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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/03/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7303/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Giudice dr.ssa Federica Ferreri
VERBALE DELL'UDIENZA DEL GIORNO 20 marzo 2025
All'udienza del 20.03.2025 dinanzi al Giudice dr.ssa Federica Ferreri sono comparsi:
Per l'avv. MUNGARI MATTEO, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Daniele Sparvieri: si riporta all'atto di citazione in appello e alle note conclusive depositate a ottobre 2024 e insiste nell'accoglimento dell'appello; chiede che la causa venga decisa;
Per contumace) nessuno è comparso;
Controparte_2
Per l'avv. TEODORI ROBERTA, oggi sostituito dall'avv. Mario Danilo Scotto P_
D'Abbusco: si riporta alla comparsa di risposta e alle successive note conclusive depositate e insiste nel rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Il Giudice
Udita la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide come da sentenza che segue, da considerarsi parte integrante del verbale.
Alle ore 18.00 il Giudice esce dalla camera di consiglio per dare lettura della sentenza. Non sono presenti le parti.
Il Giudice
dott.ssa Federica Ferreri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, dott.ssa Federica Ferreri, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 7303 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale dott. - giusta procura speciale per atto del dott. Notaio in Parte_1 Persona_1
Milano, del 21.11.2001, rep. n. 59995, elettivamente domiciliata in Roma, via Guido D'Arezzo
n. 32, presso lo studio dell'avv. Matteo Mungari, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLANTE
contro
(CF. ), elettivamente domiciliata in Roma, via F. P_ C.F._1
Buonamici n. 71, presso lo studio dell'Avv. Roberta Teodori, che la rappresenta e difende in virtù di delega a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATA
e contro
C.F. ), elettivamente domiciliato in primo Controparte_2 C.F._1
grado presso lo studio dell'avv. Filomena Conte sito in Rocca Priora, Via della Pineta, 62
APPELLATO contumace
**********
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1705/2022, resa nel procedimento civile di primo grado
R.G. n. 3597/2016, dal Giudice di Pace di Velletri, pubblicata in data 5 settembre 2022
e non notificata
2 Conclusioni: come da verbale di udienza che precede e di cui la presente sentenza forma parte integrante
**********
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato, Controparte_1
ha proposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Velletri indicata in
[...]
epigrafe, censurandola sia nella parte in cui è stata accolta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti dell'assicurato convenuto chiamante, sia nella P_ Controparte_2
misura in cui ha accolto la domanda di manleva da quest'ultimo spiegata nei suoi confronti,
ritenendo operando la garanzia assicurativa.
Nello specifico, a fondamento dell'impugnazione proposta, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi: 1) l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, delle risultanze istruttorie;
infatti, la testimone escussa, consuocera dell'attrice, avrebbe reso una deposizione inattendibile e non coincidente con quanto allegato dalla stessa danneggiata nell'atto di citazione;
2) l'erroneità della decisione in merito all'operatività della copertura assicurativa, nonostante gli artt. C.
1. e C.
2. escludessero l'attrice, suocera dell'assicurato, dal novero dei “terzi” coperti dalla polizza;
3) la necessità di modificare la regolamentazione delle spese di lite, avendo il Giudice
disposto la loro integrale compensazione nei rapporti con il convenuto chiamante, erroneamente giudicato vittorioso rispetto alla domanda di manleva.
Per l'effetto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e/o di legge, respinta e disattesa ogni contraria
domanda, istanza e/o eccezione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 1705/2022 emessa dal Giudice di Pace di Velletri in data 20 aprile
2022, depositata in data 5 settembre 2022, oggetto della presente impugnazione e, dunque: - in
via principale e nel merito, rigettare la domanda risarcitoria avanzata dalla sig.ra P_ con conseguente condanna di quest'ultima a restituire all'esponente Compagnia la somma di
Euro 6.863,57, corrisposta alla danneggiata in esecuzione della sentenza di primo grado;
- in via principale e nel merito, rigettare la domanda di garanzia e manleva formulata dal sig. nei confronti di stante l'inoperatività della Controparte_2 Controparte_4
garanzia assicurativa prestata in relazione alla polizza n. 03.900.4569846 e, per l'effetto, condannare la sig.ra a restituire all'esponente Compagnia la somma di Euro P_
6.863,57, corrisposta alla danneggiata in esecuzione della sentenza di primo grado. - ancora in via principale e nel merito, e per effetto dell'accoglimento dei primi due motivi di appello,
3 condannare la sig.ra ed il sig. al pagamento in favore di P_ Controparte_2
delle spese di lite del primo grado di giudizio. Con vittoria di Controparte_1
spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Pur regolarmente citato in appello, non si è costituito in grado di appello CP_2
mentre si è costituita, seppur tardivamente, per resistere al gravame e
[...] P_ chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - Confermare la sentenza n. 1705/22 emessa dal Giudice di Pace di Velletri (RG.
3597/2016) in data 05.09.2022, rigettando tutti i motivi di appello perché infondati in fatto e in diritto e per l'effetto condannare la al pagamento delle spese di lite del Controparte_4 presente giudizio a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, attesa la sua natura documentale la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
**********
I motivi di impugnazione proposti da sono infondati e Controparte_1
vanno respinti per quanto di seguito si va ad esporre.
Quanto al primo motivo, l'appellante si duole, in sintesi, del fatto che il Giudice di pace avrebbe erroneamente ritenuto raggiunta la prova, da parte di della verificazione P_ dell'evento dannoso dedotto a fondamento della domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'assicurato, Controparte_2
Premessa l'ammissibilità della doglianza pur in assenza di impugnazione da parte del convenuto soccombente in primo grado, in quanto “il terzo chiamato in garanzia impropria può proporre appello avverso la sentenza di primo grado che non sia stata impugnata dal chiamante,
a condizione che non si limiti a contestare le statuizioni relative alla domanda di manleva, ma censuri anche quelle riguardanti l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto principale”
(cfr. Cass., 29 dicembre 2023, n. 36420), è convincimento del Tribunale che il primo Giudice
abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie nel loro complesso, così addivenendo ad una statuizione di accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta da nei P_
confronti di Controparte_2
Anzitutto, il Giudice di pace ha correttamente ricondotto la fattispecie sottoposta al suo scrutinio all'art. 2051 c.c. (disposizione ritenuta applicabile dalla stessa appellante), che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia. Infatti, la ha dedotto di P_ essere caduta all'interno dell'abitazione del genero, a causa della presenza Controparte_2
4 di acqua “saponata” sulle scale, dunque nell'immobile di cui il convenuto, contumace in appello, era pacificamente proprietario e custode.
Il Giudice di pace ha altresì fatto corretta applicazione delle note regole di riparto dell'onere probatorio applicabili in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Quest'ultima, come noto, “ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla
categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle
condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate
dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr. da ultimo Cass., Sez. 3, 27.04.2023, n. 11152).
Pertanto, il danneggiato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., deve dimostrare il nesso causale tra la res alterata e il danno, non anche l'esistenza di una vera e propria “insidia” o “trabochetto” o le modalità della loro formazione;
grava, invece, sul custode la prova liberatoria rappresentata dal c.d. caso fortuito (che può consistere anche nell'alterazione improvvisa e non prevedibile dello stato della cosa oppure da un comportamento del tutto anomalo e imprevedibile dello stesso danneggiato o di un terzo).
Nel caso di specie, va sottolineato per prima cosa che la verificazione della caduta di P_
il giorno 4.11.2015, all'interno dell'abitazione di proprietà del sita in Velletri,
[...] CP_2 via dell'Olmo n. 49, a causa della presenza di acqua sulle scale, è circostanza rimasta incontestata in giudizio e, anzi, esplicitamente ammessa dal convenuto-custode, che si era costituito in primo grado confermando integralmente le allegazioni attoree in punto di an debeatur.
Premesso, dunque, che in seno alla causa principale tra danneggiata e danneggiante era assolutamente incontestato il fatto storico, la causa è stata altresì istruita mediante escussione della testimone di parte attrice, madre del convenuto, la quale ha dichiarato, Testimone_1 testualmente: “si è, vero. Mi trovavo a pranzo a casa di mio figlio, parte convenuta, e di mia nuora. La signora era salita al piano di sopra dove si trovavano le bambine. Nel tornare al P_
piano di sotto scivolava a causa di acqua presente sulle scale. Preciso che ho assistito alla caduta” (cfr. verbale dell'udienza del 18.01.2019, presente nel fascicolo d'ufficio di primo grado).
Non v'è chi non veda come le puntuali dichiarazioni della teste (peraltro madre del convenuto esposto all'obbligo risarcitorio, quindi astrattamente titolare di un interesse contrario
5 a quello dell'attrice ciò che rafforza il convincimento circa la sua attendibilità) siano P_
idonee ad integrare la prova del nesso di causalità (come detto, neppure contestato dal danneggiante) tra la res in custodia (le scale che presentavano una condizione di alterazione,
siccome bagnate) e l'evento dannoso (la caduta dell'attrice), da cui sono derivate le conseguenze dannose poi refertate in pronto soccorso e accertare dal c.t.u. medico-legale nominato dal Giudice
di pace.
Del tutto ininfluente è la circostanza che la teste – per di più escussa quasi tre anni dopo il sinistro – non abbia precisato se si trattasse di semplice acqua oppure di “acqua saponata” come dedotto dall'attrice nell'atto introduttivo;
la testimone ha confermato che le scale erano bagnate e che è stata la presenza di acqua – cioè la particolare condizione, potenzialmente lesiva, dei gradini – ad “innescare” la dinamica che ha provocato la caduta della P_
A tal proposito, giova ribadire che, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, “la dimostrazione che
l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali” (Cass.,
Sez. 3, 9 maggio 2024, n. 12760); nella specie, acclarato che le scale erano bagnate e che la P_
vi è scivolata sopra (la teste ha precisato proprio di aver assistito a tale evento) è Tes_1 evidentemente irrilevante stabilire se l'acqua fosse mista a sapone o meno (ed è comunque decisamente plausibile che la testimone – cui comunque non è stata posta tale specifica domanda,
neppure a chiarimento su sollecitazione del difensore della compagnia – non abbia prestato particolare attenzione a tale dettaglio in quel frangente).
Pertanto, il Giudice di primo grado risulta aver correttamente valutato le prove assunte e, per l'effetto, ha accolto la domanda risarcitoria proposta da P_
Dal canto loro, né il convenuto né la (che si era limitata Controparte_1
nella propria comparsa di costituzione e risposta a contestare più che genericamente - e in subordine rispetto all'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa - l'an e il quantum debeatur) hanno mai eccepito o provato il caso fortuito, come ben evidenziato anche nell'impugnata sentenza.
