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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino
nella causa civile iscritta al n. 3460/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA Parte_1 con l'amministratore di sostegno avv. Ilaria Gioffrè
E
Controparte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Ilaria Gioffrè, come da procura in atti;
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) La casa di via Pietro D'Abano n. 51, di esclusiva proprietà della signora Parte_1 resta nella piena disponibilità della stessa con quanto in essa contenuto, essendosi il sig. CP_1
[...] già allontanato da diversi anni;
3) Il signor CP_1 si impegna a continuare a contribuire alle necessità primarie dei figli mediante corresponsione diretta agli stessi;
4) Il sig. Controparte_1 versa a titolo di assegno di mantenimento alla moglie, un importo mensile di € 200,00 entro il cinque di ogni mese. Detto importo sarà automaticamente rivalutato annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT;
5) Le parti si scambiano il consenso al rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio. ";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 27.4.1986 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1986 parte,
,
atto n. 00674, serie B00 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 10.3.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Marta Ienzi dott.ssa Francesca Cosentino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino
nella causa civile iscritta al n. 3460/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA Parte_1 con l'amministratore di sostegno avv. Ilaria Gioffrè
E
Controparte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Ilaria Gioffrè, come da procura in atti;
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) La casa di via Pietro D'Abano n. 51, di esclusiva proprietà della signora Parte_1 resta nella piena disponibilità della stessa con quanto in essa contenuto, essendosi il sig. CP_1
[...] già allontanato da diversi anni;
3) Il signor CP_1 si impegna a continuare a contribuire alle necessità primarie dei figli mediante corresponsione diretta agli stessi;
4) Il sig. Controparte_1 versa a titolo di assegno di mantenimento alla moglie, un importo mensile di € 200,00 entro il cinque di ogni mese. Detto importo sarà automaticamente rivalutato annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT;
5) Le parti si scambiano il consenso al rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio. ";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 27.4.1986 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1986 parte,
,
atto n. 00674, serie B00 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 10.3.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Marta Ienzi dott.ssa Francesca Cosentino