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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/06/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
REPUBBLICA ITALIANA R.G. N° 1337-2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°________
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile-, composta dai signori Rep. N° ________
magistrati:
1)dott. Filippo Labellarte Presidente OGGETTO: Contratti bancari
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente --------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
avverso la sentenza la sentenza del Tribunale di Bari in data 20.5.21 n. 1948, nella causa civile rg 4604/18 avente ad oggetto “revocatoria”,
tra
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Di Cagno in forza di procura in calce all'atto di appello;
- appellanti –
e
con sede in Roma, ma nella qualità di mandataria Controparte_1
succeduta a - della società rappresentata Controparte_2 Controparte_3
e difesa dall'avv. dall'avv. Davide ROMANO in forza di procura allegata;
- appellata-
* * * * * *
All'udienza collegiale del 10.11.2023 la causa è passata in decisione con i ermini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e
1 precisate a verbale di udienza, come di seguito:----------------------------------
per gli appellanti: accogliere l'appello, e tutte le eccezioni e domande svolte dagli
appellanti, così come formulate in comparsa di costituzione e risposta in primo
grado, nonché, in particolare: dichiarare espressamente la carenza di titolarità e di
legittimazione attiva in capo alla attrice, e di carenza della relativa procura,
relativamente al rapporto alla base della tutela azionata dalla attrice sostanziale
opposta, e quindi rigettare e dichiarare infondata ogni domanda avversa;
dichiarare
la nullità A) integrale, delle fideiussioni inerenti i rapporti azionati dalla banca, e
comunque B) la nullità di tutte e di ciascuna delle loro singole clausole, - anche ai
sensi dell'art. 1419 c.c. - e la decadenza e inefficacia delle fideiussioni azionate e la
liberazione dei fideiussori, e in ogni caso la liberazione e decadenza almeno ai sensi
dell'art. 1957 C.C. delle fideiussioni e di ogi diritto verso i fideiussori, il tutto anche
con pronuncia d'ufficio e in via di eccezione e incidentale;
in ogni caso rigettare la
domande di revocatoria inerenti ciascuno degli atti inerenti i due immobili aggrediti,
per carenza, in relazione a ciascun distinto atto, dei rispettivi e distinti requisiti di
cui all'art. 2901 c.c, in particolare quanto alla vendita, dei requisiti inerenti la
revocatoria degli atti a titolo oneroso, rigettando ogni avversa eccezione, deduzione
e domanda. Con vittoria di spese e onorari del doppio grado, con attribuzione al
sottoscritto procuratore anticipatario.
per l'appellata: rigettare l'avverso atto di citazione perché infondato in fatto ed in
diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 1948/2021 pronunciata dal tribunale
di Bari in data 20/05/2021. Con vittoria di spese e competenze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13 marzo 2018 la Parte_4
in qualità di procuratrice della dopo aver convenuto
[...] Controparte_4
in giudizio ex art. 2901 cc i germani e , nonché Parte_1 Parte_2
e figli della prima e nipoti del secondo, e Controparte_5 Controparte_6
2 rinunciato alla domanda nei confronti degli altri convenuti convenuti in giudizio,
(essendo venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio) Parte_3
e gli eredi di nel frattempo deceduta, chiedeva di dichiarare Persona_1
inefficace nei confronti della i seguenti atti di Parte_4
vendita:
1) atto di donazione del 23.07.2013 per Notar Dott. (Rep. n. 13019/ Persona_2
Racc. n. 7337), trascritto presso la competente Conservatoria del RR.II. di Bari in data 31.07.2013, con cui donava ai propri figli e Parte_1 Controparte_5
la piena proprietà del seguente bene immobile: porzione della Controparte_6
villetta bifamiliare, in Bari-Santo Spirito alla Via Cioffrese n. 26-28, censito nel
Catasto dei Fabbricati del Comune di Bari Sezione Urbana SPI al fg. 15, p.lla 814
sub. 1, graffata alla p.lla 815 Strada Cioffrese n. 2628 (in effetti n. 26-28), piano T-
S1, zona censuaria 4, categoria A/3, classe 4, vani 8;
2) atto di vendita del 23.07.2013 per Notar Dott. (Rep. n. 13018/ Persona_2
Racc. n. 7336), trascritto presso la competente Conservatoria del RR.II. di Bari in data 31.07.2013, con cui il vendeva alla nipote Parte_2 Controparte_6
(figlia di , riservando per sé il diritto di abitazione, vita sua natural Parte_1
durante, la piena proprietà dei seguenti beni immobili, con diritti di comproprietà su parti comuni del fabbricato: 1) abitazione di tipo economico in Bari alla Via Nicolò
Van Westerhout n.c., censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Bari al fg. 8, p.lla
957 sub. 17, scala B piano 5°, vani 3; 2) lastrico solare in Bari alla Via Nicolò Van
Westerhout n.c., censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Bari al fg. 8, p.lla 957
sub. 19; 3) box –autorimessa in Bari al Piazzale di Piano Particolar., piano seminterrato superficie mq. 13, fg. 8, p.lla n. 957 sub. 63.
In via subordinata, chideva accertarsi la simulazione assoluta ai sensi dell'art. 1414
c.c. degli atti di cui innanzi, con conseguente dichiarazione di nullità, inesistenza o inefficacia degli atti de quo nei confronti della banca attrice.
3 A sostengno della domanda, la banca allegava di essere creditrice dei fideiussori della società P.R.I.A.M.O. S.r.l., germani , di diversi crediti tra cui un decreto Pt_1
ingiuntivo n. 1606/2013 - reso provvisoriamente esecutivo in data 16.07.2013 con apposizione della formula esecutiva per la somma di € 64.942,66 oltre accessori, e che i due debitori avevano consapevolmente sottratto i beni immobili alla generica garanzia delle diverse esposizioni debitorie.
Con comparsa depositata il 17 febbraio 2020, si costituivano i fideiussori-debitori e chiedendo dichiararsi la nullità delle Parte_1 Parte_2
fideiussioni azionate, la carenza di legittimazione processuale e sostanziale della attrice, nonchè la sua carenza di interesse alla azione, oltre ad Controparte_3
esserci una improcedibilità derivante dalla mancata partecipazione alla procedura di mediaconciliazione.
Mentre, gli altri convenuti e , regolarmente citati, Controparte_6 Controparte_5
restavano contumaci.
Il giudice di primo grado, all'esito di una istruttoria documentale, accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava inefficaci nei confronti della Controparte_7
sia l'atto di donazione del 23.07.2013 per Notar Dott. che
[...] Persona_2
l'atto di vendita del 23.07.2013 per Notar Dott. condannando Persona_2
, e , in solido Persona_3 Controparte_6 Controparte_5
tra loro, al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite.
Con atto di appello notificato in data 8/09/2021, con istanza di inibitoria,
[...]
e hanno impugnato la sentenza di Parte_1 Parte_2 Parte_3
primo grado riproponendo una serie di domande già rigettate dal giudice di primo grado.
Si è costituita nel presente giudizio la , nella qualità di Controparte_1
mandataria - succeduta a - della società Controparte_2 Controparte_3
chiedendo il rigetto dell'appello proposto, con la conseguente conferma della 4 sentenza n. 1948/2021 resa dal Giudice di primo grado nel giudizio n. 4604/2018 RG.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va rigettata la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dagli appellanti in quanto a loro dire, in data 1.6.2022 sarebbe stata stipulata una transazione tra le parti costituite del giudizio inerente il finanziamento a tutela del quale era stata svolta la azione revocatoria.
Mentre la banca ha dedotto che tra le parti ci sarebbero numerosi conteziosi nella loro qualità di fideiussori, vantando la società diverse linee di credito Parte_5
e, quindi, nell'accordo transattivo del 01.06.2022 non ci sarebbe alcuna rinuncia e accettazione relativo al presente giudizio revocatorio.
Dalla documentazione prodotti in atti si ricava che le parti hanno transatto il giudizio n.ro RG 1339/2021 pendente dinanzi alla Corte di appello di Bari, resterando impregiudicati i diritti, gli atti e le azioni degli altri giudizi e, quindi, certamente non hanno defintivo l'odierno giudizio iscritto dinanzi alla odierna Corte iscritto al numero 1337/2021.
Poiché come sostenuto dalla e erano e lo Controparte_8 Parte_1
sono, ancora ad oggi, debitori, tra l'altro, di ulteriori posizioni debitorie, quale quella specificatamente indicata dalla banca di € 79.075,32 oltre gli interessi convenzionali di mora da 15 ottobre 2012 sino al 21 marzo 2013. e della ulteriore somma di €
516.715,32 oltre interessi legali, giusta sentenza num. 2396/2021 pronunciata dal
Tribunale di Bari in data 21.06.2021 (già depositata in atti), crediti originati dall'escussioni delle legittime garanzie fideiussorie prestate da e Parte_2
in forza del quale è stata esercitata l'azione revocatoria, Parte_1
espressamente elencate nel libello introduttivo di primo grado, e riproposte nella comparsa di costituzione del presente procedimento, sussiste ttutt'ora l'interesse della banca alla conferma del giudizio di primo grado in quanto l'estinzione di uno solo dei credit vantato dalla non fa venir mero l'interesse della Parte_5
5 stessa a mantenere la garanzia sui beni dei fideiussori che si sono spogliati per sottrarsi al pagamento.
Con il primo motivo gli appellanti allegano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non è stato dichiarato improcedibile il giudizio di primo grado per mancato esperimento del tentativo di mediazione.
Il motivo è infondato.
L'azione revocatoria ordinaria non ha ad oggetto la qualificazione o il riconoscimento di diritti reali, ma è finalizzata solo a rendere inefficace, nei confronti del creditore che la esercita, l'atto di disposizione che il debitore ha compiuto in danno della garanzia creditoria, senza incidere sulla validità dell'atto stesso;
per tali motivi l'"actio pauliana" non va annoverata tra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010.
Con il secondo, terzo e quarto motivo gli appellanti allegano la carenza di legittimazione processuale in capo a nonché Parte_4
mancanza di interesse ad agire di Controparte_3
I motivi sono infondati.
La legittimazione processuale, intesa come concreta titolarità del potere di esercitare diritti processuali e di compiere i relativi atti, l' ha Parte_6
dimostrato nel corso del giudizio di primo grado la propria legittimazione processuale attraverso la produzione della procura.
Mentre, l'eccepita mancanza di titolarità del credito in capo alla per CP_3
effetto del contratto di cessione tra la Parte_4
(cedente e nel giudizio di primo grado procuratore del cessionario) e la stessa
[...]
è manifestamente infondato. CP_3
La ha agito nei confronti degli originari convenuti in quanto Controparte_3
titolare del credito cedutole da in virtù del Parte_4
contratto di cessione del 20 dicembre 2017 con cui ha acquistato pro soluto, ai sensi
6 e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi
1 e 6) della Legge 130 del 30 aprile 1999, dalla predetta
[...]
Controparte_9
, un insieme di crediti
[...] Controparte_10
derivante dai rapporti giuridici in relazione ai quali, nell'avviso di cessione, venivano fornite le informazioni orientative per individuare i crediti, ossia regolati dalla legge italiana, sorti in capo a (o a banche dalla Parte_4
stessa incorporate) Controparte_11
antecedentemente al
[...] Controparte_10
31 dicembre 2016, risolti, in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017, ed altri rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non beneficiava della garanzia prestata da diversi Istituti appositamente indicati.
Tale cessione, veniva resa nota oltre che ai sensi dell'art. 58 TUB e pubblicizzato sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-deicrediti-html e, quindi, mentre i fideiussori non hanno eccepito la mancanza del loro specifico credito nella dedotta cessione, la banca ha fornito nel giudizio pertinente e sufficiente documentazione idonea ad attestare l'intercorsa cessione del credito, depositando la G.U. in cui si dava atto dell'operazione di cessione mediante criteri integrativi con l'indicazione di elementi per la formazione delle singole categorie consentono di individuare, senza incertezza, i rapporti oggetto della cessione tra cui quelli oggetto di garanzia da parte dei fideiussori.
Inoltre, gli stessi appellanti ne hanno ricosciuto la titolarità in capo alla cessionaria firmando persino un accordo transattivo, ragion per cui non si comprende come si possa contestarne poi nel giudizio la titolarità, ovvero l'esatta individuazione dei crediti in questione.
Con tutti gli altri motivi, gli appellanti con generiche motivazioni non contestano la legittimità dell'azione revocatoria introdotta dal creditore oggetto del giudizio di 7 primo grado e la sussistenza dei requisiti di cui all' art. 2901 c.c., ma propongono una richiesta declaratoria di nullità delle fideiussioni senza neppure aver proposto alcuna domanda riconvenzionale, ovvero come sostenuto dalla difesa della banca nullità che sarebbero state già proposte in altri giudizi in cui sarebbero stati dichiarati soccombente.
Tuttavia, gli appellanti dimenticano che oggetto del giudizio è semplicemente la sussistenza o meno dei presupposti per l'azione revocatoria ex-art. 2901 c.c. ed è
argomento -assorbente- ancor prima di ogni altra considerazione sulle fideiussioni omnibus, poiché in tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., rileva una nozione lata di credito, comprensiva della mera ragione o aspettativa, alla luce delle sottoscrizioni delle fideiussioni e dei crediti rinvenienti da tutti gli accertamenti giudiziali, quand'anche pendenti.
Tale presupposto è da ritenersi, in questa sede, pacificamente esistente.
L'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito. (Cass. 11755/2018; Cass.
5619/2016; Cass. n. 5359/2009) e, quindi, ciò che rileva in questa sede riguarda il fatto che gli appellanti hanno stipulato vari contratti di fideiussione, con il quale gli stessi si erano resi garanti dei crediti vantati dalla odierna appellata nei confronti della società PRIAMO S.r.L., pacificamente debitrice della banca tenuto conto che non sussiste alcun provvedimento passato in giudicato che escluda sia la loro qualità di garanti, che l'insussitenza delle diverse esposizioni debitorie nei confronti dell'appellata.
Ciò vuol dire che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla stipula delle fideiussioni, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti
8 all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni) ed al solo fattore oggettivo dell'insorgenza del credito, e nel caso in questione la consapevolezza da parte dei debitori di pregiudicare la garanzia del Pt_1
creditore è del tutto evidente avendo i debitori trasferito ai propri familiari tutti gli immobili di loro proprietà nonostante fossero consapevoli, nella loro qualità di amministratore e soci, della esistenza dei debiti con l'Istituto creditizio e dello stato di insolvenza della Società garantita circostanza di per sé idonea e sufficiente a far presumere che i convenuti fossero perfettamente consapevoli che, in CP_6
generale, a seguito di detta alienazione si sarebbe depauperato il patrimonio dei germani con una condotta funzionale e finalizzata a sottrarre gli immobili, Pt_1
oggetto degli atti dispositivi, alla responsabilità patrimoniale.
Infine, la sussistenza di ipoteche sui beni oggetto di azione revocatoria evidenziato dall'appellante come allegato dalla banca sono state trascritte su un bene di gravata già da ipoteca convenzionale in favore del Banco di Roma, Parte_1
come rilevato dalla stessa difesa della banca, e che le ulteriori ipoteche giudiziali in favore di si sono consolidate perché gli immobili sono stati Parte_4
oggetto degli atti dispositivi della presente revocatoria, mentre l'unico bene di proprietà di staggito nella procedura esecutiva num. 903/2017 Parte_2
RGE - Tribunale di BARI, sarebbe gravato anche da ipoteca giudiziale precedente al pignoramento della BANCA Popolare di Novara.
In ogni caso, gli appellanti non hanno specificatamente allegato il pregiudizio che avrebbero subito - nella sua certezza ed effettività - con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all'entità
della garanzia reale del secondo, in quanto ove anche la vendita non avesse luogo, la
9 banca creditrice potrebbe ottenere su quel bene la soddisfazione del proprio credito.
In conclusione, va dichiato inammissibile l'appello proposto da Parte_3
non essendo lo stesso parte del procedimento di primo grado conclusosi con la sentenza oggi impugnata, mentre va rigettato l'appello degli altri appellanti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (52.0000-260.000.00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 [...]
, avverso la sentenza la sentenza del Tribunale di Bari in data 20.5.21 Pt_3
n. 1948, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_3
2) rigetta l'appello di e confermando Parte_1 Parte_2
l'impugnata sentenza di primo grado.
3) condanna gli appellanti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali del presente grado che liquida in Euro 15.000,00 comprensivo dell'aumento oltre alle spese generali, Cap ed Iva.
4) da atto della ricorrenza dei presupposti a carico delle appellanti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio in videoconferenza del 25.02.2025;
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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