Le eccezioni e deduzioni svolte dalla compagnia assicurativa in ordine alla presunta formazione repentina dell'acqua sulle scale, se da un lato integrano mere supposizioni non corroborate da riscontri oggettivi e concreti (la compagnia, infatti, si limita, essenzialmente, ad affermare che “a voler ipotizzare che la sostanza liquida si fosse formata in un momento successivo alla salita della sig.ra ma antecedente alla discesa di quest'ultima, nessuna P_
6 responsabilità sarebbe imputabile al custode;
e ciò, tenuto conto del fatto che nulla è dato sapere
circa il momento esatto in cui la sostanza si sia formata, con conseguente impossibilità di stabilire se, effettivamente, sarebbe stato possibile per il custode accorgersi della sopravvenienza ed agire tempestivamente per rimuoverla”), dall'altro lato si palesano tardive, in quanto svolte per la prima volta nelle note conclusive depositate in primo grado.
Va ribadito, infatti, che secondo il consolidato l'orientamento giurisprudenziale le repentine e non prevedibili alterazioni dello stato della cosa in custodia possono configurare quel fattore fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode (cfr. Cass. Sez. 3, 18 luglio 2011, n.
15720); nella specie, tuttavia, né il convenuto né la terza chiamata, nel costituirsi in primo grado,
avevano specificamente dedotto, entro l'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., né tantomeno provato l'operatività del caso fortuito oppure eccepito una qualche forma di concorso di colpa, totalitario o concorrente, della vittima del sinistro.
Passando all'esame del secondo motivo di gravame la Controparte_1
censura la sentenza del Giudice di pace di Velletri altresì nella parte in cui, a pagina 2, ha così statuito: “In via preliminare occorre attestare la piena copertura ed operatività della garanzia assicurativa in parola atteso che l'art. C2 del regolamento contrattuale esclude i parenti e affini che siano conviventi con l'assicurato e l'attrice, come evidenziato, in atti, non risulta convivente dell'attore pur essendone affine”.
Secondo l'appellante, tale statuizione è censurabile “sotto il profilo dell'erronea interpretazione e/o applicazione, da parte del Giudice di prima istanza, degli artt. C1 e C2 delle
Condizioni Generali di Assicurazione, allegate alla polizza PROTECTION HOME n.
03.900.4569846, sottoscritta dal sig. e del conseguente accertamento di Controparte_2
operatività della garanzia assicurativa prestata con la suddetta polizza. Osserviamo, preliminarmente, che l'assicurato sig. ha azionato la polizza de qua nella Controparte_2 parte relativa alla garanzia C “RESPONSABILITA' CIVILE”, in forza della quale “L'Assicurato
è tenuto indenne di quanto debba pagare a titolo di risarcimento per danni involontariamente
causati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito della sua vita privata, non professionale, e di relazione”, rimandando “alle Condizioni Particolari (Art. C1 – Oggetto della garanzia e Art. C2 – Operatività della garanzia)”. L'art. C1, titolato “Oggetto della garanzia” prevede espressamente che “L'Assicurazione tutela gli interessi delle seguenti persone, cui nel seguito viene fatto unico riferimento con la denominazione Assicurato: ● il
Contraente, i componenti il suo nucleo familiare e i suoi figli minori non conviventi ma a lui temporaneamente affidati;
● gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere,
7 limitatamente ai fatti accidentali accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore del
Contraente e del suo nucleo familiare (...) La Compagnia si obbliga, entro i limiti specificati al capoverso successivo e purché il caso non sia escluso ai sensi dell'Art. C3 – Esclusioni, a tenere indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente causati a
terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione (...)” (il neretto ed il sottolineato sono nostri). Il successivo art. C2 titolato “Operatività della garanzia” prevede testualmente che, ai sensi di polizza, “(...) Non sono considerati terzi: a) gli Assicurati, i genitori ed i figli degli Assicurati e qualsiasi altro parente od affine convivente con gli Assicurati (...)”
(v. atto di appello).
Pertanto, siccome è la madre di un assicurato (ossia della moglie del contraente P_
, la stessa sarebbe “chiaramente esclusa dal novero dei terzi garantiti dai benefici CP_2
derivanti dal contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui si discute, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contrattuali testé richiamate, segnatamente dell'art. C2 delle CGA”; secondo l'appellante, “il fattore convivenza richiamato nella clausola contrattuale di cui all'art.
C2 e da egli invocato a sostegno della pretesa operatività del contratto assicurativo in questione, rileva esclusivamente in relazione a qualsiasi “altro parente od affine” e non già con riguardo agli “Assicurati, i genitori ed i figli degli Assicurati”…” (v. atto di appello).
L'interpretazione della clausola contrattuale di cui all'art. C2 offerta da
[...]
non può essere condivisa. Controparte_1
Occorre premettere che, in tema di interpretazione dei contratti, rimessa al Giudice del merito, pur essendo prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362, comma 1, c.c. (cfr. in argomento Cass., 11 marzo 2014, n. 5595), nondimeno la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito, proprio nella materia dei contratti assicurativi
(che si caratterizza per un evidente squilibrio tra l'assicuratore e l'assicurato), “che il contratto va redatto in modo chiaro e comprensibile e che il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss., ed, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c.”
(cfr. Cass., 18 gennaio 2016, n. 668).
In altri termini, ogniqualvolta vi sia una non del tutto chiara formulazione del testo contrattuale, occorre fare ricorso al “principio del gradualismo”, da applicarsi quando il
8 significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti sia insufficiente all'identificazione della comune intenzione delle parti: l'adozione di criteri interpretativi sussidiari, infatti, include anche la c.d. interpretatio contra stipulatorem laddove il dato letterale sia equivoco ed in tutto o in parte, contraddittorio, ai sensi dell'art. 1370 c.c. (v. in questo senso Cass., 5 giugno 2020, n.
