Articolo 24 della Legge 18 aprile 1975, n. 110
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6 maggio 1975
Art. 24. Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti

Chiunque fabbrica un prodotto esplodente non riconosciuto o modifica o altera la composizione dei prodotti esplodenti riconosciuti e classificati a norma dell' articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione.
La sanzione di cui al comma precedente non si applica ai fabbricanti di prodotti esplodenti titolari di licenza rilasciata dal Ministero dell'interno per l'attivita' di ricerca, studio e sperimentazione condotta nel proprio stabilimento.
Entrata in vigore il 6 maggio 1975
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