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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/07/2025, n. 6802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6802 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 27298/2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 6722/2020 emesso per il mancato pagamento di medicinali e presidi medico sanitari e vertente tra
rappresentata e difesa congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente dagli Avvocati Annalisa Intorcia e Francesco Lembo
Attrice Opponente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Leopoldo Conti
Convenuta Opposta
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente:
1) Dichiarare inammissibile, infondata, improponibile in fatto e in diritto la pretesa creditoria dell'opposta e conseguentemente illegittimo, nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto farne revoca, revocandone altresì la provvisoria esecuzione;
2) In subordine provvedere a decurtare il credito ingiunto delle somme pagate o non dovute;
3) Riconoscere, accogliendo sul punto le difese già indicate, dovuti gli interessi al tasso legale e non invece al tasso ex art. 4 e 5 del Dlgs 231/02;
4) Condannare parte appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Per la convenuta opposta:
1) dichiarare l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, dell'opposizione, rigettare in toto ogni domanda avversaria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Napoli n° 6722/2020 del 5.11.2020, nonché delle spese legali liquidate in decreto;
2) In subordine, tenuto conto dell'avvenuto parziale pagamento medio tempore, condannare l' Controparte_2
al pagamento della somma di € 396.926,92, ovvero di
[...] quella, maggiore o minore, che risulterà dovuta, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto sino al saldo effettivo, nonché delle spese legali liquidate in decreto;
3) Con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La si è opposta al decreto ingiuntivo n. Parte_1
6722/2020 con il quale le è stato imposto il pagamento della somma di euro 436424,14 oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs.
231/2002 e spese del procedimento.
Per giustificare l'opposizione l'attrice opponente ha dedotto: che l'opposta non era legittimata ad azionare i crediti di CP
, ON IT srl, EN IA, AD IT srl, HE
[...]
GN spa e IR IT Spa” in quanto le cessioni dei crediti non le erano state notificate e non erano state accettate;
che l'opposta era tenuta a fornire la prova dell'ordine di fornitura, della esistenza della fattura corrispondente ad ogni ordine, dell'esistenza di un valido rapporto contrattuale, della richiesta di offerta e preventivo di spesa;
che i contratti depositati riguardano i contratti di cessione con CP
ON IT srl, EN IA, AD IT srl, HE GN spa e IR IT Spa ma non i contratti in forma scritta tra le
Part società cedenti e la;
che la mancata liquidazione delle fatture azionate era imputabile alla responsabilità delle società che non avevano rispettato le procedure per la presentazione delle fatture ed avevano azionato fatture non collegate a prestazioni autorizzate;
che la fattura 000104169/18 di €. 2163,00 era riferita a merce già inserita nella fattura 0094467 del 20.06.2018 che era stata pagata con mandato n. 2712127 del 16.07.2018; che le fatture nn. 4701219338/16 di €.6484,44, 4701272212/16 di €.310,96,
4701270664/16 di €.2837,59, 4701270665/16 di €.1883,22,
4701270666/16 di €.26,72 e 4701270669/16 di €.179,40 emesse da
EN IA erano state pagate con mandato del 02.11.16; che la fattura n. 15001760/15 di €.1994,06 emessa dalla IR IT era stata pagata con mandato del 20.12.2016; che non potevano essere riconosciuti gli interessi al tasso del d.lvo 231/02.
ha resistito all'opposizione ed ha posto in Controparte_1 rilievo: di essere un istituto di credito attivo nel settore del finanziamento alle Imprese, mediante cessione ed anticipazione di crediti derivanti da rapporti commerciali intrattenuti dalle imprese cedenti con la propria clientela;
che aveva acquistato crediti vantati nei confronti dell' da Parte_1 [...]
ON IT S.r.l., EN IA S.p.a., AD CP_4
IT S.r.l., HE GN S.p.a. e IR IT S.p.a.; che aveva notificato all'opposta le cessioni dei crediti;
che aveva richiesto il pagamento dei crediti senza ottenere un alcun riscontro;
che per l'efficacia e l'opponibilità delle cessioni non
Part era necessaria l'accettazione della essendo sufficiente il mancato rifiuto delle cessioni;
che i contratti conclusi tra le Part cedenti e la erano stati depositati già in sede di monitoria in occasione dell'integrazione documentale richiesta dal giudice;
che non poteva essere considerata, in quanto del tutto generica,
l'eccezione di inesigibilità dei crediti motivata con il mancato rispetto delle procedure previste per la presentazione delle fatture e la emissione di alcune di esse senza collegamento a prestazioni autorizzate;
che la fattura 3M di aveva chiesto il pagamento, la n. 000104169, per euro 2163,00 non era tra quelle menzionate nei mandati di pagamento prodotti in cui era presente la fattura n. 0094467 della quale non era stato richiesto il pagamento;
che i mandati di pagamento non dimostravano l'effettivo pagamento delle fatture;
che sulle somme dovute dovevano calcolarsi gli interessi al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 posto i pagamenti erano dovuti per farmaci, macchinari per la diagnostica ed energia elettrica.
