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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/11/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 24.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 661 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
; con l'Avv. Antonino Crudo Parte_1 Parte_2
appellanti
E
, con gli Avv.ti Fabrizio Controparte_1 Allegrini ed Elisabetta Paonessa
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Azione di regresso ex art. 11 Dpr 1124 del 1965. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 13.1.16 esponeva: CP_2
a) che in data 1.3.02, a seguito di infortunio sul lavoro, decedeva dipendente di Persona_1 [...] poiché rimaneva schiacciato sul banco di lavorazione di una lastra di marmo a causa della Parte_2 condotta tenuta dall'ulteriore dipendente, che, alla guida di una gru, in Persona_2 luogo di allontanarsi dal piano di lavoro in retromarcia, procedeva in avanti investendo;
Persona_1 b) che nel corso delle indagini esperite, si accertava che ra stato assunto da Per_2 Parte_2 quattro giorni prima del sinistro con semplice qualifica di fresatore;
c) che sia quale socio accomandatario e legale rappresentante di Parte_1 Parte_2 sia venivano sottoposti a procedimento penale per il decesso di;
Per_2 Persona_1 d) che definiva la sua posizione con sentenza di applicazione penale ex art. 444 c.p.p.; Per_2 e) che all'esito del primo grado di giudizio, il veniva condannato per il reato di cui all'art. 589 Pt_1 c.p. alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione con sentenza del tribunale di Vibo Valentia n° 279/08; f) che con sentenza n° 748/12 la Corte di Appello di Catanzaro dichiarava estinto il reato di cui all'art. 589 c.p. per intervenuta prescrizione;
g) che il aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello e la Suprema Pt_1 Corte, con sentenza del 4.4.13, aveva respinto il ricorso;
h) che in conseguenza del decesso di , aveva provveduto al pagamento della rendita Persona_1 CP_2 ai superstiti nella misura di euro 400.951,68.
2) Richiamati gli artt. 10 e 11 Dpr 1124/65, sosteneva il suo diritto di regresso nei confronti del CP_2 datore di lavoro in quanto in sede penale era stato dichiarato civilmente responsabile nei confronti della costituita parte civile e nei suoi confronti erano emerse violazioni dell'art. 2087 c.c., da porre in nesso di causa con l'infortunio mortale di . Persona_1
3) Concludeva chiedendo di accertare la fondatezza del diritto di regresso e la condanna in solido di e di a rimborsare la somma di euro 400.951,68. Parte_2 Parte_1
4) I due convenuti si costituivano sollevando eccezione di prescrizione triennale del diritto di regresso, atteso che la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro era divenuta irrevocabile il 4.4.13, mentre il ricorso introduttivo, pur depositato il 13.1.16, era stato notificato solo 20.5.16 e il 22.6.16. Nel merito sostenevano l'infondatezza della domanda di regresso perché l'infortunio mortale si era verificato per esclusiva responsabilità del dipendente il quale si era posto alla guida Per_2 dell'autogrù in modo improvviso e senza essere stato in alcun modo autorizzato, anzi contravvenendo alle precise disposizioni del con cui gli era stato vietata la conduzione dell'autogrù. In Pt_1 particolare, gli unici dipendenti autorizzati alla conduzione del mezzo erano e Persona_3
, entrambi presenti nel giorno del sinistro, mentre si era posto Persona_4 Per_2 alla guida nonostante i ripetuti appelli del di desistere da tale condotta. Da ultimo, i convenuti Per_3 contestavano l'entità della somma richiesta dall' in quanto eccessiva e sproporzionata anche in CP_2 ragione del prevalente concorso di colpa di Per_2
5) Con la sentenza impugnata il tribunale di Vibo Valentia ha accolto il ricorso con le seguenti motivazioni:
“
5. Innanzitutto è doveroso respingere l'eccezione decadenziale sollevata dai resistenti, giacché – nell'ipotesi d'intervenuta declaratoria dibattimentale della prescrizione del reato imputato al datore di lavoro (a fronte di un'imputazione penale inerente ai medesimi fatti generativi dell'obbligo di di corrispondere una rendita vitalizia al prestatore infortunato, ovvero ai suoi eredi) – il CP_2 termine triennale concesso dalla legge (all'Istituto assicurativo) per l'esercizio della rivalsa (nei confronti del datore) decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza (penale) di non doversi procedere (per prescrizione), e non già dalla data d'emanazione della sentenza (non ancora divenuta irrevocabile): quanto sopra, conformemente a Cass., Sez. Lav., sent. n. 4225/2016, giusta la quale «Come evidenziato da Cass. n. 5947 del 2008, la sentenza delle Sezioni Unite n. 3288 del 1997, interpretata alla stregua del tenore della motivazione ed in particolare del suo paragrafo e), aveva dato rilievo al momento della irrevocabilità della pronuncia e non al momento della sua emissione, affermando che “…l'ultimo comma dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 contempla, nelle norme contenute nelle due parti del comma, due fattispecie diverse, previste allorché esisteva la pregiudizialità penale, delle quali la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, e la seconda, invece, dall'esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (pronunciata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi dipendenti o dello stesso infortunato); correlativamente l'azione di regresso dell' CP_2 soggiace , nella prima ipotesi (ai sensi della prima parte dell'ultimo comma dell'art. 112 su richiamato) al termine triennale di decadenza che (insuscettibile di interruzione) decorre dalla data della sentenza penale di non doversi procedere (id est: dal momento del suo passaggio in giudicato), e, nella seconda ipotesi (ai sensi dell'ultima parte dell'ultima parte dello stesso art. 112), al termine triennale di prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna”. [...] Ritiene il Collegio condivisibile il principio di diritto espresso da Cass. n. 5947 del 2008, in sintonia con S.U. n. 3288 del 1997 (vedi pure Cass. n. 5812 del 1996 e n. 10097 del 1998) secondo cui, in tema di infortunio sul lavoro per il quale sia stata esercitata l'azione penale, ove il relativo processo si sia concluso con sentenza di non doversi procedere, il termine triennale di decadenza previsto per l'esercizio dell'azione di regresso dell' , di cui all'art. 112 del d.P.R. n. CP_2 1124 del 1965, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale e non dalla mera emanazione della sentenza, non essendovi stato un accertamento dei fatti-reato da parte del giudice penale. [...] Premesso che nella fattispecie in esame è stata esercitata l'azione penale e il giudizio si è concluso in sede dibattimentale con sentenza di proscioglimento per essere il reato estinto per prescrizione, il dies a quo del termine triennale per l'esercizio dell'azione di regresso dell' non CP_2 poteva che decorrere dal momento della irrevocabilità di tale pronuncia. [...] Né rispetto a tale soluzione contrasta la recente pronuncia di questa Corte n. 1061 del 2012, la quale, come può evincersi dalla sua motivazione, essendo chiamata a decidere circa il decorso del termine in fattispecie in cui era stato emesso decreto di archiviazione, ha richiamato e condiviso l'orientamento espresso da Cass. n. 11722 del 2000. Questa aveva rilevato che, potendo intervenire il provvedimento liberatorio del giudice penale non solo nella fase dibattimentale ma anche nel momento della chiusura delle indagini preliminari, occorreva definire il concetto di “passaggio in giudicato”, esclusivo della sentenza dibattimentale, non potendo a questa limitarsi l'ambito di operatività della disposizione in esame. [...] La Corte ha dunque precisato che, per sentenza “passata in giudicato” deve necessariamente intendersi, qualora si tratti di provvedimento adottato nella fase precedente al dibattimento, “quel provvedimento che preclude, se non nella presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell'avvio di nuove indagini, il che certamente è per la sentenza di non luogo a procedere, essendo subordinata la sua revoca al sopravvenire o alla successiva scoperta di nuove fonti di prova (articolo 434 del codice di procedura penale). Ma ciò vale anche per il decreto di archiviazione emesso ai sensi dell'articolo 409 dello stesso codice, essendo anche esso assistito, diversamente da quanto era previsto per il provvedimento di cui all'articolo 74 del codice del 1930, da una – sia pure più limitata – efficacia preclusiva, essendo la sua rimozione subordinata a una autorizzazione del giudice, (articolo 414), la cui mancanza determina non solo l'impossibilità per il pubblico ministero di dare nuovo inizio alle indagini preliminari ma anche impedisce l'esercizio della azione penale che abbia per oggetto quei medesimi fatti e sia rivolta nei confronti della medesima persona (Corte cost., sent. n.27 del 1995; Cass. pen. 6 luglio 1999, n. 4717). In tal caso, dunque, l'azione di regresso esperibile dall' contro il datore di lavoro, civilmente responsabile CP_2 dell'infortunio sul lavoro di un suo dipendente, prevista l'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è assoggettata al termine triennale di decadenza (insuscettibile d'interruzione), decorrente dalla data di emissione del provvedimento che, ancorché adottato nella fase precedente al dibattimento, precluda, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell'avvio di nuove indagini e l'esercizio dell'azione penale nei confronti della medesima persona. Con la conseguenza che, ove sia stato emesso, ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen., decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalle relative date di emissione, trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzate dal giudice”. [...] Tali regole non rilevano nella fattispecie in esame, alla quale resta applicabile il principio espresso da S.U. n. 3288 del 1997 (pronuncia che, peraltro, è stata espressamente richiamata e condivisa anche dalla sopra citata sentenza n. 1061 del 2012). [...] Alla luce di ciò, deve concludersi che, in relazione alla prima delle due ipotesi previste dall'ultimo comma dell'articolo 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, essendosi dato inizio al procedimento penale per l'accertamento delle responsabilità a carico del datore di lavoro per l'evento occorso al lavoratore ed essendo stata emessa sentenza dibattimentale di proscioglimento per essere il reato estinto per prescrizione, il dies a quo del termine triennale per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell' decorre dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile». CP_2 5.1. Orbene, nella vicenda in commento la sentenza penale presupposta (declaratoria della prescrizione) è stata pronunciata il 4 aprile 2016, mentre il deposito del ricorso (incardinato da
è avvenuto il 13 gennaio 2016, dunque entro il triennio decorrente dalla data CP_2 dell'acquisizione – da parte della statuizione penale sopraddetta – della caratteristica dell'irrevocabilità.
6. Ciò chiarito, nel merito le contestazioni avversarie (all'azione di rivalsa) sono generiche, e insuscettibili di procurare ai resistenti l'utilità sperata (ossia la reiezione delle rivendicazioni avanzate da , poiché la circostanza – ventilata dagli intimati – dell'esclusiva responsabilità CP_2 (nella causazione del sinistro mortale) del dipendente postosi alla guida del mezzo (con epilogo esiziale per un collega dell'autista, deceduto a seguito del trauma toracico riportato nell'impatto dell'automezzo con il suo corpo) non può essere predicata – come pure prospettato da – sulla Pt_1 scorta dell'anormalità del comportamento del guidatore, resosi (ad avviso del resistente, del tutto autonomamente e senza previa ricezione d'istruzioni in quel senso) autista del mezzo di trasporto: il dato dell'immediata accessibilità – da parte di tutti i presenti sul posto di lavoro (e come ammesso dal medesimo – delle chiavi d'accensione di molti macchinari (e dello stesso mezzo Pt_1 movimentato in occasione dell'incidente) non sarebbe valso a garantire al convenuto l'irresponsabilità, ma anzi avrebbe dovuto ritenersi semmai accrescitivo sia del dovere di vigilanza incombente sul datore, sia di quello di controllo – e, se del caso, d'impedimento – di tutti quei comportamenti (potenzialmente pregiudizievoli) rientranti pur sempre nell'alveo della prevedibilità, e non certamente caratterizzati da profili di assoluta esorbitanza o plateale discostamento rispetto a un canone di normalità e di regolarità eziologica.
7. Lo scenario tratteggiato sopra si rispecchia negli avvenimenti della fattispecie qui disaminata, nel contesto della quale uno dei prestatori dell'azienda – si poneva al volante di un camion, Per_2 provocando – fra l'altro – il decesso di un collega attraverso un atto di guida – risoltosi nell'avanzamento del mezzo anziché nel suo indietreggiamento – evidentemente frutto di sue gravissime lacune nella padronanza del veicolo, cui il resistente (e la compagine sociale) avrebbero potuto e dovuto opporsi, adottando tutte le cautele (compresa, se del caso, la definitiva estrazione delle chiavi dal cruscotto e l'abbandono della prassi – estremamente rischiosa di per sé – della conservazione di esse all'interno di ciascun veicolo, alla mercé di qualsiasi avventore, quand'anche interno all'organico datoriale) funzionali a realizzare il risultato di rendere – per il lavoratore inesperto (e indipendentemente dalla superfluità o essenzialità di un titolo abilitativo ipoteticamente richiesto per la conduzione di un dato mezzo) – impossibile l'azionamento di un veicolo.
7.1. Né, peraltro, si riesce ad afferrare – contrariamente a quanto sostenuto da – la ragione Pt_1 in forza della quale si sarebbe proditoriamente impossessato dell'automezzo, e – Per_2 nonostante le ammonizioni (ad avviso di finanche ripetute) a desistere dalla condotta di guida Pt_1 intrapresa (oltretutto accompagnate – secondo lo stesso resistente-persona fisica – da imprecazioni all'indirizzo del dipendente anzidetto) – avrebbe pervicacemente conservato il controllo del camion, salvo poi rivelarsi talmente inadeguato alla guida da non saper distinguere fra marcia avanti e indietro: constatazione da cui discende una valutazione d'inattendibilità della ricostruzione avversaria, la presa d'atto della cui fumosità rende superflua l'apertura di un'istruttoria.
8. Chiarito quanto sopra circa la positiva sussistenza dei presupposti per il regresso attoreo, le censure rivolte all'ammontare preteso da appaiono, infine, stilistiche e aspecifiche, dunque CP_2 incapaci d'invalidare i calcoli compiuti dall'Ente per giungere alla quantificazione del dovuto.
9. Per tutto quanto appena illustrato, allora, la domanda va accolta integralmente, ma la controvertibilità delle circostanze sottese alla disputa consigliano la compensazione integrale fra le parti delle spese giudiziali”.
6) Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 denunciando: 6.1) violazione dell'art. 112 Dpr 1124/65 per avere il tribunale respinto l'eccezione di
“decadenza/prescrizione” richiamandosi alla pronuncia di legittimità n° 4225/16 senza tener conto della pronuncia delle Sezioni Unite n° 5160/15, nonché della successiva pronuncia n° 12631/21, secondo cui il termine di decadenza decorre dalla emissione della sentenza di non doversi procedere, non dal suo passaggio in giudicato, per cui il tribunale avrebbe dovuto dichiarare la decadenza in cui era incorso dal momento che la sentenza di appello dichiarativa della prescrizione era stata CP_2 adottata il 9.5.12, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio era stato depositato solo il 13.1.16. In ogni caso, la decadenza triennale era maturata anche ad accedere alla tesi del decorso del relativo termine dal passaggio in giudicato della sentenza di appello dichiarativa della prescrizione. La statuizione di non doversi procedere assunta dalla Corte di Appello di Catanzaro, infatti, non era stata impugnata in cassazione, sicché essa era passata in giudicato già in data 23.10.12, ovvero quando era inutilmente spirato il termine per la relativa impugnazione. Il tutto trovava conferma in quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 182/21, emesso con riferimento all'art. 578 c.p.p., dovendosi evidenziare che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello del 2012 era stato proposto non con riferimento alla prescrizione, ma avverso le sole statuizioni civili in tale sentenza contenute. Inoltre, nel caso di specie era comunque maturato il termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 Dpr 1124/65, decorrente dalla data di passaggio in giudicato, avvenuto il 26.5.05, della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. a carico del dipendente che, con la sua Per_2 condotta, aveva cagionato materialmente il decesso di . Ciò anche alla luce del fatto che Persona_1
pur avendo dedotto di aver interrotto la prescrizione con note asseritamente datate 28.1.14, in CP_2 realtà non aveva in alcun modo documentato tale circostanza. Ancora, la sentenza del 4.4.13, con cui la Corte di cassazione aveva respinto il ricorso proposto avverso la sentenza di appello 748/12, doveva ritenersi quale vera e propria sentenza di condanna, sicché il termine di cui all'art. 112 Dpr 1124/65 era nel caso di specie di prescrizione, che doveva ritenersi inutilmente maturato in quanto aveva CP_2 notificato il ricorso introduttivo alle parti convenute nelle date del 20.5.16 e 22.6.16, dunque ben oltre i tre anni dalla pronuncia di legittimità del 13.1.16. E che il termine di cui all'art. 112 citato fosse di prescrizione e non di decadenza era stato confermato dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n° 5160/15.
6.2) nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa, dell'art. 127 ter c.p.c. e nullità del provvedimento di fissazione della trattazione scritta adottato dal giudice in data 31.12.22 (non 31.12.23). Il giudice aveva dapprima disposto, con ordinanza del 17.12.20, l'acquisizione degli atti del procedimento penale n. 510/02 R.G.N.R. iscritto presso il Tribunale penale di Vibo Valentia, nonché della sentenza penale emessa nei confronti di successivamente, Persona_2 con ordinanza del 10.2.22, aveva dato atto che non erano stati ancora acquisiti gli atti del procedimento penale, rinviando all'udienza del 12.1.23 per la valutazione delle istanze istruttorie;
dopo di che, con provvedimento del 31.12.22, aveva disposto la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12.1.23, al cui esito pronunciava inaspettatamente sentenza, malgrado tale udienza fosse destinata alla sola valutazione delle istanze istruttorie. Tanto ciò vero che entrambe le parti, con le note di trattazione scritta depositate il 3.1.23 e il 9.1.23 aveva preso posizione solo su tali istanze. La conseguenza era che gli appellanti non avevano potuto discutere la causa poiché facevano affidamento sulla natura solo interlocutoria dell'udienza del 12.1.23. Il provvedimento di fissazione della trattazione scritta per l'udienza del 12.1.23, inoltre, era stato emesso in violazione dell'art. 127 ter c.p.c. ratione temporis applicabile, poiché lo stesso era stato comunicato il 31.12.22 senza il rispetto del termine di 15 giorni e senza chiarire le ragioni di urgenza sottese alla mancata concessione del suddetto termine. Ancora, il giudice aveva revocato l'ordinanza istruttoria di ammissione dei documenti citati in assenza di motivazione e benché l'acquisizione della sentenza di patteggiamento relativa ad fosse stata disposta su accordo di entrambe le parti. L'acquisizione di tale Per_2 sentenza era necessaria: 1) per individuare il passaggio in giudicato della stessa (quindi per affrontare compiutamente il tema dell'eccezione ex art. 112 dpr 1122/1965 ); 2) per determinare la portata del capo d'imputazione in danno dello stesso 3) per determinare la Per_2 cooperazione colposa del defunto e sventurato sig. ; 4) per determinare la mancanza Persona_1 di colpa in capo a e della sua azienda (o eventualmente la gradazione della colpa Parte_1 stessa). Il tribunale, infine, aveva respinto le istanze di prova orale e di ammissione di Ctu in assenza di motivazione o, comunque, con motivazione del tutto illogica, mentre il tribunale avrebbe dovuto considerare che le deposizioni testimoniali erano essenziali per accertare il comportamento abnorme di ella verificazione del sinistro mortale, così come la invocata CTU avrebbe consentito CP_3 di apprezzare come all'interno della struttura lavorativa tutte le disposizioni tendenti alla sicurezza dei lavoratori erano perfettamente rispettate.
6.3) motivazione illogica e superficiale perché il tribunale aveva accolto la domanda di regresso proposta da senza procedere ad una autonoma ricostruzione dei fatti, e per la verità senza CP_2 nemmeno prendere in considerazione le argomentazioni contenute nelle sentenze penali di primo e secondo grado, ma solo sulla base di una non meglio chiarita inattendibilità della ricostruzione di cui alla memoria di costituzione in sé considerata. Il tribunale, senza dare sfogo alle istanze istruttorie, aveva apoditticamente affermato una “non predicabilità” della esclusiva responsabilità di
[...] nella verificazione dell'evento; ciò, al contrario, sarebbe emerso ove il giudice di primo Per_2 grado avesse consentito l'escussione dei testi delle parti convenute.
6.4) l'errore del tribunale per non aver valutato la colposa cooperazione del deceduto , Persona_1 che aveva compiuto l'operazione di posa della lastra di marmo sul macchinario nonostante consapevole del fatto (pericoloso) che alla guida del mezzo si era “proditoriamente” posto un soggetto non autorizzato a farlo. Anche tale circostanza sarebbe emersa ove il giudice avesse ammesso le istanze istruttorie volte all'assunzione delle testimonianze indicate con la memoria di costituzione e all'espletamento di Ctu.
6.5) l'errore del tribunale per non aver ridotto la somma oggetto di regresso in considerazione della cooperazione colposa dello sfortunato sig. e della “dinamica dei fatti antecedenti e Persona_1 successivi all'evento, all' adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro e anche alle condizioni economiche dell'impresa (doc. 15), giusta i benefici previsti dalla L. n. 145/2018 a favore del datore di lavoro.
7) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. CP_2
8) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9) Preliminarmente occorre dare atto che, a seguito del decesso sul luogo di lavoro di Persona_1 in data 1.3.02, , legale rappresentante di e datore di lavoro del Parte_1 Parte_2 deceduto, è stato sottoposto a procedimento penale che ha avuto i seguenti sviluppi:
9.1) con sentenza n° 279/08 del tribunale di Vibo Valentia, il è stato condannato alla pena di Pt_1 anni 1 e mesi 8 di reclusione per il reato di omicidio colposo di cui al capo h) della rubrica, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile e al pagamento di una provvisionale di euro 100.000,00;
9.2) con sentenza n° 748/12 della Corte di Appello di Catanzaro, emessa su appello del la Pt_1 sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata con dichiarazione di non doversi procedere per il reato di cui all'art. 589, comma 2, c.p. in quanto estinto per prescrizione, mentre è stata confermata la statuizione di condanna del al risarcimento dei danni ex art. 538 c.p.p. in favore Pt_1 della costituita parte civile
9.3) avverso tale sentenza il ha proposto ricorso per cassazione, che la Suprema Corte ha Pt_1 respinto con sentenza del 4.4.13.
10) Tanto chiarito, l'appello deve essere respinto.
11) Quanto al primo motivo, lo stesso è infondato perché il caso di specie è caratterizzato dall'avvenuto esercizio dell'azione penale e dallo svolgimento del processo in sede dibattimentale, sicché si versa nell'ipotesi di termine di decadenza ex art. 112 Dpr 1124/65, che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato di cui all'art. 589, comma 2 e che nel caso di specie non è inutilmente decorso, in quanto termine di decadenza e non di prescrizione, poiché ha tempestivamente proposto la domanda giudiziale di regresso, ovvero con il tempestivo CP_2 compimento dell'atto previsto dalla legge (art. 2966 c.c.).
12) Tanto è stato chiarito, non solo con la pronuncia di legittimità n° 4225/16, correttamente citata dal giudice di primo grado, ma ancor prima con pronuncia n° 5947/08.
13) In particolare, con tale ultima sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito che In tema di infortunio sul lavoro per il quale sia stata esercitata l'azione penale, ove il relativo processo si sia concluso con sentenza di non doversi procedere, il termine triennale di decadenza previsto per l'esercizio dell'azione di regresso dell , di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, decorre dalla data CP_2 del passaggio in giudicato della sentenza penale e non dalla mera emanazione della sentenza, non essendovi stato un accertamento dei fatti-reato da parte del giudice penale.
14) Il principio è stato appunto ribadito con sentenza n° 4225/16 secondo cui: In tema di infortunio sul lavoro per il quale sia stata esercitata l'azione penale, ove il relativo processo si sia concluso con sentenza di non doversi procedere o (come nella specie) in sede dibattimentale per essersi il reato estinto a seguito d'intervenuta prescrizione, il termine triennale di decadenza previsto per l'esercizio dell'azione di regresso dell decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale CP_2 e non dalla mera emanazione della sentenza, non essendovi stato un accertamento dei fatti-reato da parte del giudice penale.
15) Quanto alla pronuncia delle Sezioni Unite n° 5160/15, essa aveva riferimento ad un caso di mancato inizio del procedimento penale, che nel caso di specie, al contrario, vi è stato.
16) Non resta che rilevare in fatto che la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato di cui all'art. 589 c.p. è passata in giudicato in data 4.4.13, mentre il deposito della domanda giudiziale dell' è avvenuto il 13.1.16, dunque prima dei tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza CP_2 di appello n° 748/12, essendo irrilevante, non trattandosi di termine di prescrizione, che il ricorso introduttivo sia stato notificato da nel maggio e nel giugno 2016. CP_2
17) Né può sostenersi, come fatto dagli appellanti, che la pronuncia dichiarativa della prescrizione era passata in giudicato già nel 2012, allorquando è stata emessa la sentenza di appello, perché tale statuizione non sarebbe stata censurata in cassazione.
18) Proprio perché all'esito dei tre gradi del giudizio penale è stata radicalmente esclusa la ricostruzione del , secondo cui il sinistro era avvenuto a causa di un comportamento abnorme Pt_1 di che si era posto alla guida dell'autogru nonostante le contrarie direttive aziendali e Per_2 del collega il procedimento penale è stato definito con pronuncia dichiarativa della prescrizione Per_3 e con condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile ai sensi dell'art. 538 c.p.p.
19) Il tutto alla luce dell'orientamento penale, peraltro citato dallo stesso nel ricorso per Pt_1 cassazione dal medesimo prodotto agli atti di questo giudizio, secondo cui: All'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. (Cass. SSUU n° 35490/09).
20) Ed è del tutto evidente che il ricorso per cassazione in atti è stato proposto per censurare la sentenza di appello n° 748/12 con cui, da un lato, era stata ravvisata la colpa del , dall'altro Pt_1 negato il comportamento abnorme di entrambi costituenti i necessari presupposti sia Per_2 della pronuncia dichiarativa della prescrizione del reato di cui all'art. 589 c.p., sia della conferma della condanna del al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile assunta dal Pt_1 giudice di primo grado.
21) Non si comprende, poi, in che modo possa ritenersi una sentenza di condanna, con conseguente natura di prescrizione del termine triennale di cui all'art. 112, ultimo comma, Dpr 1124/65, quella emessa dalla Corte di cassazione il 4.4.13. Con tale sentenza, infatti, la Corte si è limitata a respingere il ricorso proposto dal così confermando la pronuncia dichiarativa della prescrizione assunta Pt_1 dal giudice di appello. Il tutto dovendosi ribadire che nel caso di specie si versa nell'ipotesi di termine di decadenza ex art. 112, penultimo comma, Dpr 1124/65, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale dichiarativa della prescrizione, come chiarito dalle citate pronunce 4225/16 e 5947/08.
22) È infine infondato l'argomento secondo cui il termine di prescrizione triennale sarebbe maturato perché esso avrebbe cominciato il suo corso sin dal 2005 con il passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. relativa ad Ribadito che nel caso di specie si tratta Per_2 di termine di decadenza e non di prescrizione, nel caso di specie si tratta dell'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro ex art. 11 Dpr 1124/65, non dell'ulteriore imputato per il sinistro occorso, sicché deve aversi riguardo solo alla definizione del processo penale a carico del datore di lavoro con sentenza passata in giudicato.
23) Quanto al secondo motivo di appello, deve da subito precisarsi che i vizi lamentati dagli appellanti non potrebbero comunque condurre ad una regressione del procedimento innanzi al giudice di primo grado.
24) A ciò si aggiunga che gli appellanti fanno riferimento ad una violazione del diritto di difesa consistente nel fatto che il tribunale ha pronunciato sentenza senza acquisire la sentenza di patteggiamento resa nei confronti di e gli atti del procedimento penale di primo grado Per_2 sfociato nella sentenza penale di primo grado n° 279/08 a carico del Pt_1
25) Senonché, sotto il primo profilo si osserva che già nel ricorso introduttivo aveva CP_2 espressamente dedotto che aveva definito la sua posizione con sentenza di applicazione Per_2 pena ex art. 444 c.p.p. e che comunque tale sentenza, prodotta dagli appellanti, si acquisisce nel presente grado di giudizio;
mentre sotto il secondo profilo si osserva che aveva prodotto gli atti CP_2 del procedimento penale di primo grado già in sede di ricorso introduttivo (all. 15 denominato “copia atti penali”), senza che gli appellanti abbiano chiarito, nemmeno in questo grado di giudizio, per quale ragione la produzione documentale di primo grado di sarebbe insufficiente, con l'ulteriore CP_2 conseguenza che l'ordinanza istruttoria resa dal tribunale sul punto si rilevava del tutto superflua.
26) Quanto al terzo motivo di appello, lo stesso deve essere respinto perché, come più volte detto, nel processo penale a carico del vi è stata la costituzione di parte civile dei familiari del deceduto Pt_1
e il definitivo esito è stato quello di condanna dell'imputato a risarcire la costituita parte Persona_1 civile dei danni derivanti dal decesso, da liquidare in separato processo con una provvisionale di euro 100.000,00.
27) Ne consegue che nel caso di specie è stata definitivamente ravvisata la responsabilità civile del per la morte di ai sensi dell'art. 10 Dpr 1124/65, sicché deve farsi applicazione Pt_1 Persona_1 del successivo art. 11, comma 2, secondo cui: La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.
28) In altre parole, il definitivo accoglimento dell'azione civile esercitata nel processo penale è sufficiente ad accogliere le ragioni dell' per il rimborso delle somme versate dall'ente ai sensi CP_2 dell'art. 11, comma primo, Dpr 1124/65.
29) L'ulteriore conseguenza è che le istanze istruttorie su cui gli appellanti insistono si rilevano del tutto superflue al fine di decidere.
30) Il quarto di appello è inammissibile. Ciò in quanto il motivo ha ad oggetto una circostanza, quella della presunta cooperazione colposa del deceduto , che compare solo in grado di appello, Persona_1 non essendo stata nemmeno dedotta con la memoria di costituzione nel primo grado di giudizio. Tanto ciò vero che i capitoli di prova su cui gli appellanti insistono non fanno alcun riferimento alla condotta tenuta dal deceduto in occasione del sinistro.
31) Infine, è manifestamente infondato anche il quinto ed ultimo motivo di appello relativo ad una riduzione della somma richiesta da Quanto alla presunta cooperazione colposa del deceduto, si CP_2 è già detto. Per il resto si rileva che con la memoria di costituzione in giudizio, gli odierni appellanti si limitavano a dedurre, in modo del tutto generico, che la somma richiesta da risultava CP_2
“eccessiva, sproporzionata e sganciata da qualsivoglia riferimento normativo”, senza alcuna deduzione volta a chiarire tale affermazione, nonché si faceva riferimento al “prevalente concorso di colpa” di non del deceduto , di cui si parla solo in appello. Ora, per come Per_2 Persona_1 proposta la domanda di riduzione della somma nel primo grado di giudizio, dunque con il riferimento al solo si rileva che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'azione Per_2 dell a norma degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nei confronti del datore di lavoro CP_2 per conseguire la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, quando il fatto sia imputabile agli incaricati dello stesso datore di lavoro, ha fondamento nella responsabilità solidale del primo e, pertanto, può essere esercitata indipendentemente dalla partecipazione al processo degli altri condebitori, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in quanto l'art. 1292 c.c., postulando la totalità dell'adempimento dell'obbligazione da parte di un solo obbligato con effetto liberatorio per tutti gli altri, consente l'accertamento giudiziale e la conseguente condanna nei confronti del solo obbligato prescelto dal creditore, essendo irrilevante a tal fine ogni questione relativa ai rapporti interni fra gli obbligati e salva restando, d'altra parte, la facoltà del giudice (ove il caso concreto ne suggerisca l'opportunità) di ordinare l'intervento del terzo cui ritenga comune la causa (tra le altre, Cass. 26910/23). Quanto, infine, alle condizioni economiche dell'impresa, si tratta di circostanza anche questa dedotta solo in appello, come tale inammissibile, e che comunque può rilevare, ai sensi dell'art. 11 Dpr 1124/65, solo con riferimento alle modalità di esecuzione dell'obbligazione, non ai fini di una riduzione della somma dovuta all' come sostenuto con il CP_2 quinto motivo di gravame.
32) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
33) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia dichiarato dagli stessi appellanti (euro 500.951,68) e della complessità e del numero delle questioni trattate.
34) Dal tenore della decisione discende per gli appellanti l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e da Parte_1 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n° 20/23, così Parte_2 provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 15.000,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 15.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 24.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 661 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
; con l'Avv. Antonino Crudo Parte_1 Parte_2
appellanti
E
, con gli Avv.ti Fabrizio Controparte_1 Allegrini ed Elisabetta Paonessa
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Azione di regresso ex art. 11 Dpr 1124 del 1965. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 13.1.16 esponeva: CP_2
a) che in data 1.3.02, a seguito di infortunio sul lavoro, decedeva dipendente di Persona_1 [...] poiché rimaneva schiacciato sul banco di lavorazione di una lastra di marmo a causa della Parte_2 condotta tenuta dall'ulteriore dipendente, che, alla guida di una gru, in Persona_2 luogo di allontanarsi dal piano di lavoro in retromarcia, procedeva in avanti investendo;
Persona_1 b) che nel corso delle indagini esperite, si accertava che ra stato assunto da Per_2 Parte_2 quattro giorni prima del sinistro con semplice qualifica di fresatore;
c) che sia quale socio accomandatario e legale rappresentante di Parte_1 Parte_2 sia venivano sottoposti a procedimento penale per il decesso di;
Per_2 Persona_1 d) che definiva la sua posizione con sentenza di applicazione penale ex art. 444 c.p.p.; Per_2 e) che all'esito del primo grado di giudizio, il veniva condannato per il reato di cui all'art. 589 Pt_1 c.p. alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione con sentenza del tribunale di Vibo Valentia n° 279/08; f) che con sentenza n° 748/12 la Corte di Appello di Catanzaro dichiarava estinto il reato di cui all'art. 589 c.p. per intervenuta prescrizione;
g) che il aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello e la Suprema Pt_1 Corte, con sentenza del 4.4.13, aveva respinto il ricorso;
h) che in conseguenza del decesso di , aveva provveduto al pagamento della rendita Persona_1 CP_2 ai superstiti nella misura di euro 400.951,68.
2) Richiamati gli artt. 10 e 11 Dpr 1124/65, sosteneva il suo diritto di regresso nei confronti del CP_2 datore di lavoro in quanto in sede penale era stato dichiarato civilmente responsabile nei confronti della costituita parte civile e nei suoi confronti erano emerse violazioni dell'art. 2087 c.c., da porre in nesso di causa con l'infortunio mortale di . Persona_1
3) Concludeva chiedendo di accertare la fondatezza del diritto di regresso e la condanna in solido di e di a rimborsare la somma di euro 400.951,68. Parte_2 Parte_1
4) I due convenuti si costituivano sollevando eccezione di prescrizione triennale del diritto di regresso, atteso che la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro era divenuta irrevocabile il 4.4.13, mentre il ricorso introduttivo, pur depositato il 13.1.16, era stato notificato solo 20.5.16 e il 22.6.16. Nel merito sostenevano l'infondatezza della domanda di regresso perché l'infortunio mortale si era verificato per esclusiva responsabilità del dipendente il quale si era posto alla guida Per_2 dell'autogrù in modo improvviso e senza essere stato in alcun modo autorizzato, anzi contravvenendo alle precise disposizioni del con cui gli era stato vietata la conduzione dell'autogrù. In Pt_1 particolare, gli unici dipendenti autorizzati alla conduzione del mezzo erano e Persona_3
, entrambi presenti nel giorno del sinistro, mentre si era posto Persona_4 Per_2 alla guida nonostante i ripetuti appelli del di desistere da tale condotta. Da ultimo, i convenuti Per_3 contestavano l'entità della somma richiesta dall' in quanto eccessiva e sproporzionata anche in CP_2 ragione del prevalente concorso di colpa di Per_2
5) Con la sentenza impugnata il tribunale di Vibo Valentia ha accolto il ricorso con le seguenti motivazioni:
“
5. Innanzitutto è doveroso respingere l'eccezione decadenziale sollevata dai resistenti, giacché – nell'ipotesi d'intervenuta declaratoria dibattimentale della prescrizione del reato imputato al datore di lavoro (a fronte di un'imputazione penale inerente ai medesimi fatti generativi dell'obbligo di di corrispondere una rendita vitalizia al prestatore infortunato, ovvero ai suoi eredi) – il CP_2 termine triennale concesso dalla legge (all'Istituto assicurativo) per l'esercizio della rivalsa (nei confronti del datore) decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza (penale) di non doversi procedere (per prescrizione), e non già dalla data d'emanazione della sentenza (non ancora divenuta irrevocabile): quanto sopra, conformemente a Cass., Sez. Lav., sent. n. 4225/2016, giusta la quale «Come evidenziato da Cass. n. 5947 del 2008, la sentenza delle Sezioni Unite n. 3288 del 1997, interpretata alla stregua del tenore della motivazione ed in particolare del suo paragrafo e), aveva dato rilievo al momento della irrevocabilità della pronuncia e non al momento della sua emissione, affermando che “…l'ultimo comma dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 contempla, nelle norme contenute nelle due parti del comma, due fattispecie diverse, previste allorché esisteva la pregiudizialità penale, delle quali la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, e la seconda, invece, dall'esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (pronunciata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi dipendenti o dello stesso infortunato); correlativamente l'azione di regresso dell' CP_2 soggiace , nella prima ipotesi (ai sensi della prima parte dell'ultimo comma dell'art. 112 su richiamato) al termine triennale di decadenza che (insuscettibile di interruzione) decorre dalla data della sentenza penale di non doversi procedere (id est: dal momento del suo passaggio in giudicato), e, nella seconda ipotesi (ai sensi dell'ultima parte dell'ultima parte dello stesso art. 112), al termine triennale di prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna”. [...] Ritiene il Collegio condivisibile il principio di diritto espresso da Cass. n. 5947 del 2008, in sintonia con S.U. n. 3288 del 1997 (vedi pure Cass. n. 5812 del 1996 e n. 10097 del 1998) secondo cui, in tema di infortunio sul lavoro per il quale sia stata esercitata l'azione penale, ove il relativo processo si sia concluso con sentenza di non doversi procedere, il termine triennale di decadenza previsto per l'esercizio dell'azione di regresso dell' , di cui all'art. 112 del d.P.R. n. CP_2 1124 del 1965, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale e non dalla mera emanazione della sentenza, non essendovi stato un accertamento dei fatti-reato da parte del giudice penale. [...] Premesso che nella fattispecie in esame è stata esercitata l'azione penale e il giudizio si è concluso in sede dibattimentale con sentenza di proscioglimento per essere il reato estinto per prescrizione, il dies a quo del termine triennale per l'esercizio dell'azione di regresso dell' non CP_2 poteva che decorrere dal momento della irrevocabilità di tale pronuncia. [...] Né rispetto a tale soluzione contrasta la recente pronuncia di questa Corte n. 1061 del 2012, la quale, come può evincersi dalla sua motivazione, essendo chiamata a decidere circa il decorso del termine in fattispecie in cui era stato emesso decreto di archiviazione, ha richiamato e condiviso l'orientamento espresso da Cass. n. 11722 del 2000. Questa aveva rilevato che, potendo intervenire il provvedimento liberatorio del giudice penale non solo nella fase dibattimentale ma anche nel momento della chiusura delle indagini preliminari, occorreva definire il concetto di “passaggio in giudicato”, esclusivo della sentenza dibattimentale, non potendo a questa limitarsi l'ambito di operatività della disposizione in esame. [...] La Corte ha dunque precisato che, per sentenza “passata in giudicato” deve necessariamente intendersi, qualora si tratti di provvedimento adottato nella fase precedente al dibattimento, “quel provvedimento che preclude, se non nella presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell'avvio di nuove indagini, il che certamente è per la sentenza di non luogo a procedere, essendo subordinata la sua revoca al sopravvenire o alla successiva scoperta di nuove fonti di prova (articolo 434 del codice di procedura penale). Ma ciò vale anche per il decreto di archiviazione emesso ai sensi dell'articolo 409 dello stesso codice, essendo anche esso assistito, diversamente da quanto era previsto per il provvedimento di cui all'articolo 74 del codice del 1930, da una – sia pure più limitata – efficacia preclusiva, essendo la sua rimozione subordinata a una autorizzazione del giudice, (articolo 414), la cui mancanza determina non solo l'impossibilità per il pubblico ministero di dare nuovo inizio alle indagini preliminari ma anche impedisce l'esercizio della azione penale che abbia per oggetto quei medesimi fatti e sia rivolta nei confronti della medesima persona (Corte cost., sent. n.27 del 1995; Cass. pen. 6 luglio 1999, n. 4717). In tal caso, dunque, l'azione di regresso esperibile dall' contro il datore di lavoro, civilmente responsabile CP_2 dell'infortunio sul lavoro di un suo dipendente, prevista l'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è assoggettata al termine triennale di decadenza (insuscettibile d'interruzione), decorrente dalla data di emissione del provvedimento che, ancorché adottato nella fase precedente al dibattimento, precluda, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell'avvio di nuove indagini e l'esercizio dell'azione penale nei confronti della medesima persona. Con la conseguenza che, ove sia stato emesso, ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen., decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalle relative date di emissione, trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzate dal giudice”. [...] Tali regole non rilevano nella fattispecie in esame, alla quale resta applicabile il principio espresso da S.U. n. 3288 del 1997 (pronuncia che, peraltro, è stata espressamente richiamata e condivisa anche dalla sopra citata sentenza n. 1061 del 2012). [...] Alla luce di ciò, deve concludersi che, in relazione alla prima delle due ipotesi previste dall'ultimo comma dell'articolo 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, essendosi dato inizio al procedimento penale per l'accertamento delle responsabilità a carico del datore di lavoro per l'evento occorso al lavoratore ed essendo stata emessa sentenza dibattimentale di proscioglimento per essere il reato estinto per prescrizione, il dies a quo del termine triennale per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell' decorre dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile». CP_2 5.1. Orbene, nella vicenda in commento la sentenza penale presupposta (declaratoria della prescrizione) è stata pronunciata il 4 aprile 2016, mentre il deposito del ricorso (incardinato da
è avvenuto il 13 gennaio 2016, dunque entro il triennio decorrente dalla data CP_2 dell'acquisizione – da parte della statuizione penale sopraddetta – della caratteristica dell'irrevocabilità.
6. Ciò chiarito, nel merito le contestazioni avversarie (all'azione di rivalsa) sono generiche, e insuscettibili di procurare ai resistenti l'utilità sperata (ossia la reiezione delle rivendicazioni avanzate da , poiché la circostanza – ventilata dagli intimati – dell'esclusiva responsabilità CP_2 (nella causazione del sinistro mortale) del dipendente postosi alla guida del mezzo (con epilogo esiziale per un collega dell'autista, deceduto a seguito del trauma toracico riportato nell'impatto dell'automezzo con il suo corpo) non può essere predicata – come pure prospettato da – sulla Pt_1 scorta dell'anormalità del comportamento del guidatore, resosi (ad avviso del resistente, del tutto autonomamente e senza previa ricezione d'istruzioni in quel senso) autista del mezzo di trasporto: il dato dell'immediata accessibilità – da parte di tutti i presenti sul posto di lavoro (e come ammesso dal medesimo – delle chiavi d'accensione di molti macchinari (e dello stesso mezzo Pt_1 movimentato in occasione dell'incidente) non sarebbe valso a garantire al convenuto l'irresponsabilità, ma anzi avrebbe dovuto ritenersi semmai accrescitivo sia del dovere di vigilanza incombente sul datore, sia di quello di controllo – e, se del caso, d'impedimento – di tutti quei comportamenti (potenzialmente pregiudizievoli) rientranti pur sempre nell'alveo della prevedibilità, e non certamente caratterizzati da profili di assoluta esorbitanza o plateale discostamento rispetto a un canone di normalità e di regolarità eziologica.
7. Lo scenario tratteggiato sopra si rispecchia negli avvenimenti della fattispecie qui disaminata, nel contesto della quale uno dei prestatori dell'azienda – si poneva al volante di un camion, Per_2 provocando – fra l'altro – il decesso di un collega attraverso un atto di guida – risoltosi nell'avanzamento del mezzo anziché nel suo indietreggiamento – evidentemente frutto di sue gravissime lacune nella padronanza del veicolo, cui il resistente (e la compagine sociale) avrebbero potuto e dovuto opporsi, adottando tutte le cautele (compresa, se del caso, la definitiva estrazione delle chiavi dal cruscotto e l'abbandono della prassi – estremamente rischiosa di per sé – della conservazione di esse all'interno di ciascun veicolo, alla mercé di qualsiasi avventore, quand'anche interno all'organico datoriale) funzionali a realizzare il risultato di rendere – per il lavoratore inesperto (e indipendentemente dalla superfluità o essenzialità di un titolo abilitativo ipoteticamente richiesto per la conduzione di un dato mezzo) – impossibile l'azionamento di un veicolo.
7.1. Né, peraltro, si riesce ad afferrare – contrariamente a quanto sostenuto da – la ragione Pt_1 in forza della quale si sarebbe proditoriamente impossessato dell'automezzo, e – Per_2 nonostante le ammonizioni (ad avviso di finanche ripetute) a desistere dalla condotta di guida Pt_1 intrapresa (oltretutto accompagnate – secondo lo stesso resistente-persona fisica – da imprecazioni all'indirizzo del dipendente anzidetto) – avrebbe pervicacemente conservato il controllo del camion, salvo poi rivelarsi talmente inadeguato alla guida da non saper distinguere fra marcia avanti e indietro: constatazione da cui discende una valutazione d'inattendibilità della ricostruzione avversaria, la presa d'atto della cui fumosità rende superflua l'apertura di un'istruttoria.
8. Chiarito quanto sopra circa la positiva sussistenza dei presupposti per il regresso attoreo, le censure rivolte all'ammontare preteso da appaiono, infine, stilistiche e aspecifiche, dunque CP_2 incapaci d'invalidare i calcoli compiuti dall'Ente per giungere alla quantificazione del dovuto.
9. Per tutto quanto appena illustrato, allora, la domanda va accolta integralmente, ma la controvertibilità delle circostanze sottese alla disputa consigliano la compensazione integrale fra le parti delle spese giudiziali”.
6) Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 denunciando: 6.1) violazione dell'art. 112 Dpr 1124/65 per avere il tribunale respinto l'eccezione di
“decadenza/prescrizione” richiamandosi alla pronuncia di legittimità n° 4225/16 senza tener conto della pronuncia delle Sezioni Unite n° 5160/15, nonché della successiva pronuncia n° 12631/21, secondo cui il termine di decadenza decorre dalla emissione della sentenza di non doversi procedere, non dal suo passaggio in giudicato, per cui il tribunale avrebbe dovuto dichiarare la decadenza in cui era incorso dal momento che la sentenza di appello dichiarativa della prescrizione era stata CP_2 adottata il 9.5.12, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio era stato depositato solo il 13.1.16. In ogni caso, la decadenza triennale era maturata anche ad accedere alla tesi del decorso del relativo termine dal passaggio in giudicato della sentenza di appello dichiarativa della prescrizione. La statuizione di non doversi procedere assunta dalla Corte di Appello di Catanzaro, infatti, non era stata impugnata in cassazione, sicché essa era passata in giudicato già in data 23.10.12, ovvero quando era inutilmente spirato il termine per la relativa impugnazione. Il tutto trovava conferma in quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 182/21, emesso con riferimento all'art. 578 c.p.p., dovendosi evidenziare che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello del 2012 era stato proposto non con riferimento alla prescrizione, ma avverso le sole statuizioni civili in tale sentenza contenute. Inoltre, nel caso di specie era comunque maturato il termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 Dpr 1124/65, decorrente dalla data di passaggio in giudicato, avvenuto il 26.5.05, della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. a carico del dipendente che, con la sua Per_2 condotta, aveva cagionato materialmente il decesso di . Ciò anche alla luce del fatto che Persona_1
pur avendo dedotto di aver interrotto la prescrizione con note asseritamente datate 28.1.14, in CP_2 realtà non aveva in alcun modo documentato tale circostanza. Ancora, la sentenza del 4.4.13, con cui la Corte di cassazione aveva respinto il ricorso proposto avverso la sentenza di appello 748/12, doveva ritenersi quale vera e propria sentenza di condanna, sicché il termine di cui all'art. 112 Dpr 1124/65 era nel caso di specie di prescrizione, che doveva ritenersi inutilmente maturato in quanto aveva CP_2 notificato il ricorso introduttivo alle parti convenute nelle date del 20.5.16 e 22.6.16, dunque ben oltre i tre anni dalla pronuncia di legittimità del 13.1.16. E che il termine di cui all'art. 112 citato fosse di prescrizione e non di decadenza era stato confermato dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n° 5160/15.
