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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/07/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 701/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 701/2025 R.G. promossa da:
(C.f. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Montauro (CZ), Località Villaggio Costaraba, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla via Spasari
Galleria Mancuso presso lo studio dell'Avv. Eleonora Natale (C.f. ), che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
(C.f. ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
e ivi residente in Località Villaggio Costaraba, elettivamente domiciliato in Montepaone (CZ), Via
Marina, n.8, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Panucci (C.f. ), che lo C.F._4 rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI All'udienza del 4 luglio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto tra i coniugi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 17 febbraio 2025, adiva il Tribunale di Catanzaro, al fine Parte_1 di ottenere la separazione giudiziale da con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio, in data 19.08.2013, a Torre di RU (CZ) (trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune anno 2013, n. 6, parte II, serie C), premettendo che dalla loro unione erano nate, il 6 Per_ giugno 2006, le figlie ed , oggi maggiorenni, studentesse ed economicamente non Per_1 autosufficienti
A sostegno del proposto ricorso deduceva il venir meno della comunione spirituale e materiale dei coniugi per incompatibilità di carattere, che avevano portato a ripetute incomprensioni, con il fallimento di ogni tentativo diretto a mantenere salda l'unità familiare e la conseguente insostenibilità della convivenza.
In data 15 aprile 2025, si costituiva in giudizio il quale aderiva alla richiesta Controparte_1 di pronuncia di separazione personale dei coniugi, ma contestava la ricostruzione dei fatti e le richieste effettuate dall'altro coniuge.
All'udienza del 21 maggio 2025 le parti comparivano dinnanzi al giudice e dichiaravano la loro volontà di addivenire ad un accordo.
In data 23 giugno 2025, le parti depositavano un accordo, sottoscritto da entrambi i coniugi, contenenti le condizioni di separazione di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Le parti dichiarano di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere
l'uno dall'altra.
3) Il IG. si impegna a corrispondere a titolo di mantenimento delle figlie Controparte_1 maggiorenni, non autosufficienti, ed , nate il 06.10.2006 a Catanzaro, l'importo Per_2 Per_1 complessivo di € 400,00 (€ 200,00 per ognuna) mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese a far data dalla sottoscrizione del presente accordo nonché al versamento del 50% delle spese straordinarie documentate, previamente concordate tra le parti, come da linee guida del CNF allegate al presente verbale. Resta inteso tra le parti che al raggiungimento dell'autosufficienza di una o di entrambe le figlie, verrà automaticamente detratto l'importo dovuto a titolo di mantenimento. 4) La IG.ra continuerà ad utilizzare i locali di via marina n. 79 in Montepaone, ove Parte_1
è presente lo studio di tatuaggi, di proprietà esclusiva del IG. e ad ella Controparte_1 concessi in locazione, previa sottoscrizione di specifico contratto, (che avrà durata di anni 6 + 6 con possibilità di rinnovo alla scadenza dei primi sei anni previo accordo di entrambe le parti) al costo mensile di € 400,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dal 01.07.2025.
5) Le spese per la redazione e la registrazione del contratto di locazione pari ad € 340,00 (come da parcella del 26.05.2025 Studio Manno, della complessiva somma di € 434,98, decurtato dell'importo dovuto per la disdetta del contratto di locazione del ricamificio di via M.C. Marcello di € 95,63 che restano a carico della IG.ra ) saranno divise al 50% tra le parti e dunque ciascuno dovrà Pt_1 affrontare la spesa di € 170,00.
6) La IG.ra dichiara di lasciare nella disponibilità esclusiva del IG. Parte_1 CP_1
la casa coniugale - di proprietà dello - sita in Montauro, Villaggio Costaraba
[...] CP_1 snc, entro e non oltre la data del 01.09.2025.
7) Con riguardo agli arredi di cui alla casa familiare di proprietà dello saranno divisi CP_1 tra le parti di comune accordo tenendo conto della provenienza (nel senso che ciascuno terrà le cose regalate dal proprio nucleo familiare o acquistate personalmente o appartenenti alla propria famiglia e pertanto aventi un valore affettivo). Alla spetteranno altresì un frigorifero nonché Pt_1 un tavolo con le 8 sedie che porterà con sé.
