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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/05/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Edoardo Marco Andrea PivaParte_1
ricorrente contro
con il patrocinio degli avv.ti Luca Cei, Dorino Controparte_1
Tamagnini, Alessandra Auci resistente
Oggetto: lavoro nel periodo non coperto dal contratto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La lavoratrice riferisce di aver svolto un periodo lavoro e formazione presso l' Controparte_1
nel periodo tra il 1° dicembre 2019 e il 30 settembre 2021, in forza d
[...] a tempo determinato. In particolare, la ricorrente deduce che alla scadenza, del sopra citato contratto, ella ha continuato a rendere la propria prestazione lavorativa con le medesime mansioni a favore della resistente, nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 7 febbraio 2022. Nel corso di detto periodo non formalizzato, la lavoratrice prestava la propria attività nei giorni e agli orari stabiliti dal Direttore U.O.C. del Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza Dott.ssa Persona_1 La ricorrente, a fronte dei fatti esposti, lamenta di non aver percepito la retribuzione relativa alla prestazione di lavoro resa durante il periodo non formalizzato. Si costituiva la società contestando la ricostruzione di fatto e di diritto effettuata da parte ricorrente.
La causa è stata decisa sulla base dei documenti versati in atti e a seguito dello scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Il ricorso è fondato.
***
Rapporto di lavoro intercorso tra le parti in assenza di copertura contrattuale.
1 Deve darsi atto che non è contestato e quindi deve darsi per pacifico, come d'altra parte comprovato dalla documentazione prodotta da parte ricorrente (all. 3 estratto cartellino personale e email allegate), lo svolgimento da parte della stessa di fatto dell'attività lavorativa dal 1.1.22 al 7.2.22 in assenza di formale contratto.
Giova preliminarmente rammentare quanto disposto dal codice civile in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.” Quello appena citato costituisce un principio generale del nostro ordinamento giuridico, in forza del quale al ricorrente si chiede di provare i fatti che stanno alla base della propria domanda, mentre al convenuto spetta dimostrare la non veridicità di questi fatti, ovvero la loro inidoneità a costituire valido fondamento della domanda dell'attore o ancora provare l'esistenza di altri fatti capaci di modificare o estinguere il diritto dell'attore. Orbene, i fatti esposti dalla ricorrente, all'interno del propria atto introduttivo, risultano provati dalla documentazione prodotta, segnatamente è stato dimostrato che alla scadenza del precedente contratto intervenuto tra le parti (nel periodo compreso tra il 1ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021) la dottoressa proseguiva il proprio rapporto lavorativo senza copertura contrattuale, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Luca di Lucca e dell'Ospedale Santa e Croce di Castelnuovo di Garfagnana, così come dimostrato dalle mail inviate dalla Direttrice del Pronto soccorso e medicina d'urgenza, nelle quali venivano comunicate alla ricorrente i giorni e gli orari in cui rendere la propria prestazione lavorativa. I giorni e gli orari di turno osservati sono, altresì, comprovati dai registri delle timbrature allegati al ricorso. I fatti esposti, ad ogni modo, non sono stati puntualmente contestati dalla controparte, la quale si è limitata ad eccepire che il rapporto di lavoro è nullo, dato che lo stesso si è svolto senza un formale incarico da parte dell'amministrazione e che la stessa ricorrente non avrebbe fatto domanda per ottenere lo stesso nel periodo di interesse, ragion per cui non le spetterebbe alcun tipo di compenso per l'attività svolta. Appurato che lo svolgimento dei fatti di causa risultano pacifici e non contestati, quello che occorre esaminare sono le conseguenze giuridiche che da tali fatti inevitabilmente discendono. Orbene, a tal proposito giova riportare un importante arresto giurisprudenziale che ben si attaglia al caso di specie: “nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio "quod nullum est nullum producit effectum" (Cass. civ. n.32263/2021). In particolare, anche nei rapporti di lavoro parasubordinato prestati a beneficio della pubblica amministrazione, quale si configura quello del medico che rende la propria prestazione lavorativa in forza di