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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 26/03/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2079/2024 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi e contestuale istanza di divorzio congiunto”; promosso da:
C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 nella Via Ten. , e Parte_2
, C.F. , nato a [...] il 1° febbraio 1973 e residente a [...]Parte_3 C.F._2
(RG) nella Via Giuseppe Verdi n. 160/A, elettivamente domiciliati in Caltanissetta nella Piazza Trento n.
27, presso lo studio dell'avv. Paola Lunetta, che li rappresenta e difende giusta procura apposta in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti: “Con le note scritte per l'udienza del 5.3.2025 depositata ex art. 127 ter c.p.c., il difensore ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno celebrato matrimonio in Pozzallo (RG) in data 5/1/2010, atto iscritto agli atti del comune di Pozzallo al n. 1, parte I, Ufficio 1; Per_ che dall'unione tra le parti sono nate due figlie, e l'8.6.2011 e il 27.12.2017, rispettivamente;
Per_1
1 che il difensore, con le note depositate per l'udienza del 5.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte, ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, avendo le parti, con il ricorso introduttivo e con la dichiarazione scritta allegata alle note scritte, rinunciato alla partecipazione personale in udienza in presenza, avendo anche dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione relative all'affidamento e al mantenimento delle figlie minorenni appaiono conformi alla legge e all'interesse delle predette figlie minorenni, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori delle figlie minori, con il collocamento prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di incontrarle secondo la tempistica ivi indicata, e ponendo a carico del l'impegno a corrispondere alla madre per il mantenimento delle figlie la somma mensile Pt_3 di € 250,00, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, e con l'assegno unico in favore della madre, ed oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori, come elencate in ricorso in via esemplificativa, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
ritenuto che
, per quanto attiene alla contestuale istanza di scioglimento del matrimonio, ammissibile secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione del 16.10.2023, sentenza n. 28727, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso depositato il 23.12.2024, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzallo (RG).
Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione all'istanza di scioglimento del matrimonio.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2079/2024 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi e contestuale istanza di divorzio congiunto”; promosso da:
C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 nella Via Ten. , e Parte_2
, C.F. , nato a [...] il 1° febbraio 1973 e residente a [...]Parte_3 C.F._2
(RG) nella Via Giuseppe Verdi n. 160/A, elettivamente domiciliati in Caltanissetta nella Piazza Trento n.
27, presso lo studio dell'avv. Paola Lunetta, che li rappresenta e difende giusta procura apposta in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti: “Con le note scritte per l'udienza del 5.3.2025 depositata ex art. 127 ter c.p.c., il difensore ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno celebrato matrimonio in Pozzallo (RG) in data 5/1/2010, atto iscritto agli atti del comune di Pozzallo al n. 1, parte I, Ufficio 1; Per_ che dall'unione tra le parti sono nate due figlie, e l'8.6.2011 e il 27.12.2017, rispettivamente;
Per_1
1 che il difensore, con le note depositate per l'udienza del 5.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte, ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, avendo le parti, con il ricorso introduttivo e con la dichiarazione scritta allegata alle note scritte, rinunciato alla partecipazione personale in udienza in presenza, avendo anche dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione relative all'affidamento e al mantenimento delle figlie minorenni appaiono conformi alla legge e all'interesse delle predette figlie minorenni, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori delle figlie minori, con il collocamento prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di incontrarle secondo la tempistica ivi indicata, e ponendo a carico del l'impegno a corrispondere alla madre per il mantenimento delle figlie la somma mensile Pt_3 di € 250,00, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, e con l'assegno unico in favore della madre, ed oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori, come elencate in ricorso in via esemplificativa, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
ritenuto che
, per quanto attiene alla contestuale istanza di scioglimento del matrimonio, ammissibile secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione del 16.10.2023, sentenza n. 28727, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso depositato il 23.12.2024, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzallo (RG).
Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione all'istanza di scioglimento del matrimonio.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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