Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. MARIA TERESA ONORATO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 5085/2019 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 4238/2019, resa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 10435/2015
in materia di: altri rapporti condominiali, promossa da:
cf. , cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
; cf. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
, cf. , tutti rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce
[...] C.F._4
all'atto di appello dall'avv. Ugo Greco, presso i quali sono elettivamente domiciliati in Napoli
alla via G. Orsi n. 50 1
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5085/2019 R.G. – + 3 / Parte_5 [...] Pt_6
contro
, cf. , rappresentata e difesa in virtù di mandato in Parte_6 C.F._5
calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Massimo Villa, presso il quale è
elettivamente domiciliato in Napoli al viale Antnio Gramsci n. 21
APPELLATA
e
CONDOMINIO DI VIA KERBAKER n. 104 in NAPOLI, in persona dell'amministratore
p.t.
APPELLATO - NON COSTITUITO
nonchè
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
in proprio e nella qualità di erede di ,
[...] Persona_1 CP_5
,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, nonché , , Controparte_12 CP_13 Controparte_14
in qualità di eredi di Controparte_15 Persona_2
APPELLATI - NON COSTITUITI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 4238/2019, depositata il 19.04.2019 - con la quale il Tribunale di
Napoli aveva rigettato la domanda spiegata dal condominio di via Kerbaker n. 104 in Napoli,
in persona dell'amministratore p.t., nonché dai condomini Controparte_1 CP_2
, , , , ,
[...] Parte_3 CP_3 Controparte_4 Persona_1 CP_5
2
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5085/2019 R.G. – + 3 / Parte_5 [...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...][
[...] Parte_7 Parte_1 Parte_2 Controparte_7 CP_8
, , e
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11 Controparte_12 Persona_2
contro avente ad oggetto, fra l'altro, la declaratoria di illegittimità
[...] Parte_6
del manufatto realizzato sul lastrico solare, condannando gli attori in solido al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta - hanno interposto appello i condomini Parte_1
ed i coniugi e . Parte_2 Parte_3 Parte_4
2. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la Parte_6
refusione delle spese;
sebbene l'atto di appello sia stato ritualmente notificato, non si sono costituiti in giudizio il condominio di via Kerbaker n. 104, in persona dell'amministratore p.t,
nonché gli appellati , , in Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
proprio e nella qualità di erede di , , Persona_1 CP_5 Controparte_6
, , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
ed infine , e nella qualità Controparte_12 CP_13 Controparte_14 Controparte_15
di eredi di . Persona_2
3. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta alcuna istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza è stata depositata in data 19.04.2019;
b) non è stata notificata;
c) l'atto di appello è stato consegnato il 14.11.2019 all'Ufficiale
Giudiziario e notificato: 1) in data 14.11.2019 a mediante consegna di copia Parte_6
all'avv. Massimo Villa, procuratore costituito nel giudizio di primo grado, mediante consegna a mani di collaboratrice;
2) il 25.02.21 a in proprio e Controparte_16 Controparte_4
3
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5085/2019 R.G. – + 3 / Parte_5 [...] Pt_6 nella qualità di erede di;
3) il 23.01.23 a mezzo racc. a/r a , Persona_1 CP_5
a seguito di rinotifica dell'atto di appello per mancato rispetto dei termini a comparire, come da ordinanza del 17.11.22; 4) il 25.02.21 a , mediante consegna a mani Controparte_6
del portiere;
5) il 03.03.21 a mezzo racc. a/r con Controparte_17 Controparte_7
consegna a mani di 6) il 25.02.21 a mediante consegna Persona_3 Controparte_8
a mani del portiere 7) il 25.02.21 a a mani proprie;
8) il Persona_4 Controparte_9
25.02.21 a , mediante consegna a mani della figlia;
9) il 02.03.21 ad Controparte_10 CP_18
a mani proprie;
10) il 25.02.21 a a mani proprie;
11) il CP_11 Controparte_12
24.04.23 a a mani del marito, il 24.04.23 ai sensi dell'art. 140 cpc a CP_13 CP_14
ed il 10.05.23 a a mani del portiere tutti nella
[...] Controparte_15 Persona_5
qualità di eredi di , a seguito di rinotifica, come da ordinanza del Persona_2
17.11.22; 12) il 25.02.21 al condominio di via Kerbaker n. 104 in persona dell'amministratore p.t. mediante consegna a mani della madre 13) il 25.02.21 a Parte_1 CP_2
mediante consegna a mani del marito;
14) il 01.01.21 ad mediante
[...] Controparte_1
spedizione di pec al suo indirizzo di posta certificata;
15) il 23.03.21 ad CP_3
mediante invio di pec al suo indirizzo di posta certificata;
16) il 25.02.21 al condominio di via Kerbaker n. 104 in Napoli in persona dell'amministratore p.t. , mediante CP_19
consegna a mani della madre Parte_1
Ne deriva che è stato osservato il termine di cui all'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009
atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2015 e dunque in epoca posteriore al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis,
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5085/2019 R.G. – + 3 / Parte_5 [...] Pt_6 Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) - da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum, con l'aggiunta di 31 giorni per la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (dal 1° al 31 agosto, per la precisione, trovando applicazione, ratione temporis, la riduzione del periodo feriale a 31
giorni disposta dall'art. 16 comma 1 D.L. n. 132/2014 conv. con modif. in L. n. 162/2014
immediatamente applicabile dall'anno 2015 così come anche chiarito da Cass. 19 settembre
2017 n. 21674).
5. Va poi esaminata la preliminare eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc sollevata dall'appellata.
L'eccezione è priva di pregio.
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal nuovo regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11
settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle
parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla
ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze
da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare
5
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5085/2019 R.G. – + 3 / Parte_5 [...] Pt_6 quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità
6
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5085/2019 R.G. – + 3 / Parte_5 [...] Pt_6 dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967). Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis: Cass. 31
maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014,
n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre
2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12,
dal momento che gli appellanti hanno chiaramente indicato le parti della sentenza che intendevano censurare e le ragioni per le quali ritenevano di non condividere l'assunto del primo giudice;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, l'appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
6.Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione notificato il 16.04.2015 il condominio di via Kerbaker n. 104 in Napoli,
in persona dell'amministratore p.t., nonchè i condomini , Controparte_1 Controparte_2
, , , , Parte_3 CP_3 Controparte_4 Persona_1 CP_5 [...]
, , CP_6 Parte_1 Parte_2 Controparte_7 Controparte_8
, , e Controparte_9 Controparte_10 CP_11 Controparte_12 Persona_2
convenivano in giudizio la condomina Premettendo di essere
[...] Parte_6
proprietari di immobili facenti parte del fabbricato condominiale alla via Kerbaker n. 104 in
Napoli, costituito da quattro piani fuori terra e dal sovrastante lastrico solare di proprietà
esclusiva della convenuta il condominio ed i singoli condomini lamentavano Parte_6
7
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5085/2019 R.G. – + 3 / Parte_5 [...] Pt_6 che la convenuta non aveva consegnato le chiavi di accesso al lastrico all'amministratore,
come previsto dalle norme del regolamento e che aveva realizzato sul lastrico stesso un manufatto realizzato in aderenza al torrino scala, aggravando le strutture portanti del fabbricato e provocando infiltrazioni nelle pareti condominiali a causa dei fori eseguiti sul manto impermeabilizzato di copertura, intercludendo altresì due vetrate che fornivano luce al vano scala.
Tanto premesso, gli attori chiedevano al Tribunale adito la condanna della convenuta Pt_6
alla consegna delle chiavi di accesso al lastrico solare di sua proprietà, al risarcimento dei danni causati al fabbricato con la realizzazione del nuovo manufatto sul lastrico solare ed infine al pagamento dell'indennità di sopraelevazione prevista dall'art. 1127 cc;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituendosi in giudizio, la convenuta contestava ogni avverso assunto, eccependo l'intervenuta prescrizione di qualsiasi diritto vantato dalle controparti e chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondato in fatto e diritto, con vittoria delle spese.
