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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 06/08/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, in persona del dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1357 del 2012 R.G., promossa
DA
(p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) e (c.f. , rappresentati Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2
e difesi dall'avv. Michele Torre ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sassari, via Roma 48,
Parte opponente
CONTRO
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale Controparte_1 P.IVA_2 sua mandataria (p. iva ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3 dall'avv. Michele Stara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, viale Umberto I 86/a,
Parte opposta
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.6.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Presidente del Tribunale di Tempio Pausania l in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e per essa quale sua mandataria l Controparte_2
chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei confronti della di
[...] Parte_1 Parte_2
e di questi ultimi quali fideiussori della prima, per la somma di €. 355.269,44, oltre Parte_3 interessi e spese della procedura.
La ricorrente dichiarava che il debitore principale ed i fideiussori erano debitori delle somme richieste a titolo di scoperto verificatosi sul conto corrente ordinario n. 6981/13, poi divenuto conto corrente ordinario n. 400324975, e di scoperto sul conto anticipi n. 1000390 e di residuo di prestito chirografario concesso in data 31.7.2007.
Venivano depositati, unitamente al ricorso, anche i documenti giustificativi della pretesa della ricorrente ed il Tribunale emetteva il richiesto decreto ingiuntivo n. 184 del 2012 in data 4.10.2012.
Avverso tale decreto proponevano opposizione la e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 che eccepivano il difetto di legittimazione attiva della mandataria l' Controparte_2
[...]
Osservavano poi che nessuna pattuizione in forma scritta era intervenuta, quanto al contratto di anticipazione su credito, con riferimento agli interessi passivi ed alla commissione di massimo scoperto, e lamentavano l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Eccepivano poi la natura usuraria degli interessi pretesi dalla banca, la nullità delle fideiussioni prestate poiché la banca aveva taciuto ai garanti la difficoltà della situazione finanziaria in cui si trovava la perché le fideiussioni erano prive di limite, essendo destinate a garantire anche Parte_4
i debiti futuri della stessa, e perché gli importi garantiti erano aumentati a dismisura nell'arco di pochi mesi.
Dichiaravano che la banca non aveva conteggiato pagamenti per €. 50.000,00, e proponevano domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell'opposta al pagamento delle somme indebitamente percepite in relazione ai rapporti intercorsi tra le parti. allegava inoltre la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce ai contratti di Parte_3 finanziamento e di fideiussione, nonché agli atti di riconoscimento di debito.
Si costituiva in giudizio l' quale mandataria dell' Controparte_2 CP_1
che contestava la fondatezza dei rilievi svolti dagli opponenti e concludeva come in atti.
[...]
La causa, istruita mediante produzioni documentali e c.t.u., veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.6.2024 sulle conclusioni formulate dalle parti come da note in atti.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti, atteso che, come risulta dalla documentazione in atti, l' con atto del Controparte_1
22.1.2008, (v. all. 2 al ricorso per ingiunzione) ha conferito alla (ora Parte_5 Controparte_2
procura per la gestione dei propri crediti anomali e di tutte le cause connesse e,
[...]
2 per l'effetto, il difensore dell'opposta è stato abilitato a stare in giudizio nell'interesse di
[...]
in forza di procura generale alle liti del 20.7.2011 (v. all. 1 al ricorso per Controparte_2 ingiunzione).
Va respinta anche l'eccezione di falsità delle sottoscrizioni sollevata da in Parte_3 considerazione dell'estrema genericità della stessa, peraltro non coltivata nel corso del giudizio.
Tanto premesso, l'espletata c.t.u., correttamente motivata e priva di vizi logici e dalle cui risultanze il Tribunale non ritiene dunque di discostarsi, previa la corretta esclusione delle commissioni di massimo scoperto, trattandosi di rapporto sorto in data anteriore al 2009, e tenendo fermi i criteri di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, stante l'espressa previsione della reciprocità nel relativo calcolo, ha consentito di rideterminare il saldo del contratto di conto corrente ordinario n. 6981/13, poi divenuto conto corrente ordinario n. 400324975, in €. 32.377,10 a debito degli opponenti, il saldo del conto anticipi 1000390 in €. 231.842,02 a debito degli opponenti ed il saldo del mutuo chirografario in €. 52.840,18 a debito degli opponenti, e così complessivamente in €. 317.059,30 a debito degli opponenti (v. pagg. 23 e 24 della c.t.u. depositata il 12.6.2017).
Deve osservarsi, quanto alla determinazione del saldo del rapporto di mutuo chirografario, che i versamenti analiticamente indicati al punto XIV dell'atto di opposizione, sono stati contabilizzati a deconto dalla banca, come risulta dagli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B. in atti.
Quanto all'eccepito superamento delle soglie usurarie, il consulente, in applicazione dei principi stabiliti dalla sentenza n. 16303 del 2018 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, trattandosi di rapporto nato in [...] anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ha accertato infine che, relativamente al conto corrente, “il TEG applicato risulta inferiore al tasso soglia” (v. pag. 11 del supplemento di c.t.u. depositato il 27.2.2.25), e che anche in riferimento al conto anticipi “non si rileva il superamento del tasso soglia in alcun periodo oggetto di analisi) (v. pag. 13 del supplemento di c.t.u. depositato l'8.3.2018).
Va infine respinta la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di nullità delle fideiussioni prestate dagli opponenti.
Come stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 2021, infatti, la sottoscrizione di una fideiussione stipulata secondo l'accordo ABI ritenuto nullo dalla
[...]
con provvedimento 55/2005 determina la nullità soltanto parziale del contratto, limitatamente CP_3 alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti dimostrato che le parti non avrebbero concluso quel contratto senza quelle clausole, costituendo l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 11673 del 2007 e nello stesso senso, Appello Napoli n. 3045 del 2018).
Tale prova non è stata raggiunta nel caso in esame, atteso che, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nella fideiussione delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché la loro eliminazione ne avrebbe alleggerito la posizione.
3 D'altro canto, la banca avrebbe in ogni caso avuto interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le clausole de quibus, atteso che l'alternativa sarebbe stata quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia per i propri crediti.
Per quanto sin qui esposto, in parziale accoglimento dell'opposizione, gli opponenti devono essere condannati, in solido, al pagamento in favore della parte opposta, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 184 del 2012, emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data in data 4.10.2012, della somma di
€. 317.059,30.
Su tale somma spettano altresì gli interessi, nella misura pari al tasso legale, dalla data della presente pronuncia al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate come in dispositivo;
si pongono definitivamente a carico della parte opponente le spese di c.t.u. come liquidate separatamente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore domanda ed eccezione respinta;
accoglie parzialmente l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 184 del 2012, emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data in data 4.10.2012, che per l'effetto revoca;
condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di €. 317.059,30, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
condanna gli opponenti alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese del giudizio, che si liquidano in €. 9.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese di c.t.u. come liquidate separatamente. Tempio Pausania, 6.8.2025.
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
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