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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/09/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TALIANA REPUBBLICA ITALI
II TRIBUNALE DI LOCRI
composto dai seguenti magistrati:
Presidente relatore dott. Fulvio ACCURSO
Giudice dott. Andrea AMADEI
dott.ssa Mariagrazia GALATI Giudice
letti gli atti della causa iscritta al n.837/2025 del Ruolo Generale di Volontaria
Giurisdizione, vertente tra
nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. C.F. 1
e CP_1 nata a [...] il [...], C.F. C.F._2
preso atto che nel corso dell'udienza del 16/09/2025, sostituita con note di trattazione scritta, le stesse hanno dichiarato che non vogliono riconciliarsi e che intendono separarsi alle condizioni del ricorso, con le integrazioni depositate telematicamente, tramite memoria, 1'11.09.2025;
visto l'art. 473 bis C.P.C.,
così provvede, riunito in camera di consiglio, mediante l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- visto il ricorso depositato in data 28/06/2025, con il quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la separazione consensuale;
- preso atto del nulla osta del rappresentante del P.M. (rilevabile in calce al decreto di fissazione dell'udienza di trattazione); - esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che:
a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gerace, R.C.
(n.13, parte II, serie A anno 2008), i ricorrenti in data 30.04.2008 hanno contratto matrimonio;
b) dal matrimonio sono nati due figli ancora minorenni (a nome Per_1 e
Per_2
c) i medesimi coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente, essendo venuta meno tra loro ogni forma di affectio maritalis e non è più possibile alcuna riconciliazione tra di essi.
- Rilevato, poi, che le condizioni di ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi ed i figli minorenni, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole;
P.Q.M.
udite le parti e preso atto del nulla osta del rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta depositata il 28/06/2025, così dispone:
OMOLOGA la separazione consensuale relativa ai coniugi Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 30.04.2008, ed
[...] e CP_1
il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gerace,
R.C. (n.13, parte II, serie A anno 2008), alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune sopra indicato per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/09/2025.
Il Presidente estensore dott. Fulvio ACCURSO
II TRIBUNALE DI LOCRI
composto dai seguenti magistrati:
Presidente relatore dott. Fulvio ACCURSO
Giudice dott. Andrea AMADEI
dott.ssa Mariagrazia GALATI Giudice
letti gli atti della causa iscritta al n.837/2025 del Ruolo Generale di Volontaria
Giurisdizione, vertente tra
nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. C.F. 1
e CP_1 nata a [...] il [...], C.F. C.F._2
preso atto che nel corso dell'udienza del 16/09/2025, sostituita con note di trattazione scritta, le stesse hanno dichiarato che non vogliono riconciliarsi e che intendono separarsi alle condizioni del ricorso, con le integrazioni depositate telematicamente, tramite memoria, 1'11.09.2025;
visto l'art. 473 bis C.P.C.,
così provvede, riunito in camera di consiglio, mediante l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- visto il ricorso depositato in data 28/06/2025, con il quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la separazione consensuale;
- preso atto del nulla osta del rappresentante del P.M. (rilevabile in calce al decreto di fissazione dell'udienza di trattazione); - esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che:
a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gerace, R.C.
(n.13, parte II, serie A anno 2008), i ricorrenti in data 30.04.2008 hanno contratto matrimonio;
b) dal matrimonio sono nati due figli ancora minorenni (a nome Per_1 e
Per_2
c) i medesimi coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente, essendo venuta meno tra loro ogni forma di affectio maritalis e non è più possibile alcuna riconciliazione tra di essi.
- Rilevato, poi, che le condizioni di ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi ed i figli minorenni, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole;
P.Q.M.
udite le parti e preso atto del nulla osta del rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta depositata il 28/06/2025, così dispone:
OMOLOGA la separazione consensuale relativa ai coniugi Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 30.04.2008, ed
[...] e CP_1
il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gerace,
R.C. (n.13, parte II, serie A anno 2008), alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune sopra indicato per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/09/2025.
Il Presidente estensore dott. Fulvio ACCURSO