Il giudizio veniva istruito con l'interrogatorio formale reso dall'amministratore del condominio e dalla convenuta e con l'escussione di testi di parte attrice e convenuta;
successivamente il G.I. disponeva una consulenza tecnica sui luoghi di causa a mezzo dell'ing.
il giudizio veniva infine definito con l'impugnata sentenza, nella quale il Parte_8
Tribunale rigettava tutte le domande spiegate dagli attori, condannandoli alla refusione delle spese di lite in favore della Pt_6
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello soltanto i condomini Parte_1
ed i coniugi e . Parte_2 Parte_3 Parte_4
7. Con il primo motivo gli appellanti lamentano la nullità della sentenza per violazione del
8
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5085/2019 R.G. – + 3 / Parte_5 [...] Pt_6 disposto di cui all'art. 132 cpc, nonché l'omessa e/o apparente della sentenza;
più in particolare, gli appellanti lamentano che il giudice abbia motivato la sentenza facendo riferimento in via esclusiva alle risultanze della espletata ctu tecnica senza però fornire alcuna risposta in ordine alle contestazione sollevate al predetto elaborato peritale;
precisano inoltre che gli orientamenti giurisprudenziali richiamati nella sentenza impugnata non siano adeguati a supportare un percorso motivazionale manifestamente carente.
8. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'illegittimo, erroneo ed immotivato rigetto dell'istanza di rinnovazione della ctu, la violazione del disposto di cui all'art. 331 cpp e l'omessa valutazione degli elementi documentali. Più precisamente, gli appellanti lamentano che, nonostante comprovati rapporti di amicizia con il CTP della il nominato CTU non Pt_6
abbia deciso di astenersi dall'incarico ricevuto e che, occupandosi della vicenda, abbia sostanzialmente minimizzato le doglianze degli attori, finendo per trasformare una vicenda estremamente complessa in una banale controversia condominiale. Nel merito, gli appellanti sostengono invece che il CTU abbia fondato gli esiti della consulenza esclusivamente sulle autocertificazioni fornite dalla ovvero su documentazione proveniente dalla parte, Pt_6
senza accertarne la veridicità dei contenuti;
in proposito ed a titolo esemplificativo,
richiamano l'attenzione sulla domanda di condono della nella quale costei ha Pt_6
dichiarato che il manufatto era stato realizzato prima del 01.09.1967, laddove invece la documentazione versata in atti dimostra che nel 1981 non vi fosse alcun manufatto realizzato sul lastrico solare. Per converso, avvalendosi dell'indagine del loro tecnico di parte ing.
, delle aerofotogrammetrie e della documentazione versata in atti, gli appellanti CP_20
affermano che la abbia realizzato il manufatto sul lastrico nel 1998, considerato che Pt_6
l'unica data certa di realizzazione dell'immobile è quella relativa al certificato di idoneità
9
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5085/2019 R.G. – + 3 / Parte_5 Pt_6 Pt_6 statica a firma dell'ing. sostengono pertanto che il Tribunale avrebbe Persona_6
dovuto non soltanto disporre la rinnovazione della ctu - avendo l'ausiliario incaricato confermato l'avvenuta realizzazione del manufatto da oltre un ventennio - ma soprattutto avrebbe dovuto inoltrare gli atti alla competente Procura della Repubblica, come previsto dall'art. 331 cpp.
9. Con il terzo motivo gli appellanti si dolgono della errata e manifesta illogicità della sentenza, della violazione del principio dell'onus probandi, dell'errata ed illegittima valutazione delle risultanze documentali, dell'illegittima applicazione delle norme di legge ed infine dell'omessa valutazione e motivazione in ordine ai divieti sanciti nel regolamento di condominio. Gli appellanti sostengono infatti che, essendo la sopraelevazione possibile solo quando le condizioni statiche del fabbricato lo consentano e dovendosi quindi ritenere le norme antisismiche come norme integrative dell'art. 1227 comma 2 cc. - come ampiamente argomentato dal Tribunale nella sentenza impugnata - in considerazione della zona sismica in cui ricade la città di Napoli, la sopraelevazione realizzata dalla avrebbe dovuto essere Pt_6
del tutto vietata;
inoltre, poiché l'art. 93 del T.U.E. prescrive che, prima di procedere alla sopraelevazione nelle zone sismiche, è necessario darne preavviso scritto allo sportello unico ed il successivo art. 94 impone di acquisire la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico regionale, la mancata esecuzione di detti adempimenti avrebbe dovuto inevitabilmente comportare la demolizione del manufatto, a nulla rilevando l'intervenuto condono edilizio,
inidoneo a superare la presunzione di pericolosità della suddetta soprelevazione. Gli appellanti ribadiscono infine che l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per la sopraelevazione è
posto a carico di chi ha interesse alla soprelevazione stessa e che, nel caso di specie, l'odierna appellata non abbia offerto in giudizio le prove richieste per legge.
