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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/04/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c. Nella controversia iscritta al n. 1602/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 07.8.2024 da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5
- ricorrenti –
rappresentate e difese dall'Avvocato SPERANZONI RENATO, digitalmente domiciliate presso il suo indirizzo PEC come da mandati Email_1
allegati telematicamente al presente ricorso depositato in via telematica (PCT), contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- resistente –
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dai Funzionari dell' Controparte_2
, Dott. , Dott. e Dott.ssa , ed
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5
elettivamente domiciliato in Venezia presso l' , via Controparte_2
Forte Marghera n. 191
1 OGGETTO: carta docente. CONCLUSIONI Per parte ricorrente: IN PRINCIPALITÀ: accertarsi e/o dichiararsi il diritto delle ricorrenti alla “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13.7.2015 n. 107 per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, e, per l'effetto, condannarsi il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, ad assegnare a ciascuna ricorrente la predetta “carta
[...]
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare nel borsellino elettronico di ciascuna di esse la somma di € 500,00 per ognuno degli anni scolastici indicati in premessa, per gli importi totali indicati qui di seguito, e precisamente:
per € 1.500,00 (3 anni dal 2018/2019 al 2020/2021) Parte_1
per € 1.500,00 (3 anni dal 2018/2019 al 2020/2021) Parte_2
per € 2.500,00 (5 anni dal 2018/2019 al 2022/2023) Parte_3
per € 1.500,00 (3 anni dal 2018/2019 al 2020/2021) Parte_4
per € 2.500,00 (5 anni dal 2018/2019 al 2022/2023) Parte_5
maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo.
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui nel corso del giudizio dovesse accertarsi che una o più o tutte le ricorrenti non hanno diritto all'assegnazione della “carta docente” e all'accredito delle somme come sopra richieste per effetto di una qualsiasi causa ostativa (si indicano al riguardo - a puro titolo esemplificativo -
l'uscita dall'ordinamento scolastico, il pensionamento, la cancellazione e/o il depennamento dalle graduatorie,
il passaggio nei ruoli ATA), la domanda di condanna del al pagamento Controparte_1
delle somme indicate “in principalità” deve intendersi formulata a titolo di risarcimento del danno subito da ciascuna ricorrente per non avere potuto usufruire, per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e delle somme delle quali spettava l'accredito, come sopra puntualmente quantificate per ciascuna ricorrente, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo.
IN OGNI CASO: spese, contributo unificato (€ 118,50), compensi professionali ex D.M. 13.8.2022 n. 147,
rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il
2 sottoscritto procuratore delle ricorrenti chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.,
dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali.
Per parte resistente:
- In via preliminare subordinata: dichiararsi, comunque, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dal ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali eccepiti al punto 1)
- Nel merito: rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti ricorrenti esponevano di avere ricevuto incarichi di supplenza come docente nel corso dei seguenti aa.ss:
- dal 2018/2019 al 2020/2021 Parte_6
- aa.ss. dal 2018/2019 al 2020/2021 Parte_2
- dal 2018/2019 al 2022/2023 Parte_7
- aa.ss. dal 2018/2019 al 2020/2021 Parte_4
- dal 2018/2019 al 2022/2023 Parte_8
ed agivano in giudizio nei confronti del Controparte_1
lamentando la mancata corresponsione a loro favore, proprio in quanto titolari di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente istituita dall'a.s.
2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludevano affinché fosse accertato e dichiarato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla corresponsione a suo favore dell'importo nominale di Controparte_1
3 valore corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.
1.2 In subordine svolgevano domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c. quantificando il danno nel medesimo importo, il tutto come riportato in epigrafe.
2. Il costituendosi in giudizio eccepiva in via Controparte_1
preliminare:
- la carenza di interesse ad agire per le ricorrenti e Parte_2 Parte_4
rispettivamente per gli aa.ss. 2019/20 e 2020/21 stante la loro immissione in ruolo, da cui il diritto pacificamente riconosciuto alla fruizione della carta docente, nonché la prescrizione in relazione alla notifica del ricorso in data 18.9.2024 relativamente agli aa.ss.:
- per gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 Parte_1
- per l'a.s. 2018/2019 Parte_2
- per gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 Parte_3
- per l'a.s. 2018/2019 Parte_4
- per gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020. Parte_5
Nel merito negava la spettanza al personale assunto a tempo determinato della Carta
Docente, e che ciò violasse il principio di parità di trattamento a fronte della diversità di situazione rispetto al personale assunto a tempo indeterminato;
in subordine contestava che alle parti ricorrenti spettasse un diritto di credito avente ad oggetto una specifica somma di denaro, piuttosto che il mero accredito di questa nella Carta Docente.
