Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4032/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
4032/2019 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rap- Parte_1 C.F._1
presentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione del primo grado di giudizio, dall'Avv. Isidoro Daniele Casillo , presso la quale ha eletto domicilio in San Giuseppe Vesuviano (NA) in via Passanti n.64,
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. e P.I.: , in per- Controparte_1 P.IVA_1
sona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Roberto Sava, presso il cui stu- dio elettivamente domicilia, in Napoli (NA), via Sanfelice n. 24,
-APPELLATA-
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
-APPELLATA CONTUMACE-
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 1579/2019 .
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 16.01.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione volto all'accertamento negativo ed alla declaratoria di nullità del credito riportato dalla cartella di pagamento n. 071 2004 0128870370000,
[...]
convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Nola l' Parte_1 [...]
e il al fine di chiedere l'accertamento Controparte_3 Controparte_2
1
1.1 Resistette all'opposizione l' , insistendo per il ri- Controparte_4
getto della domanda in quanto inammissibile, improcedibile e infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese.
1.2 A dispetto della ritualità dell'atto di citazione, non si costituì in giudizio il
[...]
. Controparte_2
1.3 Con sentenza n. 1579/2019 il Giudice di Pace di Nola, accolse la domanda azionata dalla società attrice, annullando la cartella esattoriale opposta e compensando le spese del giudizio.
2. Avverso tale pronuncia ha interposto tempestivo appello denun- Parte_1 ciando, con un unico motivo di appello, la violazione dell'art. 92 c.p.c. co. II da parte del Giudice di Pace di Nola, che con sentenza n. 1579/2019, pur accogliendo integral- mente la opposizione da esso istante spiegata avverso la cartella esattoriale n. 071 2004
0128870370000, aveva compensato le spese di lite.
2.1 Con comparsa di costituzione si è costituita l' , la quale, sul Controparte_4
presupposto della specificità della materia e delle attività concretamente svolte sottese alla decisione di compensazione delle spese di primo grado, ha chiesto il rigetto del gra- vame con vittoria delle competenze e spese di lite del presente giudizio.
2.2 A dispetto della ritualità della notifica dell'atto di appello, non si è costituita in giu- dizio il , di cui è stata dichiarata la contumacia all'udienza del Controparte_2
22/10/2019.
3. Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, la causa, in assenza di attività istruttoria, giunge alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, deve essere declinata l'ammissibilità dell'appello, in quanto esso è conforme ai requisiti previsti dall'art. 342 cpc in quanto, l'appel- lante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnate circoscri- vendo oggettivamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata e per altro verso le modifiche richieste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli er-
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rori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conseguentemente la propria ricostruzione fattuale.
2. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
2.1. Come è noto, infatti, le spese di lite, per il principio di causalità vanno addossate al- la parte soccombente (art. 91 c.p.c.) e il giudice può compensarle, secondo la previsione dell'art. 92 c.p.c. ratione temporis applicabile, solo se vi è soccombenza reciproca o mu- tamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero - come chiarito dal
Giudice delle Leggi con sentenza n. 77/2018 - se ricorrono “gravi ed eccezionali ragio- ni” analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, di cui il giudice deve motivare la sussisten- za. Diversamente le spese non potranno mai essere poste a carico della parte integral- mente vittoriosa (cfr. da ultimo Cass. n. 31288/2019).
Ed allora, alla luce degli enunciati principi, evidente appare la violazione commessa dal primo giudice, il quale, a dispetto del pieno accoglimento del ricorso, è giunto a com- pensare integralmente le spese di lite tra le parti, ancorando tale soluzione sull'errato in- vio dell'istanza di autotutela nei confronti dell' anziché nei con- Controparte_4 fronti dell'ente impositore.
Trattasi di una motivazione non conforme ai principi di diritto, non integrando la stessa nessuna delle sovra esposte ipotesi di compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. né risul- tano configurabili analoghe gravi ed eccezionali ragioni di cui il giudice a quo non ha dato in alcun modo conto, posto che non sussiste alcun onere di chiedere in via stragiu- diziale l'annullamento in autotutela del provvedimento pregiudizievole.
3. Donde, l'appello deve essere accolto e, in riforma del capo relativo alle spese di lite della sentenza di primo grado, l' e il Controparte_1 CP_2
devono essere condannate a pagare in favore del procuratore antistatario avv.
[...]
Isidoro Daniele Casillo, le spese del primo grado del giudizio, liquidate, tenuto conto della somma ingiunta (c.d. criterio del disputatum) secondo i parametri minimi, in ra- gione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, previsti dalla norma- tiva previgente di cui al D.M. 55/2014 (2014-2018) per le cause dinanzi al giudice di
Pace.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza delle parti appellate e vanno liquidate come per legge ai sensi del DM 55/2014 recante: "Determinazione dei
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parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art.
13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022, con riferimento ai parametri minimi (in ragione della non particolare com- plessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema sempli- ficato di decisione adottato) con esclusione della fase istruttoria in quanto non svoltasi, con attribuzione al procuratore costituito di parte appellante in qualità di anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 1579/2019 emes- sa dal Giudice di Pace di Nola, condanna l' , in perso- Controparte_1
na del legale rappresentante p.t., e il , in persona del Sindaco Controparte_2
p.t., in solido tra loro, al pagamento, in favore del procuratore antistatario, delle spese del primo grado del giudizio, liquidate in euro 436,00 (di cui euro 113,00 per la fase di studio, euro 120,00 per la fase introduttiva ed euro 203 per quella decisionale, esclusa la non espletata fase istruttoria) per compenso professionale, oltre rimborso spese gene- rali nella misura del 15%, iva e c.p.a., come per legge;
3) Condanna l' , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., e il , in persona del Sindaco p.t., in solido tra loro, al pa- Controparte_2
gamento, in favore del procuratore antistatario di , avv. Isidoro Da- Parte_1
niele Casillo , delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 64,50 per esborsi, ed euro 232,00 (di cui euro 66,00 per la fase di studio, euro 66,00 per la fase in- troduttiva, euro 100,00 euro per la fase decisionale, escludendosi la fase istruttoria in quanto non svoltasi) per compenso professionale oltre rimborso spese generali nella mi- sura del 15%, iva e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Nola, il 16/01/2025.
Il Giudice dott.Andrea Francesco Fabbri
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