un incarico in convenzione con il SSN, qualora gli stessi traggano la propria orige da un contratto invalido oppure in assenza di contratto (prestazione di fatto) seguendo il principio fissato dalla giurisprudenza qui richiamata, l'art. 2126 trova applicazione anche nelle ipotesi di nullità, dato che gli obblighi retributivi e contributivi di natura previdenziale sono inevitabilmente connessi con l'attività lavorativa prestata in via di fatto, qualunque essa sia e indipendentemente dalla natura del rapporto, senza che rilevi che il rapporto sia affetto da nullità. Trattandosi di pubblico impiego privatizzato, tuttavia, non può trovare applicazione la sanzione prevista per il rapporto di lavoro nel settore privato ex art. 22 D.lgs. n. 81/2015 ovvero la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
Stante quanto autorevolmente affermato dal precedente sopra richiamato, deve essere riconosciuto alla ricorrente quanto previsto dall'art. 2126 c.c. il quale dispone al secondo comma che “se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”. Per le ragioni sopra esposte e in ossequio all'indirizzo giurisprudenziale, che questo Giudicate condivide e fa proprio, deve essere riconosciuta alla ricorrente la retribuzione spettante per la prestazione di lavoro
2 resa, durante il periodo di scopertura contrattuale, oltre al corrispondente versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale legalmente dovuta.
Quantum In merito alla quantificazione della retribuzione, stante l'assenza di una puntuale contestazione in merito al conteggio prodotto dalla ricorrente esso va preso per buono, così come comprovato dalla granitica giurisprudenza sul punto, che così si esprime: “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica di necessità l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire con rapidità la pronuncia con riguardo al bene della vita reclamato.” (Cass. 12 agosto 2019, n. 21302)
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara che la ricorrente ha reso la propria attività lavorativa, in assenza di formale contratto, nel periodo che va dal 1° gennaio al 7 febbraio 2022 in favore della parte resistente;
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente dell'importo pari ad euro 9.401,32 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo;
- condanna parte resistente alla corrispondente regolarizzazione contributiva e previdenziale e assistenziale;
- condanna, altresì, parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.109 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a
Lucca, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del
presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Edoardo Marco Andrea PivaParte_1
ricorrente contro
con il patrocinio degli avv.ti Luca Cei, Dorino Controparte_1
Tamagnini, Alessandra Auci resistente
Oggetto: lavoro nel periodo non coperto dal contratto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La lavoratrice riferisce di aver svolto un periodo lavoro e formazione presso l' Controparte_1
nel periodo tra il 1° dicembre 2019 e il 30 settembre 2021, in forza d
[...] a tempo determinato. In particolare, la ricorrente deduce che alla scadenza, del sopra citato contratto, ella ha continuato a rendere la propria prestazione lavorativa con le medesime mansioni a favore della resistente, nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 7 febbraio 2022. Nel corso di detto periodo non formalizzato, la lavoratrice prestava la propria attività nei giorni e agli orari stabiliti dal Direttore U.O.C. del Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza Dott.ssa Persona_1 La ricorrente, a fronte dei fatti esposti, lamenta di non aver percepito la retribuzione relativa alla prestazione di lavoro resa durante il periodo non formalizzato. Si costituiva la società contestando la ricostruzione di fatto e di diritto effettuata da parte ricorrente.
La causa è stata decisa sulla base dei documenti versati in atti e a seguito dello scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Il ricorso è fondato.
***
Rapporto di lavoro intercorso tra le parti in assenza di copertura contrattuale.
1 Deve darsi atto che non è contestato e quindi deve darsi per pacifico, come d'altra parte comprovato dalla documentazione prodotta da parte ricorrente (all. 3 estratto cartellino personale e email allegate), lo svolgimento da parte della stessa di fatto dell'attività lavorativa dal 1.1.22 al 7.2.22 in assenza di formale contratto.
Giova preliminarmente rammentare quanto disposto dal codice civile in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.” Quello appena citato costituisce un principio generale del nostro ordinamento giuridico, in forza del quale al ricorrente si chiede di provare i fatti che stanno alla base della propria domanda, mentre al convenuto spetta dimostrare la non veridicità di questi fatti, ovvero la loro inidoneità a costituire valido fondamento della domanda dell'attore o ancora provare l'esistenza di altri fatti capaci di modificare o estinguere il diritto dell'attore. Orbene, i fatti esposti dalla ricorrente, all'interno del propria atto introduttivo, risultano provati dalla documentazione prodotta, segnatamente è stato dimostrato che alla scadenza del precedente contratto intervenuto tra le parti (nel periodo compreso tra il 1ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021) la dottoressa proseguiva il proprio rapporto lavorativo senza copertura contrattuale, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Luca di Lucca e dell'Ospedale Santa e Croce di Castelnuovo di Garfagnana, così come dimostrato dalle mail inviate dalla Direttrice del Pronto soccorso e medicina d'urgenza, nelle quali venivano comunicate alla ricorrente i giorni e gli orari in cui rendere la propria prestazione lavorativa. I giorni e gli orari di turno osservati sono, altresì, comprovati dai registri delle timbrature allegati al ricorso. I fatti esposti, ad ogni modo, non sono stati puntualmente contestati dalla controparte, la quale si è limitata ad eccepire che il rapporto di lavoro è nullo, dato che lo stesso si è svolto senza un formale incarico da parte dell'amministrazione e che la stessa ricorrente non avrebbe fatto domanda per ottenere lo stesso nel periodo di interesse, ragion per cui non le spetterebbe alcun tipo di compenso per l'attività svolta. Appurato che lo svolgimento dei fatti di causa risultano pacifici e non contestati, quello che occorre esaminare sono le conseguenze giuridiche che da tali fatti inevitabilmente discendono. Orbene, a tal proposito giova riportare un importante arresto giurisprudenziale che ben si attaglia al caso di specie: “nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio "quod nullum est nullum producit effectum" (Cass. civ. n.32263/2021). In particolare, anche nei rapporti di lavoro parasubordinato prestati a beneficio della pubblica amministrazione, quale si configura quello del medico che rende la propria prestazione lavorativa in forza di un incarico in convenzione con il SSN, qualora gli stessi traggano la propria orige da un contratto invalido oppure in assenza di contratto (prestazione di fatto) seguendo il principio fissato dalla giurisprudenza qui richiamata, l'art. 2126 trova applicazione anche nelle ipotesi di nullità, dato che gli obblighi retributivi e contributivi di natura previdenziale sono inevitabilmente connessi con l'attività lavorativa prestata in via di fatto, qualunque essa sia e indipendentemente dalla natura del rapporto, senza che rilevi che il rapporto sia affetto da nullità. Trattandosi di pubblico impiego privatizzato, tuttavia, non può trovare applicazione la sanzione prevista per il rapporto di lavoro nel settore privato ex art. 22 D.lgs. n. 81/2015 ovvero la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
Stante quanto autorevolmente affermato dal precedente sopra richiamato, deve essere riconosciuto alla ricorrente quanto previsto dall'art. 2126 c.c. il quale dispone al secondo comma che “se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”. Per le ragioni sopra esposte e in ossequio all'indirizzo giurisprudenziale, che questo Giudicate condivide e fa proprio, deve essere riconosciuta alla ricorrente la retribuzione spettante per la prestazione di lavoro
2 resa, durante il periodo di scopertura contrattuale, oltre al corrispondente versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale legalmente dovuta.
Quantum In merito alla quantificazione della retribuzione, stante l'assenza di una puntuale contestazione in merito al conteggio prodotto dalla ricorrente esso va preso per buono, così come comprovato dalla granitica giurisprudenza sul punto, che così si esprime: “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica di necessità l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire con rapidità la pronuncia con riguardo al bene della vita reclamato.” (Cass. 12 agosto 2019, n. 21302)
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara che la ricorrente ha reso la propria attività lavorativa, in assenza di formale contratto, nel periodo che va dal 1° gennaio al 7 febbraio 2022 in favore della parte resistente;
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente dell'importo pari ad euro 9.401,32 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo;
- condanna parte resistente alla corrispondente regolarizzazione contributiva e previdenziale e assistenziale;
- condanna, altresì, parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.109 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a
Lucca, 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del
presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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