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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/06/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel.est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nella causa civile iscritta al n. 1977 R.G.A.C. dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza del 20.05.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 28/07/1984), rappresentata e difesa dall'avv.
ALBANO CATERINA, giusta procura in atti, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, alla VIA ARGINE DESTRO CALOPINACE N. 3, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: , nato a Controparte_1 CodiceFiscale_2
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 06/04/1982), rappresentato e difeso dall'avv.
IARIA ANNA, giusta procura in atti, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, alla VIA P. PELLICANO N. 36, ha eletto domicilio;
-resistente -
1 NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 16.05.2025 le parti insistevano per l'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti e per la pronuncia parziale in punto status.
Il ricorso veniva comunicato regolarmente all'ufficio del P.M. in data
20.09.2024.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/07/2024 chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di volere pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con il resistente, , assumendo che: Controparte_1
-in data 03.06.2015 contraeva matrimonio civile con il resistente in Reggio
Calabria;
-dall'unione coniugale nasceva un figlio: (16.05.2016), minorenne;
Per_1
-con D.O. n. 32/2021 del 05.03.2021 (dep. il 19.03.2021), il Tribunale di Reggio
Calabria omologava la separazione personale consensuale tra le parti alle condizioni ivi stabilite;
-ella è attualmente disoccupata;
-il è dipendente a tempo indeterminato, con mansioni di centralinista, CP_1
presso il “Centro Clinico San Vitaliano S.r.l.” a Catanzaro;
-a seguito di alcuni episodi di violenza nei confronti della ricorrente veniva instaurato procedimento penale R.G.N.R. n. 2299/2020 a carico del CP_1
ancora pendente;
-nell'anno 2022 interveniva un accordo tra le parti per regolamentare il diritto di visita del padre con l'intento di addivenire anche ad una domanda congiunta di divorzio che, tuttavia, a causa del dissenso del non è andata a buon fine. CP_1
2 Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ordinando al Comune di Reggio Calabria di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
b) fosse disposto l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
c) fosse disposto a carico del l'obbligo di CP_1
corrispondere un assegno mensile pari ad euro 350,00 quale contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) fosse regolamentato il diritto di visita del padre nei termini riportati in ricorso. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. Non formulava, infine, richieste istruttorie.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione udienza, si costituiva il resistente, il quale, pur non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio formulata dalla controparte, contestava, tuttavia,
l'esposizione dei fatti per come denunciati dalla moglie, evidenziando in particolare che:
-tra le parti vi è sempre stato un rapporto equilibrato nell'interesse del figlio minore, ma dal mese di giugno 2022 la assumeva un atteggiamento Pt_1
astioso e conflittuale culminato nel divieto imposto al padre di comunicare con la stessa telefonicamente, pretendendo che ciò avvenisse esclusivamente tramite l'utilizzo di un indirizzo e-mail appositamente creato
( ) per lo scambio di comunicazioni Email_1
riguardo al figlio minore, limitando, altresì, la possibilità del padre di sentire quest'ultimo telefonicamente, consentendo una sola telefonata al giorno nella fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 21:30;
-in merito alla regolamentazione del diritto di visita del padre, confermava l'accordo raggiunto tra le parti nell'anno 2023, precisando che il regime pattuito
è tutt'ora vigente;
3 -tale accordo, tuttavia, non si cristallizzava in una domanda congiunta di divorzio in quanto i contributi economici richiesti dalla non potevano Pt_1
essere sostenuti dal padre a causa delle spese sostenute da quest'ultimo per le proprie precarie condizioni di salute;
-egli è dipendente del “Centro Clinico San Vitaliano S.r.l.” sito a Catanzaro con funzioni di assistente amministrativo con entrate reddituale mensili pari all'incirca ad euro 1.000,00-1.200,00;
-sopporta mensilmente le seguenti spese: euro 250,00 per recupero credito IFIS;
euro 86,00 per finanziamento “Agos”; euro 250,00 per spese carburante sostenute al fine di raggiungere la sede di lavoro a Catanzaro, oltre alle spese relative al veicolo;
euro 138,00 per finanziamento “Findomestic”;
-l'abitazione presso cui vive è stata concessa in comodato d'uso gratuito dai propri genitori e provvede al pagamento delle relative utenze;
-intrattiene una relazione sentimentale con altra donna dal quale è nato, in data
15.05.2024, il figlio , affetto da grave patologia per la quale i genitori Per_2
affrontano ingenti spese oltre a quelle per il suo mantenimento;
-egli è affetto da “cardiopatia classe III NYHA” e “insufficienza polmonare di grado severo” ed è in attesa di intervento chirurgico, patologie, queste, per le quali lo stesso affronta diverse spese;
-la svolge attività lavorativa di segretaria presso l'attività del compagno Pt_1
il quale esercita la libera professione di audiometrista;
è, altresì, proprietaria di un bene immobile locato al proprio fratello;
inoltre, sino al 2022, lavorava presso il negozio “Pandora” a Reggio Calabria dal quale ha poi presentato le dimissioni a seguito del proprio stato di gravidanza.
Chiedeva, pertanto, che: a) fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ordinando al Comune di Reggio Calabria di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
b) fosse disposto l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre;
c) fosse regolamentato il diritto di
4 visita del padre nei termini riportati in comparsa di costituzione;
d) fosse disposto l'obbligo a proprio carico di versare un assegno pari ad euro 250,00 a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio. Formulava, infine, richieste istruttorie.
Con provvedimento di variazione tabellare del 10.01.2025, il presente procedimento veniva assegnato al Giudice dott. Flavio Tovani.
All'udienza del 16.05.2025, davanti al Giudice delegato, venivano sentiti i coniugi congiuntamente e, al fine di pervenire a una soluzione bonaria della controversia, il Giudice proponeva di aumentare l'assegno di mantenimento per il minore a euro 300,00 mensili. Parte ricorrente accettava tale proposta “purché il padre sia ragionevole sul doposcuola e sul campo estivo”; parte resistente si rendeva disponibile ad accettare tale soluzione “a condizione che vi siano comprese le spese di abbigliamento”. A questo punto, entrambi i procuratori insistevano per l'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti e per la pronuncia parziale in punto status; il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 20.05.2025, il Giudice delegato disponeva quanto segue:
“DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore con Per_1
collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in motivazione [(…) e precisamente il martedì dalle 16:30 al mattino successivo nelle settimane in cui nel fine settimana il figlio non starà con il padre, il mercoledì dalle 16:30 alle 20:00 e il giovedì dall'uscita dalla scuola alle 20:00 e a fine settimana alternati dalle 16:30 del sabato alle 20:00 della domenica e per dieci giorni fra luglio e agosto nei giorni comunicati dal padre alla madre entro il 31 maggio di ogni anno e, in caso di mancata comunicazione, dal 21 al 31 luglio, la vigilia di Natale o Natale e la vigilia di
Capodanno o Capodanno ad anni alterni, rispettivamente dalle 11:00 al giorno successivo alle 11:00 e dalle 10:00 alle 20:00 e ad anni alterni Pasqua e il
5 Lunedì dell'Angelo dalle 11:00 della domenica alle 10:00 del lunedì, il pranzo ad ogni compleanno del figlio, il pranzo o la cena a scelta del genitore festeggiante ad ogni compleanno dei genitori e il giorno della Prima Comunione
e della Cresima a pranzo o a cena in base all'accordo dei genitori e, in mancanza di accordo, il pranzo con la madre e la cena con il padre]; FISSA
l'assegno di mantenimento del padre per il figlio in 300 € mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Reggio
Calabria, con decorrenza dal 31/03/2025, da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul medesimo conto corrente su cui viene versato l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione”; il giudice, a questo punto, riservava la causa al Collegio per la decisione in punto status di scioglimento del matrimonio nonché “di dare incarico alla Guardia di Finanza competente territorialmente per le indagini tributarie sulle parti all'udienza di rimessione della causa davanti a questo Giudice delegato che sarà fissata dal Collegio all'esito della sentenza parziale”.
Ebbene, la domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalle parti è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
L'infruttuosità del tentativo conciliazione esperito dal Giudice delegato, unitamente al fatto che i coniugi hanno manifestato la concorde volontà di giungere ad una pronuncia di scioglimento del matrimonio, costituiscono indici evidenti della cessazione dell'affectio maritalis e dell'impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Ed invero, ad avviso del Collegio, sulla scorta delle emergenze processuali, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
6 Alla luce della situazione venutasi a creare, acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, peraltro richiesta da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal D.O. n. 32/2021 del 05.03.2021 (dep. il
19.03.2021) con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale tra i coniugi, ed essendo, d'altronde, trascorsi i termini di cui al disposto dell'art.3 n.2 lett. b) della legge n.898/70 dapprima come modificato dalla legge n.74/1987, e poi di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55, dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al
Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, né tantomeno è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Ed allora, nulla osta, giusto il combinato disposto delle disposizioni appena richiamate, a che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 03.06.2015 in Reggio Calabria, regolarmente trascritto nei
Registri degli Uffici di Stato Civile del Comune di Reggio Calabria, atto n. 61,
Parte 1, Ufficio 1, anno 2015; mentre, per la prosecuzione del processo, si provvede con separata ordinanza
La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, non definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta da
, con ricorso depositato il 29/07/2024, nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra
[...]
e in Reggio Calabria in data Parte_1 Controparte_1
7 03.06.2015, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria, atto n. 61, Parte I, Ufficio 1, anno 2015;
2) dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
3) rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 20.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Flavio Tovani dott. Giuseppe Campagna
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel.est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nella causa civile iscritta al n. 1977 R.G.A.C. dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza del 20.05.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 28/07/1984), rappresentata e difesa dall'avv.
ALBANO CATERINA, giusta procura in atti, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, alla VIA ARGINE DESTRO CALOPINACE N. 3, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: , nato a Controparte_1 CodiceFiscale_2
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 06/04/1982), rappresentato e difeso dall'avv.
IARIA ANNA, giusta procura in atti, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, alla VIA P. PELLICANO N. 36, ha eletto domicilio;
-resistente -
1 NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 16.05.2025 le parti insistevano per l'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti e per la pronuncia parziale in punto status.
Il ricorso veniva comunicato regolarmente all'ufficio del P.M. in data
20.09.2024.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/07/2024 chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di volere pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con il resistente, , assumendo che: Controparte_1
-in data 03.06.2015 contraeva matrimonio civile con il resistente in Reggio
Calabria;
-dall'unione coniugale nasceva un figlio: (16.05.2016), minorenne;
Per_1
-con D.O. n. 32/2021 del 05.03.2021 (dep. il 19.03.2021), il Tribunale di Reggio
Calabria omologava la separazione personale consensuale tra le parti alle condizioni ivi stabilite;
-ella è attualmente disoccupata;
-il è dipendente a tempo indeterminato, con mansioni di centralinista, CP_1
presso il “Centro Clinico San Vitaliano S.r.l.” a Catanzaro;
-a seguito di alcuni episodi di violenza nei confronti della ricorrente veniva instaurato procedimento penale R.G.N.R. n. 2299/2020 a carico del CP_1
ancora pendente;
-nell'anno 2022 interveniva un accordo tra le parti per regolamentare il diritto di visita del padre con l'intento di addivenire anche ad una domanda congiunta di divorzio che, tuttavia, a causa del dissenso del non è andata a buon fine. CP_1
2 Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ordinando al Comune di Reggio Calabria di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
b) fosse disposto l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
c) fosse disposto a carico del l'obbligo di CP_1
corrispondere un assegno mensile pari ad euro 350,00 quale contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) fosse regolamentato il diritto di visita del padre nei termini riportati in ricorso. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. Non formulava, infine, richieste istruttorie.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione udienza, si costituiva il resistente, il quale, pur non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio formulata dalla controparte, contestava, tuttavia,
l'esposizione dei fatti per come denunciati dalla moglie, evidenziando in particolare che:
-tra le parti vi è sempre stato un rapporto equilibrato nell'interesse del figlio minore, ma dal mese di giugno 2022 la assumeva un atteggiamento Pt_1
astioso e conflittuale culminato nel divieto imposto al padre di comunicare con la stessa telefonicamente, pretendendo che ciò avvenisse esclusivamente tramite l'utilizzo di un indirizzo e-mail appositamente creato
( ) per lo scambio di comunicazioni Email_1
riguardo al figlio minore, limitando, altresì, la possibilità del padre di sentire quest'ultimo telefonicamente, consentendo una sola telefonata al giorno nella fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 21:30;
-in merito alla regolamentazione del diritto di visita del padre, confermava l'accordo raggiunto tra le parti nell'anno 2023, precisando che il regime pattuito
è tutt'ora vigente;
3 -tale accordo, tuttavia, non si cristallizzava in una domanda congiunta di divorzio in quanto i contributi economici richiesti dalla non potevano Pt_1
essere sostenuti dal padre a causa delle spese sostenute da quest'ultimo per le proprie precarie condizioni di salute;
-egli è dipendente del “Centro Clinico San Vitaliano S.r.l.” sito a Catanzaro con funzioni di assistente amministrativo con entrate reddituale mensili pari all'incirca ad euro 1.000,00-1.200,00;
-sopporta mensilmente le seguenti spese: euro 250,00 per recupero credito IFIS;
euro 86,00 per finanziamento “Agos”; euro 250,00 per spese carburante sostenute al fine di raggiungere la sede di lavoro a Catanzaro, oltre alle spese relative al veicolo;
euro 138,00 per finanziamento “Findomestic”;
-l'abitazione presso cui vive è stata concessa in comodato d'uso gratuito dai propri genitori e provvede al pagamento delle relative utenze;
-intrattiene una relazione sentimentale con altra donna dal quale è nato, in data
15.05.2024, il figlio , affetto da grave patologia per la quale i genitori Per_2
affrontano ingenti spese oltre a quelle per il suo mantenimento;
-egli è affetto da “cardiopatia classe III NYHA” e “insufficienza polmonare di grado severo” ed è in attesa di intervento chirurgico, patologie, queste, per le quali lo stesso affronta diverse spese;
-la svolge attività lavorativa di segretaria presso l'attività del compagno Pt_1
il quale esercita la libera professione di audiometrista;
è, altresì, proprietaria di un bene immobile locato al proprio fratello;
inoltre, sino al 2022, lavorava presso il negozio “Pandora” a Reggio Calabria dal quale ha poi presentato le dimissioni a seguito del proprio stato di gravidanza.
Chiedeva, pertanto, che: a) fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ordinando al Comune di Reggio Calabria di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
b) fosse disposto l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre;
c) fosse regolamentato il diritto di
4 visita del padre nei termini riportati in comparsa di costituzione;
d) fosse disposto l'obbligo a proprio carico di versare un assegno pari ad euro 250,00 a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio. Formulava, infine, richieste istruttorie.
Con provvedimento di variazione tabellare del 10.01.2025, il presente procedimento veniva assegnato al Giudice dott. Flavio Tovani.
All'udienza del 16.05.2025, davanti al Giudice delegato, venivano sentiti i coniugi congiuntamente e, al fine di pervenire a una soluzione bonaria della controversia, il Giudice proponeva di aumentare l'assegno di mantenimento per il minore a euro 300,00 mensili. Parte ricorrente accettava tale proposta “purché il padre sia ragionevole sul doposcuola e sul campo estivo”; parte resistente si rendeva disponibile ad accettare tale soluzione “a condizione che vi siano comprese le spese di abbigliamento”. A questo punto, entrambi i procuratori insistevano per l'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti e per la pronuncia parziale in punto status; il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 20.05.2025, il Giudice delegato disponeva quanto segue:
“DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore con Per_1
collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in motivazione [(…) e precisamente il martedì dalle 16:30 al mattino successivo nelle settimane in cui nel fine settimana il figlio non starà con il padre, il mercoledì dalle 16:30 alle 20:00 e il giovedì dall'uscita dalla scuola alle 20:00 e a fine settimana alternati dalle 16:30 del sabato alle 20:00 della domenica e per dieci giorni fra luglio e agosto nei giorni comunicati dal padre alla madre entro il 31 maggio di ogni anno e, in caso di mancata comunicazione, dal 21 al 31 luglio, la vigilia di Natale o Natale e la vigilia di
Capodanno o Capodanno ad anni alterni, rispettivamente dalle 11:00 al giorno successivo alle 11:00 e dalle 10:00 alle 20:00 e ad anni alterni Pasqua e il
5 Lunedì dell'Angelo dalle 11:00 della domenica alle 10:00 del lunedì, il pranzo ad ogni compleanno del figlio, il pranzo o la cena a scelta del genitore festeggiante ad ogni compleanno dei genitori e il giorno della Prima Comunione
e della Cresima a pranzo o a cena in base all'accordo dei genitori e, in mancanza di accordo, il pranzo con la madre e la cena con il padre]; FISSA
l'assegno di mantenimento del padre per il figlio in 300 € mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Reggio
Calabria, con decorrenza dal 31/03/2025, da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul medesimo conto corrente su cui viene versato l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione”; il giudice, a questo punto, riservava la causa al Collegio per la decisione in punto status di scioglimento del matrimonio nonché “di dare incarico alla Guardia di Finanza competente territorialmente per le indagini tributarie sulle parti all'udienza di rimessione della causa davanti a questo Giudice delegato che sarà fissata dal Collegio all'esito della sentenza parziale”.
Ebbene, la domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalle parti è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
L'infruttuosità del tentativo conciliazione esperito dal Giudice delegato, unitamente al fatto che i coniugi hanno manifestato la concorde volontà di giungere ad una pronuncia di scioglimento del matrimonio, costituiscono indici evidenti della cessazione dell'affectio maritalis e dell'impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Ed invero, ad avviso del Collegio, sulla scorta delle emergenze processuali, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
6 Alla luce della situazione venutasi a creare, acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, peraltro richiesta da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal D.O. n. 32/2021 del 05.03.2021 (dep. il
19.03.2021) con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale tra i coniugi, ed essendo, d'altronde, trascorsi i termini di cui al disposto dell'art.3 n.2 lett. b) della legge n.898/70 dapprima come modificato dalla legge n.74/1987, e poi di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55, dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al
Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, né tantomeno è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Ed allora, nulla osta, giusto il combinato disposto delle disposizioni appena richiamate, a che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 03.06.2015 in Reggio Calabria, regolarmente trascritto nei
Registri degli Uffici di Stato Civile del Comune di Reggio Calabria, atto n. 61,
Parte 1, Ufficio 1, anno 2015; mentre, per la prosecuzione del processo, si provvede con separata ordinanza
La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, non definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta da
, con ricorso depositato il 29/07/2024, nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra
[...]
e in Reggio Calabria in data Parte_1 Controparte_1
7 03.06.2015, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria, atto n. 61, Parte I, Ufficio 1, anno 2015;
2) dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
3) rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 20.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Flavio Tovani dott. Giuseppe Campagna
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