Decreto cautelare 28 maggio 2024
Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 27/04/2026, n. 7653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7653 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07653/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05840/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5840 del 2024, proposto da
TA AZ NT, rappresentata e difesa dagli avvocati Manfredo Piazza e Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e FO P.A, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia anche in via monocratica ,
- dell'Avviso dell'esito della prova scritta 6 maggio 2024 - D.M. 8 giugno 2023 n. 107 m.pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U. 0064933. 07-05-2024, nonché del relativo atto attestante l’'esito della prova scritta e del verbale, ove esistente, della Commissione esaminatrice con cui è stato determinato tale esito, per essergli stato erroneamente attribuito un punteggio di 54 punti anziché 60 a fronte di 60/100 utili per il superamento della prova e di ogni atto presupposto e consequenziale;
- nonché, in particolare, e in parte qua , dell'atto contenente i cento quesiti, forniti da FO P.A. e validati dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto 3 agosto 2017, n. 138 con le quattro opzioni di risposta, di cui solo una, ai sensi dell’art. 6 punto a) del Bando (D.M. 107 dell'8 giugno 2023) avrebbe dovuto essere quella corretta; più precisamente nella parte in cui detto atto pone ai candidati quesiti e/o risposte erroneamente ritenute corrette e viceversa risposte corrette ritenute errate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di FO P.A.;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c ), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. Marco ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
1. Con ricorso notificato il 27 maggio 2024, tempestivamente depositato, TA AZ NT, premesso di aver partecipato alla procedura riservata di reclutamento dei Dirigenti Scolastici, indetta con D.M. n. 107/2023, ha impugnato il mancato superamento della prova scritta, deducendo la sussistenza di presunte irregolarità nell’organizzazione e svolgimento delle prove nonché nella erronea attribuzione del punteggio pari a 54/100 punti, insufficiente ai fini del superamento della prova, a fronte del punteggio (minimo) di 60/100 punti, effettivamente spettante, a causa della presenza di alcuni quesiti con risposte errate e/o comunque estranei alle materie indicate nei Quadri di riferimento.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure.
1.1. Con il primo motivo, è stata dedotta “ errata formulazione dei quesiti nella parte in cui, con specifico riferimento ai quesiti qui in questione, le relative risposte fornite da parte ricorrente risultano palesemente corrette e invece manifestamente errate quelle ritenute corrette dalla Commissione, con conseguente scorretta e penalizzante attribuzione del relativo punteggio ”.
La parte ricorrente lamenta, in sintesi, che alcune delle risposte fornite, valutate come erronee dalla Commissione, in realtà sarebbero corrette e ciò avrebbe determinato l’assegnazione di un punteggio inferiore rispetto a quello concretamente spettante.
1.2. Con il secondo motivo, è stata lamentata “ violazione art. 6 comma 1 punto del D.M. nella parte in cui stabilisce che “Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta”. I quesiti che abbiamo esaminato dovrebbero avere una univocità di risposta esatta”.
Sotto altro profilo, i quesiti presenterebbero un certo grado di ambiguità ed alcuni di essi sarebbero anche fuori delle materie indicate nei Quadri di riferimento.
1.3. Con il terzo motivo, è stata denunciata “ violazione e falsa applicazione del principio di par condicio tra tutti i concorrenti; errata applicazione del principio di trasparenza amministrativa ex art. 97 della Costituzione, nonché manifesta irragionevolezza dell’azione amministrativa. ”.
Secondo la parte ricorrente, la prova concorsuale si sarebbe svolta in condizioni di assoluta precarietà ambientale e igienica e, comunque, in presenza di gravi disservizi organizzativi che avrebbero compromesso il sereno svolgimento della prova stessa.
1.4. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto, previa adozione di misure cautelari anche monocratiche, l’annullamento nei limiti dell’interesse dei provvedimenti impugnati.
2. Con decreto monocratico n. 2201/2024, pubblicato il 28 maggio 2025, il Presidente della Sezione III bis - illo tempore competente per materia - ha respinto la richiesta di adozione di misure cautelari monocratiche per carenza del periculum in mora , fissando la Camera di Consiglio del 18 giugno 2024 per la trattazione dell’istanza cautelare in sede collegiale.
3. In data 5 giugno 2024, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Istruzione e del Merito e di FO P.A..
3.1. In data 14 giugno 2024, la difesa erariale ha poi prodotto in giudizio, tra l’altro, una relazione dell’Amministrazione con la quale sono state contestate tutte le censure contenute nel ricorso.
4. Con ordinanza n. 2692/2024, pubblicata il 20 giugno 2024, resa all’esito della Camera di Consiglio del 18 giugno 2024, la Sezione III bis ha respinto l’istanza cautelare (collegiale), sulla base della carenza (anche) del fumus boni iuris .
5. Alla pubblica udienza del 22 aprile 2026, fissata per la trattazione nel merito del ricorso, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse; all’esito, la causa è stata infine introitata per la decisione.
6. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ) c.p.a..
6.1. A tal proposito, questo Collegio ritiene di aderire al costante orientamento secondo cui “ La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere; infatti la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione; per contro la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica alla stregua della costante giurisprudenza amministrativa, in ragione di una delle seguenti ragioni: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione. ” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683).
6.2. Ebbene, con la dichiarazione resa nel corso dell’udienza pubblica odierna, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito del ricorso, per cui questo Collegio non può far altro che prenderne atto e dichiarare il ricorso improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ) c.p.a..
7. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG MI, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco ON, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Marco ON | NG MI |
IL SEGRETARIO