10825).
Nel caso concreto occorre interrogarsi sul significato da attribuire alla clausola prevista all'art. C.2 delle condizioni generali del contratto stipulato dal con CP_2 [...]
delimitativa del rischio garantito, che di seguito si trascrive nuovamente: Controparte_1
“non sono considerati terzi: a) gli Assicurati, i genitori ed i figli degli Assicurati e qualsiasi altro parente od affine convivente con gli Assicurati” (v. doc. 2 del fascicolo di ). CP_1
Secondo l'appellante, per effetto di tale clausola non sarebbero indennizzabili i danni patiti dai genitori e dai figli degli assicurati a prescindere dalla convivenza o meno con gli assicurati;
invece, quelli subiti da eventuali altri parenti o affini esulerebbero dalla copertura assicurativa nel caso in cui si tratti di soggetti conviventi con gli assicurati.
In altre parole, secondo la lettura offerta dalla compagnia assicurativa, il requisito della convivenza previsto dalla clausola si riferirebbe soltanto agli altri parenti o affini, non anche ai genitori e ai figli degli assicurati.
Si tratta di un'interpretazione non incompatibile con la lettera della pattuizione. Non può tuttavia omettersi di rilevare come quest'ultima, non essendo redatta in modo completamente chiaro e comprensibile, presti il fianco anche ad un'opposta lettura (che poi è quella propugnata dall'assicurato, nelle difese svolte in primo grado, qui ribadita dalla terza danneggiata e seguita dal Giudice di pace): i genitori e i figli degli assicurati sono menzionati a titolo esemplificativo, essendo anch'essi parte della categoria dei “parenti”; anziché elencare tutte le figure di parenti e affini, allora, la clausola si chiude con il richiamo a “qualsiasi altro parente od affine” e il termine convivente, collocato immediatamente dopo tale inciso, si riferisce a tutti i parenti, ivi compresi quelli nominativamente richiamati, ossia i genitori e i figli degli assicurati. In tale prospettiva,
dunque, tutti i parenti, senza distinzioni, restano esclusi dal novero dei “terzi” soltanto se conviventi con gli assicurati.
Risultando sostenibili, sulla base del dato testuale, entrambe le ricostruzioni ermeneutiche poc'anzi illustrate e non potendosi reputare l'interpretazione offerta dall'appellante rispondente alla “comune intenzione delle parti” (giacché l'assicurato, contraente debole, intendeva verosimilmente assicurare il proprio patrimonio rispetto agli eventi dannosi che possono colpire tutti coloro che non vivono nell'immobile e che tuttavia potrebbero trovarsi a frequentarlo), a
9 mente di quanto stabilito dal richiamato art. 1370 c.c. il Giudice deve prediligere l'interpretazione più favorevole all'assicurato, ossia al contraente non predisponente (il contratto di assicurazione in esame risulta ex actis concluso tramite moduli e formulari predisposti dalla compagnia appellante).
Ebbene, l'interpretazione prediletta anche dal Giudice di pace tende proprio a restringere le ipotesi di esclusione di operatività della copertura assicurativa;
viceversa, quella proposta dall'appellante estende in modo considerevole i sinistri non indennizzabili: i genitori e i figli degli assicurati non potrebbero mai ricevere indennizzi rispetto ad eventi lesivi subiti per fatto di questi ultimi, anche se, per ipotesi, si trovino a frequentare solo sporadicamente la loro abitazione (si pensi ai genitori degli assicurati residenti addirittura in altra regione o ai figli maggiorenni che vivono all'estero).
Anche sotto tale profilo, risulta dunque corretta la decisione del primo Giudice che,
appurato che la è la suocera non convivente del convenuto (cfr. certificato di residenza P_ depositato in primo grado dall'appellata), ha concluso che stessa sia un “terzo”, di talché il danno dalla stessa subito rientra tra quelli coperti dalla polizza “protection home” n. 03.900.4569846 sottoscritta dall'appellato.
Al rigetto dei primi due motivi di impugnazione segue, naturalmente, anche il rigetto della doglianza relativa alla regolamentazione delle spese processuali, non risultando
[...]
vittoriosa. Controparte_1
In ragione di tutto quanto sin qui esposto, la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese del presente grado, nei rapporti tra parte appellante e appellata costituita, seguono la soccombenza della prima e si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi (atteso il carattere obiettivamente esiguo dell'attività svolta dall'appellata) previsti dal d.m. 55/2014 (aggiornati dal d.m. 147/2022) alle fasi concretamente svolte (esclusa quindi la fase istruttoria, risultata assente); lo scaglione di riferimento è quello relativo alle cause di valore compreso tra € 1.100,00 e 5.200,00, avuto riguardo al petitum della domanda risarcitoria proposta.
Nulla sulle spese di questo grado di giudizio nei rapporti con rimasto Controparte_2
contumace.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 (“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), deve
10 darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1705/2022 del Giudice di Pace di Controparte_1
Velletri, rigettata o assorbita ogni ulteriore eccezione e domanda, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese del presente grado P_ di giudizio, che si liquidano in € 852,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Roberta Teodori, procuratore antistatario;
c) nulla sulle spese nei rapporti con l'appellato contumace;
Controparte_2
d) dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Velletri all'esito dell'udienza del 20 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri
11
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Giudice dr.ssa Federica Ferreri
VERBALE DELL'UDIENZA DEL GIORNO 20 marzo 2025
All'udienza del 20.03.2025 dinanzi al Giudice dr.ssa Federica Ferreri sono comparsi:
Per l'avv. MUNGARI MATTEO, oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Daniele Sparvieri: si riporta all'atto di citazione in appello e alle note conclusive depositate a ottobre 2024 e insiste nell'accoglimento dell'appello; chiede che la causa venga decisa;
Per contumace) nessuno è comparso;
Controparte_2
Per l'avv. TEODORI ROBERTA, oggi sostituito dall'avv. Mario Danilo Scotto P_
D'Abbusco: si riporta alla comparsa di risposta e alle successive note conclusive depositate e insiste nel rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Il Giudice
Udita la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide come da sentenza che segue, da considerarsi parte integrante del verbale.
Alle ore 18.00 il Giudice esce dalla camera di consiglio per dare lettura della sentenza. Non sono presenti le parti.
Il Giudice
dott.ssa Federica Ferreri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, dott.ssa Federica Ferreri, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 7303 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale dott. - giusta procura speciale per atto del dott. Notaio in Parte_1 Persona_1
Milano, del 21.11.2001, rep. n. 59995, elettivamente domiciliata in Roma, via Guido D'Arezzo
n. 32, presso lo studio dell'avv. Matteo Mungari, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLANTE
contro
(CF. ), elettivamente domiciliata in Roma, via F. P_ C.F._1
Buonamici n. 71, presso lo studio dell'Avv. Roberta Teodori, che la rappresenta e difende in virtù di delega a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATA
e contro
C.F. ), elettivamente domiciliato in primo Controparte_2 C.F._1
grado presso lo studio dell'avv. Filomena Conte sito in Rocca Priora, Via della Pineta, 62
APPELLATO contumace
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Oggetto: appello avverso sentenza n. 1705/2022, resa nel procedimento civile di primo grado
R.G. n. 3597/2016, dal Giudice di Pace di Velletri, pubblicata in data 5 settembre 2022
e non notificata
2 Conclusioni: come da verbale di udienza che precede e di cui la presente sentenza forma parte integrante
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato, Controparte_1
ha proposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Velletri indicata in
[...]
epigrafe, censurandola sia nella parte in cui è stata accolta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti dell'assicurato convenuto chiamante, sia nella P_ Controparte_2
misura in cui ha accolto la domanda di manleva da quest'ultimo spiegata nei suoi confronti,
ritenendo operando la garanzia assicurativa.
Nello specifico, a fondamento dell'impugnazione proposta, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi: 1) l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, delle risultanze istruttorie;
infatti, la testimone escussa, consuocera dell'attrice, avrebbe reso una deposizione inattendibile e non coincidente con quanto allegato dalla stessa danneggiata nell'atto di citazione;
2) l'erroneità della decisione in merito all'operatività della copertura assicurativa, nonostante gli artt. C.
1. e C.
2. escludessero l'attrice, suocera dell'assicurato, dal novero dei “terzi” coperti dalla polizza;
3) la necessità di modificare la regolamentazione delle spese di lite, avendo il Giudice
disposto la loro integrale compensazione nei rapporti con il convenuto chiamante, erroneamente giudicato vittorioso rispetto alla domanda di manleva.
Per l'effetto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e/o di legge, respinta e disattesa ogni contraria
domanda, istanza e/o eccezione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 1705/2022 emessa dal Giudice di Pace di Velletri in data 20 aprile
2022, depositata in data 5 settembre 2022, oggetto della presente impugnazione e, dunque: - in
via principale e nel merito, rigettare la domanda risarcitoria avanzata dalla sig.ra P_ con conseguente condanna di quest'ultima a restituire all'esponente Compagnia la somma di
Euro 6.863,57, corrisposta alla danneggiata in esecuzione della sentenza di primo grado;
- in via principale e nel merito, rigettare la domanda di garanzia e manleva formulata dal sig. nei confronti di stante l'inoperatività della Controparte_2 Controparte_4
garanzia assicurativa prestata in relazione alla polizza n. 03.900.4569846 e, per l'effetto, condannare la sig.ra a restituire all'esponente Compagnia la somma di Euro P_
6.863,57, corrisposta alla danneggiata in esecuzione della sentenza di primo grado. - ancora in via principale e nel merito, e per effetto dell'accoglimento dei primi due motivi di appello,
3 condannare la sig.ra ed il sig. al pagamento in favore di P_ Controparte_2
delle spese di lite del primo grado di giudizio. Con vittoria di Controparte_1
spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Pur regolarmente citato in appello, non si è costituito in grado di appello CP_2
mentre si è costituita, seppur tardivamente, per resistere al gravame e
[...] P_ chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - Confermare la sentenza n. 1705/22 emessa dal Giudice di Pace di Velletri (RG.
3597/2016) in data 05.09.2022, rigettando tutti i motivi di appello perché infondati in fatto e in diritto e per l'effetto condannare la al pagamento delle spese di lite del Controparte_4 presente giudizio a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, attesa la sua natura documentale la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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I motivi di impugnazione proposti da sono infondati e Controparte_1
vanno respinti per quanto di seguito si va ad esporre.
Quanto al primo motivo, l'appellante si duole, in sintesi, del fatto che il Giudice di pace avrebbe erroneamente ritenuto raggiunta la prova, da parte di della verificazione P_ dell'evento dannoso dedotto a fondamento della domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'assicurato, Controparte_2
Premessa l'ammissibilità della doglianza pur in assenza di impugnazione da parte del convenuto soccombente in primo grado, in quanto “il terzo chiamato in garanzia impropria può proporre appello avverso la sentenza di primo grado che non sia stata impugnata dal chiamante,
a condizione che non si limiti a contestare le statuizioni relative alla domanda di manleva, ma censuri anche quelle riguardanti l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto principale”
(cfr. Cass., 29 dicembre 2023, n. 36420), è convincimento del Tribunale che il primo Giudice
abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie nel loro complesso, così addivenendo ad una statuizione di accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta da nei P_
confronti di Controparte_2
Anzitutto, il Giudice di pace ha correttamente ricondotto la fattispecie sottoposta al suo scrutinio all'art. 2051 c.c. (disposizione ritenuta applicabile dalla stessa appellante), che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia. Infatti, la ha dedotto di P_ essere caduta all'interno dell'abitazione del genero, a causa della presenza Controparte_2
4 di acqua “saponata” sulle scale, dunque nell'immobile di cui il convenuto, contumace in appello, era pacificamente proprietario e custode.
Il Giudice di pace ha altresì fatto corretta applicazione delle note regole di riparto dell'onere probatorio applicabili in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Quest'ultima, come noto, “ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla
categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle
condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate
dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr. da ultimo Cass., Sez. 3, 27.04.2023, n. 11152).
Pertanto, il danneggiato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., deve dimostrare il nesso causale tra la res alterata e il danno, non anche l'esistenza di una vera e propria “insidia” o “trabochetto” o le modalità della loro formazione;
grava, invece, sul custode la prova liberatoria rappresentata dal c.d. caso fortuito (che può consistere anche nell'alterazione improvvisa e non prevedibile dello stato della cosa oppure da un comportamento del tutto anomalo e imprevedibile dello stesso danneggiato o di un terzo).
Nel caso di specie, va sottolineato per prima cosa che la verificazione della caduta di P_
il giorno 4.11.2015, all'interno dell'abitazione di proprietà del sita in Velletri,
[...] CP_2 via dell'Olmo n. 49, a causa della presenza di acqua sulle scale, è circostanza rimasta incontestata in giudizio e, anzi, esplicitamente ammessa dal convenuto-custode, che si era costituito in primo grado confermando integralmente le allegazioni attoree in punto di an debeatur.
Premesso, dunque, che in seno alla causa principale tra danneggiata e danneggiante era assolutamente incontestato il fatto storico, la causa è stata altresì istruita mediante escussione della testimone di parte attrice, madre del convenuto, la quale ha dichiarato, Testimone_1 testualmente: “si è, vero. Mi trovavo a pranzo a casa di mio figlio, parte convenuta, e di mia nuora. La signora era salita al piano di sopra dove si trovavano le bambine. Nel tornare al P_
piano di sotto scivolava a causa di acqua presente sulle scale. Preciso che ho assistito alla caduta” (cfr. verbale dell'udienza del 18.01.2019, presente nel fascicolo d'ufficio di primo grado).
Non v'è chi non veda come le puntuali dichiarazioni della teste (peraltro madre del convenuto esposto all'obbligo risarcitorio, quindi astrattamente titolare di un interesse contrario
5 a quello dell'attrice ciò che rafforza il convincimento circa la sua attendibilità) siano P_
idonee ad integrare la prova del nesso di causalità (come detto, neppure contestato dal danneggiante) tra la res in custodia (le scale che presentavano una condizione di alterazione,
siccome bagnate) e l'evento dannoso (la caduta dell'attrice), da cui sono derivate le conseguenze dannose poi refertate in pronto soccorso e accertare dal c.t.u. medico-legale nominato dal Giudice
di pace.
Del tutto ininfluente è la circostanza che la teste – per di più escussa quasi tre anni dopo il sinistro – non abbia precisato se si trattasse di semplice acqua oppure di “acqua saponata” come dedotto dall'attrice nell'atto introduttivo;
la testimone ha confermato che le scale erano bagnate e che è stata la presenza di acqua – cioè la particolare condizione, potenzialmente lesiva, dei gradini – ad “innescare” la dinamica che ha provocato la caduta della P_
A tal proposito, giova ribadire che, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, “la dimostrazione che
l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali” (Cass.,
Sez. 3, 9 maggio 2024, n. 12760); nella specie, acclarato che le scale erano bagnate e che la P_
vi è scivolata sopra (la teste ha precisato proprio di aver assistito a tale evento) è Tes_1 evidentemente irrilevante stabilire se l'acqua fosse mista a sapone o meno (ed è comunque decisamente plausibile che la testimone – cui comunque non è stata posta tale specifica domanda,
neppure a chiarimento su sollecitazione del difensore della compagnia – non abbia prestato particolare attenzione a tale dettaglio in quel frangente).
Pertanto, il Giudice di primo grado risulta aver correttamente valutato le prove assunte e, per l'effetto, ha accolto la domanda risarcitoria proposta da P_
Dal canto loro, né il convenuto né la (che si era limitata Controparte_1
nella propria comparsa di costituzione e risposta a contestare più che genericamente - e in subordine rispetto all'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa - l'an e il quantum debeatur) hanno mai eccepito o provato il caso fortuito, come ben evidenziato anche nell'impugnata sentenza.
Le eccezioni e deduzioni svolte dalla compagnia assicurativa in ordine alla presunta formazione repentina dell'acqua sulle scale, se da un lato integrano mere supposizioni non corroborate da riscontri oggettivi e concreti (la compagnia, infatti, si limita, essenzialmente, ad affermare che “a voler ipotizzare che la sostanza liquida si fosse formata in un momento successivo alla salita della sig.ra ma antecedente alla discesa di quest'ultima, nessuna P_
6 responsabilità sarebbe imputabile al custode;
e ciò, tenuto conto del fatto che nulla è dato sapere
circa il momento esatto in cui la sostanza si sia formata, con conseguente impossibilità di stabilire se, effettivamente, sarebbe stato possibile per il custode accorgersi della sopravvenienza ed agire tempestivamente per rimuoverla”), dall'altro lato si palesano tardive, in quanto svolte per la prima volta nelle note conclusive depositate in primo grado.
Va ribadito, infatti, che secondo il consolidato l'orientamento giurisprudenziale le repentine e non prevedibili alterazioni dello stato della cosa in custodia possono configurare quel fattore fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode (cfr. Cass. Sez. 3, 18 luglio 2011, n.
15720); nella specie, tuttavia, né il convenuto né la terza chiamata, nel costituirsi in primo grado,
avevano specificamente dedotto, entro l'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., né tantomeno provato l'operatività del caso fortuito oppure eccepito una qualche forma di concorso di colpa, totalitario o concorrente, della vittima del sinistro.
Passando all'esame del secondo motivo di gravame la Controparte_1
censura la sentenza del Giudice di pace di Velletri altresì nella parte in cui, a pagina 2, ha così statuito: “In via preliminare occorre attestare la piena copertura ed operatività della garanzia assicurativa in parola atteso che l'art. C2 del regolamento contrattuale esclude i parenti e affini che siano conviventi con l'assicurato e l'attrice, come evidenziato, in atti, non risulta convivente dell'attore pur essendone affine”.
Secondo l'appellante, tale statuizione è censurabile “sotto il profilo dell'erronea interpretazione e/o applicazione, da parte del Giudice di prima istanza, degli artt. C1 e C2 delle
Condizioni Generali di Assicurazione, allegate alla polizza PROTECTION HOME n.
03.900.4569846, sottoscritta dal sig. e del conseguente accertamento di Controparte_2
operatività della garanzia assicurativa prestata con la suddetta polizza. Osserviamo, preliminarmente, che l'assicurato sig. ha azionato la polizza de qua nella Controparte_2 parte relativa alla garanzia C “RESPONSABILITA' CIVILE”, in forza della quale “L'Assicurato
è tenuto indenne di quanto debba pagare a titolo di risarcimento per danni involontariamente
causati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito della sua vita privata, non professionale, e di relazione”, rimandando “alle Condizioni Particolari (Art. C1 – Oggetto della garanzia e Art. C2 – Operatività della garanzia)”. L'art. C1, titolato “Oggetto della garanzia” prevede espressamente che “L'Assicurazione tutela gli interessi delle seguenti persone, cui nel seguito viene fatto unico riferimento con la denominazione Assicurato: ● il
Contraente, i componenti il suo nucleo familiare e i suoi figli minori non conviventi ma a lui temporaneamente affidati;
● gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere,
7 limitatamente ai fatti accidentali accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore del
Contraente e del suo nucleo familiare (...) La Compagnia si obbliga, entro i limiti specificati al capoverso successivo e purché il caso non sia escluso ai sensi dell'Art. C3 – Esclusioni, a tenere indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente causati a
terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione (...)” (il neretto ed il sottolineato sono nostri). Il successivo art. C2 titolato “Operatività della garanzia” prevede testualmente che, ai sensi di polizza, “(...) Non sono considerati terzi: a) gli Assicurati, i genitori ed i figli degli Assicurati e qualsiasi altro parente od affine convivente con gli Assicurati (...)”
(v. atto di appello).
Pertanto, siccome è la madre di un assicurato (ossia della moglie del contraente P_
, la stessa sarebbe “chiaramente esclusa dal novero dei terzi garantiti dai benefici CP_2
derivanti dal contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui si discute, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contrattuali testé richiamate, segnatamente dell'art. C2 delle CGA”; secondo l'appellante, “il fattore convivenza richiamato nella clausola contrattuale di cui all'art.
C2 e da egli invocato a sostegno della pretesa operatività del contratto assicurativo in questione, rileva esclusivamente in relazione a qualsiasi “altro parente od affine” e non già con riguardo agli “Assicurati, i genitori ed i figli degli Assicurati”…” (v. atto di appello).
L'interpretazione della clausola contrattuale di cui all'art. C2 offerta da
[...]
non può essere condivisa. Controparte_1
Occorre premettere che, in tema di interpretazione dei contratti, rimessa al Giudice del merito, pur essendo prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362, comma 1, c.c. (cfr. in argomento Cass., 11 marzo 2014, n. 5595), nondimeno la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito, proprio nella materia dei contratti assicurativi
(che si caratterizza per un evidente squilibrio tra l'assicuratore e l'assicurato), “che il contratto va redatto in modo chiaro e comprensibile e che il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss., ed, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c.”
(cfr. Cass., 18 gennaio 2016, n. 668).
In altri termini, ogniqualvolta vi sia una non del tutto chiara formulazione del testo contrattuale, occorre fare ricorso al “principio del gradualismo”, da applicarsi quando il
8 significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti sia insufficiente all'identificazione della comune intenzione delle parti: l'adozione di criteri interpretativi sussidiari, infatti, include anche la c.d. interpretatio contra stipulatorem laddove il dato letterale sia equivoco ed in tutto o in parte, contraddittorio, ai sensi dell'art. 1370 c.c. (v. in questo senso Cass., 5 giugno 2020, n.
10825).
Nel caso concreto occorre interrogarsi sul significato da attribuire alla clausola prevista all'art. C.2 delle condizioni generali del contratto stipulato dal con CP_2 [...]
delimitativa del rischio garantito, che di seguito si trascrive nuovamente: Controparte_1
“non sono considerati terzi: a) gli Assicurati, i genitori ed i figli degli Assicurati e qualsiasi altro parente od affine convivente con gli Assicurati” (v. doc. 2 del fascicolo di ). CP_1
Secondo l'appellante, per effetto di tale clausola non sarebbero indennizzabili i danni patiti dai genitori e dai figli degli assicurati a prescindere dalla convivenza o meno con gli assicurati;
invece, quelli subiti da eventuali altri parenti o affini esulerebbero dalla copertura assicurativa nel caso in cui si tratti di soggetti conviventi con gli assicurati.
In altre parole, secondo la lettura offerta dalla compagnia assicurativa, il requisito della convivenza previsto dalla clausola si riferirebbe soltanto agli altri parenti o affini, non anche ai genitori e ai figli degli assicurati.
Si tratta di un'interpretazione non incompatibile con la lettera della pattuizione. Non può tuttavia omettersi di rilevare come quest'ultima, non essendo redatta in modo completamente chiaro e comprensibile, presti il fianco anche ad un'opposta lettura (che poi è quella propugnata dall'assicurato, nelle difese svolte in primo grado, qui ribadita dalla terza danneggiata e seguita dal Giudice di pace): i genitori e i figli degli assicurati sono menzionati a titolo esemplificativo, essendo anch'essi parte della categoria dei “parenti”; anziché elencare tutte le figure di parenti e affini, allora, la clausola si chiude con il richiamo a “qualsiasi altro parente od affine” e il termine convivente, collocato immediatamente dopo tale inciso, si riferisce a tutti i parenti, ivi compresi quelli nominativamente richiamati, ossia i genitori e i figli degli assicurati. In tale prospettiva,
dunque, tutti i parenti, senza distinzioni, restano esclusi dal novero dei “terzi” soltanto se conviventi con gli assicurati.
Risultando sostenibili, sulla base del dato testuale, entrambe le ricostruzioni ermeneutiche poc'anzi illustrate e non potendosi reputare l'interpretazione offerta dall'appellante rispondente alla “comune intenzione delle parti” (giacché l'assicurato, contraente debole, intendeva verosimilmente assicurare il proprio patrimonio rispetto agli eventi dannosi che possono colpire tutti coloro che non vivono nell'immobile e che tuttavia potrebbero trovarsi a frequentarlo), a
9 mente di quanto stabilito dal richiamato art. 1370 c.c. il Giudice deve prediligere l'interpretazione più favorevole all'assicurato, ossia al contraente non predisponente (il contratto di assicurazione in esame risulta ex actis concluso tramite moduli e formulari predisposti dalla compagnia appellante).
Ebbene, l'interpretazione prediletta anche dal Giudice di pace tende proprio a restringere le ipotesi di esclusione di operatività della copertura assicurativa;
viceversa, quella proposta dall'appellante estende in modo considerevole i sinistri non indennizzabili: i genitori e i figli degli assicurati non potrebbero mai ricevere indennizzi rispetto ad eventi lesivi subiti per fatto di questi ultimi, anche se, per ipotesi, si trovino a frequentare solo sporadicamente la loro abitazione (si pensi ai genitori degli assicurati residenti addirittura in altra regione o ai figli maggiorenni che vivono all'estero).
Anche sotto tale profilo, risulta dunque corretta la decisione del primo Giudice che,
appurato che la è la suocera non convivente del convenuto (cfr. certificato di residenza P_ depositato in primo grado dall'appellata), ha concluso che stessa sia un “terzo”, di talché il danno dalla stessa subito rientra tra quelli coperti dalla polizza “protection home” n. 03.900.4569846 sottoscritta dall'appellato.
Al rigetto dei primi due motivi di impugnazione segue, naturalmente, anche il rigetto della doglianza relativa alla regolamentazione delle spese processuali, non risultando
[...]
vittoriosa. Controparte_1
In ragione di tutto quanto sin qui esposto, la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese del presente grado, nei rapporti tra parte appellante e appellata costituita, seguono la soccombenza della prima e si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi (atteso il carattere obiettivamente esiguo dell'attività svolta dall'appellata) previsti dal d.m. 55/2014 (aggiornati dal d.m. 147/2022) alle fasi concretamente svolte (esclusa quindi la fase istruttoria, risultata assente); lo scaglione di riferimento è quello relativo alle cause di valore compreso tra € 1.100,00 e 5.200,00, avuto riguardo al petitum della domanda risarcitoria proposta.
Nulla sulle spese di questo grado di giudizio nei rapporti con rimasto Controparte_2
contumace.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 (“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), deve
10 darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1705/2022 del Giudice di Pace di Controparte_1
Velletri, rigettata o assorbita ogni ulteriore eccezione e domanda, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese del presente grado P_ di giudizio, che si liquidano in € 852,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Roberta Teodori, procuratore antistatario;
c) nulla sulle spese nei rapporti con l'appellato contumace;
Controparte_2
d) dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Velletri all'esito dell'udienza del 20 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri
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