Articolo 16 della Legge 31 marzo 1956, n. 294
Articolo 15Articolo 17
Versione
13 maggio 1956
Art. 16.
I trapassi di proprieta' al comune di Venezia, per l'espropriazione e l'acquisto degli immobili a norma della presente legge sono soggetti al pagamento delle imposte fisse minime di registro e ipotecarie.
Sono salvi gli emolumenti dovuti al conservatore dei registri immobiliari nonche' i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.
Entrata in vigore il 13 maggio 1956