Ordinanza collegiale 31 luglio 2025
Sentenza breve 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 14/01/2026, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00723/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07729/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7729 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Reggio D'Aci, Elisa Toffano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
del provvedimento di esclusione contenuto nel verbale di inidoneità definitivo del 06.05.2025 all'ammissione al Concorso per esami di 171 Allievi al primo anno del 207° Corso dell'Accademia militare dell'Esercito per l'anno accademico 2025-2026 della Commissione Medica Interforze di 2° Istanza di Roma per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
della notifica degli accertamenti psicofisici/giudizio medico legale di inidoneità del 9.04.2025 della Commissione per gli accertamenti psicofisici presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno;
del verbale di differimento del 21.03.2025;
della visita medico legale collegiale;
di tutti gli atti, documenti e verbali redatti dalla Commissione sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di inidoneità psicofisica del ricorrente ed è stato assunto il provvedimento di esclusione, inclusi gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici oggetto del concorso, non conosciuti dal ricorrente nella parte in cui ledono il suo interesse;
nonché di tutti gli ulteriori atti ed i provvedimenti comunque connessi, presupposti e conseguenziali, ancorché non conosciuti, se lesivi e/o rilevanti ai fini dell'accoglimento del ricorso, ivi compresi, per quanto possa occorrere: a) l'eventuale comunicazione od ulteriore provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso in corso di adozione, b) il bando del 12.12.2024 con cui è stato indetto il concorso de quo ove lesivo degli interessi del ricorrente; c) l'art. 582 del D.P.R. n. 90 del 15.03.2010 ove lesivo degli interessi del ricorrente; d) la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del DPR n. 90 del 15.03.2010 ove lesiva degli interessi del ricorrente.
- quanto al ricorso per motivi aggiunti
per l’annullamento previa concessione delle opportune misure cautelari,
del decreto del Ministero della Difesa datato 7.10.2025 n. DE 12025 0001009, pubblicato sul sito del Ministero l’8.10.2025 e mai comunicato al signor -OMISSIS- con il quale è stata approvata la graduatoria del Concorso per esami, per “l’ammissione di 171 Allievi al primo anno del 207° Corso dell’Accademia militare dell’Esercito per l’anno accademico 2025-2026” e dichiarati i relativi vincitori;
di tutti i verbali del concorso ivi compreso il n. 89 del 3.10.2025, relativo alla formazione delle graduatorie finali ed assegnazione al 207° corso;
di ogni atto connesso e/o presupposto e/o conseguente a quelli impugnati, ivi compreso il mancato inserimento del ricorrente nella predetta graduatoria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 il dott. NN NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato
- che l’istruttoria è completa e che le parti sono state sentite in ordine alla definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
- che con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- ha contestato il giudizio di inidoneità riportato nell’ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, indetta dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, per l’ammissione di 171 Allievi al primo anno del 207° Corso dell’Accademia militare dell’Esercito per l’anno accademico 2025-2026;
- che il giudizio di inidoneità è basato sulla seguente diagnosi: “L1 - presenza di difetto interatriale”;
- che si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero della Difesa;
- che con ordinanza n. -OMISSIS-del 31 luglio 2025 è stata disposta verificazione, affidata al Collegio Medico Legale della Difesa;
- che l’11 novembre 2025 è stata depositata relazione di verificazione, con il seguente esito:
“ In conclusione, nella cornice giuridica in cui il Collegio è stato chiamato a esprimersi, sulla base della documentazione medica esaminata e della visita espletata, si conferma che il Sig. -OMISSIS-, presenta l’infermità: “Forame ovale pervio strumentalmente accertato”, pertanto, viene ribadito il giudizio posto dalla Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici presso la Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, di: NON INIDONEITA’ al corso in oggetto per l’ammissione all’Accademia militare a mente del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 “Testo Unico sull’Ordinamento Militare”, art. 582, lettera L) Apparato cardiovascolare, punto 1) le malformazioni del cuore e dei grossi vasi ”;
- che il ricorrente ha prodotto memoria, contestando l’esito della verificazione;
- che con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato in data 17 dicembre 2025, il ricorrente ha esteso l’impugnazione alla graduatoria del concorso, nel frattempo pubblicata;
- che nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026 il Collegio si è riservato di definire la controversia con sentenza in forma semplificata e ha assegnato la causa in decisione;
Considerato
- che il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è giunto l’Organo verificatore, che ha condotto le operazioni con rigoroso criterio metodologico e con adeguato approfondimento del caso sottoposto alla valutazione di esso e che, pertanto, l’esito della verificazione ha dato sufficiente conferma del giudizio di inidoneità espresso in sede concorsuale;
- che il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;
- che le spese di verificazione devono essere poste a carico del ricorrente e che debba reputarsi congrua la relativa liquidazione nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), richiesta dall’Organo verificatore, da corrispondersi secondo le modalità indicate dal medesimo Organo nella nota allegata alla relazione di verificazione, depositata in atti;
- che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna -OMISSIS- al pagamento in favore del Ministero della Difesa di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN NI, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NN NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.