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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 46/2024 R.G.L., vertente TRA
P.IVA , con sede Parte_1 P.IVA_1 centrale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato (C.F. ), Ettore CodiceFiscale_1 Triolo, Valeria Grandizio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Persona_1 Notaio in Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.2023, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale in Reggio Calabria, viale Calabria 82, presso i difensori che lo Pt_1 difendono congiuntamente o separatamente, pec t Email_1 appellante CONTRO
nata a [...] il [...], CF Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Francesca Sprizzi, CF , pec C.F._3
fax 096622194, e dall'Avv. Antonio Papalia, CF Email_2
, pec fax 096622194, elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliata presso lo studio della prima, sito in via Rocco Pugliese n. 66, Palmi (RC) appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, esponeva che Controparte_1 in AP operava da molti anni una complessa e vasta realtà imprenditoriale riconducibile alla famiglia di AP, che esercitava la propria attività attraverso CP_2 tre Aziende Agricole: 1) la 2) la;
3) la Controparte_3 Controparte_4 CP_5
.
[...] Ella, bracciante agricola, aveva prestato la propria attività presso l Controparte_6
(come da contratti e buste paga che venivano prodotte), per gli anni e le giornate
[...] di seguito indicati: nell'anno 2016, per un numero di 102 giornate lavorative;
nell'anno 2017, per un numero di 102 giornate lavorative. Nel giugno 2021 le aziende agricole riconducibili alla famiglia erano state CP_2 sottoposte ad indagini ispettive volte a verificare la correttezza degli adempimenti delle aziende nei confronti dell'ente previdenziale, nonché la congruità tra il fabbisogno della forza lavoro necessaria all'attività aziendale e la manodopera dichiarata dalle stesse. 2
All'esito degli accertamenti, i dipendenti della Parte_2 erano stati – previo disconoscimento del rapporto – ricondotti d'ufficio alla CP_4
e, tanto per questi ultimi, quanto per i dipendenti della , e l
[...] Controparte_5 Pt_1 aveva disconosciuto singole giornate, denunciate come regolarmente lavorate e indicate nelle buste paga dei lavoratori dipendenti, sul presupposto dell'impraticabilità dei terreni in quelle specifiche giornate per le abbondante piogge rilevate dalle stazioni pluviometriche della Pt_3 Con distinte raccomandate pervenute nel marzo del 2022, l aveva comunicato la Pt_1 cancellazione delle seguenti giornate: per l'anno 2016, un numero di 15 giornate lavorative;
per l'anno 2017, un numero di 22 giornate lavorative. Le predette giornate erano state disconosciute poiché “denunciate come svolte in costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale” e che il dato emergerebbe “confrontando le giornate denunciate indicate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell' Stazioni Pluviometriche di Sinopoli, Pt_3 Molochio e VA”. I provvedimenti di cancellazione delle giornate erano infondati, illegittimi ed immotivati, atteso che aveva prestato regolarmente ed effettivamente la propria attività lavorativa in tutte le giornate debitamente comunicate dal datore di lavoro. Tali provvedimenti erano stati assunti arbitrariamente dall' , atteso che Pt_1 l'accertamento svolto era stato rimesso ad automatismi presuntivi, correlati a dati pluviometrici assunti presso stazioni poste a chilometri di distanza dai fondi interessati e su alture differenti. Concludeva, chiedendo accertare che aveva prestato la propria attività lavorativa di bracciante per 102 giornate per l'anno 2016 e 2017; per l'effetto, accertare e dichiarare nullo ed illegittimo qualunque provvedimento di disconoscimento e specificatamente quelli impugnati in questa sede e, conseguentemente, riconoscere il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi annuali nominativi dei lavoratori agricoli del comune di appartenenza, per il numero di giornate effettivamente prestate (102 giornate per l'anno 2016 e 2017), con ogni valido effetto ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale ed il riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione, ANF, malattia e/o maternità eventualmente maturati nei periodi lavorativi in contestazione;
sempre per l'effetto, accertare e dichiarare nullo ed illegittimo qualunque provvedimento contrario, riconoscendo tutti i benefici riconnessi alla legittima iscrizione negli elenchi nominativi anagrafici;
condannare, conseguentemente, l a provvedere alla relativa iscrizione ed alla Pt_1 liquidazione di quanto eventualmente ancora dovuto. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari. Costituitosi, l eccepiva il difetto di giurisdizione e la decadenza dall'azione per Pt_1 decorso del termine di cui all'art 22 comma 1 del DL 7/70 convertito in legge 83/70. Nel merito, richiamando il contenuto dei verbali ispettivi, aveva ribadito la correttezza e la legittimità delle risultanze degli accertamenti effettuati.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1170/2023 pubblicata il 24.10.2023, il Tribunale di Palmi dichiarava illegittimo il disconoscimento operato da delle giornate lavorative espletate dalla Pt_1 ricorrente, per come indicate nel verbale di accertamento impugnato, e condannava l'ente resistente a tutti gli adempimenti conseguenti. Condannava alla rifusione delle spese Pt_1 di giudizio. 3
Affermava la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il provvedimento di cancellazione involgeva questioni di diritti soggettivi scaturenti dal rapporto di lavoro. Era parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dell'azione giudiziale. Invero, non aveva ottemperato all'ordine di produzione dell'avviso di ricevimento Pt_1 delle lettere di disconoscimento datate 02.03.2022, costituente il dies a quo del termine di presentazione del ricorso gerarchico (avvenuto il 14.04.2022), sicché era rimasta indimostrata l'invocata decadenza dall'azione giudiziale. Nel merito la domanda era fondata. Nella fattispecie in esame non veniva messa in discussione l'esistenza del rapporto di lavoro (anzi nel verbale ispettivo vi era un positivo riscontro della congruità del numero dei lavoratori occupati rispetto al fabbisogno complessivo dell'azienda agricola), ma venivano solamente disconosciute le prestazioni lavorative di singole giornate, sulla base non già di una percezione diretta degli ispettori, ma di un mero dato presuntivo rappresentato dalle tabelle pluviometriche della Pt_3 Escludendo quindi l'efficacia di fede privilegiata dei suddetti verbali (limitata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attestava come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti) occorreva verificare se le fonti di prova utilizzate dagli ispettori fossero tali da generare una presunzione di assenza della prestazione lavorativa, superabile solo con la dimostrazione, da parte del lavoratore, di una prova contraria. Riteneva il Tribunale che la genericità e la mancanza di riferimenti a dati concreti eliminassero in radice ogni rilevanza probatoria al meccanismo presuntivo effettuato dagli ispettori. Era noto che precipitazioni abbondanti costituivano normale causa di sospensione del rapporto di lavoro svolto all'aperto, tanto che l'ente previdenziale giustificava in tali casi la sospensione dell'attività di lavoro all'aperto ai fini dell'integrazione salariale (secondo la circolare n. 178 del 26.7.1993: “Sono da riconoscere quali cause di sospensione le Pt_1 precipitazioni nevose, il gelo e la pioggia di una certa consistenza (da ritenere tale, di norma, quella che dalle rilevazioni pluviometriche risulti pari o superiore ai 3 millimetri); tali cause di sospensione riguardano, ovviamente, soltanto le lavorazioni svolte all'aperto e possono esplicare i loro effetti anche nel giorno o nei giorni immediatamente successivi al loro effettivo verificarsi, in relazione alla loro entità ed al grado di impraticabilità dei campi derivatone”) Era documentata, tuttavia, da materiale fotografico la presenza sui terreni di serre, di estensione anche rilevante, di cui gli ispettori non avevano dato conto e né avevano verificato la possibilità o meno di svolgere attività lavorativa all'interno delle stesse anche in giorni di pioggia. Inoltre, i dati pluviometrici utilizzati da erano stati elaborati presso le Pt_1 stazioni site nei Comuni di Sinopoli Molochio e VA, mentre i terreni agricoli insistevano nei Comuni di AP e Terranova Sappo Minulio. Peraltro, tali rilevazioni – che, per come si leggeva nelle stesse tabelle, rappresentavano le precipitazioni cumulate nelle 24 ore - in numerose giornate superavano di poco i 3 mm e in qualche giornata erano addirittura al di sotto di tale valore. Appariva evidente che la base conoscitiva su cui gli ispettori avevano tratto la deduzione dell'assenza di prestazione lavorativa, era estremamente inesatta ed approssimativa, in quanto il dato pluviometrico era stato utilizzato dagli ispettori sulla base di un automatismo presuntivo, senza però confrontarlo con la situazione concreta e senza tenere conto dei dati di fatto esistenti, quali la distanza delle stazioni pluviometriche dai terreni agricoli, il riferimento alle precipitazione nelle 24 ore e non a fasce orarie più circoscritte e soprattutto la presenza di serre all'interno delle quali poter lavorare. 4
Ne conseguiva che, a fronte di dati vaghi ed astratti, la presunzione dell'impossibilità di svolgimento di qualunque prestazione, a fondamento del disconoscimento delle giornate lavorative, non poteva ritenersi operante. Per tale ragione la prova per testi richiesta dalla parte ricorrente era stata ritenuta ininfluente ai fini del decidere, non essendo i dati presuntivi utilizzati da idonei a determinare un'inversione dell'onere probatorio. Pt_1 Il ragionamento presuntivo degli ispettori appariva inattendibile anche su un piano logico, poiché era verosimile ipotizzare che il datore di lavoro, nei casi di sospensione dell'attività lavorativa per le abbondanti piogge, si avvalesse della facoltà di richiedere l'integrazione salariale, così come previsto dalla circolare . Pt_1 Doveva quindi ritenersi accertato il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciute le giornate lavorative per il numero indicato nelle buste paga, con conseguente annullamento del provvedimento di disconoscimento notificato.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che ne chiedeva la Pt_1 riforma. Dopo aver riportato, mediante trascrizione integrale, il contenuto della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado ed il contenuto degli accertamenti ispettivi, lamentava l'erroneità nella decisione e l'erroneo riparto dell'onere probatorio. Rilevava che fattispecie del tutto analoghe erano state decise dallo stesso Tribunale di Palmi in modo difforme, in cui era stato rilevato che l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata gravava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente. Oggetto del giudizio non era un'azione di annullamento dei provvedimenti amministrativi emessi dall' , ma un'azione di accertamento dell'effettività di tale rapporto Pt_1 di lavoro funzionale all'iscrizione nelle liste dei lavoratori agricoli e, pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro era onere del lavoratore dimostrare l'effettività del rapporto e fattispecie del tutto analoghe erano state decise dal Tribunale di Palmi in modo difforme. Viceversa, nel giudizio in esame, il giudice di prime cure, infondatamente, aveva ritenuto che parte ricorrente avesse offerto prova scritta dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo determinato sulla base dei contratti e delle buste paga, tanto da non ritenere necessaria neppure la prova testimoniale richiesta dalla stessa parte ricorrente, in tal modo invertendo l'onere probatorio. Le affermazioni contenute in sentenza erano infondate e smentite dall'esame della documentazione prodotta dall' in primo grado. Pt_1 Le giornate lavorative della ricorrente (nonché di tutti gli altri lavoratori disconosciuti dalla suddetta azienda) erano state imputate alla al netto del dato Controparte_7 oggettivo delle giornate di pioggia talmente abbondanti da rendere di fatto impraticabili i fondi rustici rientranti nel territorio e rilevate dal Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACAL Stazioni Pluviometriche di Sinopoli, Molochio e VA. Con verbale di accertamento e notificazione n. 2021003163/DDL DEL 04/06/2021 era stato accertato che l'azienda aveva instaurato rapporti di lavoro Controparte_3 subordinato (compreso con la ricorrente) all'esclusivo scopo di consentire all'effettivo titolare aziendale ( ) l'elusione contributiva per la manodopera effettivamente Controparte_4 impiegata. Del tutto illegittimamente il Giudice di prime cure aveva ritenuto indimostrata la circostanza che l'azienda aveva instaurato rapporti di lavoro Controparte_3 subordinato, (compreso quello con la parte ricorrente), all'esclusivo scopo di consentire all'effettivo titolare aziendale ( ) l'elusione contributiva per la manodopera Controparte_4 effettivamente impiegata. 5
Quanto affermato in merito al dato pluviometrico non corrispondeva al vero. Le giornate di pioggia erano evidenziate nell'allegato 9 – denominato “ Controparte_4 abbattimento gg.”, nel quale dalla pagina 10 alla pagina 18 sono state indicate in neretto le giornate di pioggia intensa, che sono le stesse indicate come lavorate, nelle buste paga acquisite dagli ispettori. Dall'Elenco delle Rilevazioni, allegato al verbale ispettivo, emergeva che, confrontando le giornate denunciate indicate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica a carico di con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi Controparte_3 dell'ARPACAL Stazioni Pluviometriche di Sinopoli, Molochio e VA (quest'ultima esistente sino all'anno 2017), l'azienda avrebbe impiegato regolarmente a lavoro OTD, a prescindere dal possibile ed effettivo svolgimento, anche in giorni di assoluta impraticabilità dei terreni causata da piogge spesso continue e a volte molto più che copiose. Nessuna contestazione era stata fatta dall'odierna appellata in merito a dette giornate indicate nell'elenco allegato al verbale ispettivo. Concludeva chiedendo, in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza e rigettare integralmente il ricorso. Con vittoria di spese. Costituitasi, chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1 Veniva osservato, quanto all'avversa indicazione offerta dall' , che i difensori Pt_1 avevano proposto n. 53 ricorsi nell'interesse di cinquantatré braccianti (tra i quali l'odierna parte appellata), che svolgevano la propria attività sui terreni nella disponibilità dell'azienda, siti nei Comuni di AP e di Terranova Sappo Minulio. L' aveva elevato Verbale Unico di Accertamento e notificazione a tutt'e tre le Pt_1 aziende e in nessun caso aveva raggiunto la conclusione che il rapporto di lavoro CP_2 fosse fittizio (rectius che ogni singolo destinatario di provvedimento non lavorasse nell'ambito delle ditte Cucinotta), limitandosi a disconoscere singole giornate, previo disconoscimento del rapporto formalmente instaurato da alcuni dei predetti lavoratori con la e la riconduzione dello stesso alla o alla Controparte_3 Controparte_4 CP_5
.
[...]
L' aveva disconosciuto singole giornate poiché “denunciate come svolte in Pt_1 costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale”. In questo contesto, i giudizi erano stati assegnati a tutti i Giudici della Sezione Lavoro presso il Tribunale di Palmi: n. 47 lavoratori – compresa la parte appellata – si erano visti accogliere la domanda, sovente senza ammissione delle prove testimoniali richieste (procedimenti n. 2185, 2235, 2232, 2197, 2182, 2188, 2208, 2214, 2213, 2228, 2231, 2234, 2237, 2187, 2196, 2217, 2190, 2207, 2210, 2219, 2178, 2181, 2184, 2199,2301, 2175, 2216, 2229, 2211, 2227, 2230, 2233, 2215, 2218 del 2022); n. 6 lavoratori avevano registrato il rigetto della domanda in esito alla prima udienza di comparizione. L'Istituto appellante aveva scientemente omesso di riferire circostanze a sé sfavorevoli (il dato storico consistente nell'emissione di ben 47 sentenze che avevano accolto le domande proposte da lavoratori delle ), rifacendosi ad un orientamento di Controparte_6 merito assolutamente minoritario, peraltro assoggettato ad appello. Il rapporto di lavoro sotteso alla domanda, non era stato disconosciuto, sicché l'onere della prova ricadente sul bracciante non doveva riguardare la sussistenza dello stesso rapporto riconosciuto come valido ed effettivo dall' , ma solo l'effettività del lavoro nei Pt_1 giorni oggetto di disconoscimento, a condizione che esso disconoscimento fosse correttamente motivato ab origine. Non poteva esservi alcun contrasto tra le dichiarazioni del lavoratore e le risultanze del verbale ispettivo, perché mai i lavoratori avevano reso dichiarazioni agli ispettori. Il lavoratore aveva allegato ogni circostanza utile a smentire le deduzioni ispettive, facendo riferimento – tra l'altro – alle vaste serre in uso alla ditta datrice di lavoro che 6
consentivano di lavorare anche quando pioveva, chiedendo peraltro di essere ammesso alla prova testimoniale. L' si era limitato a disconoscere le prestazioni lavorative relative a singole Pt_1 giornate, sulla base non già di una percezione diretta degli ispettori, ma di un mero dato presuntivo rappresentato dalle tabelle pluviometriche della peraltro non prodotte Pt_3 dall' e richiamate per relationem nel verbale ispettivo. Pt_1 Andava esclusa l'efficacia di fede privilegiata dei suddetti verbali e, in ogni caso, avrebbe dovuto esser verificato se le fonti di prova utilizzate dagli ispettori fossero tali da generare una presunzione di assenza della prestazione lavorativa, superabile solo con la dimostrazione, da parte del lavoratore, di una prova contraria. Nel caso di specie la genericità e la mancanza di riferimenti a dati concreti eliminavano in radice ogni rilevanza probatoria al meccanismo presuntivo effettuato dagli ispettori. Era anzi, documentata da materiale fotografico la presenza sui terreni di serre, di estensione anche rilevante, di cui gli ispettori non avevano dato conto;
né tantomeno avevano verificato la possibilità o meno di svolgere attività lavorativa all'interno delle stesse anche in giorni di pioggia. Inoltre, i dati pluviometrici utilizzati dall' erano stati elaborati presso le stazioni site Pt_1 nei Comuni di Sinopoli, Molochio e VA, mentre i terreni agricoli delle ditte CP_2 insistevano nei Comuni di AP e Terranova Sappo Minulio. Era, dunque, evidente che la base conoscitiva su cui gli ispettori avevano tratto la deduzione dell'assenza di prestazione lavorativa, era inesatta ed approssimativa e il dato pluviometrico era stato utilizzato dagli sulla base di un automatismo presuntivo, CP_8 senza però confrontarlo con la situazione concreta e senza tenere conto dei dati di fatto esistenti, quali la distanza delle stazioni pluviometriche dai terreni agricoli, il riferimento alle precipitazione nelle 24 ore e non a fasce orarie più circoscritte e soprattutto la presenza di serre all'interno delle quali poter lavorare. Quanto alla pretesa decadenza dell'azione, il Tribunale ben aveva dato conto delle ragioni del rigetto dell'eccezione. Chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei difensori antistatari. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Le questioni dedotte dall'appellante impongono la disamina del ricorso proposto dalla , al fine di accertare se esso abbia avuto ad oggetto il diritto all'iscrizione negli CP_1 elenchi dei lavoratori agricoli ovvero l'impugnativa del riconoscimento solo parziale delle giornate agricole per gli anni 2016 e 2017. Nel procedere all'interpretazione della domanda, si riscontra che, in esordio al ricorso, la lavoratrice ha richiamato la realtà imprenditoriale riconducibile alla famiglia di CP_2 AP, nelle tre Aziende Agricole: , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, esponendo di aver prestato la propria attività presso l'Azienda Agricola Cucinotta
[...] US e , come da contratti e buste paga prodotti. Controparte_5
Ha esposto che talune giornate erano state disconosciute poiché “denunciate come svolte in costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale” e che il dato sarebbe emerso “confrontando le giornate denunciate indicate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell' Stazioni Pluviometriche Pt_3 di Sinopoli, Molochio e VA”. L' aveva, quindi, comunicato la cancellazione di alcune giornate. Pt_1 7
Ha affermato che i provvedimenti di cancellazione delle giornate erano infondati, illegittimi ed immotivati, assunti arbitrariamente dall' , atteso che si basavano su Pt_1 inaccettabili automatismi presuntivi, correlati a dati pluviometrici assunti presso stazioni poste a chilometri di distanza dai fondi interessati e su alture differenti. Orbene, tale essendo il tenore del ricorso, deve ritenersi che l'oggetto della doglianza sia incentrato esclusivamente sul disconoscimento, operato dall' , di talune giornate Pt_1 lavorative per gli anni sopra indicati, “denunciate come svolte in costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale”. Poiché quella da ultimo riportata è la conclusione cui era giunto l , confrontando Pt_1 le giornate denunciate riportate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con le giornate in cui si erano registrati abbondanti piogge, non pare potersi dubitare che il ricorso abbia ad oggetto quelle giornate che l aveva disconosciuto in ragione degli eventi Pt_1 atmosferici. È questa la sequenza logica e cronologica dei fatti posti a fondamento della domanda. Nel prosieguo ed al medesimo fine, deve esser considerato che l'avversità delle condizioni meteorologiche è idonea ad assumere rilievo solo per le giornate lavorative disconosciute in costanza di rapporto di lavoro effettivo alle dipendenze dell'
[...]
e non in raffronto all'intero rapporto lavorativo. CP_6 L'oggetto della domanda è, dunque, l'erroneità del riconoscimento parziale delle giornate lavorate. Nel merito, l'appello è infondato. Invero, nella fattispecie in esame non è controversa l'esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze dell' , bensì il riconoscimento solo parziale di singole Controparte_6 giornate, a causa delle avversità meteorologiche che avrebbero reso impraticabili i fondi e, quindi, impossibile l'espletamento di attività lavorativa. È questa una conclusione cui è addivenuto l in via meramente logico – deduttiva Pt_1 e non a seguito di fatti direttamente accertati dagli Ispettori, in quanto avvenuti sotto la loro diretta percezione nelle giornate non riconosciute. Non è consentito, pertanto, poter confermare, anzi deve essere esclusa ogni efficacia di fede privilegiata dei verbali ispettivi. Tale efficacia è limitata ex art. 2700 c.c., solo alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Nel prosieguo, va considerato che il processo logico deduttivo in esito al quale è stato operato il riconoscimento parziale delle giornate lavorative non può essere confermato, posto che esso non risulta fondato su dati plurimi e univocamente convergenti e ciò anche ad un semplice raffronto con i rilievi di criticità rassegnati dall'appellato. Invero, le giornate disconosciute sono state individuate dall' in quelle svolte in Pt_1 costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere impraticabili i fondi: il dato era stato desunto dal confronto delle giornate denunciate, quali indicate nelle buste paga, con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACAL Stazioni Pluviometriche di Sinopoli, Molochio e VA.
È immediata l'evidenza delle contestazioni della ricorrente/appellata:
1) i dati pluviometrici utilizzati dall' erano stati elaborati presso le stazioni site nei Pt_1 Comuni di Sinopoli, Molochio e VA, mentre i terreni agricoli delle ditte Cucinotta insistevano nei Comuni di AP e Terranova Sappo Minulio, tale che non poteva essere estesa, quale mero automatismo, l'identica intensità delle piogge nei Comuni di Sinopoli, Molochio e VA ai Comuni di AP e Terranova Sappo Minulio;
2) le rilevazioni – che rappresentavano le precipitazioni cumulate nelle 24 ore – in alcune giornate superavano di poco i 3 mm ed in qualche giornata erano al di sotto di tale 8
valore e non era stato accertato se le intense precipitazioni avessero, comunque impedito la prestazione lavorativa per tutto l'orario lavorativo o solo per alcuni periodi temporali della giornata lavorativa;
3) l'esistenza di vaste serre non era stata considerata e non era stata accertata o negata la possibilità di svolgere attività lavorativa all'interno delle stesse anche in giorni di pioggia. Appare evidente, dunque, che la conclusione posta dall' a fondamento del Pt_1 riconoscimento parziale delle giornate lavorative non sia frutto di un corretto ragionamento presuntivo, che possa essere coonestato in sede giudiziale. La carenza ora evidenziata è la ragione per la quale il Tribunale non ha ammesso la prova testimoniale, posto che, se il provvedimento presupposto è ex se generico, non avrebbe potuto demandarsi al teste (recte: al capitolo di prova articolato) del ricorrente di emendarne la genericità. Ove fosse vi fosse stata una ricostruzione dettagliata, con compiuti accertamenti – e non mercé un processo logico deduttivo basato su dati indiscriminati riguardanti una ben più vasta area geografica - sarebbe stato onere del ricorrente offrire la prova di resistenza, ma nella genericità dell'addebito, questi non avrebbe potuto/dovuto provare alcunché. Per i motivi esposti, l'appello va rigettato e va confermata l'impugnata sentenza. La soccombenza determina che l vada condannato alla rifusione delle spese di Pt_1 questo grado di giudizio, liquidate – valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i valori minimi stante la serialità delle questioni in contesa e l'assenza di loro complessità – in € 3.473,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Esse andranno distratte in favore dei difensori antistatari dell'appellata, che ne hanno fatto richiesta. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 1170/2023 emessa dal Tribunale di Controparte_1 Palmi, pubblicata il 24.10.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellata, delle Pt_1 spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 3.473,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 46/2024 R.G.L., vertente TRA
P.IVA , con sede Parte_1 P.IVA_1 centrale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato (C.F. ), Ettore CodiceFiscale_1 Triolo, Valeria Grandizio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Persona_1 Notaio in Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.2023, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale in Reggio Calabria, viale Calabria 82, presso i difensori che lo Pt_1 difendono congiuntamente o separatamente, pec t Email_1 appellante CONTRO
nata a [...] il [...], CF Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Francesca Sprizzi, CF , pec C.F._3
fax 096622194, e dall'Avv. Antonio Papalia, CF Email_2
, pec fax 096622194, elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliata presso lo studio della prima, sito in via Rocco Pugliese n. 66, Palmi (RC) appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, esponeva che Controparte_1 in AP operava da molti anni una complessa e vasta realtà imprenditoriale riconducibile alla famiglia di AP, che esercitava la propria attività attraverso CP_2 tre Aziende Agricole: 1) la 2) la;
3) la Controparte_3 Controparte_4 CP_5
.
[...] Ella, bracciante agricola, aveva prestato la propria attività presso l Controparte_6
(come da contratti e buste paga che venivano prodotte), per gli anni e le giornate
[...] di seguito indicati: nell'anno 2016, per un numero di 102 giornate lavorative;
nell'anno 2017, per un numero di 102 giornate lavorative. Nel giugno 2021 le aziende agricole riconducibili alla famiglia erano state CP_2 sottoposte ad indagini ispettive volte a verificare la correttezza degli adempimenti delle aziende nei confronti dell'ente previdenziale, nonché la congruità tra il fabbisogno della forza lavoro necessaria all'attività aziendale e la manodopera dichiarata dalle stesse. 2
All'esito degli accertamenti, i dipendenti della Parte_2 erano stati – previo disconoscimento del rapporto – ricondotti d'ufficio alla CP_4
e, tanto per questi ultimi, quanto per i dipendenti della , e l
[...] Controparte_5 Pt_1 aveva disconosciuto singole giornate, denunciate come regolarmente lavorate e indicate nelle buste paga dei lavoratori dipendenti, sul presupposto dell'impraticabilità dei terreni in quelle specifiche giornate per le abbondante piogge rilevate dalle stazioni pluviometriche della Pt_3 Con distinte raccomandate pervenute nel marzo del 2022, l aveva comunicato la Pt_1 cancellazione delle seguenti giornate: per l'anno 2016, un numero di 15 giornate lavorative;
per l'anno 2017, un numero di 22 giornate lavorative. Le predette giornate erano state disconosciute poiché “denunciate come svolte in costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale” e che il dato emergerebbe “confrontando le giornate denunciate indicate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell' Stazioni Pluviometriche di Sinopoli, Pt_3 Molochio e VA”. I provvedimenti di cancellazione delle giornate erano infondati, illegittimi ed immotivati, atteso che aveva prestato regolarmente ed effettivamente la propria attività lavorativa in tutte le giornate debitamente comunicate dal datore di lavoro. Tali provvedimenti erano stati assunti arbitrariamente dall' , atteso che Pt_1 l'accertamento svolto era stato rimesso ad automatismi presuntivi, correlati a dati pluviometrici assunti presso stazioni poste a chilometri di distanza dai fondi interessati e su alture differenti. Concludeva, chiedendo accertare che aveva prestato la propria attività lavorativa di bracciante per 102 giornate per l'anno 2016 e 2017; per l'effetto, accertare e dichiarare nullo ed illegittimo qualunque provvedimento di disconoscimento e specificatamente quelli impugnati in questa sede e, conseguentemente, riconoscere il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi annuali nominativi dei lavoratori agricoli del comune di appartenenza, per il numero di giornate effettivamente prestate (102 giornate per l'anno 2016 e 2017), con ogni valido effetto ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale ed il riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione, ANF, malattia e/o maternità eventualmente maturati nei periodi lavorativi in contestazione;
sempre per l'effetto, accertare e dichiarare nullo ed illegittimo qualunque provvedimento contrario, riconoscendo tutti i benefici riconnessi alla legittima iscrizione negli elenchi nominativi anagrafici;
condannare, conseguentemente, l a provvedere alla relativa iscrizione ed alla Pt_1 liquidazione di quanto eventualmente ancora dovuto. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari. Costituitosi, l eccepiva il difetto di giurisdizione e la decadenza dall'azione per Pt_1 decorso del termine di cui all'art 22 comma 1 del DL 7/70 convertito in legge 83/70. Nel merito, richiamando il contenuto dei verbali ispettivi, aveva ribadito la correttezza e la legittimità delle risultanze degli accertamenti effettuati.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1170/2023 pubblicata il 24.10.2023, il Tribunale di Palmi dichiarava illegittimo il disconoscimento operato da delle giornate lavorative espletate dalla Pt_1 ricorrente, per come indicate nel verbale di accertamento impugnato, e condannava l'ente resistente a tutti gli adempimenti conseguenti. Condannava alla rifusione delle spese Pt_1 di giudizio. 3
Affermava la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il provvedimento di cancellazione involgeva questioni di diritti soggettivi scaturenti dal rapporto di lavoro. Era parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dell'azione giudiziale. Invero, non aveva ottemperato all'ordine di produzione dell'avviso di ricevimento Pt_1 delle lettere di disconoscimento datate 02.03.2022, costituente il dies a quo del termine di presentazione del ricorso gerarchico (avvenuto il 14.04.2022), sicché era rimasta indimostrata l'invocata decadenza dall'azione giudiziale. Nel merito la domanda era fondata. Nella fattispecie in esame non veniva messa in discussione l'esistenza del rapporto di lavoro (anzi nel verbale ispettivo vi era un positivo riscontro della congruità del numero dei lavoratori occupati rispetto al fabbisogno complessivo dell'azienda agricola), ma venivano solamente disconosciute le prestazioni lavorative di singole giornate, sulla base non già di una percezione diretta degli ispettori, ma di un mero dato presuntivo rappresentato dalle tabelle pluviometriche della Pt_3 Escludendo quindi l'efficacia di fede privilegiata dei suddetti verbali (limitata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attestava come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti) occorreva verificare se le fonti di prova utilizzate dagli ispettori fossero tali da generare una presunzione di assenza della prestazione lavorativa, superabile solo con la dimostrazione, da parte del lavoratore, di una prova contraria. Riteneva il Tribunale che la genericità e la mancanza di riferimenti a dati concreti eliminassero in radice ogni rilevanza probatoria al meccanismo presuntivo effettuato dagli ispettori. Era noto che precipitazioni abbondanti costituivano normale causa di sospensione del rapporto di lavoro svolto all'aperto, tanto che l'ente previdenziale giustificava in tali casi la sospensione dell'attività di lavoro all'aperto ai fini dell'integrazione salariale (secondo la circolare n. 178 del 26.7.1993: “Sono da riconoscere quali cause di sospensione le Pt_1 precipitazioni nevose, il gelo e la pioggia di una certa consistenza (da ritenere tale, di norma, quella che dalle rilevazioni pluviometriche risulti pari o superiore ai 3 millimetri); tali cause di sospensione riguardano, ovviamente, soltanto le lavorazioni svolte all'aperto e possono esplicare i loro effetti anche nel giorno o nei giorni immediatamente successivi al loro effettivo verificarsi, in relazione alla loro entità ed al grado di impraticabilità dei campi derivatone”) Era documentata, tuttavia, da materiale fotografico la presenza sui terreni di serre, di estensione anche rilevante, di cui gli ispettori non avevano dato conto e né avevano verificato la possibilità o meno di svolgere attività lavorativa all'interno delle stesse anche in giorni di pioggia. Inoltre, i dati pluviometrici utilizzati da erano stati elaborati presso le Pt_1 stazioni site nei Comuni di Sinopoli Molochio e VA, mentre i terreni agricoli insistevano nei Comuni di AP e Terranova Sappo Minulio. Peraltro, tali rilevazioni – che, per come si leggeva nelle stesse tabelle, rappresentavano le precipitazioni cumulate nelle 24 ore - in numerose giornate superavano di poco i 3 mm e in qualche giornata erano addirittura al di sotto di tale valore. Appariva evidente che la base conoscitiva su cui gli ispettori avevano tratto la deduzione dell'assenza di prestazione lavorativa, era estremamente inesatta ed approssimativa, in quanto il dato pluviometrico era stato utilizzato dagli ispettori sulla base di un automatismo presuntivo, senza però confrontarlo con la situazione concreta e senza tenere conto dei dati di fatto esistenti, quali la distanza delle stazioni pluviometriche dai terreni agricoli, il riferimento alle precipitazione nelle 24 ore e non a fasce orarie più circoscritte e soprattutto la presenza di serre all'interno delle quali poter lavorare. 4
Ne conseguiva che, a fronte di dati vaghi ed astratti, la presunzione dell'impossibilità di svolgimento di qualunque prestazione, a fondamento del disconoscimento delle giornate lavorative, non poteva ritenersi operante. Per tale ragione la prova per testi richiesta dalla parte ricorrente era stata ritenuta ininfluente ai fini del decidere, non essendo i dati presuntivi utilizzati da idonei a determinare un'inversione dell'onere probatorio. Pt_1 Il ragionamento presuntivo degli ispettori appariva inattendibile anche su un piano logico, poiché era verosimile ipotizzare che il datore di lavoro, nei casi di sospensione dell'attività lavorativa per le abbondanti piogge, si avvalesse della facoltà di richiedere l'integrazione salariale, così come previsto dalla circolare . Pt_1 Doveva quindi ritenersi accertato il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciute le giornate lavorative per il numero indicato nelle buste paga, con conseguente annullamento del provvedimento di disconoscimento notificato.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che ne chiedeva la Pt_1 riforma. Dopo aver riportato, mediante trascrizione integrale, il contenuto della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado ed il contenuto degli accertamenti ispettivi, lamentava l'erroneità nella decisione e l'erroneo riparto dell'onere probatorio. Rilevava che fattispecie del tutto analoghe erano state decise dallo stesso Tribunale di Palmi in modo difforme, in cui era stato rilevato che l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata gravava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente. Oggetto del giudizio non era un'azione di annullamento dei provvedimenti amministrativi emessi dall' , ma un'azione di accertamento dell'effettività di tale rapporto Pt_1 di lavoro funzionale all'iscrizione nelle liste dei lavoratori agricoli e, pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro era onere del lavoratore dimostrare l'effettività del rapporto e fattispecie del tutto analoghe erano state decise dal Tribunale di Palmi in modo difforme. Viceversa, nel giudizio in esame, il giudice di prime cure, infondatamente, aveva ritenuto che parte ricorrente avesse offerto prova scritta dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo determinato sulla base dei contratti e delle buste paga, tanto da non ritenere necessaria neppure la prova testimoniale richiesta dalla stessa parte ricorrente, in tal modo invertendo l'onere probatorio. Le affermazioni contenute in sentenza erano infondate e smentite dall'esame della documentazione prodotta dall' in primo grado. Pt_1 Le giornate lavorative della ricorrente (nonché di tutti gli altri lavoratori disconosciuti dalla suddetta azienda) erano state imputate alla al netto del dato Controparte_7 oggettivo delle giornate di pioggia talmente abbondanti da rendere di fatto impraticabili i fondi rustici rientranti nel territorio e rilevate dal Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACAL Stazioni Pluviometriche di Sinopoli, Molochio e VA. Con verbale di accertamento e notificazione n. 2021003163/DDL DEL 04/06/2021 era stato accertato che l'azienda aveva instaurato rapporti di lavoro Controparte_3 subordinato (compreso con la ricorrente) all'esclusivo scopo di consentire all'effettivo titolare aziendale ( ) l'elusione contributiva per la manodopera effettivamente Controparte_4 impiegata. Del tutto illegittimamente il Giudice di prime cure aveva ritenuto indimostrata la circostanza che l'azienda aveva instaurato rapporti di lavoro Controparte_3 subordinato, (compreso quello con la parte ricorrente), all'esclusivo scopo di consentire all'effettivo titolare aziendale ( ) l'elusione contributiva per la manodopera Controparte_4 effettivamente impiegata. 5
Quanto affermato in merito al dato pluviometrico non corrispondeva al vero. Le giornate di pioggia erano evidenziate nell'allegato 9 – denominato “ Controparte_4 abbattimento gg.”, nel quale dalla pagina 10 alla pagina 18 sono state indicate in neretto le giornate di pioggia intensa, che sono le stesse indicate come lavorate, nelle buste paga acquisite dagli ispettori. Dall'Elenco delle Rilevazioni, allegato al verbale ispettivo, emergeva che, confrontando le giornate denunciate indicate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica a carico di con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi Controparte_3 dell'ARPACAL Stazioni Pluviometriche di Sinopoli, Molochio e VA (quest'ultima esistente sino all'anno 2017), l'azienda avrebbe impiegato regolarmente a lavoro OTD, a prescindere dal possibile ed effettivo svolgimento, anche in giorni di assoluta impraticabilità dei terreni causata da piogge spesso continue e a volte molto più che copiose. Nessuna contestazione era stata fatta dall'odierna appellata in merito a dette giornate indicate nell'elenco allegato al verbale ispettivo. Concludeva chiedendo, in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza e rigettare integralmente il ricorso. Con vittoria di spese. Costituitasi, chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1 Veniva osservato, quanto all'avversa indicazione offerta dall' , che i difensori Pt_1 avevano proposto n. 53 ricorsi nell'interesse di cinquantatré braccianti (tra i quali l'odierna parte appellata), che svolgevano la propria attività sui terreni nella disponibilità dell'azienda, siti nei Comuni di AP e di Terranova Sappo Minulio. L' aveva elevato Verbale Unico di Accertamento e notificazione a tutt'e tre le Pt_1 aziende e in nessun caso aveva raggiunto la conclusione che il rapporto di lavoro CP_2 fosse fittizio (rectius che ogni singolo destinatario di provvedimento non lavorasse nell'ambito delle ditte Cucinotta), limitandosi a disconoscere singole giornate, previo disconoscimento del rapporto formalmente instaurato da alcuni dei predetti lavoratori con la e la riconduzione dello stesso alla o alla Controparte_3 Controparte_4 CP_5
.
[...]
L' aveva disconosciuto singole giornate poiché “denunciate come svolte in Pt_1 costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale”. In questo contesto, i giudizi erano stati assegnati a tutti i Giudici della Sezione Lavoro presso il Tribunale di Palmi: n. 47 lavoratori – compresa la parte appellata – si erano visti accogliere la domanda, sovente senza ammissione delle prove testimoniali richieste (procedimenti n. 2185, 2235, 2232, 2197, 2182, 2188, 2208, 2214, 2213, 2228, 2231, 2234, 2237, 2187, 2196, 2217, 2190, 2207, 2210, 2219, 2178, 2181, 2184, 2199,2301, 2175, 2216, 2229, 2211, 2227, 2230, 2233, 2215, 2218 del 2022); n. 6 lavoratori avevano registrato il rigetto della domanda in esito alla prima udienza di comparizione. L'Istituto appellante aveva scientemente omesso di riferire circostanze a sé sfavorevoli (il dato storico consistente nell'emissione di ben 47 sentenze che avevano accolto le domande proposte da lavoratori delle ), rifacendosi ad un orientamento di Controparte_6 merito assolutamente minoritario, peraltro assoggettato ad appello. Il rapporto di lavoro sotteso alla domanda, non era stato disconosciuto, sicché l'onere della prova ricadente sul bracciante non doveva riguardare la sussistenza dello stesso rapporto riconosciuto come valido ed effettivo dall' , ma solo l'effettività del lavoro nei Pt_1 giorni oggetto di disconoscimento, a condizione che esso disconoscimento fosse correttamente motivato ab origine. Non poteva esservi alcun contrasto tra le dichiarazioni del lavoratore e le risultanze del verbale ispettivo, perché mai i lavoratori avevano reso dichiarazioni agli ispettori. Il lavoratore aveva allegato ogni circostanza utile a smentire le deduzioni ispettive, facendo riferimento – tra l'altro – alle vaste serre in uso alla ditta datrice di lavoro che 6
consentivano di lavorare anche quando pioveva, chiedendo peraltro di essere ammesso alla prova testimoniale. L' si era limitato a disconoscere le prestazioni lavorative relative a singole Pt_1 giornate, sulla base non già di una percezione diretta degli ispettori, ma di un mero dato presuntivo rappresentato dalle tabelle pluviometriche della peraltro non prodotte Pt_3 dall' e richiamate per relationem nel verbale ispettivo. Pt_1 Andava esclusa l'efficacia di fede privilegiata dei suddetti verbali e, in ogni caso, avrebbe dovuto esser verificato se le fonti di prova utilizzate dagli ispettori fossero tali da generare una presunzione di assenza della prestazione lavorativa, superabile solo con la dimostrazione, da parte del lavoratore, di una prova contraria. Nel caso di specie la genericità e la mancanza di riferimenti a dati concreti eliminavano in radice ogni rilevanza probatoria al meccanismo presuntivo effettuato dagli ispettori. Era anzi, documentata da materiale fotografico la presenza sui terreni di serre, di estensione anche rilevante, di cui gli ispettori non avevano dato conto;
né tantomeno avevano verificato la possibilità o meno di svolgere attività lavorativa all'interno delle stesse anche in giorni di pioggia. Inoltre, i dati pluviometrici utilizzati dall' erano stati elaborati presso le stazioni site Pt_1 nei Comuni di Sinopoli, Molochio e VA, mentre i terreni agricoli delle ditte CP_2 insistevano nei Comuni di AP e Terranova Sappo Minulio. Era, dunque, evidente che la base conoscitiva su cui gli ispettori avevano tratto la deduzione dell'assenza di prestazione lavorativa, era inesatta ed approssimativa e il dato pluviometrico era stato utilizzato dagli sulla base di un automatismo presuntivo, CP_8 senza però confrontarlo con la situazione concreta e senza tenere conto dei dati di fatto esistenti, quali la distanza delle stazioni pluviometriche dai terreni agricoli, il riferimento alle precipitazione nelle 24 ore e non a fasce orarie più circoscritte e soprattutto la presenza di serre all'interno delle quali poter lavorare. Quanto alla pretesa decadenza dell'azione, il Tribunale ben aveva dato conto delle ragioni del rigetto dell'eccezione. Chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei difensori antistatari. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Le questioni dedotte dall'appellante impongono la disamina del ricorso proposto dalla , al fine di accertare se esso abbia avuto ad oggetto il diritto all'iscrizione negli CP_1 elenchi dei lavoratori agricoli ovvero l'impugnativa del riconoscimento solo parziale delle giornate agricole per gli anni 2016 e 2017. Nel procedere all'interpretazione della domanda, si riscontra che, in esordio al ricorso, la lavoratrice ha richiamato la realtà imprenditoriale riconducibile alla famiglia di CP_2 AP, nelle tre Aziende Agricole: , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, esponendo di aver prestato la propria attività presso l'Azienda Agricola Cucinotta
[...] US e , come da contratti e buste paga prodotti. Controparte_5
Ha esposto che talune giornate erano state disconosciute poiché “denunciate come svolte in costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale” e che il dato sarebbe emerso “confrontando le giornate denunciate indicate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell' Stazioni Pluviometriche Pt_3 di Sinopoli, Molochio e VA”. L' aveva, quindi, comunicato la cancellazione di alcune giornate. Pt_1 7
Ha affermato che i provvedimenti di cancellazione delle giornate erano infondati, illegittimi ed immotivati, assunti arbitrariamente dall' , atteso che si basavano su Pt_1 inaccettabili automatismi presuntivi, correlati a dati pluviometrici assunti presso stazioni poste a chilometri di distanza dai fondi interessati e su alture differenti. Orbene, tale essendo il tenore del ricorso, deve ritenersi che l'oggetto della doglianza sia incentrato esclusivamente sul disconoscimento, operato dall' , di talune giornate Pt_1 lavorative per gli anni sopra indicati, “denunciate come svolte in costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale”. Poiché quella da ultimo riportata è la conclusione cui era giunto l , confrontando Pt_1 le giornate denunciate riportate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con le giornate in cui si erano registrati abbondanti piogge, non pare potersi dubitare che il ricorso abbia ad oggetto quelle giornate che l aveva disconosciuto in ragione degli eventi Pt_1 atmosferici. È questa la sequenza logica e cronologica dei fatti posti a fondamento della domanda. Nel prosieguo ed al medesimo fine, deve esser considerato che l'avversità delle condizioni meteorologiche è idonea ad assumere rilievo solo per le giornate lavorative disconosciute in costanza di rapporto di lavoro effettivo alle dipendenze dell'
[...]
e non in raffronto all'intero rapporto lavorativo. CP_6 L'oggetto della domanda è, dunque, l'erroneità del riconoscimento parziale delle giornate lavorate. Nel merito, l'appello è infondato. Invero, nella fattispecie in esame non è controversa l'esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze dell' , bensì il riconoscimento solo parziale di singole Controparte_6 giornate, a causa delle avversità meteorologiche che avrebbero reso impraticabili i fondi e, quindi, impossibile l'espletamento di attività lavorativa. È questa una conclusione cui è addivenuto l in via meramente logico – deduttiva Pt_1 e non a seguito di fatti direttamente accertati dagli Ispettori, in quanto avvenuti sotto la loro diretta percezione nelle giornate non riconosciute. Non è consentito, pertanto, poter confermare, anzi deve essere esclusa ogni efficacia di fede privilegiata dei verbali ispettivi. Tale efficacia è limitata ex art. 2700 c.c., solo alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Nel prosieguo, va considerato che il processo logico deduttivo in esito al quale è stato operato il riconoscimento parziale delle giornate lavorative non può essere confermato, posto che esso non risulta fondato su dati plurimi e univocamente convergenti e ciò anche ad un semplice raffronto con i rilievi di criticità rassegnati dall'appellato. Invero, le giornate disconosciute sono state individuate dall' in quelle svolte in Pt_1 costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere impraticabili i fondi: il dato era stato desunto dal confronto delle giornate denunciate, quali indicate nelle buste paga, con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACAL Stazioni Pluviometriche di Sinopoli, Molochio e VA.
È immediata l'evidenza delle contestazioni della ricorrente/appellata:
1) i dati pluviometrici utilizzati dall' erano stati elaborati presso le stazioni site nei Pt_1 Comuni di Sinopoli, Molochio e VA, mentre i terreni agricoli delle ditte Cucinotta insistevano nei Comuni di AP e Terranova Sappo Minulio, tale che non poteva essere estesa, quale mero automatismo, l'identica intensità delle piogge nei Comuni di Sinopoli, Molochio e VA ai Comuni di AP e Terranova Sappo Minulio;
2) le rilevazioni – che rappresentavano le precipitazioni cumulate nelle 24 ore – in alcune giornate superavano di poco i 3 mm ed in qualche giornata erano al di sotto di tale 8
valore e non era stato accertato se le intense precipitazioni avessero, comunque impedito la prestazione lavorativa per tutto l'orario lavorativo o solo per alcuni periodi temporali della giornata lavorativa;
3) l'esistenza di vaste serre non era stata considerata e non era stata accertata o negata la possibilità di svolgere attività lavorativa all'interno delle stesse anche in giorni di pioggia. Appare evidente, dunque, che la conclusione posta dall' a fondamento del Pt_1 riconoscimento parziale delle giornate lavorative non sia frutto di un corretto ragionamento presuntivo, che possa essere coonestato in sede giudiziale. La carenza ora evidenziata è la ragione per la quale il Tribunale non ha ammesso la prova testimoniale, posto che, se il provvedimento presupposto è ex se generico, non avrebbe potuto demandarsi al teste (recte: al capitolo di prova articolato) del ricorrente di emendarne la genericità. Ove fosse vi fosse stata una ricostruzione dettagliata, con compiuti accertamenti – e non mercé un processo logico deduttivo basato su dati indiscriminati riguardanti una ben più vasta area geografica - sarebbe stato onere del ricorrente offrire la prova di resistenza, ma nella genericità dell'addebito, questi non avrebbe potuto/dovuto provare alcunché. Per i motivi esposti, l'appello va rigettato e va confermata l'impugnata sentenza. La soccombenza determina che l vada condannato alla rifusione delle spese di Pt_1 questo grado di giudizio, liquidate – valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i valori minimi stante la serialità delle questioni in contesa e l'assenza di loro complessità – in € 3.473,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Esse andranno distratte in favore dei difensori antistatari dell'appellata, che ne hanno fatto richiesta. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 1170/2023 emessa dal Tribunale di Controparte_1 Palmi, pubblicata il 24.10.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellata, delle Pt_1 spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 3.473,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti