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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/06/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele Presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 270 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n.1945/2020 del tribunale di Lecce, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 17.05.2023
TRA
(p.i. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Lecce, alla via Piemonte n.6, presso lo studio dell'avv. Biagio Corlianò che la rappresenta e difende, come da mandato in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lecce, alla via Controparte_1 C.F._1
G. Leopardi n.15, presso lo studio dell'avv. Antonio Palma che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , titolare dell'omonima ditta, Controparte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al tribunale di Lecce, la per sentirla condannare al Parte_1
pagamento in suo favore, previa verifica delle opere eseguite e dei pagamenti effettuati dalla stessa, della differenza dovuta nella misura di circa € 10.000,00 ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre al pagamento della rivalutazione e degli interessi nella misura di cui alle transazioni commerciali e spese processuali.
La costituitasi in giudizio, sosteneva che la vicenda era stata già totalmente definita con Parte_1
atto di transazione del 6.3.2003 e con il versamento della somma di € 9.000,00 per cui nulla era più dovuto al per i lavori commissionatigli. CP_1
1 Istruita la causa documentalmente, mediante prova testimoniale ed espletata c.t.u. poi rinnovata nominando all'uopo l'ing. , il quale quantificava le opere realizzate dal Controparte_2 CP_1 in complessivi € 113.580,54 al netto di Iva, con sentenza n. 1945 del 2020 il tribunale di Lecce così provvedeva: “1) accoglie la domanda attrice per i motivi indicati in motivazione;
2)
Conseguentemente condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di €.
4.598,87 oltre iva per i titoli e le ragioni esposte, oltre interessi legali dalla domanda;
3) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese e competenze di giudizio che liquida in complessivi €. 3.237,00, di cui € 237,00 per spese, oltre al rimborso forfettario al 15% sugli onorari, iva e cap come per legge;
4) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU come liquidate”.
Il giudice di primo grado condannava la al pagamento della somma di € 4.598,87 oltre iva e Pt_1
interessi legali dalla domanda, così motivando: “E' pacifico che la ditta alla data di CP_1
redazione dell'atto di transazione del 6.3.2003 aveva percepito pagamenti per complessivi
€.119.878,00 e che, a seguito della sottoscrizione di detto atto la soc. ha versato l'ulteriore Pt_1 importo di €. 9.000,00, oltre iva, per cui l'attrice ha incassato, per i lavori eseguiti, l'importo complessivo di oltre 130.000,00. Nella transazione le parti, dopo avere confermato il pagamento della somma di €. 119.978,00, compresa iva, dichiarano il loro intendimento di "addivenire alla conciliazione della controversia in corso, anche, ove occorra, per gradi" (lettera E premessa), convenendo più avanti il pagamento della ulteriore somma di €. 9.000,00, oltre €. 1.800,00 per iva, con la testuale precisazione che rimaneva "impregiudicata e da definire nei reciproci rapporti esclusivamente la questione afferente al conteggio e alla valutazione complessiva delle opere eseguite dall'impresa (n. 4) e che "a seguito del deposito della consulenza tecnica e comunque entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione della presente transazione, le parti si reincontreranno con i rispettivi legali per procedere ai calcoli ed alla valutazione di tutte le lavorazioni eseguite dall'impresa , nel tentativo di dirimere ogni ulteriore controversia al riguardo" (n. 5). II CP_1
CTU. ing. sulla scorta della documentazione in atti, ha valutato l'immobile eseguito dalla CP_2 ditta Є. 113.580,54, per cui, detratto l'importo di €. 108.981,67 (119.978,00 + Controparte_1
10.800,00 = 130.778,00 - 21.796,33 iva = 108.981,67), rimane il residuo importo di €. 4.598,87, oltre iva che la convenuta dovrà versare all'attore, otre interessi legali dalla domanda”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la per i motivi che varranno di seguito Parte_1
esaminati.
Resisteva al gravame .Precisate le conclusioni mediante trattazione scritta Controparte_1 all'udienza del 17.5.2023 la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha affidato il proprio atto di appello ai seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errore del tribunale di prime cure nel ritenere superata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. non avendo l'attrice esposto alcun elemento di diritto ed essendo generica la domanda introduttiva del giudizio proposta dal , titolare dell'omonima ditta, sia in ordine all'an, atteso che il contratto di appalto era CP_1
stato definitivamente risolto sin dal 2003, sia in ordine al quantum debeatur posto che il credito non era stato determinato nel suo ammontare.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante denuncia l'operazione contabile effettuata dal giudice di prime cure di scorporo dell'IVA sulla somma di € 130.678,00, in assenza di alcuna fattura da parte della cessata ditta ed in mancanza di una specifica domanda in tal senso. CP_1
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errata valutazione dell'immobile stimata in
€ 113.580,54 dall'ing. poiché basata sul listino prezzi del 2004 che all'epoca dei fatti di CP_2
causa non era ancora stato redatto.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante si duole per l'errore del primo giudice nell'effettuare lo scorporo dell'IVA considerato che la domanda introduttiva del giudizio di primo grado non era stata formulata con la dicitura “oltre IVA”.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione dell'art.112 c.p.c. da parte del tribunale di Lecce per avere operato una distinzione tra sorte capitale ed IVA non effettuata neppure da parte attrice.
Con il sesto motivo di gravame l'appellante lamenta testualmente: “Il giudice ha errato in procedendo, nell'applicazione delle norme sul principio di allegazione, sul principio dispositivo e sulla valutazione delle prove, nel valutare officiosamente questioni rimesse all'iniziativa probatoria della parte processuale attiva, e nel disattendere e/o omettere di pronunciare in ordine alle eccezioni rilevate e alle relative prove come richieste dall'appellante. Ha, altresì, errato in iudicando, sulla insussistenza dei presupposti obbiettivi per il rigetto della domanda attrice, rigettando, senza alcuna adeguata motivazione, le eccezioni difensive, le istanze ed ogni ragione della società convenuta.
Nulla ha pronunciato in riferimento all'eccepito onere della prova, incombente sull'attore, né sulla valutazione delle prove documentali e testimoniali;
ha posto a fondamento della sua decisione elementi presuntivi, imprecisi, contraddittori e discordanti. Infine, ha deciso sulla base di presupposti erronei ed insussistenti;
non ha motivato affatto e ha omesso di pronunciare su richieste istruttorie e su fatti decisivi della causa prospettati ritualmente dall'odierna appellante”.
Il primo motivo è infondato.
3 La nullità della citazione, ai sensi dell'art.164, c.4, può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, con valutazione da effettuarsi caso per caso.
Nella fattispecie, dal mero esame dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, emerge che sono stati indicati gli elementi di fatto e di diritto previsti dalla normativa processuale sicché correttamente il tribunale ha rigettato la sollevata eccezione.
Il secondo, il quarto ed il quinto motivo di appello vengono esaminati congiuntamente essendo identica la questione giuridica posta all'attenzione della corte ovvero l'errore del giudice di primo grado per aver proceduto allo scorporo dell'IVA ed al riconoscimento della stessa in mancanza di una specifica domanda da parte dell'odierno appellato.
I motivi sono infondati.
La lamenta l'operazione contabile di scorporo dell'IVA effettuata dal giudice di prime Parte_1
cure, tuttavia, osserva la corte, tale operazione appare immune da qualsivoglia vizio. Invero, indipendentemente dalla proposizione di un'apposita domanda in tal senso, l'Iva era dovuta.
L'Iva è da considerarsi un onere accessorio e consequenziale per cui deve ritenersi che la richiesta di pagamento (tra l'altro superiore rispetto alla somma liquidata nella sentenza di primo grado) involgeva in sé anche la richiesta di riconoscimento dell'Iva senza che possa veniva in rilievo, come dedotto dall'appellante, un profilo di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Tanto si evince, non solo dalla natura giuridica dei soggetti in questione, entrambi esercenti un'attività economica, ma anche dagli stessi documenti prodotti nel giudizio di primo grado.
In via esemplificativa, nell'atto di transazione stipulato in data 06.03.2003, le parti concordavano che:
“nel corso dei lavori sono stati corrisposti acconti vari per il complessivo importo di €. 119.978,00, compresa IVA, come risultanti dalle relative fatture emesse dall'impresa alla committente”. E ancora, all'art. 2 della transazione si afferma che: “la versa nelle mani del la Parte_1 Controparte_1 somma di €. 9.000,00, al netto di IVA. Si obbliga, altresì, a corrispondere immediatamente a ricezione della relativa fattura, che verrà emessa dall'impresa, l'ulteriore importo di €. 1.800,00, corrispondente al 20% di incidenza IVA sulla predetta somma”. Si veda in tal senso anche la relazione peritale depositata dall'ing. il quale a pag. 11 precisa che: “I prezzi sono indicati al netto di CP_2
IVA, da considerarsi a carico della Committenza”.
Ne consegue quindi che non può considerarsi erronea l'operazione effettuata dal giudice di primo grado di scorporo dalla somma di € 130.678,00 dell'IVA al 20% (aliquota vigente all'epoca dei fatti) al fine di calcolare il residuo importo dovuto al . CP_1
Anche il terzo motivo non è fondato.
Il c.t.u., ing. nella relazione peritale ha stimato l'immobile realizzato dalla ditta CP_2 CP_1 in € 113.580,54 tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dall'odierna appellante, egli non si è
4 basato unicamente sul listino prezzi del 2004 per effettuare tale valutazione. L'ausiliario ha puntualmente precisato anche gli altri parametri di riferimento: “Poiché non è stato rinvenuto alcun elenco prezzi delle Opere Pubbliche relative all'anno 2003, i prezzi sono stati determinati in base al
“listino prezzi orientativo delle opere” del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Puglia dell'anno 2004, prendendo in esame anche, per alcune voci, i prezzi contenuti nella Relazione di
Consulenza Tecnica d'Ufficio redatta dall'ing. , riferiti all'anno 2000, in atti. In merito, Persona_1
infine, alle categorie di lavoro per le quali non è stato possibile reperire il relativo prezzo, il sottoscritto si è basato, oltre che sull'esperienza personale e su documentazione utile rinvenuta nei propri archivi, risalente alla stessa epoca, anche sui risultati di un'indagine tra ditte e professionisti del settore” (da pag.11 relazione peritale).
Il sesto motivo è inammissibile in quanto all'evidenza generico ed indeterminato.
In tale contesto l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
La soccombenza dell'appellante ne determina la condanna al rimborso delle spese processuali del presente grado (fasi 1, 2 e 4 parametro medio) mediante applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, in favore di parte appellata.
Si dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, nella composizione di cui al verbale di udienza, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese Parte_1 processuali del presente grado di giudizio, in favore di , titolare dell'omonima Controparte_1
ditta, che liquida in €. 1.923,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, CPA e IVA, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi distrattario.
Si dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 6 giugno 2022
Il Giudice ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Riccardo Mele
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