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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2696/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2696/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BO IA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in DE, Corso Vittorio
Veneto n. 94/B;
E
Cod. Fis. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GI RT, con domicilio eletto presso il suo studio sito in DE, Corso
Italia n. 32;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in RA NA (PV), in data
29/07/2017, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
RA NA (PV), alla Parte I, n. 3, dell'anno 2017, in regime di separazione dei beni;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con mutuo rispetto, impegnandosi a comunicarsi reciprocamente le eventuali variazioni di residenza e ad autorizzarsi reciprocamente a sottoscrivere i documenti necessari per l'espatrio, anche con riferimento alla figlia minore. pag. 1 di 4 2. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 resterà collocata prevalentemente presso la residenza della madre, . Controparte_1
3. La casa coniugale sita in DE – Via San Bernardino n. 13/ 5 in locazione da terzi, resta assegnata alla moglie, con tutto quanto la arreda fino alla scadenza del contratto di locazione. La moglie si trasferirà in altro immobile sempre in DE o nelle vicinanze.
4. Il padre terrà con sé la figlia minore:
a) a settimane alterne dalle ore 19 del venerdì fino al lunedì mattina accompagnandola a scuola, o al centro estivo o all' abitazione della mamma;
b) un giorno a settimana, il mercoledì, dalle ore 19 fino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola, o al centro estivo o all' abitazione della mamma;
c) durante il periodo natalizio il padre terrà con sé la figlia dalle ore 13 del 24.12 alle ore 21:00 del 26.12. Fermo restando che il giorno di Natale e di Santo Stefano, ad anni alterni, la figlia starà a pranzo con un genitore e a cena con l'altro. Il genitore che terrà con sé la figlia durante il pranzo di Natale la terrà alla cena di Santo Stefano e viceversa.
Il padre ad anni alterni terrà altresì con sé la figlia dalle ore 9 del 31.12 fino alle ore 13 del 1° gennaio o dalle ore 20 del giorno 5.1 alle ore 21 dell'Epifania. Per gli altri giorni di sospensione scolastica durante il periodo natalizio si seguiranno le modalità svolte durante l'anno;
d) durante le vacanze pasquali il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta. Per gli altri giorni di sospensione scolastica si seguiranno le modalità svolte durante l'anno;
e) durante le vacanze estive il padre terrà con sé la figlia 15 giorni, anche non consecutivi, comunicando alla moglie il periodo di vacanza entro il 30 giugno di ogni anno;
f) il collocamento della figlia durante i periodi festivi non andrà ad incidere sull' alternanza dei fine settimana che seguirà l'iter sopra concordato.
g) I genitori hanno diritto di contattare telefonicamente, anche mediante videochiamate, la figlia minore quando si trova collocata presso l'altro genitore entro le ore 21 e non più di due volte al giorno, possibilmente chiamandola sul cellulare in dotazione della minore.
pag. 2 di 4 5. Il padre verserà a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore la Per_1 somma mensile di € 200,00 da corrispondersi alla madre a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso fino a quando la figlia minore non sarà economicamente autosufficiente, oltre al rimborso del 50% delle spese extra assegno nel rispetto dei criteri enunciati dal protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
6. I coniugi concordano che l'assegno unico, già oggi percepito dalla madre, continui ad essere percepito in via esclusiva dalla stessa , quale genitore collocatario ,e i coniugi si impegnano a sottoscrivere eventuali documenti necessari per la richiesta.
7. Le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano reciprocamente a richieste a titolo di proprio mantenimento.
8. I coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato esistente presso la di DE , rendendosi disponibili alla sottoscrizione dei documenti necessari a CP_2 semplice richiesta di ciascun coniuge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.7.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pag. 3 di 4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in RA NA (PV), in data
[...]
29/07/2017, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
RA NA (PV), alla Parte I, n. 3, dell'anno 2017;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 15/12/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2696/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2696/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BO IA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in DE, Corso Vittorio
Veneto n. 94/B;
E
Cod. Fis. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GI RT, con domicilio eletto presso il suo studio sito in DE, Corso
Italia n. 32;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in RA NA (PV), in data
29/07/2017, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
RA NA (PV), alla Parte I, n. 3, dell'anno 2017, in regime di separazione dei beni;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con mutuo rispetto, impegnandosi a comunicarsi reciprocamente le eventuali variazioni di residenza e ad autorizzarsi reciprocamente a sottoscrivere i documenti necessari per l'espatrio, anche con riferimento alla figlia minore. pag. 1 di 4 2. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 resterà collocata prevalentemente presso la residenza della madre, . Controparte_1
3. La casa coniugale sita in DE – Via San Bernardino n. 13/ 5 in locazione da terzi, resta assegnata alla moglie, con tutto quanto la arreda fino alla scadenza del contratto di locazione. La moglie si trasferirà in altro immobile sempre in DE o nelle vicinanze.
4. Il padre terrà con sé la figlia minore:
a) a settimane alterne dalle ore 19 del venerdì fino al lunedì mattina accompagnandola a scuola, o al centro estivo o all' abitazione della mamma;
b) un giorno a settimana, il mercoledì, dalle ore 19 fino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola, o al centro estivo o all' abitazione della mamma;
c) durante il periodo natalizio il padre terrà con sé la figlia dalle ore 13 del 24.12 alle ore 21:00 del 26.12. Fermo restando che il giorno di Natale e di Santo Stefano, ad anni alterni, la figlia starà a pranzo con un genitore e a cena con l'altro. Il genitore che terrà con sé la figlia durante il pranzo di Natale la terrà alla cena di Santo Stefano e viceversa.
Il padre ad anni alterni terrà altresì con sé la figlia dalle ore 9 del 31.12 fino alle ore 13 del 1° gennaio o dalle ore 20 del giorno 5.1 alle ore 21 dell'Epifania. Per gli altri giorni di sospensione scolastica durante il periodo natalizio si seguiranno le modalità svolte durante l'anno;
d) durante le vacanze pasquali il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta. Per gli altri giorni di sospensione scolastica si seguiranno le modalità svolte durante l'anno;
e) durante le vacanze estive il padre terrà con sé la figlia 15 giorni, anche non consecutivi, comunicando alla moglie il periodo di vacanza entro il 30 giugno di ogni anno;
f) il collocamento della figlia durante i periodi festivi non andrà ad incidere sull' alternanza dei fine settimana che seguirà l'iter sopra concordato.
g) I genitori hanno diritto di contattare telefonicamente, anche mediante videochiamate, la figlia minore quando si trova collocata presso l'altro genitore entro le ore 21 e non più di due volte al giorno, possibilmente chiamandola sul cellulare in dotazione della minore.
pag. 2 di 4 5. Il padre verserà a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore la Per_1 somma mensile di € 200,00 da corrispondersi alla madre a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso fino a quando la figlia minore non sarà economicamente autosufficiente, oltre al rimborso del 50% delle spese extra assegno nel rispetto dei criteri enunciati dal protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
6. I coniugi concordano che l'assegno unico, già oggi percepito dalla madre, continui ad essere percepito in via esclusiva dalla stessa , quale genitore collocatario ,e i coniugi si impegnano a sottoscrivere eventuali documenti necessari per la richiesta.
7. Le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano reciprocamente a richieste a titolo di proprio mantenimento.
8. I coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato esistente presso la di DE , rendendosi disponibili alla sottoscrizione dei documenti necessari a CP_2 semplice richiesta di ciascun coniuge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.7.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pag. 3 di 4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in RA NA (PV), in data
[...]
29/07/2017, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
RA NA (PV), alla Parte I, n. 3, dell'anno 2017;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 15/12/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4