CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 05/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente e Relatore
CASTORINA OS MARIA, Giudice
SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 384/2024 depositato il 22/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenica Orlando N. 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4561/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 22 gennaio 2024 EL RA proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Catania avverso il diniego tacito maturato sulla propria istanza di rimborso delle maggiori imposte versate nei periodi d'imposta dal 2016 al 2020, ai sensi dell'art.16 del d.lgs. n.147 del 2015, che prevedeva un regime agevolato per i lavoratori “impatriati”.
La ricorrente premetteva al riguardo che in data 28 agosto 2023 aveva trasmesso, a mezzo PEC, l'istanza di rimborso delle maggiori imposte versate, pari ad Euro 38.712,79, oltre interessi legali, per la sussistenza delle condizioni per fruire del regime agevolato per lavoratori “impatriati”, ai sensi dell'art.16 del d.lgs. n.147 del 2015, ma che l'Ufficio non l'aveva riscontrata nel termine di giorni novanta dalla sua presentazione, facendo così maturare il diniego tacito sulla stessa.
Lamentava quindi che tale diniego era illegittimo perché sussistevano tutte le condizioni per fruire del chiesto rimborso secondo la richiamata normativa, in quanto:
-era cittadina italiana in possesso di laurea (comma secondo dell'art.16 del d.lgs. n.147 del 2015);
-prima del trasferimento in Italia aveva svolto, continuativamente e per un periodo maggiore di ventiquattro mesi, attività di lavoro dipendente nel Regno Unito dove aveva trasferito la propria residenza e dove si era iscritta all'AIRE (comma secondo dell'art.16 del d.lgs. n.147 del 2015 e comma secondo dell'art.1 del D.M.
26 maggio 2016);
-nell'anno 2016 aveva trasferito la propria residenza in Italia e ancora vi risiedeva;
-nello stesso anno aveva avviato in Italia un rapporto lavorativo dipendente a tempo indeterminato.
Concludeva chiedendo la declaratoria d'illegittimità del diniego tacito dell'istanza e, per l'effetto, il riconoscimento del proprio diritto al chiesto rimborso, con vittoria di spese e compensi.
Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, contestava il diritto alla chiesta agevolazione, in particolare perché la norma applicabile al caso a mano prevedeva che erano agevolabili i redditi prodotti dai lavoratori che non erano stati residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti il rimpatrio, laddove la Ricorrente 1 aveva dichiarato di avere trasferito la propria residenza in Italia nel 2016, dopo essere stata iscritta all'AIRE nei due anni precedenti, conseguendone la mancanza di uno dei requisiti di legge.
La ricorrente depositava una memoria difensiva.
Alla pubblica udienza del 22 dicembre 2025 la causa è posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ottenere giudizialmente il chiesto rimborso previsto dall'art.16 del d.lgs. n.147 del 2015 la ricorrente ha invocato specificamente quanto disposto nel secondo comma dell'art.1 del decreto ministeriale 26 maggio
2016, in proposito argomentando, a pag.6 della richiamata memoria difensiva, nel senso che “considerato
(…) che il citato comma 2 prevede un periodo minimo di lavoro all'estero di due anni, è più che ragionevole ritenere che, per tali soggetti, la residenza all'estero per almeno due periodi d'imposta costituisca il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l'accesso al regime agevolativo in questione” (sic).
Invero l'interpretazione sistematica dell'intera normativa susseguitasi nel tempo orienta in senso diverso.
L'invocata disposizione ministeriale (id est, il secondo comma dell'art.1 del citato decreto ministeriale) si collega infatti a quanto previsto non già nel primo bensì nel secondo comma del pure invocato art.16 del d. lgs. n.147 del 2015, laddove è disposto che “il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'art.2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n.238 (…)”.
E tale ultima disposizione di legge individua tali soggetti ne “a) i cittadini dell'Unione europea, in possesso di titolo di laurea e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori da tale Paese e dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;
b) i cittadini dell'Unione europea (…) che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto un'attività di studio (…).
Il richiamo, ivi presente, al Paese d'origine dei destinatari delle disposizioni agevolative, per i quali, peraltro, vale il diverso criterio dell'attività di lavoro o d'impresa fuori dall'Italia, a prescindere dalla loro residenza, evidenzia l'inapplicabilità della disposizione nel caso di specie.
Per gli altri “cittadini dell'Unione europea”, in sostanza, la norma prescinde dal requisito della residenza (o della mancata residenza) e richiede unicamente il possesso di un titolo di laurea e l'avvenuto svolgimento di un'attività continuativa di lavoro e d'impresa fuori dall'Italia per almeno ventiquattro mesi.
Per la Ricorrente 1, cittadina italiana, rimane così vincolante il requisito della “non residenza” in Italia nei cinque periodi precedenti il trasferimento nel territorio dello Stato.
Mancando incontestatamente tale requisito, la sua istanza di rimborso non può essere accolta e il ricorso va pertanto rigettato.
La farraginosità della normativa giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, rigetta il ricorso proposto da Difensore_1 Ricorrente_1 e compensa tra le parti le spese processuali. Così deciso in Catania, il 22 dicembre 2025 Il Presidente estensore dott. Filippo Pennisi
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente e Relatore
CASTORINA OS MARIA, Giudice
SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 384/2024 depositato il 22/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenica Orlando N. 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4561/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 22 gennaio 2024 EL RA proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Catania avverso il diniego tacito maturato sulla propria istanza di rimborso delle maggiori imposte versate nei periodi d'imposta dal 2016 al 2020, ai sensi dell'art.16 del d.lgs. n.147 del 2015, che prevedeva un regime agevolato per i lavoratori “impatriati”.
La ricorrente premetteva al riguardo che in data 28 agosto 2023 aveva trasmesso, a mezzo PEC, l'istanza di rimborso delle maggiori imposte versate, pari ad Euro 38.712,79, oltre interessi legali, per la sussistenza delle condizioni per fruire del regime agevolato per lavoratori “impatriati”, ai sensi dell'art.16 del d.lgs. n.147 del 2015, ma che l'Ufficio non l'aveva riscontrata nel termine di giorni novanta dalla sua presentazione, facendo così maturare il diniego tacito sulla stessa.
Lamentava quindi che tale diniego era illegittimo perché sussistevano tutte le condizioni per fruire del chiesto rimborso secondo la richiamata normativa, in quanto:
-era cittadina italiana in possesso di laurea (comma secondo dell'art.16 del d.lgs. n.147 del 2015);
-prima del trasferimento in Italia aveva svolto, continuativamente e per un periodo maggiore di ventiquattro mesi, attività di lavoro dipendente nel Regno Unito dove aveva trasferito la propria residenza e dove si era iscritta all'AIRE (comma secondo dell'art.16 del d.lgs. n.147 del 2015 e comma secondo dell'art.1 del D.M.
26 maggio 2016);
-nell'anno 2016 aveva trasferito la propria residenza in Italia e ancora vi risiedeva;
-nello stesso anno aveva avviato in Italia un rapporto lavorativo dipendente a tempo indeterminato.
Concludeva chiedendo la declaratoria d'illegittimità del diniego tacito dell'istanza e, per l'effetto, il riconoscimento del proprio diritto al chiesto rimborso, con vittoria di spese e compensi.
Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, contestava il diritto alla chiesta agevolazione, in particolare perché la norma applicabile al caso a mano prevedeva che erano agevolabili i redditi prodotti dai lavoratori che non erano stati residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti il rimpatrio, laddove la Ricorrente 1 aveva dichiarato di avere trasferito la propria residenza in Italia nel 2016, dopo essere stata iscritta all'AIRE nei due anni precedenti, conseguendone la mancanza di uno dei requisiti di legge.
La ricorrente depositava una memoria difensiva.
Alla pubblica udienza del 22 dicembre 2025 la causa è posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ottenere giudizialmente il chiesto rimborso previsto dall'art.16 del d.lgs. n.147 del 2015 la ricorrente ha invocato specificamente quanto disposto nel secondo comma dell'art.1 del decreto ministeriale 26 maggio
2016, in proposito argomentando, a pag.6 della richiamata memoria difensiva, nel senso che “considerato
(…) che il citato comma 2 prevede un periodo minimo di lavoro all'estero di due anni, è più che ragionevole ritenere che, per tali soggetti, la residenza all'estero per almeno due periodi d'imposta costituisca il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l'accesso al regime agevolativo in questione” (sic).
Invero l'interpretazione sistematica dell'intera normativa susseguitasi nel tempo orienta in senso diverso.
L'invocata disposizione ministeriale (id est, il secondo comma dell'art.1 del citato decreto ministeriale) si collega infatti a quanto previsto non già nel primo bensì nel secondo comma del pure invocato art.16 del d. lgs. n.147 del 2015, laddove è disposto che “il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'art.2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n.238 (…)”.
E tale ultima disposizione di legge individua tali soggetti ne “a) i cittadini dell'Unione europea, in possesso di titolo di laurea e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori da tale Paese e dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;
b) i cittadini dell'Unione europea (…) che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto un'attività di studio (…).
Il richiamo, ivi presente, al Paese d'origine dei destinatari delle disposizioni agevolative, per i quali, peraltro, vale il diverso criterio dell'attività di lavoro o d'impresa fuori dall'Italia, a prescindere dalla loro residenza, evidenzia l'inapplicabilità della disposizione nel caso di specie.
Per gli altri “cittadini dell'Unione europea”, in sostanza, la norma prescinde dal requisito della residenza (o della mancata residenza) e richiede unicamente il possesso di un titolo di laurea e l'avvenuto svolgimento di un'attività continuativa di lavoro e d'impresa fuori dall'Italia per almeno ventiquattro mesi.
Per la Ricorrente 1, cittadina italiana, rimane così vincolante il requisito della “non residenza” in Italia nei cinque periodi precedenti il trasferimento nel territorio dello Stato.
Mancando incontestatamente tale requisito, la sua istanza di rimborso non può essere accolta e il ricorso va pertanto rigettato.
La farraginosità della normativa giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, rigetta il ricorso proposto da Difensore_1 Ricorrente_1 e compensa tra le parti le spese processuali. Così deciso in Catania, il 22 dicembre 2025 Il Presidente estensore dott. Filippo Pennisi