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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 08/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
15/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
RUTA GAETANO, LA
FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2243/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Ugo Bassi, 6/8 20159 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 449/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 3
e pubblicata il 29/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 068 2020 00319941 84000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2155/2025 depositato il
23/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 449/24 del 3.7.2023 (depositata il 29.1.2024) la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, Sezione 3, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso cartelle di pagamento a fini IRPEF emesse dalla Agenzia delle Entrate relative agli anni di imposta 2015 e 2016, condannando la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.
Va rilevato che la cartella riferita al 2015 era oggetto di sgravio da parte dell'Ufficio, onde la controversia restava incentrata sulla cartella per il 2016.
La questione ruota intorno al disconoscimento di crediti di imposta riportati in dichiarazione, sulla base di un accertamento eseguito ai sensi dell'art. 36 bis d.p.r. 600/1973.
I giudici di primo grado riconoscevano nel merito la fondatezza delle ragioni del contribuente, cittadino AIRE,
a favore del quale il credito di imposta emergeva dalla dichiarazione per il 2015, oggetto di previo controllo senza rilievi da parte dell'Ufficio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Ufficio, deducendo motivi procedurali e di merito, nello specifico: i) vizio di motivazione, per avere il giudice di primo grado pedissequamente seguito le ragioni del ricorrente senza tenere in debita considerazione le controdeduzioni dell'Ufficio; ii) violazione dell'art. 21 d. lgs. 546/92, per essere stato notificato il ricorso introduttivo del giudizio fuori dai termini di legge;
iii) correttezza nella procedura di accertamento ai sensi dell'art. 36 bis d.p.r. 600/1973; iv) violazione dell'art. 15 d.lgs.
546/92 in relazione all'art. 92 c.p.c., per essere stata pronunciata condanna al pagamento delle spese di lite pur in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni” per la compensazione. Si costituiva in giudizio il contribuente chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio deve essere respinto, dovendo trovare conferma la decisione di primo grado.
Si riportano in sintesi le ragioni giustificative della decisione, seguendo l'ordine dei motivi di impugnazione.
E' infondato il motivo relativo al vizio di motivazione. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la sentenza di primo grado articola in modo compiuto, sia in fatto che in diritto, le ragioni a fondamento della decisione. Il motivo di gravame si risolve in una ricognizione di principi sull'obbligo di motivazione che non consta siano stati disattesi nella stesura della sentenza appellata, laddove al contrario il percorso argomentativo segue un criterio logico e completo nella rappresentazione delle contrapposte posizioni delle parti, dunque immune dai vizi denunciati dall'appellante.
È del pari infondata la doglianza relativa al mancato rispetto del termine di notifica del ricorso. Va infatti rilevato come la pretesa impositiva sia stata notificata al contribuente nel proprio domicilio all'estero; gli elementi per verificare la tempestività della notifica del ricorso sono quelli presentati dal contribuente, essendosi l'Ufficio limitato a richiamare la data dell'8.6.2022, indicata nella busta della raccomandata, che corrisponde al deposito presso l'Ufficio postale della medesima raccomandata internazionale contenente la cartella di pagamento, per il recapito nel Regno Unito nel luogo di residenza del contribuente. Ora, è del tutto evidente che questa data sia ininfluente al fine del conteggio del termine per la notifica, dovendosi avere riguardo alla data di ricezione da parte del contribuente, data che - per sin troppo ovvie ragioni - non può coincidere con quella di deposito presso l'Ufficio postale. In mancanza di diversa indicazione da parte dell'Ufficio, non vi sono ragioni per ritenere inaffidabile il dato indicato dal contribuente, tenuto anche conto della allegazione contenuta nelle controdeduzioni, in cui si riporta la movimentazione della raccomandata, secondo l'estratto dal servizio “Dove Quando” di Banca_1.
Infondata nel merito è la questione sulla spettanza del credito di imposta. L'appello appare per il vero incentrato sulla legittimità del rilievo, condotto nella specie sulla base della previsione di cui all'art. 36 bis d.p.r. 600/73; in effetti il contribuente, sia nel ricorso introduttivo che nelle controdeduzioni si era soffermato sulla legittimità di un accertamento a tavolino, in cui veniva rettificata la spettanza di un credito che avrebbe invece richiesto un più penetrante accertamento nel merito. La questione era stata ritenuta assorbita dal giudice di primo grado. In questa sede deve ritenersi corretta la decisione impugnata, fondata sul riscontro nelle dichiarazioni da cui emerge il credito;
anche a prescindere dalla legittimità dello strumento utilizzato dall'Ufficio per il disconoscimento del credito (accertamento ai sensi dell'art. 36 bis d.
p.r. 600/73), deve evidenziarsi come sia del tutto carente la spiegazione delle ragioni che escludono la spettanza di tale credito. In questo senso, per ragioni sostanziali prima ancora che formali, il provvedimento dell'Ufficio avrebbe dovuto essere diversamente articolato.
Da ultimo, ritiene il Collegio di compensare le spese di lite limitatamente al presente grado, tenendo conto del complessivo sviluppo della controversia, dovendosi dare atto dello sgravio di una delle due cartelle in contestazione e ritenendosi la condanna alle spese per il primo grado proporzionale ed in linea con il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello dell'ufficio. Compensa le spese di lite.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
15/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
RUTA GAETANO, LA
FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2243/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Ugo Bassi, 6/8 20159 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 449/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 3
e pubblicata il 29/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 068 2020 00319941 84000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2155/2025 depositato il
23/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 449/24 del 3.7.2023 (depositata il 29.1.2024) la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, Sezione 3, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso cartelle di pagamento a fini IRPEF emesse dalla Agenzia delle Entrate relative agli anni di imposta 2015 e 2016, condannando la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.
Va rilevato che la cartella riferita al 2015 era oggetto di sgravio da parte dell'Ufficio, onde la controversia restava incentrata sulla cartella per il 2016.
La questione ruota intorno al disconoscimento di crediti di imposta riportati in dichiarazione, sulla base di un accertamento eseguito ai sensi dell'art. 36 bis d.p.r. 600/1973.
I giudici di primo grado riconoscevano nel merito la fondatezza delle ragioni del contribuente, cittadino AIRE,
a favore del quale il credito di imposta emergeva dalla dichiarazione per il 2015, oggetto di previo controllo senza rilievi da parte dell'Ufficio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Ufficio, deducendo motivi procedurali e di merito, nello specifico: i) vizio di motivazione, per avere il giudice di primo grado pedissequamente seguito le ragioni del ricorrente senza tenere in debita considerazione le controdeduzioni dell'Ufficio; ii) violazione dell'art. 21 d. lgs. 546/92, per essere stato notificato il ricorso introduttivo del giudizio fuori dai termini di legge;
iii) correttezza nella procedura di accertamento ai sensi dell'art. 36 bis d.p.r. 600/1973; iv) violazione dell'art. 15 d.lgs.
546/92 in relazione all'art. 92 c.p.c., per essere stata pronunciata condanna al pagamento delle spese di lite pur in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni” per la compensazione. Si costituiva in giudizio il contribuente chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio deve essere respinto, dovendo trovare conferma la decisione di primo grado.
Si riportano in sintesi le ragioni giustificative della decisione, seguendo l'ordine dei motivi di impugnazione.
E' infondato il motivo relativo al vizio di motivazione. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la sentenza di primo grado articola in modo compiuto, sia in fatto che in diritto, le ragioni a fondamento della decisione. Il motivo di gravame si risolve in una ricognizione di principi sull'obbligo di motivazione che non consta siano stati disattesi nella stesura della sentenza appellata, laddove al contrario il percorso argomentativo segue un criterio logico e completo nella rappresentazione delle contrapposte posizioni delle parti, dunque immune dai vizi denunciati dall'appellante.
È del pari infondata la doglianza relativa al mancato rispetto del termine di notifica del ricorso. Va infatti rilevato come la pretesa impositiva sia stata notificata al contribuente nel proprio domicilio all'estero; gli elementi per verificare la tempestività della notifica del ricorso sono quelli presentati dal contribuente, essendosi l'Ufficio limitato a richiamare la data dell'8.6.2022, indicata nella busta della raccomandata, che corrisponde al deposito presso l'Ufficio postale della medesima raccomandata internazionale contenente la cartella di pagamento, per il recapito nel Regno Unito nel luogo di residenza del contribuente. Ora, è del tutto evidente che questa data sia ininfluente al fine del conteggio del termine per la notifica, dovendosi avere riguardo alla data di ricezione da parte del contribuente, data che - per sin troppo ovvie ragioni - non può coincidere con quella di deposito presso l'Ufficio postale. In mancanza di diversa indicazione da parte dell'Ufficio, non vi sono ragioni per ritenere inaffidabile il dato indicato dal contribuente, tenuto anche conto della allegazione contenuta nelle controdeduzioni, in cui si riporta la movimentazione della raccomandata, secondo l'estratto dal servizio “Dove Quando” di Banca_1.
Infondata nel merito è la questione sulla spettanza del credito di imposta. L'appello appare per il vero incentrato sulla legittimità del rilievo, condotto nella specie sulla base della previsione di cui all'art. 36 bis d.p.r. 600/73; in effetti il contribuente, sia nel ricorso introduttivo che nelle controdeduzioni si era soffermato sulla legittimità di un accertamento a tavolino, in cui veniva rettificata la spettanza di un credito che avrebbe invece richiesto un più penetrante accertamento nel merito. La questione era stata ritenuta assorbita dal giudice di primo grado. In questa sede deve ritenersi corretta la decisione impugnata, fondata sul riscontro nelle dichiarazioni da cui emerge il credito;
anche a prescindere dalla legittimità dello strumento utilizzato dall'Ufficio per il disconoscimento del credito (accertamento ai sensi dell'art. 36 bis d.
p.r. 600/73), deve evidenziarsi come sia del tutto carente la spiegazione delle ragioni che escludono la spettanza di tale credito. In questo senso, per ragioni sostanziali prima ancora che formali, il provvedimento dell'Ufficio avrebbe dovuto essere diversamente articolato.
Da ultimo, ritiene il Collegio di compensare le spese di lite limitatamente al presente grado, tenendo conto del complessivo sviluppo della controversia, dovendosi dare atto dello sgravio di una delle due cartelle in contestazione e ritenendosi la condanna alle spese per il primo grado proporzionale ed in linea con il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello dell'ufficio. Compensa le spese di lite.