Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 08/01/2026, n. 37
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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    Violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/92 in relazione all'art. 92 c.p.c. per condanna alle spese

    Le spese di lite sono compensate limitatamente al presente grado, tenendo conto del complessivo sviluppo della controversia e dello sgravio di una delle due cartelle in contestazione.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione

    La sentenza di primo grado articola in modo compiuto, sia in fatto che in diritto, le ragioni a fondamento della decisione, seguendo un criterio logico e completo.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 21 d. lgs. 546/92 per notifica del ricorso fuori termine

    La data di deposito della raccomandata internazionale contenente la cartella di pagamento all'estero è ininfluente ai fini del conteggio del termine per la notifica. Non vi sono ragioni per ritenere inaffidabile il dato indicato dal contribuente sulla data di ricezione.

  • Rigettato
    Correttezza nella procedura di accertamento ai sensi dell'art. 36 bis d.p.r. 600/1973

    La decisione impugnata è corretta, fondata sul riscontro nelle dichiarazioni da cui emerge il credito. Il provvedimento dell'Ufficio avrebbe dovuto essere diversamente articolato per escludere la spettanza del credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 08/01/2026, n. 37
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 37
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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