10
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5085/2019 R.G. – HOFFMAN NA + 3 / OZ RO 10. Con il quarto motivo gli appellanti lamentano infine l'errata e manifesta illogicità,
l'omessa motivazione e la contraddittorietà della sentenza in ordine al rigetto di tutte le domande formulate, nonché l'illegittimo ed illogico accoglimento dell'eccezione di prescrizione, evidentemente infondata.
Con particolare riguardo alla prescrizione del diritto all'indennità di sopraelevazione, gli appellanti sostengono che, trattandosi di un manufatto abusivo, la prescrizione del diritto dovrebbe essere calcolata dal momento del rilascio della concessione in sanatoria e non dal completamento dell'opera; in relazione ai danni da infiltrazioni, rimarcano che una accurata disamina del materiale documentale avrebbe sicuramente condotto il giudicante a verificare il nesso di causalità esistente tra la realizzazione del manufatto e i danni derivati alle parti comuni del fabbricato;
in ordine alla diminuzione della luce alla scala condominiale, gli appellanti si dolgono che il giudicante non abbia riconosciuto alcun risarcimento per la riduzione dell'illuminazione derivante dagli abusi commessi dalla che, addossando Pt_6
masserizie a due vetrate condominiali, ha finito per ridurre del 40% il passaggio di luce,
causando al fabbricato un danno pari ad almeno €. 20.000,00, come da stima del loro CTP.
In relazione, infine, al rigetto della richiesta di consegna delle chiavi all'amministratore
conformemente a quanto disposto dal regolamento condominiale, gli appellanti ritengono che il giudice di prime cure abbia in maniera del tutto illegittima disapplicato una norma regolamentare, posta a base del corretto svolgimento della vita all'interno del condominio.
Sulla scorta di tutte le doglianze innanzi indicate i condomini appellanti chiedono alla Corte
adita la rinnovazione della ctu tecnica sui luoghi di causa e la riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento delle domande spiegate in primo grado e puntualmente riportate nel verbale di udienza del 17.01.2019; il tutto oltre la refusione delle spese di lite del doppio grado
11
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5085/2019 R.G. – + 3 / Parte_5 [...] Pt_6 di giudizio.
11. Tutte le doglianze che precedono, esaminate congiuntamente per la loro stretta
connessione in fatto e diritto, sono infondate e vanno disattese.
Prima di procedere alla disamina del merito della controversia ed alla verifica della fondatezza dell'impugnazione, deve esaminarsi l'eccezione con la quale l'appellata contesta la Pt_6
carenza di legittimazione attiva a proporre l'impugnazione dei condomini appellanti, a suo dire privi di autonoma titolarità dei diritti controversi.
Sul punto, giova rammentare il principio di diritto ribadito di recente in una pronuncia della
Suprema Corte resa a Sezioni Unite che così recita: “nelle controversie condominiali la
legittimazione ad agire può essere riconosciuta ai singoli condomini solo nel caso in cui la
lite investa il diritto degli stessi sulle parti comuni dell'edificio nei cui confronti il condomino
vanta la posizione di comproprietario pro quota e quindi è titolare di una autonoma situazione
giuridica soggettiva distinta dal condominio, inteso come soggetto unitario, e dagli altri
partecipanti” (Cass. Sez. Un. 18.04.2019 n. 10934; Cass. n. 22116/2023). Diversamente, la stessa giurisprudenza di legittimità sostiene che quando la controversia non abbia ad oggetto la tutela o l'esercizio di diritti reali su parti o servizi comuni, ma posizioni di natura obbligatoria volte a soddisfare esigenze comuni della collettività condominiale, la legittimazione spetti al solo amministratore, potendo il singolo condomino svolgere intervento adesivo dipendente, ma non anche proporre impugnazione avverso la sentenza che abbia visto soccombente il condominio (così Cass. n. 360/2024; Cass. n. 29748/2017).
Tanto precisato sul punto, appare evidente che l'eccezione testè esaminata sia priva di fondamento e, come tale, vada disattesa.
Passando ora all'esame del primo motivo di gravame si osserva invece che - diversamente da
12
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5085/2019 R.G. – + 3 / Parte_5 [...] Pt_6 quanto sostenuto dagli appellanti - nella sentenza impugnata il giudice di prime cure ha manifestato chiaramente il percorso logico-giuridico posto a base della decisione assunta;
ed infatti, le risultanze della ctu tecnica sono state soltanto lo spunto del percorso motivazionale seguito dal Tribunale che, partendo dagli accertamenti tecnici eseguiti sui luoghi di causa e valutando accuratamente la documentazione acquisita agli atti, è giunto infine ad una pronuncia che, come si vedrà più innanzi, trova pieno conforto nei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Le considerazioni che precedono consentono pertanto il rigetto della doglianza in quanto evidentemente infondata.
Ad analoga sorte deve soggiacere anche l'ulteriore doglianza avente ad oggetto le contestazioni mosse alla consulenza tecnica dagli appellanti, che hanno richiamato l'attenzione sulla mancata astensione del CTU, legato da rapporti di amicizia con il consulente di parte della dall'incarico ricevuto, nonchè sulla mancata disamina della Pt_6
documentazione da loro sottoposta all'ausiliario, sulla asserita inversione dell'onere della prova contenuta in sentenza e sull'intervenuta prescrizione del diritto all'indennità.
Per vero, in ordine alla doglianza avente ad oggetto la supposta amicizia tra il consulente di ufficio ed il consulente di parte convenuta, non risulta agli atti che gli odierni appellanti abbiano provveduto nei termini di legge a proporre istanza di ricusazione dell'ausiliario incaricato dal giudice;
se è infatti vero che la terzietà-imparzialità del CTU richiede che costui non debba essere legato a nessuna delle parti del processo - analogamente a quanto è prescritto per il giudice - è altrettanto vero che eventuali dubbi circa l'obiettività ed imparzialità del consulente stesso possano essere fatti valere dalla parte interessata mediante istanza di ricusazione da proporre entro il termine di cui all'art. 192 cpc, ossia prima dell'affidamento
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5085/2019 R.G. – + 3 / Parte_5 [...] Pt_6 dell'incarico con l'evidente conseguenza che, ove l'istanza di ricusazione non sia stata tempestivamente proposta, gli eventuali vizi della ctu non sono più deducibili e la consulenza rimane acquisita al processo (così Cass. ord. 05.11.2018 n. 28103; Cass. 05.10.2017 n. 23257).
In virtù di quanto innanzi, le contestazioni sollevate in relazione alla condotta del CTU ed alle risultanze dell'elaborato peritale, non trasfuse in un formale atto di ricusazione, si manifestano prive di alcun rilevo e vanno disattese.
Proseguendo nella disamina del merito della controversia, si osserva che è totalmente infondata anche la doglianza con la quale gli appellanti sostengono che la abbia offerto Pt_6
al CTU materiale documentale insufficiente a provare l'idoneità della struttura sottostante a fronteggiare un eventuale rischio sismico;
nel ribadire che le condizioni statiche di un edificio costituiscono il presupposto per esercitare il diritto di sopraelevazione e che la città di Napoli
ricade in una zona ad elevato rischio sismico, gli appellanti sostengono infatti che nel caso di specie il manufatto non avrebbe potuto essere realizzato e che, non avendo la rispettato Pt_6
l'iter amministrativo presso l'Ufficio Tecnico regionale e lo Sportello Unico, il giudicante avrebbe più correttamente dovuto condannare la controparte a ripristinare lo status quo ante.
Sul punto si osserva quanto segue.
A sostegno della sua posizione processuale, la convenuta ha consegnato al Parte_6
CTU la documentazione presentata ai pubblici uffici relativa alle opere edili eseguite al quarto ed al quinto piano di via Kerbaker n. 104, allegando la domanda di sanatoria delle opere realizzate senza titolo abilitativo datata 17.02.1988, il certificato di idoneità statica del
07.07.1998 a firma dell'ing. ed infine il condono delle opere realizzate Persona_6
senza titolo abilitativo avvenuto con disposizione n. 9457 del 14.07.2008.
Di particolare rilievo per la valutazione della fondatezza della doglianza appare la perizia
14
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5085/2019 R.G. – + 3 / Parte_5 [...] Pt_6 giurata del 10.06.1998 dell'ing. nella quale il tecnico ha descritto le opere edili Per_6
realizzate della costituite dal soppalco realizzato al quarto piano con incremento di Pt_6
superficie utile di circa 40 mq e dall'ampliamento sul terrazzo di copertura con la realizzazione di vano cucina e bagno per complessivi 28 mq;
nella stessa perizia l'ing. ha Per_6
descritto anche l'intero fabbricato, acquisendo elementi di giudizio sulle caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione e, dopo aver verificato la compatibilità della resistenza della muratura, del calcestruzzo e dell'acciaio rispetto alle sollecitazioni di calcolo, ha eseguito con risultati soddisfacenti anche le prove di carico ai sensi dell'art. 21 L. 1806/71;
infine, come riportato a pag. 8 della ctu, all'esito dell'indagine l'ing. ha certificato Per_6
che il peso della struttura realizzata è trascurabile rispetto all'intero fabbricato e quindi non compromette la statica del fabbricato.
Se è dunque vero che nelle zone ad elevato rischio sismico sussiste una presunzione di pericolosità della sopraelevazione superabile esclusivamente mediante la prova - incombente sull'autore della nuova fabbrica - che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico, è altrettanto vero che in presenza di una progettazione antisismica dell'opera eseguita e di una verifica della struttura complessiva e delle fondazioni del fabbricato la presunzione di pericolosità innanzi detta può dirsi favorevolmente vinta;
si può pertanto affermare, come per pacifica giurisprudenza, che la domanda di demolizione possa essere paralizzata dalla prova di adeguatezza della sopraelevazione e della struttura sottostante rispetto al rischio sismico, sicché, ove detta prova non sia acquisita, il diritto di sopraelevare non può neppure sorgere (così Cass. n. 23256 del
15/11/2016).
Nel caso che ci occupa, la perizia giurata dell'ing. ha escluso che la Per_6
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5085/2019 R.G. – + 3 / OZ Parte_5 Pt_6 sopraelevazione abbia compromesso la staticità dell'intero corpo di fabbrica rendendolo vulnerabile ad eventuali sollecitazioni sismiche, consentendo in tal modo di ritenere superata con successo la presunzione di pericolosità derivante dall'inosservanza delle prescrizioni tecniche dettate dalla normativa speciale;
ciò posto, deve concludersi affermando che nella fattispecie non si ravvisa nè l'errata ed illegittima valutazione delle risultanze documentali, né
tanto meno l'illegittima violazione delle norme di legge, più volte ribadita dai condomini appellanti.
Per completezza, va inoltre precisato che la domanda di sanatoria delle opere abusive del
17.02.1988 - che indirettamente conferma l'avvenuta realizzazione dei manufatti prima del
1988 - ed il condono rilasciato nel 2008 non paiono, ad ogni modo, in contrasto né con l'aerofotogrammetria del 1981 esibita dal condominio, dalla quale non si evincerebbe a quella data la presenza di alcun manufatto sul lastrico solare del fabbricato, né con le dichiarazioni del CTU, che ha datato in via approssimativa la realizzazione delle opere sul terrazzo intorno al 1984.
Non si ravvisa, infine, in sentenza neppure l'inversione dell'onere della prova lamentata dai condomini impugnanti;
ed infatti, nell'osservare che l'amministratore ed i condomini non avevano provato alcunché in ordine alla violazione delle norme antisismiche, il Tribunale non ha inteso porre a carico del condominio la prova che per legge spettava alla ma Pt_6
semplicemente precisare che, a fronte delle prove offerte a suo favore dalla convenuta, gli attori non avevano fornito elementi di segno opposto idonei a confutare le prove avverse e le conclusioni del CTU.
Da ultimo, in relazione all'asserita illogicità, infondatezza e contraddittorietà della motivazione avente ad oggetto tutte le domande spiegate dal condominio, deve osservarsi
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5085/2019 R.G. – + 3 / Parte_5 [...] Pt_6 quanto segue.
Se la domanda di sanatoria del 1988 attesta incontrovertibilmente l'avvenuta ultimazione delle opere edili prive di titolo autorizzativo in un tempo precedente al 1988, ne consegue che l'indennità di sopraelevazione di cui all'art. 1227 cc, richiesta dagli originari attori con atto di citazione del 2015 e quantificata dal CTU nella misura di €. 19.483,00, deve ritenersi palesemente prescritta.
Ed invero, diversamente da quanto sostenuto dagli originari attori, la prescrizione della detta indennità non decorre dal rilascio della concessione in sanatoria, ma dalla ultimazione dell'opera; la giurisprudenza è concorde nell'affermare che il diritto di credito in favore dei singoli condòmini, rappresentato dall'indennità di sopraelevazione, è soggetto al termine di prescrizione ordinario, ex art. 2946 cc e pertanto matura con il decorso del termine di dieci
dalla data in cui la sopraelevazione è stata completata, in assenza di un valido atto interruttivo
della prescrizione (così Cass. n. 24327 del 18/11/2011), di cui non è stata offerta prova.
In relazione invece ai presunti danni da infiltrazioni, deve ritenersi provato in atti che le opere edili realizzate dalla non abbiano inciso in alcun modo nella causazione dei danni alle Pt_6
parti comuni del fabbricato, che risultano invece evidente conseguenza dell'ammaloramento della guaina impermeabilizzante, fessurata in più punti e distaccata dalla superficie sottostante;
giova peraltro osservare sul punto che il CTU - che non ha ravvisato infiltrazioni di acqua piovana in atto per le recenti riparazioni eseguite dal condominio - ha fermamente escluso che il manufatto realizzato sul lastrico solare di proprietà esclusiva della abbia Pt_6
potuto causare infiltrazioni al vano scala, trattandosi di un manufatto più basso rispetto al torrino scale e provvisto di adeguato canale di gronda.
Quanto poi alla lamentata ridotta illuminazione del vano scale, il CTU ha accertato che essa
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5085/2019 R.G. – + 3 / Parte_5 [...] Pt_6 sia riconducibile non alla costruzione del manufatto a ridosso del torrino, ma all'apposizione di materiale domestico della sulla facciata interna di due dei cinque finestroni del vano Pt_6
scala condominiale;
materiale domestico facilmente rimovibile che, a parere del CTU, stante la riduzione della superficie vetrata pari al 20% della luce totale, non ha inciso in maniera significativa sull'illuminazione delle scale.
Da ultimo, in relazione alla disposizione del regolamento di condominio, che all'art. 7 precisa che le chiavi apposte ai vani di passaggio delle scale ai lastrici solari di proprietà esclusiva debbano essere consegnate all'amministratore, si osserva che il contemperamento tra la tutela del diritto di proprietà esclusiva del lastrico solare e le esigenze della collettività condominiale possa essere ugualmente raggiunto mediante la consegna delle chiavi a semplice richiesta dell'amministratore, senza la necessità della consegna permanente delle chiavi stesse a mani dell'amministratore del condominio.
Peraltro, neppure i condomini istanti i sono fatti latori di una esigenza dell'ente gestorio da loro perorata per superare questa motivazione spesa dal Tribunale, spiegando il motivo dell'insufficienza della disponibilità della chiave a richiesta;
infine, non è stata allegata una qualsiasi forma di resistenza della a consegnarla all'amministratore in qualche Pt_6
circostanza in cui ne sia occorsa la dazione.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello è totalmente infondato e va rigettato. La totale soccombenza degli appellanti comporta la loro condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. mod.., con applicazione dello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale del presente grado, da distrarre in favore dell'avv. Massimo Villa, dichiaratosi anticipatario.
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5085/2019 R.G. – + 3 / Parte_5 [...] Pt_6 13. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013 gli appellanti,
in quanto soccombenti, sono tenuti in solido tra loro a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater
DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
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La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 4328/2019 resa dal Parte_2 Parte_3 Parte_4
Tribunale di Napoli tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa,
così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
solido tra loro, a pagare in favore di le spese del presente grado di Parte_6
giudizio, che liquida in €. 6.946,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Massimo Villa,
dichiaratosi anticipatario;
3- dà atto che gli appellanti sono tenuti, in solido tra loro, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13
comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n.
228).
Così deciso in Napoli, il 05.03.2025
Il giudice ausiliario estensore Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Maria Teresa Onorato
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 5085/2019 R.G. – + 3 / Parte_5 [...] Pt_6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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