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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10958 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
n. 4216/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia Notaro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile r.g. n. 4216/2023 e pendente TRA
, nata a [...] il [...] (CF ) res.te in Parte_1 C.F._1 OL (Sa) alla via Petrone n. 4, ai fini del presente giudizio elett.te dom.ta in Napoli alla via Dei Mille 16, presso lo studio dell'Avv. Renato Spadaro (CF , fax 081.40.89.71 pec C.F._2
dal quale è rapp.ta e difesa. Email_1 ATTRICE CONTRO
) già Controparte_1 Controparte_2 ( con sede legale in Napoli alla via D. Morelli n. 75 (C.F.
[...] CP_3
, PEC: in persona del Presidente, Legale Rappresentante p.t. P.IVA_1 Email_2 dott. nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e difeso, CP_4 C.F._3 giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall' avv. Luigi Punzo (C.F. C.F._4 PEC: e dall'avv. Cinzia Coppa (C.F. , Email_3 C.F._5 PEC: dell'avvocatura interna dell'ente pubblico ed Email_4 elettivamente domiciliato presso la sede legale in Napoli alla Via Domenico Morelli n. 75. CONVENUTA Oggetto: Vendita di cose immobili. Conclusioni: Come da comparse conclusionali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC del 13.02.2023, la Sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio l' ed adiva il Tribunale di Napoli per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In CP_1 accoglimento della domanda, voglia il GU del Tribunale di Napoli, dichiarare l'obbligo del convenuto
– di stipulare con l'istante il contratto di Controparte_5 compravendita relativo all'alloggio sito in OL alla via L. Petrone n. 4, precisamente quello sito alla sc. A contraddistinto con l'interno n. 1, identificato con codice n. 3L045W00587, con ordine al convenuto Ente di fornire i dati catastali del medesimo, previo il versamento prezzo da determinarsi in applicazione dei criteri di cui alla L. 560/1993 e L. Reg. Campania 24/2003 e, per l'effetto, emettere pronuncia che, ai sensi dell'art. 2932 Cc produca gli effetti del contratto di vendita non concluso, e trasferisca in favore dell'istante, sig.ra nata a [...] il [...], Cf Parte_1
, res.te in OL (Sa) alla via Petrone n. 4, la proprietà dell'immobile appena C.F._1 sopra descritto, ordinando al Sig. Conservatore dei RRII di Salerno, di trascrivere la emananda pagina 1 di 4 sentenza con esonero dello stesso da ogni responsabilità. Ove occorra, in via istruttoria, voglia il GU disporre CTU tecnica, tesa a determinare il valore dell'immobile in questione in applicazione dei criteri fissati dalla cennata L. 560/93 e L. Reg. Campania 24/2003.Vinte le spese e le competenze e con attribuzione”. A sostegno della propria pretesa l'attrice deduceva di essere assegnataria e conduttrice di un alloggio di ERP di proprietà dell' di Salerno, oggi , sito in OL alla via L. Petrone n. 4, precisamente CP_3 CP_1 alla scala A, interno n. 1, identificato con codice n. che, in virtù di quanto disposto C.F._6 dalla legge n. 560/1993, con atto del 17.11.2017, aveva formulato richiesta di acquisto dell'alloggio da essa detenuto, tuttavia riscontrando l'inerzia dell' nel provvedere alla formalizzazione del CP_1 contratto di vendita dell'immobile. L'attrice sosteneva di essere titolare di un diritto soggettivo alla stipula del contratto di compravendita, suscettibile di esecuzione in forma specifica, a norma dell'art. 2932 c.c., pertanto concludeva come in premessa. Si costituiva l impugnando l'atto di citazione di parte attrice in ogni sua parte, nello specifico CP_1 eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per assenza di prova documentale e degli estremi del provvedimento di assegnazione dell'alloggio ERP, degli estremi del contratto di locazione stipulato tra attrice e l'ente convenuto in giudizio, nonché del protocollo della istanza di acquisto dell'alloggio ERP oggetto di causa. L eccepiva, inoltre, l'infondatezza della domanda poiché la CP_1 richiesta di acquisto inviata dall'attrice nel 2017 doveva avere valore di mera sollecitazione, non derivando dalla stessa l'attivazione di alcun procedimento obbligatorio per l'Ente, stante anche la mancata comunicazione del prezzo, causa di invalidità del programma di vendita secondo quanto previsto dal Reg. Reg. n. 11/2019, art. 29. La convenuta chiariva, in proposito, come la mera presentazione della domanda dell'assegnatario non fosse sufficiente a ritenere concluso il contratto nell'inerzia dell'Amministrazione, e non potesse ritenersi sussistente un diritto soggettivo in capo all'attrice, essendo condizionato dalle determinazioni che, in ordine alla vendita, andavano adottate dalla p.a. proprietaria e dalla regione nel cui territorio l'immobile si trovava. Dunque, l' chiedeva CP_1 rigettarsi tutte le domande e richieste avanzate con l'atto di citazione da parte attrice Parte_1 perché improponibili, improcedibili, inammissibili, infondate in fatto e diritto e carenti di prova in ordine all'an e al quantum e prescritte e inammissibili anche per carenza di legittimazione e titolarità attiva;
condannarsi la parte attrice alla refusione totale delle spese di lite. Il Giudice all'udienza del 12.06.2023 assegnava i termini ex art. 183 cpc e rinviava al 16.05.2024 per l'ammissione della prova, invitando, nelle more, le parti a transigere la lite. Le parti depositavano memorie ex art 183 I e II termine c.p.c. precisando le proprie richieste e posizioni. All'udienza del 16.05.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.06.2025. In tale data assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.. Le parti depositavano scritti conclusionali e confermavano le pregresse richieste.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
In primo luogo, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della sig.ra per Parte_1 mancata produzione del provvedimento di assegnazione dell'alloggio di ERP o del contratto di locazione atti a dimostrare la sussistenza della legittimazione. Invero, nonostante la documentazione risulti scarna, l'attrice ha prodotto atti relativi alla regolarizzazione della locazione provenienti proprio dall' di Salerno e contenenti l'indicazione CP_3 dell'alloggio ad essa affidato in locazione. Tale documentazione risulta sufficiente a giustificare l'interesse ad agire dell'attrice. Nel merito, si rileva preliminarmente che la legge 560/1993, recante “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, disciplina la vendita, agli aventi diritto, degli alloggi pagina 2 di 4 popolari di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli realizzati ai sensi della l. 52/1976 (art. 1, comma 1), dettata in tema di interventi straordinari per l'edilizia in favore, tra l'altro, del personale civile e militare della Pubblica Sicurezza. La successiva legge 266/1999, regolamenta, altresì, l'alienazione dei suddetti immobili in deroga ai limiti previsti dall'art. 4 della legge 560/1993. L'art. 16, comma 10 e 10 bis prevede che “10. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque alienati, agli assegnatari che ne facciano richiesta, indipendentemente dai limiti stabiliti al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560. In tale caso si applicano le modalità di cessione stabilite dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 560. 10-bis. Con le stesse modalità stabilite al comma 10 possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato concessi in qualità di alloggi individuali ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di servizio”. Il comma 4 della legge 560/93 prevede che “Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalità. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge”. Quest'ultima norma prevede dunque che l'alienazione sia subordinata all'inserimento dei beni interessati nel piano di vendita. Orbene, nel caso di specie non vi è prova, ed anzi vi è specifica contestazione sin dalla comparsa di costituzione e risposta, che il bene immobile sia stato ricompreso nel piano di vendita della Regione Campania. Inoltre, il regolamento regionale n.11/2019 all'art. 29 stabilisce che “Gli Enti Proprietari, con atto notificato a mezzo raccomandata A/R o PEC, comunicano agli assegnatari il prezzo della vendita e le altre condizioni alle quali la compravendita deve essere conclusa. Gli assegnatari entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione da parte dell'Ente Proprietario manifestano, a mezzo di raccomandata A.R. o PEC, la volontà di procedere all'acquisto al prezzo comunicato, pena la decadenza della possibilità dell'acquisto”. Nella controversia di cui si tratta non risulta in alcun modo provato neanche che ci sia stata la comunicazione del prezzo da parte della PA.. Tanto chiarito, l'odierna attrice con le memorie ex art.183 c.p.c. primo termine precisava “se è vero quanto sostenuto dall'Ente, secondo cui, in mancanza di un provvedimento di accettazione specifico, nessun contratto poteva dirsi concluso, è altrettanto vero che, nel caso di specie, non si è domandato l'accertamento dell'avvenuta conclusione del contratto, ma, al contrario, si è espressamente domandato l'accertamento dell'obbligo di concludere il contratto”. Pur così precisata la domanda risulta del tutto infondata. In materia, sedimentata giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito “la mera presentazione della domanda non è sufficiente a ritenere concluso il contratto nell'inerzia dell'Amministrazione, non potendo attribuirsi alcuna rilevanza a un comportamento concludente dell'ente, e che neppure la sua accettazione a seguito della comunicazione all'assegnatario del prezzo di cessione è determinante ai fini del trasferimento della proprietà dell'alloggio, poiché da essa deriva solo la costituzione di un rapporto di carattere personale con l'ente che produce l'unico effetto di rendere incontestabile il diritto alla stipulazione del contratto di compravendita. Tale rapporto, essendo caratterizzato da connotazioni pubblicistiche, non integra gli estremi di un contratto preliminare di compravendita di diritto privato suscettibile di esecuzione specifica attraverso il ricorso all'art. 2932 cod. civ., sicché l'assegnatario ha solo un'azione di risarcimento dei danni derivanti dal comportamento colposo dell'Amministrazione la quale, sino al trasferimento della proprietà dell'alloggio, conserva i suoi poteri di controllo e può pur pagina 3 di 4 sempre disporre la revoca o la decadenza dell'assegnazione nei confronti dell'assegnatario che abbia perduto i requisiti richiesti dalla legge o sia inadempiente agli obblighi assunti”. (Cass. Civ. sentenza n. 4595/2019 conforme Cass. Civ. SSUU 11334/2007). A ben guardare, nel caso di specie, non solo è assente la stipula di un contratto, ma la PA non ha perfezionato l'iter amministrativo né ha comunicato il prezzo di acquisto dell'immobile, pertanto non può ritenersi obbligata a concludere il contratto (tanto che il presente giudizio era stato preceduto da un giudizio innanzi al TAR teso proprio a superare il silenzio serbato dall'Ente Pubblico sulla domanda di assegnazione). Pertanto, la domanda attorea va integralmente rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/2014 e ss modificazioni, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli XII sez. civile, in persona del GU Dott.ssa Alessia Notaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 13.02.2023 così statuisce:
1) rigetta la domanda per le ragioni in motivazione
2) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi Parte_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 25/11/2025 Il giudice Dott.ssa Alessia Notaro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia Notaro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile r.g. n. 4216/2023 e pendente TRA
, nata a [...] il [...] (CF ) res.te in Parte_1 C.F._1 OL (Sa) alla via Petrone n. 4, ai fini del presente giudizio elett.te dom.ta in Napoli alla via Dei Mille 16, presso lo studio dell'Avv. Renato Spadaro (CF , fax 081.40.89.71 pec C.F._2
dal quale è rapp.ta e difesa. Email_1 ATTRICE CONTRO
) già Controparte_1 Controparte_2 ( con sede legale in Napoli alla via D. Morelli n. 75 (C.F.
[...] CP_3
, PEC: in persona del Presidente, Legale Rappresentante p.t. P.IVA_1 Email_2 dott. nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e difeso, CP_4 C.F._3 giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall' avv. Luigi Punzo (C.F. C.F._4 PEC: e dall'avv. Cinzia Coppa (C.F. , Email_3 C.F._5 PEC: dell'avvocatura interna dell'ente pubblico ed Email_4 elettivamente domiciliato presso la sede legale in Napoli alla Via Domenico Morelli n. 75. CONVENUTA Oggetto: Vendita di cose immobili. Conclusioni: Come da comparse conclusionali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC del 13.02.2023, la Sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio l' ed adiva il Tribunale di Napoli per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In CP_1 accoglimento della domanda, voglia il GU del Tribunale di Napoli, dichiarare l'obbligo del convenuto
– di stipulare con l'istante il contratto di Controparte_5 compravendita relativo all'alloggio sito in OL alla via L. Petrone n. 4, precisamente quello sito alla sc. A contraddistinto con l'interno n. 1, identificato con codice n. 3L045W00587, con ordine al convenuto Ente di fornire i dati catastali del medesimo, previo il versamento prezzo da determinarsi in applicazione dei criteri di cui alla L. 560/1993 e L. Reg. Campania 24/2003 e, per l'effetto, emettere pronuncia che, ai sensi dell'art. 2932 Cc produca gli effetti del contratto di vendita non concluso, e trasferisca in favore dell'istante, sig.ra nata a [...] il [...], Cf Parte_1
, res.te in OL (Sa) alla via Petrone n. 4, la proprietà dell'immobile appena C.F._1 sopra descritto, ordinando al Sig. Conservatore dei RRII di Salerno, di trascrivere la emananda pagina 1 di 4 sentenza con esonero dello stesso da ogni responsabilità. Ove occorra, in via istruttoria, voglia il GU disporre CTU tecnica, tesa a determinare il valore dell'immobile in questione in applicazione dei criteri fissati dalla cennata L. 560/93 e L. Reg. Campania 24/2003.Vinte le spese e le competenze e con attribuzione”. A sostegno della propria pretesa l'attrice deduceva di essere assegnataria e conduttrice di un alloggio di ERP di proprietà dell' di Salerno, oggi , sito in OL alla via L. Petrone n. 4, precisamente CP_3 CP_1 alla scala A, interno n. 1, identificato con codice n. che, in virtù di quanto disposto C.F._6 dalla legge n. 560/1993, con atto del 17.11.2017, aveva formulato richiesta di acquisto dell'alloggio da essa detenuto, tuttavia riscontrando l'inerzia dell' nel provvedere alla formalizzazione del CP_1 contratto di vendita dell'immobile. L'attrice sosteneva di essere titolare di un diritto soggettivo alla stipula del contratto di compravendita, suscettibile di esecuzione in forma specifica, a norma dell'art. 2932 c.c., pertanto concludeva come in premessa. Si costituiva l impugnando l'atto di citazione di parte attrice in ogni sua parte, nello specifico CP_1 eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per assenza di prova documentale e degli estremi del provvedimento di assegnazione dell'alloggio ERP, degli estremi del contratto di locazione stipulato tra attrice e l'ente convenuto in giudizio, nonché del protocollo della istanza di acquisto dell'alloggio ERP oggetto di causa. L eccepiva, inoltre, l'infondatezza della domanda poiché la CP_1 richiesta di acquisto inviata dall'attrice nel 2017 doveva avere valore di mera sollecitazione, non derivando dalla stessa l'attivazione di alcun procedimento obbligatorio per l'Ente, stante anche la mancata comunicazione del prezzo, causa di invalidità del programma di vendita secondo quanto previsto dal Reg. Reg. n. 11/2019, art. 29. La convenuta chiariva, in proposito, come la mera presentazione della domanda dell'assegnatario non fosse sufficiente a ritenere concluso il contratto nell'inerzia dell'Amministrazione, e non potesse ritenersi sussistente un diritto soggettivo in capo all'attrice, essendo condizionato dalle determinazioni che, in ordine alla vendita, andavano adottate dalla p.a. proprietaria e dalla regione nel cui territorio l'immobile si trovava. Dunque, l' chiedeva CP_1 rigettarsi tutte le domande e richieste avanzate con l'atto di citazione da parte attrice Parte_1 perché improponibili, improcedibili, inammissibili, infondate in fatto e diritto e carenti di prova in ordine all'an e al quantum e prescritte e inammissibili anche per carenza di legittimazione e titolarità attiva;
condannarsi la parte attrice alla refusione totale delle spese di lite. Il Giudice all'udienza del 12.06.2023 assegnava i termini ex art. 183 cpc e rinviava al 16.05.2024 per l'ammissione della prova, invitando, nelle more, le parti a transigere la lite. Le parti depositavano memorie ex art 183 I e II termine c.p.c. precisando le proprie richieste e posizioni. All'udienza del 16.05.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.06.2025. In tale data assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.. Le parti depositavano scritti conclusionali e confermavano le pregresse richieste.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
In primo luogo, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della sig.ra per Parte_1 mancata produzione del provvedimento di assegnazione dell'alloggio di ERP o del contratto di locazione atti a dimostrare la sussistenza della legittimazione. Invero, nonostante la documentazione risulti scarna, l'attrice ha prodotto atti relativi alla regolarizzazione della locazione provenienti proprio dall' di Salerno e contenenti l'indicazione CP_3 dell'alloggio ad essa affidato in locazione. Tale documentazione risulta sufficiente a giustificare l'interesse ad agire dell'attrice. Nel merito, si rileva preliminarmente che la legge 560/1993, recante “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, disciplina la vendita, agli aventi diritto, degli alloggi pagina 2 di 4 popolari di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli realizzati ai sensi della l. 52/1976 (art. 1, comma 1), dettata in tema di interventi straordinari per l'edilizia in favore, tra l'altro, del personale civile e militare della Pubblica Sicurezza. La successiva legge 266/1999, regolamenta, altresì, l'alienazione dei suddetti immobili in deroga ai limiti previsti dall'art. 4 della legge 560/1993. L'art. 16, comma 10 e 10 bis prevede che “10. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque alienati, agli assegnatari che ne facciano richiesta, indipendentemente dai limiti stabiliti al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560. In tale caso si applicano le modalità di cessione stabilite dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 560. 10-bis. Con le stesse modalità stabilite al comma 10 possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato concessi in qualità di alloggi individuali ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di servizio”. Il comma 4 della legge 560/93 prevede che “Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalità. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge”. Quest'ultima norma prevede dunque che l'alienazione sia subordinata all'inserimento dei beni interessati nel piano di vendita. Orbene, nel caso di specie non vi è prova, ed anzi vi è specifica contestazione sin dalla comparsa di costituzione e risposta, che il bene immobile sia stato ricompreso nel piano di vendita della Regione Campania. Inoltre, il regolamento regionale n.11/2019 all'art. 29 stabilisce che “Gli Enti Proprietari, con atto notificato a mezzo raccomandata A/R o PEC, comunicano agli assegnatari il prezzo della vendita e le altre condizioni alle quali la compravendita deve essere conclusa. Gli assegnatari entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione da parte dell'Ente Proprietario manifestano, a mezzo di raccomandata A.R. o PEC, la volontà di procedere all'acquisto al prezzo comunicato, pena la decadenza della possibilità dell'acquisto”. Nella controversia di cui si tratta non risulta in alcun modo provato neanche che ci sia stata la comunicazione del prezzo da parte della PA.. Tanto chiarito, l'odierna attrice con le memorie ex art.183 c.p.c. primo termine precisava “se è vero quanto sostenuto dall'Ente, secondo cui, in mancanza di un provvedimento di accettazione specifico, nessun contratto poteva dirsi concluso, è altrettanto vero che, nel caso di specie, non si è domandato l'accertamento dell'avvenuta conclusione del contratto, ma, al contrario, si è espressamente domandato l'accertamento dell'obbligo di concludere il contratto”. Pur così precisata la domanda risulta del tutto infondata. In materia, sedimentata giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito “la mera presentazione della domanda non è sufficiente a ritenere concluso il contratto nell'inerzia dell'Amministrazione, non potendo attribuirsi alcuna rilevanza a un comportamento concludente dell'ente, e che neppure la sua accettazione a seguito della comunicazione all'assegnatario del prezzo di cessione è determinante ai fini del trasferimento della proprietà dell'alloggio, poiché da essa deriva solo la costituzione di un rapporto di carattere personale con l'ente che produce l'unico effetto di rendere incontestabile il diritto alla stipulazione del contratto di compravendita. Tale rapporto, essendo caratterizzato da connotazioni pubblicistiche, non integra gli estremi di un contratto preliminare di compravendita di diritto privato suscettibile di esecuzione specifica attraverso il ricorso all'art. 2932 cod. civ., sicché l'assegnatario ha solo un'azione di risarcimento dei danni derivanti dal comportamento colposo dell'Amministrazione la quale, sino al trasferimento della proprietà dell'alloggio, conserva i suoi poteri di controllo e può pur pagina 3 di 4 sempre disporre la revoca o la decadenza dell'assegnazione nei confronti dell'assegnatario che abbia perduto i requisiti richiesti dalla legge o sia inadempiente agli obblighi assunti”. (Cass. Civ. sentenza n. 4595/2019 conforme Cass. Civ. SSUU 11334/2007). A ben guardare, nel caso di specie, non solo è assente la stipula di un contratto, ma la PA non ha perfezionato l'iter amministrativo né ha comunicato il prezzo di acquisto dell'immobile, pertanto non può ritenersi obbligata a concludere il contratto (tanto che il presente giudizio era stato preceduto da un giudizio innanzi al TAR teso proprio a superare il silenzio serbato dall'Ente Pubblico sulla domanda di assegnazione). Pertanto, la domanda attorea va integralmente rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/2014 e ss modificazioni, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli XII sez. civile, in persona del GU Dott.ssa Alessia Notaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 13.02.2023 così statuisce:
1) rigetta la domanda per le ragioni in motivazione
2) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi Parte_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 25/11/2025 Il giudice Dott.ssa Alessia Notaro
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