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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Aosta, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Aosta |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AOSTA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PAOLA PAOLO, Presidente
SISTO AN, Relatore
SURINI DIEGO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 50/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da xxx P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Valle D'Aosta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Aosta
elettivamente domiciliato presso Email_3 Agenzia Entrate Direzione Regionale Valle D'Aosta
elettivamente domiciliato presso dr.Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN.PRES.TERZI n. 00584202500001363001 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: richiama le proprie difese e le produzioni effettuata ( da ultimo con atto depositato il 13/02/2026 ), contesta le difese avversarie ed insiste per l'accoglimento del ricorso. contesta quelle avversarie ed insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato:
per ADE: richiama le proprie difese, contesta quelle avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso per ADER: richiama le proprie difese, contesta quelle avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso per R.A.V.A. richiama le proprie difese, contesta quelle avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso N. 50/2025, Società_1 S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 00584202500001363001, ricevuto via pec l'11/07/25 e delle pretese tributarie in esso contenute, complessivamente determinate in € 69.657,85, chiedendone l'annullamento ed eccependo l'incompetenza territoriale dell'agente della riscossione, l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione della pretesa creditoria.
In particolare, osserva la ricorrente, l'atto pregiudizievole è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate –
CO per la Provincia di Aosta, mentre la società risulta avere sede legale in xxxxx
(TO) a decorrere dal 28/10/2024 come si evince dalla visura camerale storica prodotta e siccome la competenza territoriale del concessionario è legata al domicilio fiscale del contribuente, il provvedimento emesso dall'Agenzia delle Entrate – CO incompetente sarebbe nullo e tale nullità sarebbe rilevabile d'ufficio come stabilito sempre dal Giudice di Legittimità con giurisprudenza consolidata (Cass. ordinanza n. 23889 del 05/09/2024 e n. 21635/2025; Corte di Cassazione n. 14364/2023).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – CO la quale chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo infondata ed erronea l'eccezione avversaria dell'invalidità dell'atto impugnato, per pretesa incompetenza territoriale dell'ente di riscossione emittente, atteso che il trasferimento di sede della società sarebbe avvenuto a fine anno 2024 a ridosso della notifica dell'atto impositivo prima della variazione del domicilio fiscale della contribuente. Infatti, evidenzia l'Ufficio, anche a voler ammettere, ma non sarebbe ammissibile tale incompetenza “relativa”, l'atto così emesso non potrebbe giammai dirsi invalido, in ragione del disposto di cui all'art. 21 octies, comma 2 della legge n. 241/1990 (a tenore del quale: “2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.”) e avuto riguardo al fatto che, indifferentemente dalla Struttura territoriale emittente, l'atto riscossivo avrebbe sempre identico contenuto e medesima forma, di natura vincolata per legge.
Quanto alle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato esse sarebbero state tutte regolarmente notificate ed in termini da poter evitare la prescrizione sia decennale, che quinquennale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Valle d'Aosta evidenziando l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, in ragione del domicilio fiscale della contribuente fissato in Valle
d'Aosta al momento della notifica del pignoramento presso terzi e chiedendo il rigetto delle eccezioni di prescrizioni e decadenza, attesa l'avvewnuta regolare notifica di tutti gli atti impositivi richiamati.
Si costituiva la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità e/
o l'infondatezza del ricorso, ritenendo infondate le eccezioni di prescrizione e decadenza, per avvenuta corretta e tempestiva notifica degli atti direttamente ed indirettamente impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente rigettare l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per incompetenza territoriale, dell'agente della riscossione, sollevata, dalla contribuente, che conseguentemente ha ritenuto priva di legittimazione attiva nell'azione riscossiva il Concessionario, stante la nuova sede legale della società stabilita in xxxxx sin dal 28.10.2024, anche in ragione delle argomentazioni e del percorso interpretativo seguito dalla stessa Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23889/2024, che sancisce che "la soppressione del pregresso regime di frammentazione del servizio di riscossione tra una pluralità di concessionari e l'accentramento della funzione in un unico ente non ha comportato l'abrogazione implicita degli artt. 24 e
46 del d.P.R. n. 602/1973, che continuano a trovare applicazione con riferimento all'articolazione degli uffici dell'ente pubblico economico secondo gli ambiti territoriali precedentemente definiti”.
La recente giurisprudenza di merito e di legittimità, infatti, è orientata nel senso di dare diretta applicazione all'art. 31 del d.p.r. n. 600/1973 e agli artt. 24 e 46 d.p.r. n. 602/1973 che radicano la competenza dell'ente della riscossione in ragione del domicilio fiscale del contribuente, che ai fini della competenza territoriale degli uffici finanziari per l'accertamento e le sanzioni, si individua al momento in cui la violazione tributaria
è stata commessa.
Invero, ai sensi dell'art. 31 comma 2 del d.p.r. 600/1973 (attribuzioni degli uffici delle imposte), “la competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata“.
Ciò che rileva ai fini della individuazione della competenza dell'Ufficio è, dunque, il “domicilio fiscale” della contribuente “alla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata”.
Pertanto, il domicilio fiscale, che determina l'attribuzione della competenza per territorio degli uffici della
Agenzia delle Entrate, è quello indicato dal contribuente, la cui variazione, deve essere comunicata dallo stesso contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi, o con altra specifica modalità e, pertanto, tale
“ius variandi” dev'essere esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario. Ne consegue quindi, che il contribuente che abbia indicato nella propria dichiarazione dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello successivamente comunicato anche al Registro Imprese, non può invocare detta difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo dell'incompetenza per territorio,
l'invalidità dell'atto di accertamento compiuto dall'ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato
(Cass., sez. 5, 4 ottobre 2018, n. 24292; Cass., sez. 5, 8 ottobre 2014, n. 21290; Cass., sez. 5, 10 maggio
2013, n. 11170; Cass., sez. 5, 10 marzo 2006, n. 5358). Ebbene risulta che il domicilio fiscale della ricorrente fosse stabilito, al momento delle violazioni contestate e dell'emissione degli atti impositivi, in Valle d'Aosta, e la contribuente non ha mai comunicato all'Amministrazione il proprio mutamento di domicilio fiscale.
Sarebbe stato necessario, invece, un atto indirizzato specificamente all'Amministrazione fiscale (Cass., sez.
5, 4 ottobre 2018, n. 24292; Cass., sez. 5, 8 ottobre 2014), in alternativa alla presentazione della dichiarazione dei redditi, che costituisce atto idoneo a rendere noto il nuovo domicilio fiscale, qualora nella stessa sia stato indicato la variazione di sede.
Gli altri elementi fattuali non assumono alcuna rilevanza, dunque, ai fini della individuazione del domicilio fiscale e della conseguente determinazione della competenza degli uffici della Agenzia delle entrate.
Non rilevano in tal senso, dunque, né l'attuale sede stabilita in xxxxx , né l'avvenuta comunicazione del cambio di stabilimento al Registro Imprese. Sono questi elementi di fatto inidonei a cambiare il domicilio fiscale del contribuente, che avrebbe dovuto, invece, presentare domanda di variazione all'Ufficio, avendo validità soltanto ai fini della pubblicità notizia correlata all'iscrizione nel Registro Imprese tenuta dalla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, a nulla rilevando con riferimento alla competenza territoriale del concessionario, legata al domicilio fiscale del contribuente (Cass. ordinanza n. 23889 del
05/09/2024 e n. 21635/2025; Corte di Cassazione n. 14364/2023).
Quanto alla regolarità della notifica a mezzo posta elettronica certificata e con riferimento al deposito della prova dell'avvenuta notifica rappresentata dalla ricevuta di accettazione e di consegna, si evidenzia che gli stessi sono stati regolarmente notificati a mezzo PEC all'indirizzo Email_5, come da refertazione in formato digitale depositata agli atti.
La notificazione a mezzo pec è espressamente consentita, quanto agli atti della riscossione, dall'art 26 del
D.P.R. n. 602/73, a mente del quale: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.” La notifica effettuata con la PEC, al pari di quella direttamente realizzata tramite il servizio postale per raccomandata con avviso di ricevimento, fornisce certezza in ordine al giorno ed orario esatto della spedizione e della ricezione, nonché in merito all'integrità del contenuto e degli eventuali allegati.
A tal riguardo, si rileva che le ricevute di accettazione e consegna delle notifiche degli atti impositivi sono state depositate dalle parti pubbliche nel Processo Civile Telematico (PCT).
Il deposito è stato, quindi, effettuato in maniera corretta nel senso che è stato fatto all'interno del software redattore utilizzato per il deposito, attraverso la selezione dell'opzione per il deposito della prova di notifica e poi sono stati inseriti i file PDF come allegati specifici.
Questo Collegio ritiene, comunque valido l'adempimento anche se il file sarebbe stato depositato in estensione pdf” anziché “.p7m”.
Infatti, è pacifico che, come statuisce la Corte di Cassazione con la pronuncia N. 20160/2025 “In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico dell'atto, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass. 27/11/2019, n.
30948; Cass. 03/07/2023, n. 18864; 19/12/2023, n. 35541) e in ogni caso poi, la Corte di Cassazione, ha già avuto modo di affermare, in tema di processo telematico, che le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo
“PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf” (Cass., Sez. Un., n. 10266 del 27/04/2018; Cass. n. 23951 del 29/10/2020).
Questo Collegio, invero, ritiene che le precedenti considerazioni siano sufficienti e idonee a respingere l'ulteriore eccezione di parte privata sulla necessità di attestare la conformità dei predetti atti, anche in considerazione del fatto che sono già stati firmati dal gestore di posta e, inoltre, l'intera "busta" di deposito
è stata firmata digitalmente prima dell'invio, dal mittente.
Pertanto, non solo legittima e corretta è la notifica a mezzo PEC e la prova della notifica stessa, ma anche il deposito della stessa nel fascicolo telematico è stata effettuata in maniera regolare e nel rispetto della normativa sul fascicolo tributario digitale cosi come istituito, già con il D.Lgs. n. 546/1992 (Art. 14) (Disciplina la formazione del fascicolo informatico da parte della segreteria della Corte di Giustizia Tributaria), dal D.M.
n. 163/2013 (Regole tecniche per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, dal Decreto
21 aprile 2023, che introduce nuove regole tecniche operative dal 15 maggio 2023 per il deposito telematico di atti e documenti e dal decreto 1° dicembre 2025, che contiene le ultime disposizioni tecniche.
Inoltre, la costituzione in giudizio del ricorrente e la presentazione del ricorso medesimo non può che avere effetti di sanatoria di qualsiasi eventuale irregolarità nella notifica a mezzo PEC, nella prova della stessa e nel depositato telematico della medesima, in ragione del fatto che la contribuente non ha dimostrato di aver subito pregiudizio concreto nel proprio diritto di difesa a causa della presunta irregolarità, con la conseguenza che in mancanza di tale dimostrazione, opera la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c., poiché si realizza di fatto il sostanziale raggiungimento dello scopo del provvedimento (Cass. 1068/2023).
La regolare notifica delle cartelle di pagamento avvenuta tra le date del 28/09/2021 e 28/01/2025 rende priva di ogni fondamento l'eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, atteso che fra l'iniziale data e quella finale, non è decorso nemmeno il termine minimo previsto per la decadenza o prescrizione di un qualsiasi tributo, neanche della tassa automobilistica non versata.
Ad ogni buon conto si evidenzia che i termini di prescrizione sono stati interrotti dalla notifica, medio tempore avvenuta, dei seguenti atti.
Avviso di intimazione n. 00520249001601030000 notificato in data 21/05/2024 per le cartelle di pagamento nn. 00520200000723369000 – 00520200001730807000 – 00520200003593938000 – 00520210000068514000 –
00520210002589420000 – 00520210002869329000 – 00520220002627512000 – 00520220003968631000 –
00520220003968732000.
Avviso di intimazione n. 00520249002752210000 notificato in data 07/10/2024 per le cartelle di pagamento nn. 00520230002810861000 – 00520230003261309000.
Avviso di intimazione n. 00520249003626208000 notificato in data 19/11/2024 per le cartelle di pagamento nn. 00520220005096254000 – 00520230003261410000.
Preavviso di fermo n. 00580202500000374000 notificato in data 27/01/2025 per le cartelle di pagamento nn. 00520200000723369000 – 00520200001730807000 – 00520200003593938000 – 00520210000068514000 –
00520210002589420000 – 00520210002869329000 – 00520220002627512000 – 00520220002104482001 -
00520220003968631000 – 00520220003968732000 – 00520220005096254000 – 00520230002810861000 –
00520230003261309000 – 00520230003261410000 – 00520240001233480000 – 00520240002677008000 –
00520240002789618000.
pignoramento presso terzi n. 00584202500000964001 notificato in data 30/04/2025 (all.28) per le cartelle di pagamento nn. 00520200000723369000 – 00520200001730807000 – 00520200003593938000 –
00520210000068514000 – 00520210002589420000 – 00520210002869329000 – 00520220002627512000 -
00520220003968631000 – 00520220003968732000 – 00520220005096254000 – 00520230002810861000 –
00520230003261309000 – 00520230003261410000 – 00520240002677008000 – 00520240002789618000. Pignoramento presso terzi n. 00584202500000965001 notificato in data 30/04/2025 per le cartelle di pagamento nn. 00520200000723369000 – 00520200001730807000 – 00520200003593938000 –
00520210000068514000 – 00520210002589420000 – 00520210002869329000 – 00520220002627512000 -
00520220003968631000 – 00520220003968732000 – 00520220005096254000 – 00520230002810861000 –
00520230003261309000 – 00520230003261410000 – 00520240002677008000 – 00520240002789618000.
Avviso di Intimazione n. 00520259001730809000 notificato in data 25/06/2025 per le cartelle di pagamento nn. 00520200000723369000 – 00520200001730807000 – 00520200003593938000 – 00520210000068514000 –
00520210002589420000 – 00520210002869329000 – 00520220002104482001 - 00520220002627512000 -
00520220003968631000 – 00520220003968732000 – 00520240002677008000 – 00520240002789618000 –
00520240003159590000 – 00520240003594569000.
Nessuno dei predetti atti interruttivi della prescrizione delle cartelle di pagamento ad essi sottese è stato impugnato dalla ricorrente, per cui in adesione alla più recente giurisprudenza di legittimità, nella specie,
Corte di Cassazione N. 22108/2024, pronuncia ribadita dalle Sezioni Unite n. 26817/2024, si evidenzia che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641;
Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre
2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^- 5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902).
Pertanto, non solo si sono realizzati gli effetti interruttivi della prescrizione, ma si è verificata anche la cristallizzazione della pretesa tributaria con impossibilità di contestare sia le cartelle, sia la prescrizione eventualmente verificatasi in precedenza.
Conseguentemente, questa Corte di Giustizia Tributaria respinge il ricorso e, per il principio della soccombenza, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite. Le somme relative alle spese vanno divise, anche in ragione dei carichi iscritti a ruolo, fra i tre uffici, evitando una duplicazione di pagamenti, trattandosi di difese sostanzialmente sovrapponibili e liquidandole complessivamente nella misura di
€ 4.700,00 (somma indicate nella nota spese di Ade e ritenuta complessivamente congrua per tutte le attività svolte dai tre uffici), che già decurtati del 20% ex art. 15 comma 2 sexies del D. Lgs. 546/1992, per l'assistenza degli enti tramite propri funzionari e al lordo delle spese generali del 15%, vengono assegnate in € 2.000,00
a favore dell'Agenzia delle Entrate – CO, in € 1.800,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Regionale della Valle d'Aosta ed in € 900,00 a favore della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a rifondere alle parti resistenti costituite le spese processuali, spese che
(previa decurtazione del 20% per la difesa tramite funzionari ex art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. n.
546/1992 ed al lordo delle spese generali nella misura del 15%) si liquidano in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 2.000,00 in favore di AdER, euro 1.800,00 in favore di AdE ed euro 900,00 in favore di
Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, li 24 febbraio 2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AOSTA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PAOLA PAOLO, Presidente
SISTO AN, Relatore
SURINI DIEGO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 50/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da xxx P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Valle D'Aosta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Aosta
elettivamente domiciliato presso Email_3 Agenzia Entrate Direzione Regionale Valle D'Aosta
elettivamente domiciliato presso dr.Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN.PRES.TERZI n. 00584202500001363001 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: richiama le proprie difese e le produzioni effettuata ( da ultimo con atto depositato il 13/02/2026 ), contesta le difese avversarie ed insiste per l'accoglimento del ricorso. contesta quelle avversarie ed insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato:
per ADE: richiama le proprie difese, contesta quelle avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso per ADER: richiama le proprie difese, contesta quelle avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso per R.A.V.A. richiama le proprie difese, contesta quelle avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso N. 50/2025, Società_1 S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 00584202500001363001, ricevuto via pec l'11/07/25 e delle pretese tributarie in esso contenute, complessivamente determinate in € 69.657,85, chiedendone l'annullamento ed eccependo l'incompetenza territoriale dell'agente della riscossione, l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione della pretesa creditoria.
In particolare, osserva la ricorrente, l'atto pregiudizievole è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate –
CO per la Provincia di Aosta, mentre la società risulta avere sede legale in xxxxx
(TO) a decorrere dal 28/10/2024 come si evince dalla visura camerale storica prodotta e siccome la competenza territoriale del concessionario è legata al domicilio fiscale del contribuente, il provvedimento emesso dall'Agenzia delle Entrate – CO incompetente sarebbe nullo e tale nullità sarebbe rilevabile d'ufficio come stabilito sempre dal Giudice di Legittimità con giurisprudenza consolidata (Cass. ordinanza n. 23889 del 05/09/2024 e n. 21635/2025; Corte di Cassazione n. 14364/2023).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – CO la quale chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo infondata ed erronea l'eccezione avversaria dell'invalidità dell'atto impugnato, per pretesa incompetenza territoriale dell'ente di riscossione emittente, atteso che il trasferimento di sede della società sarebbe avvenuto a fine anno 2024 a ridosso della notifica dell'atto impositivo prima della variazione del domicilio fiscale della contribuente. Infatti, evidenzia l'Ufficio, anche a voler ammettere, ma non sarebbe ammissibile tale incompetenza “relativa”, l'atto così emesso non potrebbe giammai dirsi invalido, in ragione del disposto di cui all'art. 21 octies, comma 2 della legge n. 241/1990 (a tenore del quale: “2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.”) e avuto riguardo al fatto che, indifferentemente dalla Struttura territoriale emittente, l'atto riscossivo avrebbe sempre identico contenuto e medesima forma, di natura vincolata per legge.
Quanto alle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato esse sarebbero state tutte regolarmente notificate ed in termini da poter evitare la prescrizione sia decennale, che quinquennale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Valle d'Aosta evidenziando l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, in ragione del domicilio fiscale della contribuente fissato in Valle
d'Aosta al momento della notifica del pignoramento presso terzi e chiedendo il rigetto delle eccezioni di prescrizioni e decadenza, attesa l'avvewnuta regolare notifica di tutti gli atti impositivi richiamati.
Si costituiva la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità e/
o l'infondatezza del ricorso, ritenendo infondate le eccezioni di prescrizione e decadenza, per avvenuta corretta e tempestiva notifica degli atti direttamente ed indirettamente impugnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente rigettare l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per incompetenza territoriale, dell'agente della riscossione, sollevata, dalla contribuente, che conseguentemente ha ritenuto priva di legittimazione attiva nell'azione riscossiva il Concessionario, stante la nuova sede legale della società stabilita in xxxxx sin dal 28.10.2024, anche in ragione delle argomentazioni e del percorso interpretativo seguito dalla stessa Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23889/2024, che sancisce che "la soppressione del pregresso regime di frammentazione del servizio di riscossione tra una pluralità di concessionari e l'accentramento della funzione in un unico ente non ha comportato l'abrogazione implicita degli artt. 24 e
46 del d.P.R. n. 602/1973, che continuano a trovare applicazione con riferimento all'articolazione degli uffici dell'ente pubblico economico secondo gli ambiti territoriali precedentemente definiti”.
La recente giurisprudenza di merito e di legittimità, infatti, è orientata nel senso di dare diretta applicazione all'art. 31 del d.p.r. n. 600/1973 e agli artt. 24 e 46 d.p.r. n. 602/1973 che radicano la competenza dell'ente della riscossione in ragione del domicilio fiscale del contribuente, che ai fini della competenza territoriale degli uffici finanziari per l'accertamento e le sanzioni, si individua al momento in cui la violazione tributaria
è stata commessa.
Invero, ai sensi dell'art. 31 comma 2 del d.p.r. 600/1973 (attribuzioni degli uffici delle imposte), “la competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata“.
Ciò che rileva ai fini della individuazione della competenza dell'Ufficio è, dunque, il “domicilio fiscale” della contribuente “alla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata”.
Pertanto, il domicilio fiscale, che determina l'attribuzione della competenza per territorio degli uffici della
Agenzia delle Entrate, è quello indicato dal contribuente, la cui variazione, deve essere comunicata dallo stesso contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi, o con altra specifica modalità e, pertanto, tale
“ius variandi” dev'essere esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario. Ne consegue quindi, che il contribuente che abbia indicato nella propria dichiarazione dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello successivamente comunicato anche al Registro Imprese, non può invocare detta difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo dell'incompetenza per territorio,
l'invalidità dell'atto di accertamento compiuto dall'ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato
(Cass., sez. 5, 4 ottobre 2018, n. 24292; Cass., sez. 5, 8 ottobre 2014, n. 21290; Cass., sez. 5, 10 maggio
2013, n. 11170; Cass., sez. 5, 10 marzo 2006, n. 5358). Ebbene risulta che il domicilio fiscale della ricorrente fosse stabilito, al momento delle violazioni contestate e dell'emissione degli atti impositivi, in Valle d'Aosta, e la contribuente non ha mai comunicato all'Amministrazione il proprio mutamento di domicilio fiscale.
Sarebbe stato necessario, invece, un atto indirizzato specificamente all'Amministrazione fiscale (Cass., sez.
5, 4 ottobre 2018, n. 24292; Cass., sez. 5, 8 ottobre 2014), in alternativa alla presentazione della dichiarazione dei redditi, che costituisce atto idoneo a rendere noto il nuovo domicilio fiscale, qualora nella stessa sia stato indicato la variazione di sede.
Gli altri elementi fattuali non assumono alcuna rilevanza, dunque, ai fini della individuazione del domicilio fiscale e della conseguente determinazione della competenza degli uffici della Agenzia delle entrate.
Non rilevano in tal senso, dunque, né l'attuale sede stabilita in xxxxx , né l'avvenuta comunicazione del cambio di stabilimento al Registro Imprese. Sono questi elementi di fatto inidonei a cambiare il domicilio fiscale del contribuente, che avrebbe dovuto, invece, presentare domanda di variazione all'Ufficio, avendo validità soltanto ai fini della pubblicità notizia correlata all'iscrizione nel Registro Imprese tenuta dalla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, a nulla rilevando con riferimento alla competenza territoriale del concessionario, legata al domicilio fiscale del contribuente (Cass. ordinanza n. 23889 del
05/09/2024 e n. 21635/2025; Corte di Cassazione n. 14364/2023).
Quanto alla regolarità della notifica a mezzo posta elettronica certificata e con riferimento al deposito della prova dell'avvenuta notifica rappresentata dalla ricevuta di accettazione e di consegna, si evidenzia che gli stessi sono stati regolarmente notificati a mezzo PEC all'indirizzo Email_5, come da refertazione in formato digitale depositata agli atti.
La notificazione a mezzo pec è espressamente consentita, quanto agli atti della riscossione, dall'art 26 del
D.P.R. n. 602/73, a mente del quale: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.” La notifica effettuata con la PEC, al pari di quella direttamente realizzata tramite il servizio postale per raccomandata con avviso di ricevimento, fornisce certezza in ordine al giorno ed orario esatto della spedizione e della ricezione, nonché in merito all'integrità del contenuto e degli eventuali allegati.
A tal riguardo, si rileva che le ricevute di accettazione e consegna delle notifiche degli atti impositivi sono state depositate dalle parti pubbliche nel Processo Civile Telematico (PCT).
Il deposito è stato, quindi, effettuato in maniera corretta nel senso che è stato fatto all'interno del software redattore utilizzato per il deposito, attraverso la selezione dell'opzione per il deposito della prova di notifica e poi sono stati inseriti i file PDF come allegati specifici.
Questo Collegio ritiene, comunque valido l'adempimento anche se il file sarebbe stato depositato in estensione pdf” anziché “.p7m”.
Infatti, è pacifico che, come statuisce la Corte di Cassazione con la pronuncia N. 20160/2025 “In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico dell'atto, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass. 27/11/2019, n.
30948; Cass. 03/07/2023, n. 18864; 19/12/2023, n. 35541) e in ogni caso poi, la Corte di Cassazione, ha già avuto modo di affermare, in tema di processo telematico, che le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo
“PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf” (Cass., Sez. Un., n. 10266 del 27/04/2018; Cass. n. 23951 del 29/10/2020).
Questo Collegio, invero, ritiene che le precedenti considerazioni siano sufficienti e idonee a respingere l'ulteriore eccezione di parte privata sulla necessità di attestare la conformità dei predetti atti, anche in considerazione del fatto che sono già stati firmati dal gestore di posta e, inoltre, l'intera "busta" di deposito
è stata firmata digitalmente prima dell'invio, dal mittente.
Pertanto, non solo legittima e corretta è la notifica a mezzo PEC e la prova della notifica stessa, ma anche il deposito della stessa nel fascicolo telematico è stata effettuata in maniera regolare e nel rispetto della normativa sul fascicolo tributario digitale cosi come istituito, già con il D.Lgs. n. 546/1992 (Art. 14) (Disciplina la formazione del fascicolo informatico da parte della segreteria della Corte di Giustizia Tributaria), dal D.M.
n. 163/2013 (Regole tecniche per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, dal Decreto
21 aprile 2023, che introduce nuove regole tecniche operative dal 15 maggio 2023 per il deposito telematico di atti e documenti e dal decreto 1° dicembre 2025, che contiene le ultime disposizioni tecniche.
Inoltre, la costituzione in giudizio del ricorrente e la presentazione del ricorso medesimo non può che avere effetti di sanatoria di qualsiasi eventuale irregolarità nella notifica a mezzo PEC, nella prova della stessa e nel depositato telematico della medesima, in ragione del fatto che la contribuente non ha dimostrato di aver subito pregiudizio concreto nel proprio diritto di difesa a causa della presunta irregolarità, con la conseguenza che in mancanza di tale dimostrazione, opera la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c., poiché si realizza di fatto il sostanziale raggiungimento dello scopo del provvedimento (Cass. 1068/2023).
La regolare notifica delle cartelle di pagamento avvenuta tra le date del 28/09/2021 e 28/01/2025 rende priva di ogni fondamento l'eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, atteso che fra l'iniziale data e quella finale, non è decorso nemmeno il termine minimo previsto per la decadenza o prescrizione di un qualsiasi tributo, neanche della tassa automobilistica non versata.
Ad ogni buon conto si evidenzia che i termini di prescrizione sono stati interrotti dalla notifica, medio tempore avvenuta, dei seguenti atti.
Avviso di intimazione n. 00520249001601030000 notificato in data 21/05/2024 per le cartelle di pagamento nn. 00520200000723369000 – 00520200001730807000 – 00520200003593938000 – 00520210000068514000 –
00520210002589420000 – 00520210002869329000 – 00520220002627512000 – 00520220003968631000 –
00520220003968732000.
Avviso di intimazione n. 00520249002752210000 notificato in data 07/10/2024 per le cartelle di pagamento nn. 00520230002810861000 – 00520230003261309000.
Avviso di intimazione n. 00520249003626208000 notificato in data 19/11/2024 per le cartelle di pagamento nn. 00520220005096254000 – 00520230003261410000.
Preavviso di fermo n. 00580202500000374000 notificato in data 27/01/2025 per le cartelle di pagamento nn. 00520200000723369000 – 00520200001730807000 – 00520200003593938000 – 00520210000068514000 –
00520210002589420000 – 00520210002869329000 – 00520220002627512000 – 00520220002104482001 -
00520220003968631000 – 00520220003968732000 – 00520220005096254000 – 00520230002810861000 –
00520230003261309000 – 00520230003261410000 – 00520240001233480000 – 00520240002677008000 –
00520240002789618000.
pignoramento presso terzi n. 00584202500000964001 notificato in data 30/04/2025 (all.28) per le cartelle di pagamento nn. 00520200000723369000 – 00520200001730807000 – 00520200003593938000 –
00520210000068514000 – 00520210002589420000 – 00520210002869329000 – 00520220002627512000 -
00520220003968631000 – 00520220003968732000 – 00520220005096254000 – 00520230002810861000 –
00520230003261309000 – 00520230003261410000 – 00520240002677008000 – 00520240002789618000. Pignoramento presso terzi n. 00584202500000965001 notificato in data 30/04/2025 per le cartelle di pagamento nn. 00520200000723369000 – 00520200001730807000 – 00520200003593938000 –
00520210000068514000 – 00520210002589420000 – 00520210002869329000 – 00520220002627512000 -
00520220003968631000 – 00520220003968732000 – 00520220005096254000 – 00520230002810861000 –
00520230003261309000 – 00520230003261410000 – 00520240002677008000 – 00520240002789618000.
Avviso di Intimazione n. 00520259001730809000 notificato in data 25/06/2025 per le cartelle di pagamento nn. 00520200000723369000 – 00520200001730807000 – 00520200003593938000 – 00520210000068514000 –
00520210002589420000 – 00520210002869329000 – 00520220002104482001 - 00520220002627512000 -
00520220003968631000 – 00520220003968732000 – 00520240002677008000 – 00520240002789618000 –
00520240003159590000 – 00520240003594569000.
Nessuno dei predetti atti interruttivi della prescrizione delle cartelle di pagamento ad essi sottese è stato impugnato dalla ricorrente, per cui in adesione alla più recente giurisprudenza di legittimità, nella specie,
Corte di Cassazione N. 22108/2024, pronuncia ribadita dalle Sezioni Unite n. 26817/2024, si evidenzia che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641;
Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre
2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^- 5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902).
Pertanto, non solo si sono realizzati gli effetti interruttivi della prescrizione, ma si è verificata anche la cristallizzazione della pretesa tributaria con impossibilità di contestare sia le cartelle, sia la prescrizione eventualmente verificatasi in precedenza.
Conseguentemente, questa Corte di Giustizia Tributaria respinge il ricorso e, per il principio della soccombenza, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite. Le somme relative alle spese vanno divise, anche in ragione dei carichi iscritti a ruolo, fra i tre uffici, evitando una duplicazione di pagamenti, trattandosi di difese sostanzialmente sovrapponibili e liquidandole complessivamente nella misura di
€ 4.700,00 (somma indicate nella nota spese di Ade e ritenuta complessivamente congrua per tutte le attività svolte dai tre uffici), che già decurtati del 20% ex art. 15 comma 2 sexies del D. Lgs. 546/1992, per l'assistenza degli enti tramite propri funzionari e al lordo delle spese generali del 15%, vengono assegnate in € 2.000,00
a favore dell'Agenzia delle Entrate – CO, in € 1.800,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Regionale della Valle d'Aosta ed in € 900,00 a favore della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a rifondere alle parti resistenti costituite le spese processuali, spese che
(previa decurtazione del 20% per la difesa tramite funzionari ex art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. n.
546/1992 ed al lordo delle spese generali nella misura del 15%) si liquidano in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 2.000,00 in favore di AdER, euro 1.800,00 in favore di AdE ed euro 900,00 in favore di
Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, li 24 febbraio 2026