All'udienza del 4.7.2025, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e le condizioni di separazione già depositate, pertanto, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, stante l'assenza di attività istruttoria da compiere.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e dell'interesse dei figli. Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.f. Parte_1
, nata a [...] il [...], e (C.f. C.F._1 Controparte_1
) nato il [...] a [...], che contrassero matrimonio in data C.F._3
19.08.2013 a Torre Di RU (CZ), trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune anno
2013, n. 6, parte II, serie C, autorizzando gli stessi a vivere separatamente,
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre Di RU (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Catanzaro, 18 luglio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 701/2025 R.G. promossa da:
(C.f. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Montauro (CZ), Località Villaggio Costaraba, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla via Spasari
Galleria Mancuso presso lo studio dell'Avv. Eleonora Natale (C.f. ), che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
(C.f. ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
e ivi residente in Località Villaggio Costaraba, elettivamente domiciliato in Montepaone (CZ), Via
Marina, n.8, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Panucci (C.f. ), che lo C.F._4 rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI All'udienza del 4 luglio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto tra i coniugi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 17 febbraio 2025, adiva il Tribunale di Catanzaro, al fine Parte_1 di ottenere la separazione giudiziale da con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio, in data 19.08.2013, a Torre di RU (CZ) (trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune anno 2013, n. 6, parte II, serie C), premettendo che dalla loro unione erano nate, il 6 Per_ giugno 2006, le figlie ed , oggi maggiorenni, studentesse ed economicamente non Per_1 autosufficienti
A sostegno del proposto ricorso deduceva il venir meno della comunione spirituale e materiale dei coniugi per incompatibilità di carattere, che avevano portato a ripetute incomprensioni, con il fallimento di ogni tentativo diretto a mantenere salda l'unità familiare e la conseguente insostenibilità della convivenza.
In data 15 aprile 2025, si costituiva in giudizio il quale aderiva alla richiesta Controparte_1 di pronuncia di separazione personale dei coniugi, ma contestava la ricostruzione dei fatti e le richieste effettuate dall'altro coniuge.
All'udienza del 21 maggio 2025 le parti comparivano dinnanzi al giudice e dichiaravano la loro volontà di addivenire ad un accordo.
In data 23 giugno 2025, le parti depositavano un accordo, sottoscritto da entrambi i coniugi, contenenti le condizioni di separazione di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Le parti dichiarano di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere
l'uno dall'altra.
3) Il IG. si impegna a corrispondere a titolo di mantenimento delle figlie Controparte_1 maggiorenni, non autosufficienti, ed , nate il 06.10.2006 a Catanzaro, l'importo Per_2 Per_1 complessivo di € 400,00 (€ 200,00 per ognuna) mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese a far data dalla sottoscrizione del presente accordo nonché al versamento del 50% delle spese straordinarie documentate, previamente concordate tra le parti, come da linee guida del CNF allegate al presente verbale. Resta inteso tra le parti che al raggiungimento dell'autosufficienza di una o di entrambe le figlie, verrà automaticamente detratto l'importo dovuto a titolo di mantenimento. 4) La IG.ra continuerà ad utilizzare i locali di via marina n. 79 in Montepaone, ove Parte_1
è presente lo studio di tatuaggi, di proprietà esclusiva del IG. e ad ella Controparte_1 concessi in locazione, previa sottoscrizione di specifico contratto, (che avrà durata di anni 6 + 6 con possibilità di rinnovo alla scadenza dei primi sei anni previo accordo di entrambe le parti) al costo mensile di € 400,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dal 01.07.2025.
5) Le spese per la redazione e la registrazione del contratto di locazione pari ad € 340,00 (come da parcella del 26.05.2025 Studio Manno, della complessiva somma di € 434,98, decurtato dell'importo dovuto per la disdetta del contratto di locazione del ricamificio di via M.C. Marcello di € 95,63 che restano a carico della IG.ra ) saranno divise al 50% tra le parti e dunque ciascuno dovrà Pt_1 affrontare la spesa di € 170,00.
6) La IG.ra dichiara di lasciare nella disponibilità esclusiva del IG. Parte_1 CP_1
la casa coniugale - di proprietà dello - sita in Montauro, Villaggio Costaraba
[...] CP_1 snc, entro e non oltre la data del 01.09.2025.
7) Con riguardo agli arredi di cui alla casa familiare di proprietà dello saranno divisi CP_1 tra le parti di comune accordo tenendo conto della provenienza (nel senso che ciascuno terrà le cose regalate dal proprio nucleo familiare o acquistate personalmente o appartenenti alla propria famiglia e pertanto aventi un valore affettivo). Alla spetteranno altresì un frigorifero nonché Pt_1 un tavolo con le 8 sedie che porterà con sé.
All'udienza del 4.7.2025, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e le condizioni di separazione già depositate, pertanto, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, stante l'assenza di attività istruttoria da compiere.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e dell'interesse dei figli. Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.f. Parte_1
, nata a [...] il [...], e (C.f. C.F._1 Controparte_1
) nato il [...] a [...], che contrassero matrimonio in data C.F._3
19.08.2013 a Torre Di RU (CZ), trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune anno
2013, n. 6, parte II, serie C, autorizzando gli stessi a vivere separatamente,
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre Di RU (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Catanzaro, 18 luglio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo