TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/04/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, a seguito della discussione orale all'udienza odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4673/24 R.G. avente per oggetto: opposizione a verbale di contestazione ex artt. 22 bis, lett. d) Legge
689/81
promossa da
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Raffaella Casalenuovo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Stalettì
(CZ), piazza A. Fazzari n. 3 RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avv. Maria Anita Chiefari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Soverato (CZ), via San Giovanni Bosco n. 206
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 27/09/2024, la in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 si opponeva ai sensi dell'art. 22 della Legge 689/81, al verbale di accertamento e contestazione n. 1 del 14/08/2024, notificato in pari data, con cui il , Controparte_1 comminava alla stessa società la sanzione di € 2.000,00 per la violazione di cui all'art. 10 comma 2 della Legge 447/95 modificata con l'art. 13 del D.Lgs. 42/2017.
La sanzione scaturiva all'esito di un'indagine fonometrica volta alla verifica della rumorosità dell'attività musicale svolta dal locale Mama's Beach Club, sito in , CP_1
località Turrati, di proprietà della ricorrente. I rilievi venivano effettuati nelle date del 13 e 14 luglio 2024 dal tecnico dipendente in acustica presso l' unitamente ai Controparte_2
militari della stazione dei Carabinieri della locale stazione, i quali accertavano che “in ambiente esterno il livello sonore prodotto dall'attività musicale del locale Mama's Beach
Club non può ritenersi accettabile in quanto sono stati registrati in ambiente esterno valori limiti assoluti di emissione superiore ai limiti di zona previsti dal piano di zonizzazione acustica in quanto si è rilevato un valore di rumore ambientale di 62,6 dB” e, pertanto, di conseguenza, veniva accertata la violazione di cui all'art. 10 comma 3 della Legge 447/95 modificata con l'art. 13 del D. Lgs. 42/2017, in quanto il locale, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa di emissioni sonore, superava i limiti di cui all'art. 2 comma 1 della Legge 447/95.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente deduceva preliminarmente l'erroneità del verbale di accertamento nella parte in cui prevedeva la possibilità di poter ricorrere avverso lo stesso dinanzi al Giudice di Pace anziché dinanzi al Tribunale, essendo quest'ultimo competente per materia.
Nel merito rilevava l'infondatezza dell'accertamento tecnico poiché i rilievi erano stati condotti in ambiente esterno e, pertanto, il suono era stato inevitabilmente contaminato da altri rumori provenienti dai locali della movida circostanti ed in particolare del vicino
Glauco Beach Club che in quelle date dava una serata danzante, per come ampiamente dallo stesso pubblicizzato. Deduceva inoltre che l'accertamento era inattendibile e fallace in merito anche alla metodologia con cui era stato condotto.
Contestava altresì il vizio dell'atto amministrativo per difetto di contraddittorio e per eccesso di potere, non avendo il provveduto ad instaurare alcun Controparte_1
contraddittorio con la ricorrente e non avendo svolto alcuna attività istruttoria volta a verificare i rilievi compiuti dall' Controparte_2
Concludeva chiedendo l'annullamento e/o la disapplicazione del verbale di accertamento emesso dal di , nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato CP_1 CP_1
e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti della ricorrente, ancorché sconosciuto.
Si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente il difetto Controparte_1
assoluto di giurisdizione e la conseguente inammissibilità del ricorso, non essendo il verbale di accertamento, atto autonomamente impugnabile. In merito alla mancata notifica della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 Legge 241/1990, deduceva che la stessa non andava effettuata ex lege in quanto sussistevano nella fattispecie esigenze di celerità del procedimento, stante la necessità e l'urgenza di agire celermente in conseguenza delle numerose richieste d'intervento di un cospicuo numero di cittadini.
Contestava altresì la presunta carenza di attività istruttoria ed i presunti errori commessi nell'espletamento dei rilievi tecnici, rilevando la piena legittimità dell'operato compiuto dagli accertatori e dallo stesso . Controparte_1
Chiedeva, pertanto, in via preliminare il rigetto del ricorso essendo lo stesso inammissibile e/o improcedibile per difetto di giurisdizione o, in subordine, rigettare comunque la domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa e chiedevano la decisione, il Giudice si ritirava in Camera di Consiglio ed all'esito dava lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta va dichiarata inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Il verbale di accertamento e contestazione, secondo costante e pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, è un atto procedimentale non autonomamente impugnabile.
Sul punto la Corte di Cassazione è univoca nel ritenere che “il verbale di accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative non è impugnabile ex se, con la sola eccezione delle violazioni al Codice della Strada. Ne consegue che al di fuori della suddetta materia l'opposizione proposta non già avverso l'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa, ma avverso il verbale di accertamento è inammissibile
e tale vizio può essere rilevato d'ufficio e finanche nel corso del giudizio di legittimità”
(Cass. Sez. I, sentenza n. 18320 del 30/08/2007; Cass. n. 11281/2010; Cass. n.
332886/2018).
Nella fattispecie l'opposizione è stata proposta non avverso l'ordinanza – ingiunzione, non ancora emessa, ma avverso l'atto prodromico rappresentato dal verbale di contestazione che consente il pagamento immediato di una sanzione ma che non contiene comunque nessuna ingiunzione di pagamento.
Il verbale di contestazione, infatti, non essendo atto conclusivo del procedimento amministrativo, ma mero atto endoprocedimentale, non ha efficacia di titolo esecutivo e, pertanto, non è idoneo ex se ad incidere sulla situazione giuridica soggettiva del ricorrente.
A tale principio fa eccezione soltanto il verbale di accertamento per violazioni al Codice della Strada il quale, in forza di una legge speciale che lo prevede, è idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo.
Per tali ragione il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto delle indicazioni erronee contenute nel verbale impugnato nel quale si legge “potrà essere prodotto ricorso entro gg. 30 dall'avvenuta notifica al Sindaco di od in CP_1 alternativa al GdP di Catanzaro”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa
Francesca Garofalo, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta dalla società
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti del Parte_1 CP_1
, in persona del l.r.p.t., ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza respinta, così
[...]
provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso avverso il verbale di accertamento e contestazione n. 1
del 14/08/2024;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Catanzaro, 14/04/2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Garofalo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, a seguito della discussione orale all'udienza odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4673/24 R.G. avente per oggetto: opposizione a verbale di contestazione ex artt. 22 bis, lett. d) Legge
689/81
promossa da
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Raffaella Casalenuovo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Stalettì
(CZ), piazza A. Fazzari n. 3 RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avv. Maria Anita Chiefari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Soverato (CZ), via San Giovanni Bosco n. 206
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 27/09/2024, la in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 si opponeva ai sensi dell'art. 22 della Legge 689/81, al verbale di accertamento e contestazione n. 1 del 14/08/2024, notificato in pari data, con cui il , Controparte_1 comminava alla stessa società la sanzione di € 2.000,00 per la violazione di cui all'art. 10 comma 2 della Legge 447/95 modificata con l'art. 13 del D.Lgs. 42/2017.
La sanzione scaturiva all'esito di un'indagine fonometrica volta alla verifica della rumorosità dell'attività musicale svolta dal locale Mama's Beach Club, sito in , CP_1
località Turrati, di proprietà della ricorrente. I rilievi venivano effettuati nelle date del 13 e 14 luglio 2024 dal tecnico dipendente in acustica presso l' unitamente ai Controparte_2
militari della stazione dei Carabinieri della locale stazione, i quali accertavano che “in ambiente esterno il livello sonore prodotto dall'attività musicale del locale Mama's Beach
Club non può ritenersi accettabile in quanto sono stati registrati in ambiente esterno valori limiti assoluti di emissione superiore ai limiti di zona previsti dal piano di zonizzazione acustica in quanto si è rilevato un valore di rumore ambientale di 62,6 dB” e, pertanto, di conseguenza, veniva accertata la violazione di cui all'art. 10 comma 3 della Legge 447/95 modificata con l'art. 13 del D. Lgs. 42/2017, in quanto il locale, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa di emissioni sonore, superava i limiti di cui all'art. 2 comma 1 della Legge 447/95.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente deduceva preliminarmente l'erroneità del verbale di accertamento nella parte in cui prevedeva la possibilità di poter ricorrere avverso lo stesso dinanzi al Giudice di Pace anziché dinanzi al Tribunale, essendo quest'ultimo competente per materia.
Nel merito rilevava l'infondatezza dell'accertamento tecnico poiché i rilievi erano stati condotti in ambiente esterno e, pertanto, il suono era stato inevitabilmente contaminato da altri rumori provenienti dai locali della movida circostanti ed in particolare del vicino
Glauco Beach Club che in quelle date dava una serata danzante, per come ampiamente dallo stesso pubblicizzato. Deduceva inoltre che l'accertamento era inattendibile e fallace in merito anche alla metodologia con cui era stato condotto.
Contestava altresì il vizio dell'atto amministrativo per difetto di contraddittorio e per eccesso di potere, non avendo il provveduto ad instaurare alcun Controparte_1
contraddittorio con la ricorrente e non avendo svolto alcuna attività istruttoria volta a verificare i rilievi compiuti dall' Controparte_2
Concludeva chiedendo l'annullamento e/o la disapplicazione del verbale di accertamento emesso dal di , nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato CP_1 CP_1
e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti della ricorrente, ancorché sconosciuto.
Si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente il difetto Controparte_1
assoluto di giurisdizione e la conseguente inammissibilità del ricorso, non essendo il verbale di accertamento, atto autonomamente impugnabile. In merito alla mancata notifica della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 Legge 241/1990, deduceva che la stessa non andava effettuata ex lege in quanto sussistevano nella fattispecie esigenze di celerità del procedimento, stante la necessità e l'urgenza di agire celermente in conseguenza delle numerose richieste d'intervento di un cospicuo numero di cittadini.
Contestava altresì la presunta carenza di attività istruttoria ed i presunti errori commessi nell'espletamento dei rilievi tecnici, rilevando la piena legittimità dell'operato compiuto dagli accertatori e dallo stesso . Controparte_1
Chiedeva, pertanto, in via preliminare il rigetto del ricorso essendo lo stesso inammissibile e/o improcedibile per difetto di giurisdizione o, in subordine, rigettare comunque la domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa e chiedevano la decisione, il Giudice si ritirava in Camera di Consiglio ed all'esito dava lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta va dichiarata inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Il verbale di accertamento e contestazione, secondo costante e pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, è un atto procedimentale non autonomamente impugnabile.
Sul punto la Corte di Cassazione è univoca nel ritenere che “il verbale di accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative non è impugnabile ex se, con la sola eccezione delle violazioni al Codice della Strada. Ne consegue che al di fuori della suddetta materia l'opposizione proposta non già avverso l'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa, ma avverso il verbale di accertamento è inammissibile
e tale vizio può essere rilevato d'ufficio e finanche nel corso del giudizio di legittimità”
(Cass. Sez. I, sentenza n. 18320 del 30/08/2007; Cass. n. 11281/2010; Cass. n.
332886/2018).
Nella fattispecie l'opposizione è stata proposta non avverso l'ordinanza – ingiunzione, non ancora emessa, ma avverso l'atto prodromico rappresentato dal verbale di contestazione che consente il pagamento immediato di una sanzione ma che non contiene comunque nessuna ingiunzione di pagamento.
Il verbale di contestazione, infatti, non essendo atto conclusivo del procedimento amministrativo, ma mero atto endoprocedimentale, non ha efficacia di titolo esecutivo e, pertanto, non è idoneo ex se ad incidere sulla situazione giuridica soggettiva del ricorrente.
A tale principio fa eccezione soltanto il verbale di accertamento per violazioni al Codice della Strada il quale, in forza di una legge speciale che lo prevede, è idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo.
Per tali ragione il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto delle indicazioni erronee contenute nel verbale impugnato nel quale si legge “potrà essere prodotto ricorso entro gg. 30 dall'avvenuta notifica al Sindaco di od in CP_1 alternativa al GdP di Catanzaro”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa
Francesca Garofalo, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta dalla società
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti del Parte_1 CP_1
, in persona del l.r.p.t., ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza respinta, così
[...]
provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso avverso il verbale di accertamento e contestazione n. 1
del 14/08/2024;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Catanzaro, 14/04/2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Garofalo