Concludeva dunque come riportato in epigrafe.
3. Durante l'udienza dell'11.12.2024 parte ricorrente rinunciava alla domanda relativamente alla posizione per l'a.s. 2020-2021; quindi, la causa non Parte_4
necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4 4. Va premesso che, a seguito della rinuncia operata in prima udienza, le parti ricorrenti lamentano il mancato accredito sulla “Carta elettronica” del docente dell'importo di €
500,00 in relazione ai seguenti aa.ss. ed incarichi a tempo determinato:
- Parte_1
2018-19 supplenza annuale
2019-20 supplenza annuale
2020-21 supplenza annuale
- Parte_2
2018-19 supplenza annuale
2019-20 supplenza fino al termine delle attività didattiche
2020-21 supplenza annuale
- Parte_3
2018-19 supplenza annuale
2019-20 supplenza annuale
2020-21 supplenza annuale
2021-22 supplenza annuale
2022-23 supplenza annuale
- Parte_4
2018-19 supplenza annuale
2019-20 supplenza al termine delle attività didattiche
- Parte_5
2018-19 supplenza annuale
2019-20 supplenza al termine delle attività didattiche
2020-21 supplenza annuale
2021-22 supplenza annuale
2022-23 supplenza annuale e poi supplenza annuale con formazione e prova
5 5. Dalla documentazione in atti risulta l'attuale inserimento delle parti ricorrenti nel cd.
circuito scolastico”, in ragione di immissione in ruolo per tutte le ricorrenti.
6. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022
resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza
29961/23, condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche –
come nella fattispecie in esame.
7. E' infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire per la ricorrente in Parte_2
relazione all'a.s. 2019/20, posto che la stessa risulta immessa in ruolo nell'a.s.
successivo (cfr. stato matricolare).
8. Quanto alla prescrizione, tempestivamente eccepita dalla difesa del , bisogna CP_1
tenere conto di quanto stabilisce Cassazione in merito ovvero che “il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo
Quadro. Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003,
Consorzio Fiammiferi, punto 49)” (Cass. 29961/23), per cui la prescrizione decorreva fin da periodo precedente alla sentenza CGUE 18.5.2022. Questa opera, pertanto, in relazione alla fattispecie di causa per per gli aa.ss. 2018/2019 e Parte_1
2019/2020, per per l'a.s. 2018/2019, per per gli Parte_2 Parte_3
aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, per per l'a.s. 2018/2019 e per Parte_4
per gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, in quanto il primo atto interruttivo Parte_5
della prescrizione cioè la notificazione del ricorso il 18.9.2024 è intervenuto per dette annualità oltre il quinquennio dalla maturazione del diritto, cioè dal momento in cui è
6 consentito ai docenti procedere con la registrazione telematica per fruire del beneficio se già in titolare di incarico o successivamente dal momento in cui l'incarico è stato conferito (Cass., 26691/23).
9. In conclusione, considerato l'attuale inserimento delle ricorrenti nel circuito scolastico da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento, va accolta la pretesa svolta in ricorso in via principale per i seguenti aa.ss.:
- a.s. 2020-21; Parte_1
- aa.ss. 2019-20 e 2020-21; Parte_2
- aa.ss. 2020-21, 2021-22 e 2022-23; Parte_3
- a.s. 2019-20; Parte_4
- : aa.ss. 2020-21, 2021-22 e 2022-2023; Parte_5
accertando il diritto all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici in questione, con conseguente condanna del a provvedere al CP_1
relativo accredito a loro favore, rispettivamente per:
- € 500,00 Parte_1
- € 1.000,00 Parte_2
- € 1.500,00 Parte_3
- : € 500,00 Parte_4
- : € 1.500,00 Parte_5
oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
10. Le spese di lite sono compensate nella misura della metà attesa la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, e per il residuo - da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, - seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore di parte ricorrente che si è
dichiarato antistatario.
P.Q.M.
7 Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica rispettivamente di:
- € 500,00 Parte_1
- € 1.000,00 Parte_2
- € 1.500,00 Parte_3
- € 500,00 Parte_4
- : € 1.500,00 Parte_5
e conseguentemente condanna il a provvedere al relativo accredito, oltre alla CP_1
maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Compensa per metà le spese di lite tra le parti, e condanna il convenuto a rifondere CP_1
ai procuratori di parte ricorrente – che si sono dichiarati antistatari - le residue spese di lite,
per importo € 2.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, e le spese di contributo unificato per € 118,50.
Venezia, 09/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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