Tutto ciò premesso, passando al merito del giudizio, va dato atto che l'opposta ha riconosciuto di avere ottenuto dei pagamenti nelle more del giudizio che hanno ridotto il credito vantato nei confronti dell'opponente ad € 396926,92.
Quanto ai motivi di opposizione gli stessi non sono fondati.
L'opposta ha prodotto le cessioni dei crediti operate in suo favore da ON IT s.r.l., EN IA Controparte_4
s.p.a., AD IT s.r.l., HE GN s.p.a. e IR IT
s.p.a..
Le cessioni sono state autenticate dal notaio e sono state
Part notificate alla .
Quanto alla mancata accettazione delle cessioni da parte della
Part
, va osservato che l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali (cfr. Cass. Civ., sez. 3, ord. n.
30658/2017).
Non è stato allegato dall'opponete di avere rifiutato le cessioni.
Inoltre deve ritenersi che con riferimenti alle cessioni
Part intervenute in favore dell'opposta il rifiuto della non avrebbe potuto essere espresso tenuto conto che i crediti ceduti si riferiscono a contratti non più in corso di esecuzione e rispetto ai quali le prestazioni sono state già integralmente eseguite(cfr. Cass. Civ., n. 17496/2008, Cass. Civ., n. 6038/2010,
Cass. Civ., n. 2760/2015, Cass. Civ., n. 20739/2020).
Part I contratti conclusi tra le cedenti e la sono stati già prodotti in sede monitoria a seguito della richiesta di integrazione documentale ex art. 640 c.p.c..
Quanto alle prestazioni indicate nelle fatture azionate dall'opposta, l'opponente non ha contestato di avere ricevuto i beni oggetto degli ordinativi di fornitura né di non essersi avvalsa delle utenze a favore delle quali sono state effettuate le forniture.
Infine non merita accoglimento l'eccezione di inesigibilità dei crediti fondata sulle deduzione che non sarebbero state seguite le procedure previste per la fatturazione e che alcune fatture, non indicate, non sarebbero collegate a prestazioni autorizzate.
Viene in rilievo un'eccezione del tutto generica posto che non sono indicate le violazioni procedurali in cui sarebbero incorse le società cedenti e che non sono state indicate le fatture riferite a prestazioni non autorizzate. Consegue che l'eccezione sollevata non è idonea a paralizzare la pretesa dell'opposta.
Alla luce dei rilievi che precedono va confermata l'esistenza del credito dell'opposta nella misura indicata nell'ingiunzione di pagamento, credito che si è ridotto alla somma di euro 396926,92
Part solo a seguito dei pagamenti eseguiti dalla nel corso del giudizio.
Quanto alla misura degli interessi, va evidenziato che i beni ceduti non rientrano tra i prodotti acustici ed i presidi ortopedici i cui pagamenti sono stati ritenuti non soggetti all'applicazione dei tassi di interesse di cui al d.lgs. 231/2002 nei precedenti giurisprudenziali citati e prodotti dall'opponente.
Gli importi richiesti dall'opposta si riferiscono a forniture di farmaci, macchinari per la diagnostica ed energia elettrica.
Si tratta di prestazioni rese in esecuzione di una transazione commerciale per le quali si deve ritenere applicabile sui corrispettivi dovuti in caso di ritardato pagamento il d.lgs.
231/2002.
Conclusivamente:
tenuto conto dei pagamenti medio tempore intervenuti, il decreto ingiuntivo n. 6722/2020 deve essere revocato;
Part la opponente va condannata al pagamento della somma di €
396926,92 oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo;
le spese del giudizio e quelle della fase monitoria vanno poste a
Part carico della opponente in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6722/2020 proposta dalla nei Parte_1 confronti di ogni diversa istanza, difesa ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
1)Revoca il decreto ingiuntivo n. 6722/2020;
2)Condanna la al pagamento della somma di € Parte_1
396926,92 oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo;
3)Condanna la al pagamento delle spese del Parte_1 procedimento monitorio e del giudizio di opposizione che liquida, rispettivamente, in euro 4819,00(€ 634,00 per esborsi) ed €
22457,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Napoli, 5.7.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 27298/2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 6722/2020 emesso per il mancato pagamento di medicinali e presidi medico sanitari e vertente tra
rappresentata e difesa congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente dagli Avvocati Annalisa Intorcia e Francesco Lembo
Attrice Opponente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Leopoldo Conti
Convenuta Opposta
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente:
1) Dichiarare inammissibile, infondata, improponibile in fatto e in diritto la pretesa creditoria dell'opposta e conseguentemente illegittimo, nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto farne revoca, revocandone altresì la provvisoria esecuzione;
2) In subordine provvedere a decurtare il credito ingiunto delle somme pagate o non dovute;
3) Riconoscere, accogliendo sul punto le difese già indicate, dovuti gli interessi al tasso legale e non invece al tasso ex art. 4 e 5 del Dlgs 231/02;
4) Condannare parte appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Per la convenuta opposta:
1) dichiarare l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, dell'opposizione, rigettare in toto ogni domanda avversaria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Napoli n° 6722/2020 del 5.11.2020, nonché delle spese legali liquidate in decreto;
2) In subordine, tenuto conto dell'avvenuto parziale pagamento medio tempore, condannare l' Controparte_2
al pagamento della somma di € 396.926,92, ovvero di
[...] quella, maggiore o minore, che risulterà dovuta, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto sino al saldo effettivo, nonché delle spese legali liquidate in decreto;
3) Con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La si è opposta al decreto ingiuntivo n. Parte_1
6722/2020 con il quale le è stato imposto il pagamento della somma di euro 436424,14 oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs.
231/2002 e spese del procedimento.
Per giustificare l'opposizione l'attrice opponente ha dedotto: che l'opposta non era legittimata ad azionare i crediti di CP
, ON IT srl, EN IA, AD IT srl, HE
[...]
GN spa e IR IT Spa” in quanto le cessioni dei crediti non le erano state notificate e non erano state accettate;
che l'opposta era tenuta a fornire la prova dell'ordine di fornitura, della esistenza della fattura corrispondente ad ogni ordine, dell'esistenza di un valido rapporto contrattuale, della richiesta di offerta e preventivo di spesa;
che i contratti depositati riguardano i contratti di cessione con CP
ON IT srl, EN IA, AD IT srl, HE GN spa e IR IT Spa ma non i contratti in forma scritta tra le
Part società cedenti e la;
che la mancata liquidazione delle fatture azionate era imputabile alla responsabilità delle società che non avevano rispettato le procedure per la presentazione delle fatture ed avevano azionato fatture non collegate a prestazioni autorizzate;
che la fattura 000104169/18 di €. 2163,00 era riferita a merce già inserita nella fattura 0094467 del 20.06.2018 che era stata pagata con mandato n. 2712127 del 16.07.2018; che le fatture nn. 4701219338/16 di €.6484,44, 4701272212/16 di €.310,96,
4701270664/16 di €.2837,59, 4701270665/16 di €.1883,22,
4701270666/16 di €.26,72 e 4701270669/16 di €.179,40 emesse da
EN IA erano state pagate con mandato del 02.11.16; che la fattura n. 15001760/15 di €.1994,06 emessa dalla IR IT era stata pagata con mandato del 20.12.2016; che non potevano essere riconosciuti gli interessi al tasso del d.lvo 231/02.
ha resistito all'opposizione ed ha posto in Controparte_1 rilievo: di essere un istituto di credito attivo nel settore del finanziamento alle Imprese, mediante cessione ed anticipazione di crediti derivanti da rapporti commerciali intrattenuti dalle imprese cedenti con la propria clientela;
che aveva acquistato crediti vantati nei confronti dell' da Parte_1 [...]
ON IT S.r.l., EN IA S.p.a., AD CP_4
IT S.r.l., HE GN S.p.a. e IR IT S.p.a.; che aveva notificato all'opposta le cessioni dei crediti;
che aveva richiesto il pagamento dei crediti senza ottenere un alcun riscontro;
che per l'efficacia e l'opponibilità delle cessioni non
Part era necessaria l'accettazione della essendo sufficiente il mancato rifiuto delle cessioni;
che i contratti conclusi tra le Part cedenti e la erano stati depositati già in sede di monitoria in occasione dell'integrazione documentale richiesta dal giudice;
che non poteva essere considerata, in quanto del tutto generica,
l'eccezione di inesigibilità dei crediti motivata con il mancato rispetto delle procedure previste per la presentazione delle fatture e la emissione di alcune di esse senza collegamento a prestazioni autorizzate;
che la fattura 3M di aveva chiesto il pagamento, la n. 000104169, per euro 2163,00 non era tra quelle menzionate nei mandati di pagamento prodotti in cui era presente la fattura n. 0094467 della quale non era stato richiesto il pagamento;
che i mandati di pagamento non dimostravano l'effettivo pagamento delle fatture;
che sulle somme dovute dovevano calcolarsi gli interessi al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 posto i pagamenti erano dovuti per farmaci, macchinari per la diagnostica ed energia elettrica.
Tutto ciò premesso, passando al merito del giudizio, va dato atto che l'opposta ha riconosciuto di avere ottenuto dei pagamenti nelle more del giudizio che hanno ridotto il credito vantato nei confronti dell'opponente ad € 396926,92.
Quanto ai motivi di opposizione gli stessi non sono fondati.
L'opposta ha prodotto le cessioni dei crediti operate in suo favore da ON IT s.r.l., EN IA Controparte_4
s.p.a., AD IT s.r.l., HE GN s.p.a. e IR IT
s.p.a..
Le cessioni sono state autenticate dal notaio e sono state
Part notificate alla .
Quanto alla mancata accettazione delle cessioni da parte della
Part
, va osservato che l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali (cfr. Cass. Civ., sez. 3, ord. n.
30658/2017).
Non è stato allegato dall'opponete di avere rifiutato le cessioni.
Inoltre deve ritenersi che con riferimenti alle cessioni
Part intervenute in favore dell'opposta il rifiuto della non avrebbe potuto essere espresso tenuto conto che i crediti ceduti si riferiscono a contratti non più in corso di esecuzione e rispetto ai quali le prestazioni sono state già integralmente eseguite(cfr. Cass. Civ., n. 17496/2008, Cass. Civ., n. 6038/2010,
Cass. Civ., n. 2760/2015, Cass. Civ., n. 20739/2020).
Part I contratti conclusi tra le cedenti e la sono stati già prodotti in sede monitoria a seguito della richiesta di integrazione documentale ex art. 640 c.p.c..
Quanto alle prestazioni indicate nelle fatture azionate dall'opposta, l'opponente non ha contestato di avere ricevuto i beni oggetto degli ordinativi di fornitura né di non essersi avvalsa delle utenze a favore delle quali sono state effettuate le forniture.
Infine non merita accoglimento l'eccezione di inesigibilità dei crediti fondata sulle deduzione che non sarebbero state seguite le procedure previste per la fatturazione e che alcune fatture, non indicate, non sarebbero collegate a prestazioni autorizzate.
Viene in rilievo un'eccezione del tutto generica posto che non sono indicate le violazioni procedurali in cui sarebbero incorse le società cedenti e che non sono state indicate le fatture riferite a prestazioni non autorizzate. Consegue che l'eccezione sollevata non è idonea a paralizzare la pretesa dell'opposta.
Alla luce dei rilievi che precedono va confermata l'esistenza del credito dell'opposta nella misura indicata nell'ingiunzione di pagamento, credito che si è ridotto alla somma di euro 396926,92
Part solo a seguito dei pagamenti eseguiti dalla nel corso del giudizio.
Quanto alla misura degli interessi, va evidenziato che i beni ceduti non rientrano tra i prodotti acustici ed i presidi ortopedici i cui pagamenti sono stati ritenuti non soggetti all'applicazione dei tassi di interesse di cui al d.lgs. 231/2002 nei precedenti giurisprudenziali citati e prodotti dall'opponente.
Gli importi richiesti dall'opposta si riferiscono a forniture di farmaci, macchinari per la diagnostica ed energia elettrica.
Si tratta di prestazioni rese in esecuzione di una transazione commerciale per le quali si deve ritenere applicabile sui corrispettivi dovuti in caso di ritardato pagamento il d.lgs.
231/2002.
Conclusivamente:
tenuto conto dei pagamenti medio tempore intervenuti, il decreto ingiuntivo n. 6722/2020 deve essere revocato;
Part la opponente va condannata al pagamento della somma di €
396926,92 oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo;
le spese del giudizio e quelle della fase monitoria vanno poste a
Part carico della opponente in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6722/2020 proposta dalla nei Parte_1 confronti di ogni diversa istanza, difesa ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
1)Revoca il decreto ingiuntivo n. 6722/2020;
2)Condanna la al pagamento della somma di € Parte_1
396926,92 oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo;
3)Condanna la al pagamento delle spese del Parte_1 procedimento monitorio e del giudizio di opposizione che liquida, rispettivamente, in euro 4819,00(€ 634,00 per esborsi) ed €
22457,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Napoli, 5.7.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa