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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 01/12/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3631/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 3631/2024 tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. BOCCHINO ENRICO
APPELLANTE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
CO ES
APPELLATA
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: opposizione ad avviso di accertamento canone unico 2023
n.14832964
1 CONCLUSIONI
Per “accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza stante la Pt_1 legittimazione attiva del a richiedere il CUP nella fattispecie Controparte_2 oggetto di causa e, - per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone unico annuale - anno 2023 - n. 53 ID Pratica
14832964 del 16.05.2023. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Per la CIBRA PUBBLICITA': “Confermare la sentenza di primo grado respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza In via principale, - dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.La ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n.368/2024 del Giudice di Pace di Lucca con cui è stata accolta l'opposizione della avverso l'avviso di accertamento Controparte_1
n.14832964 emesso da essa appellante, in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del Parte_2
L'avviso era riferito al mancato pagamento del canone relativo
[...] all'anno 2023 per esposizioni pubblicitarie effettuate su un tratto di una strada della Provincia di Lucca, sito all'interno del territorio Comunale ma fuori dal centro abitato.
2 Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace ha ritenuto che il canone spettasse all'ente proprietario della strada e che aveva autorizzato l'installazione degli impianti pubblicitari ossia alla Provincia e non al CP_3
Part
2. La ripropone la tesi, già sostenuta in primo grado, della spettanza del canone al essere gli impianti pubblicitari posti su territorio CP_4 comunale. Richiama il disposto del comma 819 dell'art. 1 della l. 160/2019 istitutiva del canone e ne lamenta violazione.
3. La ha chiesto rigettarsi l'appello. CP_1
4. Il è rimasto contumace Controparte_2
5. L'appello è infondato.
L'art. 1, comma 816, della l. 160/2019 prevede l'istituzione di un "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria"
(CUP), da parte di comuni, province e dalle città metropolitane, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, comma
7 e comma 8 del codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Ai sensi del successivo comma 818, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a
10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada.
Il presupposto applicativo del canone è, secondo il comma 819, costituito da:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il
3 suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
I due presupposti sono alternativi e quello di cui alla lettera b) prevale sull'altro per il principio di specialità come espressamente stabilito dal comma 820 (“L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”)
Il canone è disciplinato, ai sensi del comma 821, con regolamento comunale o con regolamento provinciale. Le tariffe sono stabilite in conformità a quanto previsto dai commi 826,827 (per i comuni) e 828 (per le province e città metropolitane).
Ai sensi del comma 835, il versamento del canone è effettuato direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari.
Dal complesso normativo richiamato si evince che il CP_5 nell'ipotesi che non ricorre nel caso di specie, di cui al comma 818- ha diritto a pretendere il canone solo in relazione alla diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale.
Nel caso di specie si discute di canone preteso per la diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su area provinciale.
4 In senso contrario non vale la tesi dell'appellante per cui il canone si basa su due presupposti -l'occupazione del suolo pubblico;
la diffusione del messaggio pubblicitario- con la conseguenza che il canone spetterebbe al in relazione a questo secondo presupposto a Parte_2 prescindere dalla insussistenza del primo. In sostanza vi sarebbe una riserva del canone per la pubblicità a favore del CP_3
Si tratta della tesi secondo cui il canone avrebbe natura “bicefala”; riproporrebbe, nella loro ontologica diversità, i presupposti impositivi dei due previgenti tributi della TOSAP (la Tassa per l'Occupazione di Spazi e Aree
Pubbliche) e dell'ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità); il comma 820 si riferirebbe solo all'ipotesi in cui la legittimazione ad imporre entrambi i tributi, per l'occupazione del suolo e per i messaggi pubblicitari, si concentrasse in capo a un unico ente, mentre fuori di questa ipotesi il canone spettante alla provincia o alla città metropolitana ed il canone spettante al distinti e ogni ente sarebbe soggetto attivo di Controparte_6 un'imposizione autonoma.
La tesi non è sostenibile.
Al di là del fatto che il comma 819, lettera b) non prevede una riserva del canone per la pubblicità a favore del essa contrasta con la lettera e CP_3 la ratio della legge. Dall' art. 1 della legge emerge che il CUP è una forma unitaria di corrispettivo (comma 816: un "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria"), che si sostituisce ai diversi tributi e canoni preesistenti, per la concessione ed occupazione del suolo pubblico, anche a scopo pubblicitario (lettera b del comma 819). Il canone non è scomponibile in una componente legata alla pubblicità e in una componente legata all'occupazione di suolo pubblico. La tariffa standard annua, in base alla quale si applica il canone, è stabilità unitariamente “in
5 relazione alle fattispecie di cui al comma 819,” (commi 826,827 e 828): a dar credito alla tesi in esame, ove la pubblicità avvenisse attraverso impianti non insistenti su beni comunali sarebbe dovuto un contributo al per CP_3 la pubblicità ed uno all'altro ente per l'occupazione essendo però impossibile, data l'unitarietà tariffaria, stabilire il quantum della quota-parte dovuta a ciascun ente. Né possono rilevare le disposizioni diverse adottate dai singoli enti ove in contrasto con la fonte primaria.
Il canone unico patrimoniale ha natura di corrispettivo a fronte dell'occupazione del suolo pubblico o dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada (v. art. 1, comma 835 della L. 160/2019 secondo cui il pagamento del canone “è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari”). Su strada provinciale (non compresa nel centro abitato), non vi è occupazione di suolo del Comune(e il Comunenon dà concessioni) e il Comunenon è il soggetto che autorizza la diffusione del messaggio pubblicitario.
6. In ragione di quanto precede l'appello deve essere rigettato.
7. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta l'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Giudice di Pace di Lucca n. 368/2024 pubblicata in
[...] data 14.05.2024 ; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, liquidate in
€662,00, oltre spese generali e accessori di legge.
6 Lucca, 30 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Mondini
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 3631/2024 tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. BOCCHINO ENRICO
APPELLANTE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
CO ES
APPELLATA
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: opposizione ad avviso di accertamento canone unico 2023
n.14832964
1 CONCLUSIONI
Per “accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza stante la Pt_1 legittimazione attiva del a richiedere il CUP nella fattispecie Controparte_2 oggetto di causa e, - per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone unico annuale - anno 2023 - n. 53 ID Pratica
14832964 del 16.05.2023. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Per la CIBRA PUBBLICITA': “Confermare la sentenza di primo grado respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza In via principale, - dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.La ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n.368/2024 del Giudice di Pace di Lucca con cui è stata accolta l'opposizione della avverso l'avviso di accertamento Controparte_1
n.14832964 emesso da essa appellante, in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del Parte_2
L'avviso era riferito al mancato pagamento del canone relativo
[...] all'anno 2023 per esposizioni pubblicitarie effettuate su un tratto di una strada della Provincia di Lucca, sito all'interno del territorio Comunale ma fuori dal centro abitato.
2 Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace ha ritenuto che il canone spettasse all'ente proprietario della strada e che aveva autorizzato l'installazione degli impianti pubblicitari ossia alla Provincia e non al CP_3
Part
2. La ripropone la tesi, già sostenuta in primo grado, della spettanza del canone al essere gli impianti pubblicitari posti su territorio CP_4 comunale. Richiama il disposto del comma 819 dell'art. 1 della l. 160/2019 istitutiva del canone e ne lamenta violazione.
3. La ha chiesto rigettarsi l'appello. CP_1
4. Il è rimasto contumace Controparte_2
5. L'appello è infondato.
L'art. 1, comma 816, della l. 160/2019 prevede l'istituzione di un "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria"
(CUP), da parte di comuni, province e dalle città metropolitane, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, comma
7 e comma 8 del codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Ai sensi del successivo comma 818, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a
10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada.
Il presupposto applicativo del canone è, secondo il comma 819, costituito da:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il
3 suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
I due presupposti sono alternativi e quello di cui alla lettera b) prevale sull'altro per il principio di specialità come espressamente stabilito dal comma 820 (“L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”)
Il canone è disciplinato, ai sensi del comma 821, con regolamento comunale o con regolamento provinciale. Le tariffe sono stabilite in conformità a quanto previsto dai commi 826,827 (per i comuni) e 828 (per le province e città metropolitane).
Ai sensi del comma 835, il versamento del canone è effettuato direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari.
Dal complesso normativo richiamato si evince che il CP_5 nell'ipotesi che non ricorre nel caso di specie, di cui al comma 818- ha diritto a pretendere il canone solo in relazione alla diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale.
Nel caso di specie si discute di canone preteso per la diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su area provinciale.
4 In senso contrario non vale la tesi dell'appellante per cui il canone si basa su due presupposti -l'occupazione del suolo pubblico;
la diffusione del messaggio pubblicitario- con la conseguenza che il canone spetterebbe al in relazione a questo secondo presupposto a Parte_2 prescindere dalla insussistenza del primo. In sostanza vi sarebbe una riserva del canone per la pubblicità a favore del CP_3
Si tratta della tesi secondo cui il canone avrebbe natura “bicefala”; riproporrebbe, nella loro ontologica diversità, i presupposti impositivi dei due previgenti tributi della TOSAP (la Tassa per l'Occupazione di Spazi e Aree
Pubbliche) e dell'ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità); il comma 820 si riferirebbe solo all'ipotesi in cui la legittimazione ad imporre entrambi i tributi, per l'occupazione del suolo e per i messaggi pubblicitari, si concentrasse in capo a un unico ente, mentre fuori di questa ipotesi il canone spettante alla provincia o alla città metropolitana ed il canone spettante al distinti e ogni ente sarebbe soggetto attivo di Controparte_6 un'imposizione autonoma.
La tesi non è sostenibile.
Al di là del fatto che il comma 819, lettera b) non prevede una riserva del canone per la pubblicità a favore del essa contrasta con la lettera e CP_3 la ratio della legge. Dall' art. 1 della legge emerge che il CUP è una forma unitaria di corrispettivo (comma 816: un "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria"), che si sostituisce ai diversi tributi e canoni preesistenti, per la concessione ed occupazione del suolo pubblico, anche a scopo pubblicitario (lettera b del comma 819). Il canone non è scomponibile in una componente legata alla pubblicità e in una componente legata all'occupazione di suolo pubblico. La tariffa standard annua, in base alla quale si applica il canone, è stabilità unitariamente “in
5 relazione alle fattispecie di cui al comma 819,” (commi 826,827 e 828): a dar credito alla tesi in esame, ove la pubblicità avvenisse attraverso impianti non insistenti su beni comunali sarebbe dovuto un contributo al per CP_3 la pubblicità ed uno all'altro ente per l'occupazione essendo però impossibile, data l'unitarietà tariffaria, stabilire il quantum della quota-parte dovuta a ciascun ente. Né possono rilevare le disposizioni diverse adottate dai singoli enti ove in contrasto con la fonte primaria.
Il canone unico patrimoniale ha natura di corrispettivo a fronte dell'occupazione del suolo pubblico o dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada (v. art. 1, comma 835 della L. 160/2019 secondo cui il pagamento del canone “è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari”). Su strada provinciale (non compresa nel centro abitato), non vi è occupazione di suolo del Comune(e il Comunenon dà concessioni) e il Comunenon è il soggetto che autorizza la diffusione del messaggio pubblicitario.
6. In ragione di quanto precede l'appello deve essere rigettato.
7. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta l'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Giudice di Pace di Lucca n. 368/2024 pubblicata in
[...] data 14.05.2024 ; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, liquidate in
€662,00, oltre spese generali e accessori di legge.
6 Lucca, 30 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Mondini
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