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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 13/01/2026, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 362/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI CO MARCO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, AT
DE ROSA MARIA ARMONIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3907/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17810/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 07/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M018932023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M018932023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M018932023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M018932023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M018932023 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7807/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: Si riporta ai motivi di appello su cui insiste chiedendo la riforma della sentenza di primo grado.
Appellato: Insiste pr il rigetto dell'atto di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna l'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli, la sentenza n. 17810/20/2024, emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli sezione XX, con cui era stato accolto il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 (CF CF_Resistente_1), titolare dell'omonima ditta individuale esercente attività di minimarket, difeso dal dott. Difensore_1 , avverso l'avviso di accertamento n. TF3012M01893/2023, per l'anno di imposta 2017 co cui, ai sensi dell'art. 39 1 comma lettera d) del D.pr
600/73, erano stati accertati ricavi omessi e maggiore volume d'affari per Euro 143.757,00 oltre a maggiori imposte IRPEF, IRAP ed IVA per euro 33.557,00.
L'accertamento oggetto dell'odierna impugnativa sorgeva in virtù dell'omessa compilazione del Società_1 del quadro RG (impresa in contabilità semplificata) della dichiarazione Redditi 2018, anno di imposta 2017, indicante il valore delle rimanenze finali (veniva barrata la casella insussistenza rimanenze), rilevava, infatti,
l'Ufficio impositore l'esistenza di rimanenze iniziali per euro 80.108,00 acquisti di merci per euro 139.688,00 per cui stante la condotta antieconomica, la perdita dichiarata, previa dichiarazione di inattendibilità delle scritture contabili, considerato che l'attività commerciale era l'unico mezzo di sostentamento della famiglia, ai sensi dell'art. 39 del D.pr 600/73 1 c. lettera d) procedeva induttivamente all'accertamento dei maggiori ricavi su indicati.
Nell'accertamento l'Ufficio rilevava la presentazione di una dichiarazione integrativa antecedente allìaccertamento in cui tale valore era stato correttamente indicato, in modica e correzione del rigo Società_1 e senza variazione dei dati reddituali, ma ne disconosceva la validità non avendo provveduto il ricorrente alla presentazione contestuale della dichiarazione integrativa anche per l'imposta IVA e non avendo effettuato alcun versamento di imposta.
Esponeva nel ricorso introduttivo il ricorrente che l'avviso di accertamento scaturiva dall'errore formale di compilazione del quadro RG (casella Società_1) che purtuttavia, esso non rilevava, a differenza di quanto affermato dall'Ufficio, sul calcolo del reddito poiché dall'anno 2017 in seguito alle modifiche introdotte dalla legge 232/2016 art. 1 commi da 17 a 23 le rimanenze finali non rientravano più nel computo del reddito, rilevava di aver presentato dichiarazione integrativa e rettificativa in cui erano state correttamente indicate le rimanenze finali al Società_1, considerava che la perdita scaturiva esclusivamente dal passaggio al nuovo regime di neutralità delle rimanenze previste dalla suddetta legge e che l'Ufficio in sede di accertamento non aveva tenuto in alcun modo conto del valore delle suddette rimanenze finali al fine del calcolo del costo del venduto su cui l'accertamento sostanzialmente si basava.
Si era costituita nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale DP I di Napoli che, con scarne e sintetiche controdeduzioni si era limitata a richiamare pedissequamente la motivazione dell'avviso di accertamento.
Con la richiamata sentenza la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso rilevando la legittimità della dichiarazione integrativa presentata dal ricorrente e ritenendo del tutto ininfluente ai fini del calcolo del reddito il valore delle rimanenze finali, essendo esse, in virtù del passaggio al nuovo regime contabile previsto dalla Legge 232/2016 del tutto neutrale, veniva, altresì, evidenziata nella sentenza che la perdita scaturiva essenzialmente dal suddetto passaggio. Impugna l'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli la su richiamata sentenza rilevandone l'erroneità in quanto il Giudice non aveva tenuto conto che il costo del venduto scaturiva dagli studi di settore e che il valore delle rimanenze non indicati in essi determinava l'antieconomicità di gestione dell'attività, antieconomicità protrattasi nel corso del tempo, rimarcava, pertanto che la mancata indicazione del valore delle rimanenze finali non era assolutamente neutrale influendo sul suddetto calcolo, all'uopo richiama e deposita nel procedimento di primo grado le copie delle due dichiarazioni dei redditi corredati dai suddetti e richiamati studi di settore su cui sostanzialmente viene basato la'tt di appello.
Si è costituito l'appellato che, richiamando i motivi di ricorso, ha evidenziato l'inammissibilità dell'impugnativa proposta in quanto basata su nuovi elementi mai richiamati nel procedimento di primo grado ed evidenzia che nell'atto di appello viene modificata ed integrata sostanzialmente la motivazione dell'avviso di accertamento con il richiamo a nuove metodologie di calcolo i cui esiti, peraltro, portano a valori diversi rispetto agli importi originariamente accertati.
L'appello è stato deciso, sentite in contraddittorio le parti in causa e previa esposizione delle proprie tesi, nell'udienza del 19 dicembre 2025 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
In primo luogo va osservato che l'Ufficio deposita agli atti del procedimento per la prima volta nuova documentazione costituita dalla copia degli studi di settore delle due dichiarazioni presentate dal ricorrente per l'anno 2017 (dichiarazione originaria ed integrativa) al fine di rimarcare la loro sostanziale differenza e sull'esame comparativo dei due studi di settore ad esse allegate basa i propri motivi di appello con risultati anche diversi ripesto agli originari valori accertati.
Orbene l'art. 58 del D.Lgs. 546/92 prevede “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.”, per cui la produzione documentale proposta dall'appellante non è ammissibile.
In secondo luogo deve essere richiamato l'avviso di accertamento e la motivazione in esso esposta: il ricalcolo induttivo dei maggiori ricavi è basato sull'originaria dichiarazione presentata dal ricorrente, tale calcolo non tiene in alcun modo conto del valore delle rimanenze finali e determina maggiori ricavi per euro
143.757,00 stante l'omessa indicazione del valore delle rimanenze finali.
'E da considerare che la presentazione di una dichiarazione integrativa e rettificativa è effettuabile anche per sanare eventuali errori od omissioni di natura meramente formale per cui l'accertamento è invalido in quanto doveva tener conto di essa e del valore delle rimanenze finali in esso indicate.
Deve essere, inoltre, osservato che le motivazione dell'atto di appello sono basate sull'esame degli studi di settore e sulle relative risultanze mediante una verifica comparativa degli studi di settore originariamente presentati e degli studi di settore della dichiarazione integrativa determinando, per di più, come eccepito dal resistente, indicanti un differente valore dei maggiori ricavi accertati per euro 36.071,00 a fronte degli euro 143.757,00 risultanti dall'avviso di accertamento originario.
Non può, quindi, che essere preso atto che con l'appello l'Ufficio ha sostanzialmente proposto nuovi elementi di giudizio ed ha per di pù differentemente motivato, rispetto all'accertamento originario l'atto accertativo proponendo una motivazione del tutto integrativa ed innovativa: vengono indicati nuovi elementi motivazionali mai indicati (mancanza di annotazione nello studio di settore, presenza di un ricarico negativo, scarsissima redditività negli anni precedenti) non presenti né nell'avviso di accertamento originario, né nell'atto di costituzione in giudizio che richiamava integralmente e pedissequamente l'avviso di accertamento, e a completamento di tale esame va per di più considerato che tale nuova metodologia accertativa porta a risultati e valori accertati ben diversi e inferiori rispetto a quanto risultante nell'originario atto di accertamento.
In pratica i motivi di appello si basano sostanzialmente sull'esame delle risultanze degli studi di settore e prescindono del tutto dall'originario avviso di accertamento e dagli elementi ivi esposti, non hanno alcuna attinenza con la motivazione della sentenza e l'esame della fattispecie processuale del primo grado innovando il giudizio di appello con nuovi presupposti impositivi che non sono stati oggetto di esame da parte del giudice di primo grado in quanto mai contestati e per di più basati su documentazione depositata solo nel presente grado di giudizio e rilevando, inoltre, che applicando tali nuovi metodologie accertative risultano esiti di valore ben diversi rispetto agli originari valori accertati.
Sulla base di queste considerazioni l'appello non può che essere dichiarato inammissibile così come già statuito dalla Corte di Cassazione n.2199/2024 che intervenendo in tema dei motivi nel giudizio tributario di secondo grado, ha riaffermato in applicazione della costante giurisprudenza che “… Il principio che regola il contenzioso tributario in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 18 e 24 d.lgs. n. 546 del 1992, è che esso abbia un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi dedotti col ricorso introduttivo;
i motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo costituiscono, pertanto, la causa petendi rispetto all'invocato annullamento dell'atto medesimo, con conseguente inammissibilità di un mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado (Cass. 24/07/2018, n. 19616, Cass. 24/06/2011, n. 13934) Si ha, quindi, domanda nuova per modificazione della causa petendi, quando i nuovi elementi comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una protesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (cfr. Cass. n. 13/10/2006, n. 22010).
La novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti (Cass. 26/09/2019, n. 24040).”
Le spese, considerata la particolarità della vicenda, vanno compensate anche per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello ;
compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI CO MARCO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, AT
DE ROSA MARIA ARMONIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3907/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17810/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 07/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M018932023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M018932023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M018932023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M018932023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M018932023 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7807/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: Si riporta ai motivi di appello su cui insiste chiedendo la riforma della sentenza di primo grado.
Appellato: Insiste pr il rigetto dell'atto di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna l'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli, la sentenza n. 17810/20/2024, emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli sezione XX, con cui era stato accolto il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 (CF CF_Resistente_1), titolare dell'omonima ditta individuale esercente attività di minimarket, difeso dal dott. Difensore_1 , avverso l'avviso di accertamento n. TF3012M01893/2023, per l'anno di imposta 2017 co cui, ai sensi dell'art. 39 1 comma lettera d) del D.pr
600/73, erano stati accertati ricavi omessi e maggiore volume d'affari per Euro 143.757,00 oltre a maggiori imposte IRPEF, IRAP ed IVA per euro 33.557,00.
L'accertamento oggetto dell'odierna impugnativa sorgeva in virtù dell'omessa compilazione del Società_1 del quadro RG (impresa in contabilità semplificata) della dichiarazione Redditi 2018, anno di imposta 2017, indicante il valore delle rimanenze finali (veniva barrata la casella insussistenza rimanenze), rilevava, infatti,
l'Ufficio impositore l'esistenza di rimanenze iniziali per euro 80.108,00 acquisti di merci per euro 139.688,00 per cui stante la condotta antieconomica, la perdita dichiarata, previa dichiarazione di inattendibilità delle scritture contabili, considerato che l'attività commerciale era l'unico mezzo di sostentamento della famiglia, ai sensi dell'art. 39 del D.pr 600/73 1 c. lettera d) procedeva induttivamente all'accertamento dei maggiori ricavi su indicati.
Nell'accertamento l'Ufficio rilevava la presentazione di una dichiarazione integrativa antecedente allìaccertamento in cui tale valore era stato correttamente indicato, in modica e correzione del rigo Società_1 e senza variazione dei dati reddituali, ma ne disconosceva la validità non avendo provveduto il ricorrente alla presentazione contestuale della dichiarazione integrativa anche per l'imposta IVA e non avendo effettuato alcun versamento di imposta.
Esponeva nel ricorso introduttivo il ricorrente che l'avviso di accertamento scaturiva dall'errore formale di compilazione del quadro RG (casella Società_1) che purtuttavia, esso non rilevava, a differenza di quanto affermato dall'Ufficio, sul calcolo del reddito poiché dall'anno 2017 in seguito alle modifiche introdotte dalla legge 232/2016 art. 1 commi da 17 a 23 le rimanenze finali non rientravano più nel computo del reddito, rilevava di aver presentato dichiarazione integrativa e rettificativa in cui erano state correttamente indicate le rimanenze finali al Società_1, considerava che la perdita scaturiva esclusivamente dal passaggio al nuovo regime di neutralità delle rimanenze previste dalla suddetta legge e che l'Ufficio in sede di accertamento non aveva tenuto in alcun modo conto del valore delle suddette rimanenze finali al fine del calcolo del costo del venduto su cui l'accertamento sostanzialmente si basava.
Si era costituita nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale DP I di Napoli che, con scarne e sintetiche controdeduzioni si era limitata a richiamare pedissequamente la motivazione dell'avviso di accertamento.
Con la richiamata sentenza la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso rilevando la legittimità della dichiarazione integrativa presentata dal ricorrente e ritenendo del tutto ininfluente ai fini del calcolo del reddito il valore delle rimanenze finali, essendo esse, in virtù del passaggio al nuovo regime contabile previsto dalla Legge 232/2016 del tutto neutrale, veniva, altresì, evidenziata nella sentenza che la perdita scaturiva essenzialmente dal suddetto passaggio. Impugna l'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli la su richiamata sentenza rilevandone l'erroneità in quanto il Giudice non aveva tenuto conto che il costo del venduto scaturiva dagli studi di settore e che il valore delle rimanenze non indicati in essi determinava l'antieconomicità di gestione dell'attività, antieconomicità protrattasi nel corso del tempo, rimarcava, pertanto che la mancata indicazione del valore delle rimanenze finali non era assolutamente neutrale influendo sul suddetto calcolo, all'uopo richiama e deposita nel procedimento di primo grado le copie delle due dichiarazioni dei redditi corredati dai suddetti e richiamati studi di settore su cui sostanzialmente viene basato la'tt di appello.
Si è costituito l'appellato che, richiamando i motivi di ricorso, ha evidenziato l'inammissibilità dell'impugnativa proposta in quanto basata su nuovi elementi mai richiamati nel procedimento di primo grado ed evidenzia che nell'atto di appello viene modificata ed integrata sostanzialmente la motivazione dell'avviso di accertamento con il richiamo a nuove metodologie di calcolo i cui esiti, peraltro, portano a valori diversi rispetto agli importi originariamente accertati.
L'appello è stato deciso, sentite in contraddittorio le parti in causa e previa esposizione delle proprie tesi, nell'udienza del 19 dicembre 2025 ove è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
In primo luogo va osservato che l'Ufficio deposita agli atti del procedimento per la prima volta nuova documentazione costituita dalla copia degli studi di settore delle due dichiarazioni presentate dal ricorrente per l'anno 2017 (dichiarazione originaria ed integrativa) al fine di rimarcare la loro sostanziale differenza e sull'esame comparativo dei due studi di settore ad esse allegate basa i propri motivi di appello con risultati anche diversi ripesto agli originari valori accertati.
Orbene l'art. 58 del D.Lgs. 546/92 prevede “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.”, per cui la produzione documentale proposta dall'appellante non è ammissibile.
In secondo luogo deve essere richiamato l'avviso di accertamento e la motivazione in esso esposta: il ricalcolo induttivo dei maggiori ricavi è basato sull'originaria dichiarazione presentata dal ricorrente, tale calcolo non tiene in alcun modo conto del valore delle rimanenze finali e determina maggiori ricavi per euro
143.757,00 stante l'omessa indicazione del valore delle rimanenze finali.
'E da considerare che la presentazione di una dichiarazione integrativa e rettificativa è effettuabile anche per sanare eventuali errori od omissioni di natura meramente formale per cui l'accertamento è invalido in quanto doveva tener conto di essa e del valore delle rimanenze finali in esso indicate.
Deve essere, inoltre, osservato che le motivazione dell'atto di appello sono basate sull'esame degli studi di settore e sulle relative risultanze mediante una verifica comparativa degli studi di settore originariamente presentati e degli studi di settore della dichiarazione integrativa determinando, per di più, come eccepito dal resistente, indicanti un differente valore dei maggiori ricavi accertati per euro 36.071,00 a fronte degli euro 143.757,00 risultanti dall'avviso di accertamento originario.
Non può, quindi, che essere preso atto che con l'appello l'Ufficio ha sostanzialmente proposto nuovi elementi di giudizio ed ha per di pù differentemente motivato, rispetto all'accertamento originario l'atto accertativo proponendo una motivazione del tutto integrativa ed innovativa: vengono indicati nuovi elementi motivazionali mai indicati (mancanza di annotazione nello studio di settore, presenza di un ricarico negativo, scarsissima redditività negli anni precedenti) non presenti né nell'avviso di accertamento originario, né nell'atto di costituzione in giudizio che richiamava integralmente e pedissequamente l'avviso di accertamento, e a completamento di tale esame va per di più considerato che tale nuova metodologia accertativa porta a risultati e valori accertati ben diversi e inferiori rispetto a quanto risultante nell'originario atto di accertamento.
In pratica i motivi di appello si basano sostanzialmente sull'esame delle risultanze degli studi di settore e prescindono del tutto dall'originario avviso di accertamento e dagli elementi ivi esposti, non hanno alcuna attinenza con la motivazione della sentenza e l'esame della fattispecie processuale del primo grado innovando il giudizio di appello con nuovi presupposti impositivi che non sono stati oggetto di esame da parte del giudice di primo grado in quanto mai contestati e per di più basati su documentazione depositata solo nel presente grado di giudizio e rilevando, inoltre, che applicando tali nuovi metodologie accertative risultano esiti di valore ben diversi rispetto agli originari valori accertati.
Sulla base di queste considerazioni l'appello non può che essere dichiarato inammissibile così come già statuito dalla Corte di Cassazione n.2199/2024 che intervenendo in tema dei motivi nel giudizio tributario di secondo grado, ha riaffermato in applicazione della costante giurisprudenza che “… Il principio che regola il contenzioso tributario in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 18 e 24 d.lgs. n. 546 del 1992, è che esso abbia un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi dedotti col ricorso introduttivo;
i motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo costituiscono, pertanto, la causa petendi rispetto all'invocato annullamento dell'atto medesimo, con conseguente inammissibilità di un mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado (Cass. 24/07/2018, n. 19616, Cass. 24/06/2011, n. 13934) Si ha, quindi, domanda nuova per modificazione della causa petendi, quando i nuovi elementi comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una protesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (cfr. Cass. n. 13/10/2006, n. 22010).
La novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti (Cass. 26/09/2019, n. 24040).”
Le spese, considerata la particolarità della vicenda, vanno compensate anche per questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello ;
compensa le spese.