Ordinanza cautelare 27 ottobre 2022
Sentenza 23 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 27/10/2022, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/10/2022
N. 01130/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2022, proposto da
SEISTA - Servizi Integrati per le Strade e per l'Ambiente S.r.l., G.S.A. - Gestione Servizi Ambientali S.r.l. e Intergeos S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Baglivo e Alessandro Pracilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grottaglie, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza c/o L'Unione dei Comuni “MONTEDORO”, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del Bando di gara, pubblicato il 12 agosto 2022, con cui la Centrale Unica di Committenza c/o l'Unione dei Comuni “Montedoro” ha indetto la “Procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, di igiene urbana e complementari del Comune di Grottaglie ispirata a esigenze sociali e con caratteristiche di sostenibilità ambientale ex D.M. ambiente 13/02/2014 - appalto verde”;
- nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi, conseguenti e allegati, tra cui la determinazione a contrarre n. 589 del 1° luglio 2022 del Settore Ufficio Affari Generali del Comune di Grottaglie, la determinazione del Responsabile Centrale Unica di Committenza c/o l'Unione dei Comuni “Montedoro” n. 129 del 12 agosto 2022 (Numero Generale) e n. 10 del 12 agosto 2022 (Settore Comune di Grottaglie), recante “Approvazione bando - disciplinare di gara”, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'appalto, il Piano industriale contenente la Relazione Tecnica Generale, il D.U.V.R.I. e lo Schema di contratto, la modulistica e gli allegati al Bando di gara, le Risposte e i Chiarimenti dell'Amministrazione alle richieste di chiarimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grottaglie;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 26 ottobre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to F. Baglivo e avv.to G. Misserini;
Premesso che - allo stato - non sembra condivisibile l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo sollevata dal Comune resistente, attesa l'assenza di un conflitto di interessi attuale tra le tre Società ricorrenti (e neppure le ulteriori eccezioni di inammissibilità del gravame) e che le censure formulate nel ricorso, tendenti alla riedizione della procedura di gara, appaiono in parte suggestive (con riferimento alla questione della illegittima imposizione dell’applicazione del C.C.N.L. F.I.S.E. - Asso Ambiente in relazione a tutto il personale da utilizzare compreso quello “assorbito” dal gestore uscente) e in parte (con riferimento alla dedotta inadeguatezza della base d’asta quantificata dalla Stazione Appaltante in misura insufficiente alla copertura dei costi della commessa) necessitano di approfondimento, anche tramite eventuale Verificazione, in sede di merito;
Ritenuto, quindi, che le esigenze cautelari prospettate dalle parti ricorrenti possono, nel particolare caso di specie, essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissa la data della discussione del ricorso nel merito all’udienza pubblica del 10 gennaio 2023.
Non luogo a provvedere sulle spese della presente fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti, anche non costituite in giudizio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO