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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/10/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 502/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. V.G. 502/2025 promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'Avv. Luana Maggiolo con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Teolo (PD) in data 09.06.2007 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2007, parte II^, Serie C, n. 7; che dalla predetta unione è nato il figlio (n. il 12.09.2010); Per_1 che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
“1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di risiedere e dimorare ove creda, dando avviso all'altro coniuge di eventuali cambiamenti di dimora;
2. La casa coniugale, sita in Pianiga (VE), Via Cazzaghetto, 30/3, di proprietà esclusiva del signor viene assegnata alla moglie, signora , affinché possa continuare ad Parte_2 Parte_1 abitarvi con il figlio minore, , ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., sino al momento in Persona_2 cui lo stesso divenga economicamente autosufficiente;
pagina 1 di 5 3. La signora in quanto assegnataria dell'immobile provvederà al pagamento delle utenze Pt_1 relative all'immobile utilizzato;
4. Il signor ha già trasferito altrove la propria abitazione, in particolare conduce in Parte_2 locazione un'immobile sito in Spinea, Via Bressanone;
5. Al fine di contemperare il diritto del signor di disporre del proprio patrimonio Parte_2 immobiliare con l'esigenza di garantire un'abitazione stabile alla moglie e al figlio, i coniugi convengono quanto segue:
- Il signor è autorizzato a vendere l'immobile sito in Pianiga (VE), Via Cazzaghetto, 30/3, Parte_2 assegnato alla moglie e al figlio, previa acquisizione del consenso scritto della moglie Parte_1
e nel rispetto delle seguenti condizioni:
- il ricavato della vendita dell'immobile sito in Pianiga, Via Cazzaghetto 30/3 sarà destinato all'acquisto di due distinti immobili, il cui valore sarà concordato tra le parti ed idoneo a garantire una residenza adeguata sia alla signora e al figlio, sia al signor;
Pt_1 Parte_2
- i nuovi immobili acquistati con il ricavato della vendita della casa coniugale sita in Pianiga, Via
Cazzaghetto, 30/3 saranno intestati: uno al signor ed uno esclusivamente al figlio, Parte_2
, con contestuale costituzione di un diritto di usufrutto vitalizio in favore della Persona_2 moglie che le consentirà di continuare a disporre della casa intestata al figlio come Per_1 abitazione personale;
- l'usufrutto sull'immobile acquistato sarà trascritto nei pubblici registri, a tutela del diritto della signora di continuare ad utilizzare il bene anche nel caso in cui il figlio Pt_1 Persona_2 divenga economicamente autosufficiente;
- qualora il figlio raggiunga l'autosufficienza economica, il diritto all'usufrutto della moglie rimarrà intatto, salvo diverso accordo scritto tra le parti;
- le somme destinate all'acquisto dei nuovi immobili dovranno essere definite congiuntamente dalle parti in sede di vendita dell'immobile di Pianiga, Via Cazzaghetto, 30/3 attualmente assegnato alla signora;
Pt_1
- l'acquisto del nuovo immobile da intestare al figlio con usufrutto alla moglie Persona_2
e la relativa intestazione saranno effettuati contestualmente alla vendita della casa Parte_1 coniugale, per garantire continuità abitativa alla moglie e al figlio;
- in caso di mancato rispetto delle condizioni previste o di impossibilità di raggiungere un accordo sulle somme necessarie all'acquisto del nuovo immobile, la casa coniugale di Pianiga, Via
Cazzaghetto, 30/3 rimarrà assegnata alla signora ed al figlio fino a nuove Pt_1 Per_1 disposizioni giudiziali o consensuali;
pagina 2 di 5 - qualora le condizioni economiche o familiari di una delle parti subiscano significative variazioni, ciascuna parte avrà diritto di chiedere la revisione del presente accordo, al fine di garantire l'equilibrio tra gli interessi del marito, della moglie e del figlio.
6. Il figlio minore, sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, pur con Persona_2 residenza e collocazione prevalente presso la madre, signora in Pianiga, Via Parte_1
Cazzaghetto, 30/3;
7. Il padre avrà il diritto di sentire e vedere il figlio, organizzandosi con la moglie, in base agli impegni lavorativi della medesima e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore e ciò compatibilmente con il piano genitoriale individuato e sottoscritto dai coniugi, quivi allegato e di seguito riportato per comodità (doc.n 5: piano genitoriale):
- Comunicazioni con il figlio: il padre avrà il diritto di sentire telefonicamente il figlio in Per_1 qualsiasi momento, compatibilmente con gli impegni personali e scolastici di quest'ultimo.
- Frequenza nei fine settimana: trascorrerà il fine settimana con il padre, a settimane alterne. Per_1
L'inizio del periodo sarà il venerdì alle ore 13:00 e terminerà la domenica sera, con pernottamento presso l'abitazione del padre. Il lunedì mattina, il padre accompagnerà il figlio a scuola.
- Frequenza infrasettimanale: preferibilmente il mercoledì sera, trascorrerà la serata con il Per_1 padre, includendo la cena e il pernottamento presso la sua abitazione. Il giorno successivo, il padre accompagnerà a scuola. Per_1
- Nei fine settimana in cui trascorre il weekend con la madre, trascorrerà il lunedì sera con il Per_1 padre, includendo il pernottamento. Il padre si occuperà di accompagnare il figlio a scuola il giorno seguente.
- Flessibilità delle visite: previo accordo con la madre, il padre potrà vedere il figlio in altre occasioni da concordare di volta in volta.
- Periodo estivo: il periodo estivo è definito dal termine dell'ultimo giorno di lezione all'inizio del primo giorno di scuola. Durante tale periodo, i genitori manterranno il piano di frequentazioni regolari. Inoltre, trascorrerà 15 giorni complessivi con il padre, che potranno essere anche Per_1 non consecutivi. I genitori concorderanno, entro il 31 maggio di ogni anno, la suddivisione di tali giorni, tenendo conto delle esigenze lavorative e organizzative di entrambi e degli impegni del figlio.
- Vacanze e festività: i giorni di vacanza avranno priorità sulle frequentazioni regolari. In occasione delle festività principali, il tempo sarà suddiviso come segue: 1° novembre (Festa di Tutti i Santi): il figlio trascorrerà la festività con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. 8 dicembre
(Immacolata Concezione): il figlio trascorrerà la festività con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. pagina 3 di 5 - Vacanze di Natale (23 dicembre – 6 gennaio): durante le vacanze natalizie (ad esempio 23/12 – 6/1) il figlio, previo accordo tra i coniugi che dovrà intercorrere entro la data del 15 novembre di ciascuna annualità, trascorrerà le vacanze natalizie suddividendo ad anni alterni il periodo tra i genitori (ad esempio: dall'inizio delle vacanze al 30/12 con l'uno, dal 31/12 a lla fine delle vacanze);
- Vacanze di Pasqua: il figlio trascorrerà le vacanze suddividendo ad anni alterni il periodo tra i genitori (ad esempio: dall'inizio delle vacanze a Pasqua con l'uno, da Pasquetta alla fine delle vacanze); 25 aprile (Anniversario della Liberazione): il figlio trascorrerà la festività con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. 1° maggio (Festa del Lavoro): il figlio trascorrerà la festività con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. 2 giugno (Festa della
Repubblica): il figlio trascorrerà la festività con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari.
- Qualora i genitori desiderino organizzare diversamente le festività, potranno concordare una diversa calendarizzazione in prossimità delle stesse, tenendo conto della volontà e degli impegni del figlio.
8. Il padre verserà alla madre, quale contributo al mantenimento del figlio minore
[...]
, la somma mensile di Euro 300,00 (trecento), entro il giorno 10 di ogni mese di Per_2 competenza, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
9. Il padre rimborserà, nella misura del 50%, le spese straordinarie sostenute dalla signora Parte_1
, secondo l'indicazione e ripartizione indicata nel Protocollo in uso presso il Tribunale di
[...]
Venezia, allegato al presente e noto ai coniugi. (doc.n.6: protocollo 2017);
10. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, dichiarano di avere redditi personali adeguati al proprio sostentamento e di aver già disciplinato ogni altra reciproca e comune questione economica.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 02.10.2025 esprimendo parere favorevole;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Teolo (PD) (N. 7 Parte II Serie C dell'anno 2007). pagina 4 di 5 Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 9.10.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. V.G. 502/2025 promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'Avv. Luana Maggiolo con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Teolo (PD) in data 09.06.2007 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2007, parte II^, Serie C, n. 7; che dalla predetta unione è nato il figlio (n. il 12.09.2010); Per_1 che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
“1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di risiedere e dimorare ove creda, dando avviso all'altro coniuge di eventuali cambiamenti di dimora;
2. La casa coniugale, sita in Pianiga (VE), Via Cazzaghetto, 30/3, di proprietà esclusiva del signor viene assegnata alla moglie, signora , affinché possa continuare ad Parte_2 Parte_1 abitarvi con il figlio minore, , ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., sino al momento in Persona_2 cui lo stesso divenga economicamente autosufficiente;
pagina 1 di 5 3. La signora in quanto assegnataria dell'immobile provvederà al pagamento delle utenze Pt_1 relative all'immobile utilizzato;
4. Il signor ha già trasferito altrove la propria abitazione, in particolare conduce in Parte_2 locazione un'immobile sito in Spinea, Via Bressanone;
5. Al fine di contemperare il diritto del signor di disporre del proprio patrimonio Parte_2 immobiliare con l'esigenza di garantire un'abitazione stabile alla moglie e al figlio, i coniugi convengono quanto segue:
- Il signor è autorizzato a vendere l'immobile sito in Pianiga (VE), Via Cazzaghetto, 30/3, Parte_2 assegnato alla moglie e al figlio, previa acquisizione del consenso scritto della moglie Parte_1
e nel rispetto delle seguenti condizioni:
- il ricavato della vendita dell'immobile sito in Pianiga, Via Cazzaghetto 30/3 sarà destinato all'acquisto di due distinti immobili, il cui valore sarà concordato tra le parti ed idoneo a garantire una residenza adeguata sia alla signora e al figlio, sia al signor;
Pt_1 Parte_2
- i nuovi immobili acquistati con il ricavato della vendita della casa coniugale sita in Pianiga, Via
Cazzaghetto, 30/3 saranno intestati: uno al signor ed uno esclusivamente al figlio, Parte_2
, con contestuale costituzione di un diritto di usufrutto vitalizio in favore della Persona_2 moglie che le consentirà di continuare a disporre della casa intestata al figlio come Per_1 abitazione personale;
- l'usufrutto sull'immobile acquistato sarà trascritto nei pubblici registri, a tutela del diritto della signora di continuare ad utilizzare il bene anche nel caso in cui il figlio Pt_1 Persona_2 divenga economicamente autosufficiente;
- qualora il figlio raggiunga l'autosufficienza economica, il diritto all'usufrutto della moglie rimarrà intatto, salvo diverso accordo scritto tra le parti;
- le somme destinate all'acquisto dei nuovi immobili dovranno essere definite congiuntamente dalle parti in sede di vendita dell'immobile di Pianiga, Via Cazzaghetto, 30/3 attualmente assegnato alla signora;
Pt_1
- l'acquisto del nuovo immobile da intestare al figlio con usufrutto alla moglie Persona_2
e la relativa intestazione saranno effettuati contestualmente alla vendita della casa Parte_1 coniugale, per garantire continuità abitativa alla moglie e al figlio;
- in caso di mancato rispetto delle condizioni previste o di impossibilità di raggiungere un accordo sulle somme necessarie all'acquisto del nuovo immobile, la casa coniugale di Pianiga, Via
Cazzaghetto, 30/3 rimarrà assegnata alla signora ed al figlio fino a nuove Pt_1 Per_1 disposizioni giudiziali o consensuali;
pagina 2 di 5 - qualora le condizioni economiche o familiari di una delle parti subiscano significative variazioni, ciascuna parte avrà diritto di chiedere la revisione del presente accordo, al fine di garantire l'equilibrio tra gli interessi del marito, della moglie e del figlio.
6. Il figlio minore, sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, pur con Persona_2 residenza e collocazione prevalente presso la madre, signora in Pianiga, Via Parte_1
Cazzaghetto, 30/3;
7. Il padre avrà il diritto di sentire e vedere il figlio, organizzandosi con la moglie, in base agli impegni lavorativi della medesima e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore e ciò compatibilmente con il piano genitoriale individuato e sottoscritto dai coniugi, quivi allegato e di seguito riportato per comodità (doc.n 5: piano genitoriale):
- Comunicazioni con il figlio: il padre avrà il diritto di sentire telefonicamente il figlio in Per_1 qualsiasi momento, compatibilmente con gli impegni personali e scolastici di quest'ultimo.
- Frequenza nei fine settimana: trascorrerà il fine settimana con il padre, a settimane alterne. Per_1
L'inizio del periodo sarà il venerdì alle ore 13:00 e terminerà la domenica sera, con pernottamento presso l'abitazione del padre. Il lunedì mattina, il padre accompagnerà il figlio a scuola.
- Frequenza infrasettimanale: preferibilmente il mercoledì sera, trascorrerà la serata con il Per_1 padre, includendo la cena e il pernottamento presso la sua abitazione. Il giorno successivo, il padre accompagnerà a scuola. Per_1
- Nei fine settimana in cui trascorre il weekend con la madre, trascorrerà il lunedì sera con il Per_1 padre, includendo il pernottamento. Il padre si occuperà di accompagnare il figlio a scuola il giorno seguente.
- Flessibilità delle visite: previo accordo con la madre, il padre potrà vedere il figlio in altre occasioni da concordare di volta in volta.
- Periodo estivo: il periodo estivo è definito dal termine dell'ultimo giorno di lezione all'inizio del primo giorno di scuola. Durante tale periodo, i genitori manterranno il piano di frequentazioni regolari. Inoltre, trascorrerà 15 giorni complessivi con il padre, che potranno essere anche Per_1 non consecutivi. I genitori concorderanno, entro il 31 maggio di ogni anno, la suddivisione di tali giorni, tenendo conto delle esigenze lavorative e organizzative di entrambi e degli impegni del figlio.
- Vacanze e festività: i giorni di vacanza avranno priorità sulle frequentazioni regolari. In occasione delle festività principali, il tempo sarà suddiviso come segue: 1° novembre (Festa di Tutti i Santi): il figlio trascorrerà la festività con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. 8 dicembre
(Immacolata Concezione): il figlio trascorrerà la festività con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. pagina 3 di 5 - Vacanze di Natale (23 dicembre – 6 gennaio): durante le vacanze natalizie (ad esempio 23/12 – 6/1) il figlio, previo accordo tra i coniugi che dovrà intercorrere entro la data del 15 novembre di ciascuna annualità, trascorrerà le vacanze natalizie suddividendo ad anni alterni il periodo tra i genitori (ad esempio: dall'inizio delle vacanze al 30/12 con l'uno, dal 31/12 a lla fine delle vacanze);
- Vacanze di Pasqua: il figlio trascorrerà le vacanze suddividendo ad anni alterni il periodo tra i genitori (ad esempio: dall'inizio delle vacanze a Pasqua con l'uno, da Pasquetta alla fine delle vacanze); 25 aprile (Anniversario della Liberazione): il figlio trascorrerà la festività con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. 1° maggio (Festa del Lavoro): il figlio trascorrerà la festività con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. 2 giugno (Festa della
Repubblica): il figlio trascorrerà la festività con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari.
- Qualora i genitori desiderino organizzare diversamente le festività, potranno concordare una diversa calendarizzazione in prossimità delle stesse, tenendo conto della volontà e degli impegni del figlio.
8. Il padre verserà alla madre, quale contributo al mantenimento del figlio minore
[...]
, la somma mensile di Euro 300,00 (trecento), entro il giorno 10 di ogni mese di Per_2 competenza, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
9. Il padre rimborserà, nella misura del 50%, le spese straordinarie sostenute dalla signora Parte_1
, secondo l'indicazione e ripartizione indicata nel Protocollo in uso presso il Tribunale di
[...]
Venezia, allegato al presente e noto ai coniugi. (doc.n.6: protocollo 2017);
10. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, dichiarano di avere redditi personali adeguati al proprio sostentamento e di aver già disciplinato ogni altra reciproca e comune questione economica.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 02.10.2025 esprimendo parere favorevole;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Teolo (PD) (N. 7 Parte II Serie C dell'anno 2007). pagina 4 di 5 Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 9.10.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
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