6.2) nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa, dell'art. 127 ter c.p.c. e nullità del provvedimento di fissazione della trattazione scritta adottato dal giudice in data 31.12.22 (non 31.12.23). Il giudice aveva dapprima disposto, con ordinanza del 17.12.20, l'acquisizione degli atti del procedimento penale n. 510/02 R.G.N.R. iscritto presso il Tribunale penale di Vibo Valentia, nonché della sentenza penale emessa nei confronti di successivamente, Persona_2 con ordinanza del 10.2.22, aveva dato atto che non erano stati ancora acquisiti gli atti del procedimento penale, rinviando all'udienza del 12.1.23 per la valutazione delle istanze istruttorie;
dopo di che, con provvedimento del 31.12.22, aveva disposto la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12.1.23, al cui esito pronunciava inaspettatamente sentenza, malgrado tale udienza fosse destinata alla sola valutazione delle istanze istruttorie. Tanto ciò vero che entrambe le parti, con le note di trattazione scritta depositate il 3.1.23 e il 9.1.23 aveva preso posizione solo su tali istanze. La conseguenza era che gli appellanti non avevano potuto discutere la causa poiché facevano affidamento sulla natura solo interlocutoria dell'udienza del 12.1.23. Il provvedimento di fissazione della trattazione scritta per l'udienza del 12.1.23, inoltre, era stato emesso in violazione dell'art. 127 ter c.p.c. ratione temporis applicabile, poiché lo stesso era stato comunicato il 31.12.22 senza il rispetto del termine di 15 giorni e senza chiarire le ragioni di urgenza sottese alla mancata concessione del suddetto termine. Ancora, il giudice aveva revocato l'ordinanza istruttoria di ammissione dei documenti citati in assenza di motivazione e benché l'acquisizione della sentenza di patteggiamento relativa ad fosse stata disposta su accordo di entrambe le parti. L'acquisizione di tale Per_2 sentenza era necessaria: 1) per individuare il passaggio in giudicato della stessa (quindi per affrontare compiutamente il tema dell'eccezione ex art. 112 dpr 1122/1965 ); 2) per determinare la portata del capo d'imputazione in danno dello stesso 3) per determinare la Per_2 cooperazione colposa del defunto e sventurato sig. ; 4) per determinare la mancanza Persona_1 di colpa in capo a e della sua azienda (o eventualmente la gradazione della colpa Parte_1 stessa). Il tribunale, infine, aveva respinto le istanze di prova orale e di ammissione di Ctu in assenza di motivazione o, comunque, con motivazione del tutto illogica, mentre il tribunale avrebbe dovuto considerare che le deposizioni testimoniali erano essenziali per accertare il comportamento abnorme di ella verificazione del sinistro mortale, così come la invocata CTU avrebbe consentito CP_3 di apprezzare come all'interno della struttura lavorativa tutte le disposizioni tendenti alla sicurezza dei lavoratori erano perfettamente rispettate.
6.3) motivazione illogica e superficiale perché il tribunale aveva accolto la domanda di regresso proposta da senza procedere ad una autonoma ricostruzione dei fatti, e per la verità senza CP_2 nemmeno prendere in considerazione le argomentazioni contenute nelle sentenze penali di primo e secondo grado, ma solo sulla base di una non meglio chiarita inattendibilità della ricostruzione di cui alla memoria di costituzione in sé considerata. Il tribunale, senza dare sfogo alle istanze istruttorie, aveva apoditticamente affermato una “non predicabilità” della esclusiva responsabilità di
[...] nella verificazione dell'evento; ciò, al contrario, sarebbe emerso ove il giudice di primo Per_2 grado avesse consentito l'escussione dei testi delle parti convenute.
6.4) l'errore del tribunale per non aver valutato la colposa cooperazione del deceduto , Persona_1 che aveva compiuto l'operazione di posa della lastra di marmo sul macchinario nonostante consapevole del fatto (pericoloso) che alla guida del mezzo si era “proditoriamente” posto un soggetto non autorizzato a farlo. Anche tale circostanza sarebbe emersa ove il giudice avesse ammesso le istanze istruttorie volte all'assunzione delle testimonianze indicate con la memoria di costituzione e all'espletamento di Ctu.
6.5) l'errore del tribunale per non aver ridotto la somma oggetto di regresso in considerazione della cooperazione colposa dello sfortunato sig. e della “dinamica dei fatti antecedenti e Persona_1 successivi all'evento, all' adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro e anche alle condizioni economiche dell'impresa (doc. 15), giusta i benefici previsti dalla L. n. 145/2018 a favore del datore di lavoro.
7) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. CP_2
8) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9) Preliminarmente occorre dare atto che, a seguito del decesso sul luogo di lavoro di Persona_1 in data 1.3.02, , legale rappresentante di e datore di lavoro del Parte_1 Parte_2 deceduto, è stato sottoposto a procedimento penale che ha avuto i seguenti sviluppi:
9.1) con sentenza n° 279/08 del tribunale di Vibo Valentia, il è stato condannato alla pena di Pt_1 anni 1 e mesi 8 di reclusione per il reato di omicidio colposo di cui al capo h) della rubrica, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile e al pagamento di una provvisionale di euro 100.000,00;
9.2) con sentenza n° 748/12 della Corte di Appello di Catanzaro, emessa su appello del la Pt_1 sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata con dichiarazione di non doversi procedere per il reato di cui all'art. 589, comma 2, c.p. in quanto estinto per prescrizione, mentre è stata confermata la statuizione di condanna del al risarcimento dei danni ex art. 538 c.p.p. in favore Pt_1 della costituita parte civile
9.3) avverso tale sentenza il ha proposto ricorso per cassazione, che la Suprema Corte ha Pt_1 respinto con sentenza del 4.4.13.
10) Tanto chiarito, l'appello deve essere respinto.
11) Quanto al primo motivo, lo stesso è infondato perché il caso di specie è caratterizzato dall'avvenuto esercizio dell'azione penale e dallo svolgimento del processo in sede dibattimentale, sicché si versa nell'ipotesi di termine di decadenza ex art. 112 Dpr 1124/65, che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato di cui all'art. 589, comma 2 e che nel caso di specie non è inutilmente decorso, in quanto termine di decadenza e non di prescrizione, poiché ha tempestivamente proposto la domanda giudiziale di regresso, ovvero con il tempestivo CP_2 compimento dell'atto previsto dalla legge (art. 2966 c.c.).
12) Tanto è stato chiarito, non solo con la pronuncia di legittimità n° 4225/16, correttamente citata dal giudice di primo grado, ma ancor prima con pronuncia n° 5947/08.
13) In particolare, con tale ultima sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito che In tema di infortunio sul lavoro per il quale sia stata esercitata l'azione penale, ove il relativo processo si sia concluso con sentenza di non doversi procedere, il termine triennale di decadenza previsto per l'esercizio dell'azione di regresso dell , di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, decorre dalla data CP_2 del passaggio in giudicato della sentenza penale e non dalla mera emanazione della sentenza, non essendovi stato un accertamento dei fatti-reato da parte del giudice penale.
14) Il principio è stato appunto ribadito con sentenza n° 4225/16 secondo cui: In tema di infortunio sul lavoro per il quale sia stata esercitata l'azione penale, ove il relativo processo si sia concluso con sentenza di non doversi procedere o (come nella specie) in sede dibattimentale per essersi il reato estinto a seguito d'intervenuta prescrizione, il termine triennale di decadenza previsto per l'esercizio dell'azione di regresso dell decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale CP_2 e non dalla mera emanazione della sentenza, non essendovi stato un accertamento dei fatti-reato da parte del giudice penale.
15) Quanto alla pronuncia delle Sezioni Unite n° 5160/15, essa aveva riferimento ad un caso di mancato inizio del procedimento penale, che nel caso di specie, al contrario, vi è stato.
16) Non resta che rilevare in fatto che la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato di cui all'art. 589 c.p. è passata in giudicato in data 4.4.13, mentre il deposito della domanda giudiziale dell' è avvenuto il 13.1.16, dunque prima dei tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza CP_2 di appello n° 748/12, essendo irrilevante, non trattandosi di termine di prescrizione, che il ricorso introduttivo sia stato notificato da nel maggio e nel giugno 2016. CP_2
17) Né può sostenersi, come fatto dagli appellanti, che la pronuncia dichiarativa della prescrizione era passata in giudicato già nel 2012, allorquando è stata emessa la sentenza di appello, perché tale statuizione non sarebbe stata censurata in cassazione.
18) Proprio perché all'esito dei tre gradi del giudizio penale è stata radicalmente esclusa la ricostruzione del , secondo cui il sinistro era avvenuto a causa di un comportamento abnorme Pt_1 di che si era posto alla guida dell'autogru nonostante le contrarie direttive aziendali e Per_2 del collega il procedimento penale è stato definito con pronuncia dichiarativa della prescrizione Per_3 e con condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile ai sensi dell'art. 538 c.p.p.
19) Il tutto alla luce dell'orientamento penale, peraltro citato dallo stesso nel ricorso per Pt_1 cassazione dal medesimo prodotto agli atti di questo giudizio, secondo cui: All'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. (Cass. SSUU n° 35490/09).
20) Ed è del tutto evidente che il ricorso per cassazione in atti è stato proposto per censurare la sentenza di appello n° 748/12 con cui, da un lato, era stata ravvisata la colpa del , dall'altro Pt_1 negato il comportamento abnorme di entrambi costituenti i necessari presupposti sia Per_2 della pronuncia dichiarativa della prescrizione del reato di cui all'art. 589 c.p., sia della conferma della condanna del al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile assunta dal Pt_1 giudice di primo grado.
21) Non si comprende, poi, in che modo possa ritenersi una sentenza di condanna, con conseguente natura di prescrizione del termine triennale di cui all'art. 112, ultimo comma, Dpr 1124/65, quella emessa dalla Corte di cassazione il 4.4.13. Con tale sentenza, infatti, la Corte si è limitata a respingere il ricorso proposto dal così confermando la pronuncia dichiarativa della prescrizione assunta Pt_1 dal giudice di appello. Il tutto dovendosi ribadire che nel caso di specie si versa nell'ipotesi di termine di decadenza ex art. 112, penultimo comma, Dpr 1124/65, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale dichiarativa della prescrizione, come chiarito dalle citate pronunce 4225/16 e 5947/08.
22) È infine infondato l'argomento secondo cui il termine di prescrizione triennale sarebbe maturato perché esso avrebbe cominciato il suo corso sin dal 2005 con il passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. relativa ad Ribadito che nel caso di specie si tratta Per_2 di termine di decadenza e non di prescrizione, nel caso di specie si tratta dell'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro ex art. 11 Dpr 1124/65, non dell'ulteriore imputato per il sinistro occorso, sicché deve aversi riguardo solo alla definizione del processo penale a carico del datore di lavoro con sentenza passata in giudicato.
23) Quanto al secondo motivo di appello, deve da subito precisarsi che i vizi lamentati dagli appellanti non potrebbero comunque condurre ad una regressione del procedimento innanzi al giudice di primo grado.
24) A ciò si aggiunga che gli appellanti fanno riferimento ad una violazione del diritto di difesa consistente nel fatto che il tribunale ha pronunciato sentenza senza acquisire la sentenza di patteggiamento resa nei confronti di e gli atti del procedimento penale di primo grado Per_2 sfociato nella sentenza penale di primo grado n° 279/08 a carico del Pt_1
25) Senonché, sotto il primo profilo si osserva che già nel ricorso introduttivo aveva CP_2 espressamente dedotto che aveva definito la sua posizione con sentenza di applicazione Per_2 pena ex art. 444 c.p.p. e che comunque tale sentenza, prodotta dagli appellanti, si acquisisce nel presente grado di giudizio;
mentre sotto il secondo profilo si osserva che aveva prodotto gli atti CP_2 del procedimento penale di primo grado già in sede di ricorso introduttivo (all. 15 denominato “copia atti penali”), senza che gli appellanti abbiano chiarito, nemmeno in questo grado di giudizio, per quale ragione la produzione documentale di primo grado di sarebbe insufficiente, con l'ulteriore CP_2 conseguenza che l'ordinanza istruttoria resa dal tribunale sul punto si rilevava del tutto superflua.
26) Quanto al terzo motivo di appello, lo stesso deve essere respinto perché, come più volte detto, nel processo penale a carico del vi è stata la costituzione di parte civile dei familiari del deceduto Pt_1
e il definitivo esito è stato quello di condanna dell'imputato a risarcire la costituita parte Persona_1 civile dei danni derivanti dal decesso, da liquidare in separato processo con una provvisionale di euro 100.000,00.
27) Ne consegue che nel caso di specie è stata definitivamente ravvisata la responsabilità civile del per la morte di ai sensi dell'art. 10 Dpr 1124/65, sicché deve farsi applicazione Pt_1 Persona_1 del successivo art. 11, comma 2, secondo cui: La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.
28) In altre parole, il definitivo accoglimento dell'azione civile esercitata nel processo penale è sufficiente ad accogliere le ragioni dell' per il rimborso delle somme versate dall'ente ai sensi CP_2 dell'art. 11, comma primo, Dpr 1124/65.
29) L'ulteriore conseguenza è che le istanze istruttorie su cui gli appellanti insistono si rilevano del tutto superflue al fine di decidere.
30) Il quarto di appello è inammissibile. Ciò in quanto il motivo ha ad oggetto una circostanza, quella della presunta cooperazione colposa del deceduto , che compare solo in grado di appello, Persona_1 non essendo stata nemmeno dedotta con la memoria di costituzione nel primo grado di giudizio. Tanto ciò vero che i capitoli di prova su cui gli appellanti insistono non fanno alcun riferimento alla condotta tenuta dal deceduto in occasione del sinistro.
31) Infine, è manifestamente infondato anche il quinto ed ultimo motivo di appello relativo ad una riduzione della somma richiesta da Quanto alla presunta cooperazione colposa del deceduto, si CP_2 è già detto. Per il resto si rileva che con la memoria di costituzione in giudizio, gli odierni appellanti si limitavano a dedurre, in modo del tutto generico, che la somma richiesta da risultava CP_2
“eccessiva, sproporzionata e sganciata da qualsivoglia riferimento normativo”, senza alcuna deduzione volta a chiarire tale affermazione, nonché si faceva riferimento al “prevalente concorso di colpa” di non del deceduto , di cui si parla solo in appello. Ora, per come Per_2 Persona_1 proposta la domanda di riduzione della somma nel primo grado di giudizio, dunque con il riferimento al solo si rileva che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'azione Per_2 dell a norma degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nei confronti del datore di lavoro CP_2 per conseguire la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, quando il fatto sia imputabile agli incaricati dello stesso datore di lavoro, ha fondamento nella responsabilità solidale del primo e, pertanto, può essere esercitata indipendentemente dalla partecipazione al processo degli altri condebitori, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in quanto l'art. 1292 c.c., postulando la totalità dell'adempimento dell'obbligazione da parte di un solo obbligato con effetto liberatorio per tutti gli altri, consente l'accertamento giudiziale e la conseguente condanna nei confronti del solo obbligato prescelto dal creditore, essendo irrilevante a tal fine ogni questione relativa ai rapporti interni fra gli obbligati e salva restando, d'altra parte, la facoltà del giudice (ove il caso concreto ne suggerisca l'opportunità) di ordinare l'intervento del terzo cui ritenga comune la causa (tra le altre, Cass. 26910/23). Quanto, infine, alle condizioni economiche dell'impresa, si tratta di circostanza anche questa dedotta solo in appello, come tale inammissibile, e che comunque può rilevare, ai sensi dell'art. 11 Dpr 1124/65, solo con riferimento alle modalità di esecuzione dell'obbligazione, non ai fini di una riduzione della somma dovuta all' come sostenuto con il CP_2 quinto motivo di gravame.
32) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
33) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia dichiarato dagli stessi appellanti (euro 500.951,68) e della complessità e del numero delle questioni trattate.
34) Dal tenore della decisione discende per gli appellanti l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e da Parte_1 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n° 20/23, così Parte_2 provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 15.000,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 15.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale