Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 05/05/2026, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00877/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02200/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2200 del 2025, proposto da
BI BO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franklin Varioli Pietrasanta e Tommaso Spada, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità portuale regionale della Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Arianna Paoletti dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale della Toscana, in Firenze, Piazza dell’Unità Italiana, n. 1;
nei confronti
G Marina s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Musotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. del silenzio-inadempimento serbato dall'Autorità Portuale Regionale della Toscana sull'istanza presentata dalla BI BO s.r.l. in data 31.12.2024, prot. n. 1/2025, volta ad ottenere il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima in Porto Santo Stefano;
2. della Deliberazione del Comitato Portuale di Porto Santo Stefano n. 1 del 04 Giugno 2025, pubblicata nell'albo pretorio in data 10/7/2025, nella parte in cui, pur distinguendo le concessioni con finalità turistico-ricreative dalle altre, omette di disporre l'immediato avvio delle procedure di evidenza pubblica per le concessioni non rientranti in tale categoria e già scadute da anni, implicitamente avallando l'occupazione “ sine titulo ” delle relative aree;
3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa la mancata pubblicazione della domanda di concessione presentata dalla ricorrente.
Per il risarcimento del danno da ritardo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della G Marina S.r.l. e della Autorità portuale regionale della Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. NI IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Nell’atto introduttivo del giudizio, depositato il 29 luglio 2025, la società ricorrente espone, in fatto, quanto segue:
- di aver presentato, in data 31 dicembre 2024, istanza all’Autorità portuale regionale Toscana per il rilascio di nuova concessione demaniale marittima, in relazione ad un’area di complessivi mq 1.002 nel Porto di Santo Stefano, darsena del Valle, finalizzata al mantenimento di un punto di ormeggio per unità da diporto costituito da pontile galleggiante, nella zona dove era in essere la concessione demaniale n.17/2006, scaduta il 31 dicembre 2024, in favore della società G Marina s.r.l.;
- di aver successivamente sollecitato l’Autorità al compimento degli atti propedeutici al rilascio della nuova concessione demaniale di cui alla suddetta richiesta, segnalando alla Capitaneria di Porto Santo Stefano, la possibile fattispecie di occupazione abusiva di spazio demaniale ex art. 1161 Cod. Nav. da parte della G Marina s.r.l.;
- che in data 4 giugno 2025, il Comitato Portuale di Porto Santo Stefano aveva adottato la Deliberazione n. 1, con la quale, nel dare atto delle nuove disposizioni introdotte dalla L. 166/2024, si distinguevano espressamente le concessioni per finalità “turistico-ricreative” (prorogate ex lege ) da quelle aventi ad oggetto, tra le altre, “pontili galleggianti”, “campi boe”, “punti di ormeggio”, “noleggio di imbarcazioni”, per le quali si stabiliva la necessità di procedere con nuovi titoli “mediante procedura di evidenza, anche su istanza di parte”. Ciononostante, la delibera ometterebbe di dare concreto e immediato avvio a tali procedure per le concessioni già scadute, come quella di cui è causa;
- che non era però seguito alcun ulteriore atto e in particolare l’Amministrazione aveva innanzitutto omesso di procedere alla pubblicazione dell’istanza di concessione del 31 dicembre 2024.
La ricorrente evidenzia conseguentemente come si sarebbe formato un silenzio-inadempimento, essendo mancata la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso; nel contempo l’Amministrazione starebbe illegittimamente tollerando l’occupazione abusiva dell’area da parte della G Marina s.r.l. a discapito della ricorrente.
La ricorrente impugna anche la deliberazione n. 1/2025 del Comitato Portuale di Porto Santo Stefano, chiedendone l’annullamento nella parte in cui non provvederebbe a dare immediato e concreto avvio alle procedure selettive per le concessioni scadute e non rientranti nell'ambito turistico-ricreativo.
La ricorrente ha formulato infine domanda risarcitoria nei confronti dell’Autorità portuale e della G Marina in relazione al danno derivante dall’inerzia dell’Amministrazione e dall’occupazione abusiva dell’area, danno asseritamente consistente nei mancati guadagni derivanti dall’impossibilità di operare durante la stagione nautica 2025.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, l’Autorità portuale regionale e la G. Marina s.r.l.
L’Autorità portuale, a mezzo dell’Avvocatura regionale, ha evidenziato che l’ultima licenza suppletiva in favore della G Marina, n. 21/2023 del 23 ottobre 2023, aveva ancorato la durata della concessione in oggetto alle vigenti disposizioni di legge e, quindi, ratione temporis all’art. 3, comma 2 della L. n. 118/2022; ed inoltre che tale ultima licenza era stata rilasciata all’esito di una procedura selettiva disciplinata dagli artt. 36 e 37 del codice della navigazione, in combinato disposto con l’articolo 18 del regolamento di attuazione dello stesso codice e sulla base della L. n. 509/1997, quindi garantendo adeguatamente la competizione tra più operatori del settore.
Con l’introduzione del D.L. n. 131 del 16 settembre 2024 (convertito con modificazioni con Legge n. 166 del 14 novembre 2024, di modifica della Legge n. 118 del 05 agosto 2022), di proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative, inizialmente l’Autorità portuale aveva dovuto verificare se la proroga si applicasse anche alla nautica da diporto, come era accaduto per le precedenti proroghe, ed aveva concluso che la finalità della nautica da diporto fosse esclusa dal nuovo articolato di proroga introdotto dalla Legge n. 166 del 14 novembre 2024.
Quindi, l’Avvocatura regionale, nel dare atto nelle proprie difese che la concessione in oggetto sarebbe scaduta il 31 dicembre 2024, ha osservato di aver adottato la delibera n. 1 del 4 giugno 2025 del Comitato Portuale e il successivo decreto n. 53 del 24 luglio 2025, che costituisce atto d’indirizzo e fissa le modalità operative per i procedimenti di rilascio di nuovi titoli concessori.
Successivamente: in data 29 gennaio 2026 era stato dato avviso di pubblicazione della domanda di concessione della BI BO al fine della presentazione di domande concorrenti; in data 4 febbraio 2026 era stato comunicato alla G Marina l’avvio del procedimento per lo sgombero dell’area; in data 31 marzo 2026 era stato comunicato ad entrambe le società che, essendo state presentate due manifestazioni di interesse da parte delle medesime, l’Autorità avrebbe dovuto procedere alla pubblicazione delle domande ai soli fini della presentazioni di eventuali osservazioni. Espletate tali formalità avrebbe preso avvio la vera e propria procedura di evidenza pubblica.
L’Avvocatura regionale ha evidenziato quindi che non di inadempimento si tratterebbe, ma di un mero ritardo nello svolgimento della procedura dovuto alla necessità di definire il quadro regolatorio sulla cui base attivare numerose procedure comparative.
Neppure sarebbe configurabile un inadempimento dell’Amministrazione con riferimento all’occupazione dell’area da parte della società G Marina, in quanto l’Autorità portuale avrebbe avviato il procedimento amministrativo per lo sgombero dell’area.
La controinteressata G Marina s.r.l., nel chiedere il rigetto del ricorso, ha sostenuto che la propria concessione aveva una durata fissata al 31 dicembre 2033 (se si prende in considerazione “ il termine previsto dal relativo titolo ” – i.e. la concessione n. 7/2012, poi ampliata con la licenza suppletiva n. 21/2023) oppure, in ipotesi subordinata al 30 settembre 2027.
Nelle memorie conclusive la BI BO, oltre a dare atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento all’azione avverso il silenzio, ha fra l’altro eccepito che l’Autorità portuale avrebbe dovuto pronunciare la decadenza della G Marina dalla concessione, ex art. 47 lettera a) del Codice della Navigazione, in considerazione dell’ulteriore grave inadempimento agli obblighi assunti con la licenza suppletiva n. 21/2023, non avendo essa mai realizzato le opere di prolungamento della banchina ivi prescritte. Tale inadempimento evidenzierebbe, secondo la ricorrente, una palese e insanabile carenza dei requisiti soggettivi di affidabilità e integrità morale e professionale indispensabili per poter essere titolari di una concessione demaniale marittima.
Dunque la ricorrente ha evidenziato come il suo interesse permarrebbe con riferimento all’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione dell’area da parte della G Marina e della decadenza della società dalla concessione ai sensi dell'art. 47, lettera a), del Codice della Navigazione, nonché con riferimento alla domanda risarcitoria.
L’Avvocatura regionale e la difesa della G Marina hanno eccepito l’inammissibilità delle nuove domande proposte dalla ricorrente in ordine alla dichiarazione di decadenza della concessione per “grave inadempienza” della società G Marina, nonché relative alla asserita mancanza dei requisiti di affidabilità e integrità morale e professionale in capo alla stessa quale causa ostativa alla partecipazione alla procedura comparativa.
La causa è stata chiamata all’udienza del 28 aprile 2026, nel corso della quale il Collegio ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione relativa alla possibile inammissibilità delle domande di accertamento proposte dalla ricorrente; quindi, sentiti i difensori comparsi, la causa è stata trattenuta per la decisione.
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1. Preliminarmente, occorre dare atto dell’intervenuta cessazione parziale della materia del contendere (come da richiesta della stessa BI BO ribadita all’udienza di discussione) relativamente alla domanda di condanna dell’Autorità portuale a concludere il procedimento ex art. 36 cod. nav. per il rilascio di una nuova concessione, avendo l’Autorità, nelle more del giudizio, proceduto alla pubblicazione dell’istanza della ricorrente e alla raccolta delle manifestazioni d’interesse.
2. La ricorrente chiede tuttavia l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, ai sensi dell’art. 34, terzo comma c.p.a., ai fini risarcitori del danno asseritamente derivante dal ritardo e consistente nella perdita dell’intera stagione nautica 2025 e nell’avvio ritardato di quella 2026.
Tale domanda deve essere respinta in quanto infondata. Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, infatti, non risulta che all’Amministrazione resistente possa essere addebitato un comportamento colposamente inerte, considerata la rapida e continua evoluzione della legislazione vigente in materia ed avendo dovuto, l’Autorità portuale, innanzitutto stabilire le modalità procedurali con le quali effettuare l’assegnazione delle nuove concessioni (e ciò con la Delibera n. 1 del 4 giugno 2025 del Comitato Portuale e con il Decreto del Segretario generale del 24 luglio 2025). Dall’istanza di parte ricorrente è quindi conseguito un corso di atti che l’Autorità portuale ha ritenuto necessari allo svolgimento procedimentale conseguente all’istanza stessa, così che non può dirsi che l’Amministrazione sia rimasta inerte, essendosi impegnata a dar luogo alle procedure di assegnazione (con la determinazione del 14 aprile 2025), previa fissazione di un necessario quadro regolatorio, che ha poi provveduto a stabilire e solo in presenza del quale è stata possibile l’attivazione di un insieme di procedure, compresa quella d’interesse della ricorrente. Consegue che l’istanza della ricorrente non era immediatamente esitabile al momento della sua presentazione, stante la mancanza del necessario quadro regolatorio, che solo in seguito è stato stabilito e che adesso obbliga l’Amministrazione agli ulteriori adempimenti per avviare le gare nei vari contesti di competenza (si veda in questo senso su questione analoga la sentenza di questa Sezione n. 1531/2025).
Non essendo l’Autorità portuale responsabile di alcun inadempimento, neppure è ipotizzabile un risarcimento del danno in favore della BI BO.
3. Quanto invece alla domanda di accertamento dell’illegittima occupazione dell'area demaniale marittima oggetto della concessione n. 17/2006 (poi n. 7/2012) da parte della società G Marina s.r.l. a far data dal 1° gennaio 2025, il Collegio, nel rilevare l’inammissibilità nel processo amministrativo di azioni di mero accertamento a tutela di situazioni d’interesse legittimo, evidenzia che tale domanda sembrerebbe oltretutto volta ad anticipare poteri (di autotutela demaniale) che, almeno al momento della proposizione del ricorso, non erano stati ancora esercitati e allo stato non si sono ancora conclusi, e come tale sarebbe da giudicare ulteriormente inammissibile.
In ogni caso laddove tale domanda di accertamento fosse funzionale alla domanda risarcitoria, essa sarebbe inammissibile per difetto d’interesse non essendovi alcun nesso di causalità fra l’asserita occupazione sine titulo e la mancata fruizione dell’area da parte della ricorrente, essendo i due momenti intermediati dall’esercizio del potere amministrativo che, come sopra detto, è stato finora correttamente esercitato - senza che si configuri un ritardo colpevole - con l’attivazione, sia del procedimento di sgombero dell’area, sia delle preliminari scansioni procedurali dell’evidenza pubblica, le quali peraltro non porteranno necessariamente all’assegnazione della concessione alla ricorrente.
D’altro canto, se la domanda risarcitoria in esame avesse per presupposto asseriti meri comportamenti dell’Amministrazione e della controinteressata congiuntamente volti ad ostacolare l’ingresso della ricorrente quale operatrice concorrente, tale domanda sarebbe inammissibile per difetto di giurisdizione.
4. Come eccepito dalle altre parti, sono da ritenersi inammissibili le nuove domande proposte dalla ricorrente in ordine alla dichiarazione di decadenza della concessione per “grave inadempienza” della società controinteressata e di mancanza dei requisiti di affidabilità e integrità morale e professionale in capo alla stessa G Marina s.r.l. quale causa ostativa alla partecipazione alla procedura comparativa in esame.
Si tratta infatti di domande nuove che sono state formulate per la prima volta solo con le memorie conclusive e non con motivi aggiunti ritualmente notificati. In ogni caso si tratterebbe di domande di mero accertamento che anche in tal caso troverebbero il limite dei “poteri amministrativi non ancora esercitati” di cui all’art. 34, secondo comma, c.p.a. .
5. La ricorrente impugna anche la deliberazione del Comitato portuale n. 1 del 4 giugno 2025 nella parte in cui non disporrebbe l’immediato avvio delle procedure selettive.
Come eccepito dall’Avvocatura regionale tale impugnazione è da ritenersi inammissibile per genericità, non venendo esplicitate le ragioni di illegittimità di cui sarebbe affetta la medesima deliberazione.
6. In conclusione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento all’azione avverso il silenzio, deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno da ritardo e devono essere dichiarate inammissibili le ulteriori domande di accertamento formulate nel ricorso introduttivo e nelle successive memorie per le ragioni sopra indicate. Infine deve essere dichiarata inammissibile l’impugnazione della deliberazione del Comitato portuale n. 1 del 4 giugno 2025.
7. Le spese di lite possono rimanere integralmente compensate fra le parti tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti (soccombenza virtuale dell’Autorità portuale con riferimento al silenzio).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento all’azione avverso il silenzio;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno da ritardo;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande di accertamento formulate nel ricorso introduttivo e nelle successive memorie nei sensi di cui in motivazione;
- dichiara inammissibile l’impugnazione della deliberazione del Comitato portuale n. 1 del 4 giugno 2025.
Compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC NI, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
NI IA, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| NI IA | CC NI |
IL SEGRETARIO