Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 13/01/2026, n. 362
CGT2
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità dell'appello per nuova documentazione e motivi non proposti in primo grado

    La Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 546/92, poiché l'Ufficio ha prodotto nuova documentazione e introdotto nuovi motivi di giudizio non esaminati in primo grado e non giustificati da impossibilità oggettiva. Inoltre, i nuovi calcoli presentati dall'appellante differivano significativamente dall'accertamento originario, configurando una domanda nuova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 13/01/2026, n. 362
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 362
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo