Articolo 44 della Legge 16 maggio 1956, n. 493
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27 giugno 1956
Art. 44. Divieto di elargizioni

Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di danaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Entrata in vigore il 27 giugno 1956