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Sentenza 30 settembre 2021
Sentenza 30 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/09/2021, n. 35888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35888 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FA RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 35888 Anno 2021 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 15/06/2021 RITENUTO IN FATTO 1.FA IR ricorre avverso la ordinanza della Corte di Appello di LE che aveva ripristinato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in aggravamento rispetto alla misura domiciliare precedentemente disposta per essersi intrattenuto con coimputato dello stesso reato, UT AN, all'interno di autovettura, durante l'orario in cui era autorizzato a uscire dal luogo di detenzione domiciliare in Scalea per soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana. 2. Il FA era stato dichiarato colpevole in primo grado del delitto di cui all'art.74 Dpr 309/90 comma 6 Dpr 309/90 e di alcuni reati fine in materia di sostanze stupefacente, riqualificati i fatti come di lieve entità e condannato alla pena di anni cinque di reclusione. 3. Il Tribunale dell'appello cautelare ha evidenziato che l'inosservanza alla prescrizione concernente il divieto di comunicare con soggetti estranei al proprio ambito domestico risultava nella specie particolarmente grave e palesava la sostanziale inadeguatezza della misura domiciliare disposta, tenuto conto della relazione intervenuta con un coimputato, anch'esso in regime di arresti domiciliari, che denotava da un lato l'insensibilità del ricorrente alle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria e dall'altra il pericolo di una ripresa dell'attività criminosa sottesa all'incontro con altro pregiudicato, chiamato a rispondere degli stessi fatti reati nel medesimo procedimento, di cui si assumeva l'appartenenza allo stesso sodalizio criminoso. 3. FA IR denuncia come la motivazione dell'ordinanza ripristinatoria della custodia in carcere si palesi in violazione della disciplina dell'art.276 comma 1 cod.proc.pen. che richiede, ai fini dell'aggravamento, la valutazione dell'entità, delle circostanze e dei motivi della violazione e manifestamente contraddittoria, illogica ed apparente, atteso che l'incontro tra i due imputati era stato il frutto di una leggerezza, avendo gli stessi deciso di incontrarsi per recarsi insieme a fare la spesa per le proprie esigenze di vita, trattandosi di prima ed unica inosservanza alla prescrizioni imposte e che una siffatta inosservanza non aveva determinato alcun pericolo per la salvaguardia delle esigenze cautelari sottese alla misura in atto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1 Va preliminarmente evidenziato che in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. In questa prospettiva, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto, ai sensi dell'art.276 comma 1 cod.proc.pen., delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la sopravvenuta inadeguatezza della misura cautelare domiciliare in ragione della gravità, delle circostanze e dei motivi della violazione. 2. Orbene il giudice del riesame ha rappresentato in termini del tutto coerenti come la decisione dei correi di incontrarsi in costanza di detenzione domiciliare delocalizzata, e di intrattenersi a bordo di autovettura di uno dei correi, peraltro in pendenza del giudizio di appello che li vedeva chiamati a rispondere di ipotesi associativa nel traffico di sostanze stupefacenti e di alcuni reati fine, non costituisse una semplice leggerezza, come ipotizzato dalla difesa, ma una grave violazione alle prescrizioni della misura, in quanto non solo risultava violato il precetto di non comunicare con soggetti estranei al proprio ambito domestico, ma aveva consentito il ripristino di relazioni personali a due soggetti chiamati a rispondere dello stesso reato e già riconosciuti appartenenti ad un medesimo sodalizio criminoso, così da rappresentare un pericolo concreto di ricostituzione del contesto criminale di provenienza, e comunque di vanificare la finalità della misura domiciliare delocalizzata a ciascuno riconosciuta, che era appunto quella di isolare i singoli sodali dal gruppo criminoso di appartenenza e non certo quella di consentire se non incentivare i contatti fra gli stessi. 3. A fronte di tali logiche e coerenti argomentazioni, che si sposano con il percorso motivazionale richiesto dall'art.276 cod.proc.pen. in relazione all'entità della violazione e alle circostanze della stessa, il ricorrente non ha svolto alcuna analisi critica della motivazione del provvedimento impugnato, ma si è limitato a sottolineare la venialità e la mancanza di gravità della inosservanza alle prescrizioni e la superficialità della condotta del ricorrente ma l'assenza di pericula riconducibili a tale comportamento, di fatto omettendo di confrontarsi con gli argomenti posti a fondamento dell'aggravamento e dell'ordinanza impugnata, che rispondono ampiamente alle analoghe doglianze prospettate nell'appello cautelare, senza fornire una 2 ut'JL\ plausibile giustificazione di un comportamento talmente abnorme e grave, che evoca scenari assolutamente compatibili con la ripresa di attività criminali o progettazioni associative, nel nuovo ambito territoriale in cui gli stessi erano stati inseriti. 4. All'inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 co. 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Così deciso nella camera di consiglio in data 15 Giugno 2021
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 35888 Anno 2021 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 15/06/2021 RITENUTO IN FATTO 1.FA IR ricorre avverso la ordinanza della Corte di Appello di LE che aveva ripristinato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in aggravamento rispetto alla misura domiciliare precedentemente disposta per essersi intrattenuto con coimputato dello stesso reato, UT AN, all'interno di autovettura, durante l'orario in cui era autorizzato a uscire dal luogo di detenzione domiciliare in Scalea per soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana. 2. Il FA era stato dichiarato colpevole in primo grado del delitto di cui all'art.74 Dpr 309/90 comma 6 Dpr 309/90 e di alcuni reati fine in materia di sostanze stupefacente, riqualificati i fatti come di lieve entità e condannato alla pena di anni cinque di reclusione. 3. Il Tribunale dell'appello cautelare ha evidenziato che l'inosservanza alla prescrizione concernente il divieto di comunicare con soggetti estranei al proprio ambito domestico risultava nella specie particolarmente grave e palesava la sostanziale inadeguatezza della misura domiciliare disposta, tenuto conto della relazione intervenuta con un coimputato, anch'esso in regime di arresti domiciliari, che denotava da un lato l'insensibilità del ricorrente alle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria e dall'altra il pericolo di una ripresa dell'attività criminosa sottesa all'incontro con altro pregiudicato, chiamato a rispondere degli stessi fatti reati nel medesimo procedimento, di cui si assumeva l'appartenenza allo stesso sodalizio criminoso. 3. FA IR denuncia come la motivazione dell'ordinanza ripristinatoria della custodia in carcere si palesi in violazione della disciplina dell'art.276 comma 1 cod.proc.pen. che richiede, ai fini dell'aggravamento, la valutazione dell'entità, delle circostanze e dei motivi della violazione e manifestamente contraddittoria, illogica ed apparente, atteso che l'incontro tra i due imputati era stato il frutto di una leggerezza, avendo gli stessi deciso di incontrarsi per recarsi insieme a fare la spesa per le proprie esigenze di vita, trattandosi di prima ed unica inosservanza alla prescrizioni imposte e che una siffatta inosservanza non aveva determinato alcun pericolo per la salvaguardia delle esigenze cautelari sottese alla misura in atto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1 Va preliminarmente evidenziato che in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. In questa prospettiva, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto, ai sensi dell'art.276 comma 1 cod.proc.pen., delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la sopravvenuta inadeguatezza della misura cautelare domiciliare in ragione della gravità, delle circostanze e dei motivi della violazione. 2. Orbene il giudice del riesame ha rappresentato in termini del tutto coerenti come la decisione dei correi di incontrarsi in costanza di detenzione domiciliare delocalizzata, e di intrattenersi a bordo di autovettura di uno dei correi, peraltro in pendenza del giudizio di appello che li vedeva chiamati a rispondere di ipotesi associativa nel traffico di sostanze stupefacenti e di alcuni reati fine, non costituisse una semplice leggerezza, come ipotizzato dalla difesa, ma una grave violazione alle prescrizioni della misura, in quanto non solo risultava violato il precetto di non comunicare con soggetti estranei al proprio ambito domestico, ma aveva consentito il ripristino di relazioni personali a due soggetti chiamati a rispondere dello stesso reato e già riconosciuti appartenenti ad un medesimo sodalizio criminoso, così da rappresentare un pericolo concreto di ricostituzione del contesto criminale di provenienza, e comunque di vanificare la finalità della misura domiciliare delocalizzata a ciascuno riconosciuta, che era appunto quella di isolare i singoli sodali dal gruppo criminoso di appartenenza e non certo quella di consentire se non incentivare i contatti fra gli stessi. 3. A fronte di tali logiche e coerenti argomentazioni, che si sposano con il percorso motivazionale richiesto dall'art.276 cod.proc.pen. in relazione all'entità della violazione e alle circostanze della stessa, il ricorrente non ha svolto alcuna analisi critica della motivazione del provvedimento impugnato, ma si è limitato a sottolineare la venialità e la mancanza di gravità della inosservanza alle prescrizioni e la superficialità della condotta del ricorrente ma l'assenza di pericula riconducibili a tale comportamento, di fatto omettendo di confrontarsi con gli argomenti posti a fondamento dell'aggravamento e dell'ordinanza impugnata, che rispondono ampiamente alle analoghe doglianze prospettate nell'appello cautelare, senza fornire una 2 ut'JL\ plausibile giustificazione di un comportamento talmente abnorme e grave, che evoca scenari assolutamente compatibili con la ripresa di attività criminali o progettazioni associative, nel nuovo ambito territoriale in cui gli stessi erano stati inseriti. 4. All'inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 co. 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Così deciso nella camera di consiglio in data 15 Giugno 2021