei capitoli di Parte prova, ad avviso di “specificamente atti a dimostrare quanto asserito”.
4 Erano stati, inoltre, erroneamente valutati dal primo Giudice – secondo la società – i docc. 19 e 20 prodotti da onde dimostrare i contatti, CP_1 tenuti direttamente dal preposto con PIKE, benché attestanti il Per_1 coinvolgimento dello stesso appella a brevi periodi.
Con riguardo alla valutazione di genericità delle proprie deduzioni istruttorie, l'appellante affermava: “suscita meraviglia la leggerezza con la quale l'argomento è stato trattato”.
In ordine al lamentato danno, la società evidenziava come, nei capitoli di prova articolati in primo grado, fosse stato indicato “con precisione il danno e il numero di clienti diminuiti a causa della concorrenza”, in base a dati tratti dalla contabilità aziendale e corroborati dalla richiesta di apposita CTU.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza e previa sospensione della sua esecutività, accogliesse le domande, dalla stessa proposte in primo grado, con vittoria di spese ed onorari di entrambe le fasi processuali.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 29.1.2025, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria ex art. 434, c.p.c., e chiedendone – in ogni caso – il rigetto nel merito per infondatezza, con conferma della sentenza di primo grado o, in subordine, del decreto ingiuntivo opposto avanti al TRIBUNALE;
in via ulteriormente gradata,
invocava la compensazione di eventuali crediti riconosciuti in CP_1 favore della controparte con l'importo oggetto del provvedimento monitorio, e la condanna della controparte alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
All'udienza del 12.2.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
____________
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte appellata, relativa alla inammissibilità dell'appello per difformità dell'atto rispetto ai canoni imposti dal novellato art. 434, comma 1 c.p.c. secondo cui ciascun motivo di appello deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ogni censura, quindi, deve essere espressamente orientata verso un determinato capo della decisione impugnata, non essendo più necessario, quindi, riprodurre integralmente “le parti del provvedimento” censurate (così com'era richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c.).
5 Le denunciate violazioni di legge devono però, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza”, in vista della riforma della decisione appellata.
Tutte le deduzioni in ciascun motivo vanno, inoltre, formulate “in modo chiaro, sintetico e specifico”.
La nuova formulazione della citata norma ha, pertanto, valorizzato i principi di chiarezza e sinteticità già ampiamente acquisiti dalla giurisprudenza, la quale – rigettando interpretazioni eccessivamente formalistiche - ha sempre interpretato gli oneri imposti alla parte appellante nel senso che l'atto deve consentire di individuare agevolmente le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono.
Ne discende, quindi, che gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/2017; Cass., 30-5-2018, n. 13535; vedi anche le più recenti Cass., 3/11/2020, n.24262 e Cass., 14/07/2021, n. 20066).
Tenuto conto di tali principi, ritiene questo Collegio che l'appello proposto dal contenga tutti gli elementi essenziali previsti dal novellato art. 434 CP_3
c.p.c.: le parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti per ciascuna censura in modo sufficientemente chiaro e preciso, consentendo di circoscrivere in modo non ambiguo l'ambito del giudizio di gravame.
Il gravame, per quanto certamente ammissibile, non può tuttavia trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
All'esame delle censure svolte dalla parte appellante, giova premettere una sintesi della vicenda oggetto di causa, nei passaggi rilevanti ai fini della decisione: Parte
- il 15.12.2023, dipendente di dall'11.10.2004 come CP_1 quadro “Respo ” ( 3 e 14, opponente I Parte_3 gr.), rassegnava le dimissioni, indicando il 16.01.2024 come ultimo giorno di lavoro;
6 - il 15.01.2024, lo stesso comunicava alla società le proprie dimissioni per giusta causa, costituita dal mancato pagamento delle retribuzioni di ottobre, novembre e dicembre 2023, quattordicesima, rimborso del 730, bonus fisso di fine anno e rimborsi spese richiesti da maggio 2023 (doc. 12, opponente I gr.);
- il 1°.2.2024, chiedeva e, il successivo 7.2.2024, otteneva CP_1 decreto ingi pagamento di € 133.312,75 a titolo di retribuzioni relative alle mensilità sopra indicate, TFR e competenze di fine rapporto.
Parte Tanto premesso, il primo motivo di gravame, con cui ha insistito sull'inesigibilità del credito per TFR all'epoca dell'azione monitoria, non trova sostegno nell'invocata disposizione contrattuale collettiva, la quale prevede un termine massimo per il relativo pagamento da parte del datore di lavoro, sanzionato con l'incremento del tasso di interesse, senza in alcun modo dilazionarne l'esigibilità rispetto al momento di cessazione del rapporto, al contrario espressamente affermata nell'incipit della norma.
Prevede, infatti, l'art. 253 CCLN Commercio che:
“il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla Legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 45 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L'importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto” (doc. 24, fascicolo opponente).
Nulla avendo dedotto la società in ordine ai “tempi tecnici” impiegati per i conteggi, la richiesta del decreto ingiuntivo sedici giorni dopo la risoluzione del rapporto non si pone in contrasto con la disciplina contrattuale collettiva, priva di contenuto derogatorio rispetto al generale principio secondo cui “il diritto al trattamento di fine rapporto sorge alla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. 23.5.2014, n. 11579; conf. Cass. 11470/97).
Il tenore testuale della disposizione sopra riportata non consente, infatti, di ravvisare la previsione di alcun termine dilatorio della scadenza in questione, al contrario espressamente fissata in coincidenza con la cessazione del rapporto.
La sentenza appare immune anche dalla seconda censura, concernente la sussistenza della giusta causa di dimissioni.
Sugli aspetti valorizzati, al riguardo, dall'appellante prevale – infatti – l'oggettivo ed incontestato inadempimento datoriale alle obbligazioni retributive maturate nelle tre mensilità antecedenti il recesso del dipendente.
7 Si rileva che, sul punto, la Corte d'Appello di Milano si è già espressa, in analoga fattispecie, con sentenza n. 413/2023 (Pres. Est. RAVAZZONI), affermando che:
“com'è noto la giusta causa di dimissioni sussiste in presenza di un'inosservanza del datore rispetto ai suoi obblighi contrattuali, talmente grave da non consentire la prosecuzione del lavoro durante il periodo di preavviso. La giurisprudenza ha chiarito che il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5146 del 23 maggio 1998)” (nello stesso senso, v. Corte d'App. Milano, n. 1788/2018).
Con riguardo ad un caso di inadempimento di durata pari a quella riscontrabile nella fattispecie oggetto del presente giudizio, questa Corte, con sentenza n. 224/2023 (Pres. ) ha ritenuto che “il mancato Parte_4 CP_4 pagamento delle tre retribuzioni, privando la lavoratrice dei necessari mezzi di sostentamento, integra di per sé la giusta causa di dimissioni”.
In una fattispecie di mancato pagamento di due mensilità retributive (fatta eccezione per un mero acconto), è stato altresì sancito:
“come è noto, il lavoratore può rassegnare le dimissioni in tronco - e dunque senza preavviso – quando si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Nel caso in cui il recesso sia stato determinato da un fatto colpevole del datore di lavoro (come il mancato pagamento delle retribuzioni), il lavoratore che receda per giusta causa conserva comunque il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso. Tale indennità spetta al lavoratore a titolo di indennizzo per la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione, tenuto conto che l'interruzione immediata del rapporto è, in realtà, imputabile al datore di lavoro. La giurisprudenza ha chiarito che il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5146 del 23/05/1998) e che la configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24477 del 21/11/2011). In tal caso, spetta al lavoratore il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13782 del 07/11/2001). E' pacifico e non contestato che , odierna appellante, datrice di lavoro non Parte_5 abbia corrisposto alla dipendente le retribuzioni per i mesi di gennaio e febbraio 2020, nello specifico provvedendo a pagare solo un acconto di € 723,00 poco prima delle dimissioni a fine marzo, ed il saldo nel mese di maggio 2020, sicchè risulta per tabulas l'inadempimento della datrice di lavoro alla sua precisa obbligazione di pagare alla dipendente gli stipendi
8 alle singole scadenze mensili” (Corte d'App. MILANO, n.1085/2023, Pres. VITALI, Est. LOCOROTONDO).
Le motivazioni, come sopra richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
I citati precedenti appaiono, del resto, conformi al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui "l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non del tutto accidentale o di breve durata, una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore" (Cass. 1.2.1999, n. 845; conf. Cass. 26.1.1988, n. 648).
In base a tali invalsi principi, cui il Collegio intende uniformarsi e dare continuità, è possibile ravvisare la giusta causa delle dimissioni, rassegnate da il 15.1.2023 in ragione di inadempienze retributive protrattesi fin CP_1
i ottobre dell'anno precedente, tali da privarlo dei mezzi di sussistenza.
Né può attribuirsi alcuna rilevanza in senso contrario all'iniziale indicazione del 16.1.2023 quale ultimo giorno di lavoro nella pregressa comunicazione di dimissioni con preavviso, inidonea a privare il successivo recesso in tronco della sua oggettiva giustificazione, al pari della consapevolezza delle difficoltà finanziare, addotte dalla società quale spiegazione del proprio inadempimento.
A quest'ultimo riguardo, nessuna censura può muoversi, quanto a correttezza e buona fede, al dipendente, anche alla luce della protratta tolleranza delle omissioni retributive, il cui ulteriore aggravamento dopo il primo recesso appare idoneo ad integrare la giusta causa del successivo.
L'iniziale tolleranza non appare, infatti, interpretabile come acquiescenza all'inadempimento, avendo questa Corte già affermato che il
“reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5146 del 23/05/1998) e che la configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24477 del 21/11/2011)” (Corte d'App. Milano, 1788/2018, Pres. CUOMO, Est. POLI).
9 Anche il secondo motivo di gravame va, pertanto, disatteso.
A non diverse conclusioni deve pervenirsi, ad avviso del Collegio, con riguardo alla terza critica, nella sua duplice articolazione.
Del tutto corretto appare, in primo luogo, il rigetto della domanda risarcitoria per l'utilizzo privato dell'autovettura aziendale, della quale era stato espressamente autorizzato l'uso promiscuo, esteso anche alla moglie dell'odierno appellato, con la lettera da quest'ultimo prodotta in primo grado Parte sub doc. 8, mai contestata né disconosciuta da
L'uso dell'autovettura da parte della figlia di è stato, poi, CP_1 Parte affermato da per la prima volta nella presente fase processuale, in modo tardivo e del tutto destituito del benché minimo supporto probatorio.
Quanto alla mancata comunicazione del contatto per la commercializzazione del brand Milano – Cortina – secondo l'appellante non adeguatamente valutata dal TRIBUNALE – la doglianza si pone in contrasto con la condotta della stessa datrice di lavoro, la quale, dopo averne fatto oggetto di contestazione disciplinare nei riguardi di in costanza di rapporto, non ha CP_1 applicato alcuna sanzione di eguito delle giustificazioni rese dal dipendente, da ritenersi quindi accettate.
Non può, pertanto, ora la medesima società fondatamente lamentare che il primo Giudice non abbia valorizzato condotte, che la stessa ha dimostrato coi fatti di ritenere irrilevanti sotto l'aspetto dell'osservanza degli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in capo al dipendente.
Parte Osserva, peraltro, il Collegio come abbia del tutto omesso, nel presente giudizio, alcuna specifica deduzione e allegazione in ordine al potenziale pregiudizio determinato dal comportamento, ascritto all'odierno appellato.
Analoghe carenze probatorie si riscontrano – come correttamente rilevato nella sentenza – con riguardo alla domanda risarcitoria per concorrenza sleale, il cui rigetto resiste alle critiche svolte nell'ultimo motivo di impugnazione.
Pienamente condivisibile appare, infatti, la valutazione di inammissibilità, operata dal TRIBUNALE con riguardo ai capitoli di prova, articolati in proposito dalla società, limitatasi ad attribuire a generiche attività CP_1 concorrenziali, in difetto di alcuna specifica i ordine alle relative circostanze di tempo e di luogo ed ai soggetti coinvolti, riconducendo ad esse l'intera diminuzione delle vendite subita dal 2022 al 2023 in difetto di concreti e specifici elementi di collegamento fra la perdita di clientela e la condotta ascritta all'odierno appellato.
Elementi tanto più necessari, alla luce dei contatti diretti fra esponenti datoriali e la società concorrente, documentati dall'odierno appellato in primo grado
10 tramite gli incontestati documenti n. 18 e 19, correttamente valorizzati nella pronuncia appellata.
In tale quadro, la mera partecipazione di alla società PIKE SRL – CP_1 se in astratto contraria al dovere di fedel tore subordinato – non risulta essersi tradotta in alcun comprovato pregiudizio economico, idoneo a Parte sorreggere l'azione risarcitoria esperita da in primo grado, non potendo la riscontrata lacuna probatoria essere colmata tramite l'invocata CTU.
Tale incombente si presenterebbe, infatti, in difetto di sottese risultanze istruttorie, meramente esplorativo.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 4138/2024 del Tribunale di MILANO;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi € 10.000,00 oltre rimborso forfetario e oneri di Legge;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 12/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Silvia Marina Ravazzoni)
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