CASS
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2025, n. 35159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35159 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - BA LI EVA AN GIOVANBATTISTA TONA MI RU SENTENZA sul ricorso proposto da: OR EO nato il [...] avverso la sentenza del 11/04/2025 del TRIBUNALE di LANCIANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11/04/2025, il Tribunale di Lanciano in composizione monocratica ha ritenuto GE RA responsabile del reato di cui all’art. 650 cod. pen. per avere violato in cinque diverse giornate la misura cautelare dell’obbligo di presentazione, e lo ha condannato alla pena di euro duecento di ammenda.
2. Il difensore di GE RA ha proposto ricorso per cassazione e ha denunciato inosservanza di legge ed erronea applicazione dell’art. 650 cod. pen., poiché la fattispecie non è applicabile alle violazioni di misure cautelari, che sono autonomamente sanzionate.
3. Il Procuratore Generale, Olga Mignolo, ha chiesto l’annullamento della sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Secondo costante e granitico orientamento di legittimità, aderente al dato testuale della disposizione richiamata in imputazione, «in tema di inosservanza di provvedimento dell'autorità, la disposizione di cui all'art. 650 cod. pen. è norma di natura sussidiaria, che trova applicazione solo quando l'inosservanza del provvedimento dell'autorità non sia sanzionata da alcuna norma, penale o processuale o amministrativa. Ne consegue che la violazione del divieto di dimorare in un determinato Comune, imposto quale misura coercitiva ai sensi dell'art. 283 cod. proc. pen., e sanzionato dall'art. 276 stesso codice con la possibile applicazione di una misura più grave, non costituisce il reato previsto e punito dal citato art. 650 cod. pen.» (Sez. 1, n. 43398 del 25/10/2005, P.g. in proc. RZ ed altro, Rv. 232745 - 01). Penale Sent. Sez. 1 Num. 35159 Anno 2025 Presidente: DE RZ US Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 10/10/2025 Più in generale, come già da tempo risalente affermato, «non è configurabile la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. in caso di violazione di prescrizioni inerenti all'esecuzione di misure cautelari personali, potendo dar luogo la detta violazione unicamente alla conseguenza di ordine processuale prevista dall'art. 276 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 5548 del 25/10/1996, P.g. in proc. Tommasini, Rv. 206069 - 01). Sicchè a fronte dell’accertamento delle condotte descritte in sentenza, tutte integranti l’inadempimento alle prescrizioni imposte con misura cautelare, la norma incriminatrice richiamata in imputazione non poteva trovare applicazione.
3. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, potendo la Corte decidere senza che siano necessari ulteriori accertamenti, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così è deciso, 10/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA US DE RZ 2
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11/04/2025, il Tribunale di Lanciano in composizione monocratica ha ritenuto GE RA responsabile del reato di cui all’art. 650 cod. pen. per avere violato in cinque diverse giornate la misura cautelare dell’obbligo di presentazione, e lo ha condannato alla pena di euro duecento di ammenda.
2. Il difensore di GE RA ha proposto ricorso per cassazione e ha denunciato inosservanza di legge ed erronea applicazione dell’art. 650 cod. pen., poiché la fattispecie non è applicabile alle violazioni di misure cautelari, che sono autonomamente sanzionate.
3. Il Procuratore Generale, Olga Mignolo, ha chiesto l’annullamento della sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Secondo costante e granitico orientamento di legittimità, aderente al dato testuale della disposizione richiamata in imputazione, «in tema di inosservanza di provvedimento dell'autorità, la disposizione di cui all'art. 650 cod. pen. è norma di natura sussidiaria, che trova applicazione solo quando l'inosservanza del provvedimento dell'autorità non sia sanzionata da alcuna norma, penale o processuale o amministrativa. Ne consegue che la violazione del divieto di dimorare in un determinato Comune, imposto quale misura coercitiva ai sensi dell'art. 283 cod. proc. pen., e sanzionato dall'art. 276 stesso codice con la possibile applicazione di una misura più grave, non costituisce il reato previsto e punito dal citato art. 650 cod. pen.» (Sez. 1, n. 43398 del 25/10/2005, P.g. in proc. RZ ed altro, Rv. 232745 - 01). Penale Sent. Sez. 1 Num. 35159 Anno 2025 Presidente: DE RZ US Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 10/10/2025 Più in generale, come già da tempo risalente affermato, «non è configurabile la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. in caso di violazione di prescrizioni inerenti all'esecuzione di misure cautelari personali, potendo dar luogo la detta violazione unicamente alla conseguenza di ordine processuale prevista dall'art. 276 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 5548 del 25/10/1996, P.g. in proc. Tommasini, Rv. 206069 - 01). Sicchè a fronte dell’accertamento delle condotte descritte in sentenza, tutte integranti l’inadempimento alle prescrizioni imposte con misura cautelare, la norma incriminatrice richiamata in imputazione non poteva trovare applicazione.
3. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, potendo la Corte decidere senza che siano necessari ulteriori accertamenti, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così è deciso, 10/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA US DE RZ 2