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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10472 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.: 33955/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli XI Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del G. o. p. Dott. Paolo Madonna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 33955/2018, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1
difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Alfredo Avella, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, in Pt_1
Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio, n. 1, come da procura in atti
OPPONENTE
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.
NC LO e RA EP, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in via del Parco Pt_1
Margherita 3, come da procura in calce OPPOSTA
CONCLUSIONI
L'opponente, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, ha concluso per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al procuratore costituito.
L'PP, riportandosi ai propri scritti difensivi, ha concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al procuratore costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il in Parte_1
persona del Sindaco p.t. conveniva in giudizio Parte_2
(di seguito ), per ottenere la revoca del decreto
[...] Parte_2
ingiuntivo n. 7342/2018 emesso dal Tribunale di Napoli in data
02/10/2018 con il quale le veniva intimato di pagare a favore della PP la somma di € 522.425,22 oltre interessi ex d.lgs.
231/2002 e spese. Tale decreto era stato emesso in virtù di una certificazione di credito rilasciata dal Comune tramite la
Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) del MEF – ai sensi del
D.L. 8 aprile 2013 n. 35, conv. in L. 6 giugno 2013 n. 64 – attestante la certezza, liquidità ed esigibilità del credito per corrispettivi di servizi socio-assistenziali resi dal cedente con indicazione della data entro cui sarebbe Parte_3
stato eseguito il pagamento (12/05/2018).
- 2 - Detta certificazione, prodotta in sede monitoria, concerneva il solo importo capitale, credito successivamente ceduto pro soluto a società di cartolarizzazione Controparte_1
autorizzata (iscritta ex art. 106 TUB), nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco pubblicata in G.U. ai sensi della L. 130/1999, poi comunicata al debitore ceduto.
Il deduceva l'avvenuto pagamento parziale di Parte_1
alcune delle fatture incluse nella certificazione – segnatamente le fatture nn. 23, 24, 25, 26 e 27 del 26/01/2016 – per un importo totale di € 59.438,17, pagato in data 01/08/2018 (antecedentemente alla notifica del decreto ingiuntivo), come da mandato n. 09246 del
30/07/2018. In conseguenza di tale pagamento, il Pt_1
chiedeva la revoca del decreto opposto, quantomeno per la parte non più dovuta, con declaratoria di avvenuto pagamento parziale e rideterminazione dell'eventuale residuo dovuto. A fondamento dell'opposizione, il Comune deduceva che la certificazione del credito MEF rilasciata ai sensi del D.L. 35/2013 non costituiva affatto un riconoscimento incontestabile del debito. In particolare, il opponente sosteneva che tale certificazione abbia la Pt_1
sola funzione di agevolare la circolazione del credito e le anticipazioni finanziarie, senza però precludere all'ente debitore di opporre al cessionario le medesime eccezioni che avrebbe potuto far valere verso il creditore originario in relazione al rapporto sottostante.
In secondo luogo, il Comune contestava la legittimazione attiva di quale cessionaria di un credito verso Controparte_1
- 3 - la P.A., asserendo che – in assenza di una formale accettazione della cessione da parte dell'ente debitore – la cessionaria non sarebbe legittimata ad agire. A tal fine. l'opponente richiamava la previgente normativa (art. 9, All. E, L. 2248/1865;
R.D. 2440/1923) che subordinava l'efficacia della cessione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione al consenso dell'amministrazione debitrice.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l'PP Parte_2
in qualità di mandataria della cessionaria, chiedendo il
[...]
rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo per l'importo non contestato. In particolare, quest'ultima eccepiva la piena validità ed efficacia della certificazione ministeriale quale prova scritta del credito in sede monitoria, nonché l'opponibilità al della cessione del credito alla società di cartolarizzazione, Pt_1
stante la pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U.
In particolare, la difesa dell'PP rilevava che, pur dovendo dare atto dell'avvenuto versamento di € 59.438,17 da parte del debitore, tale pagamento parziale doveva imputarsi in diminuzione del credito azionato, senza tuttavia infirmare la legittimità del decreto ingiuntivo ottenuto per la somma originariamente certificata. L'PP sosteneva che la certificazione del credito rilasciata dal ai sensi della normativa emergenziale sui Pt_1
pagamenti dei debiti P.A., costituisse un'attestazione formale dell'esistenza e liquidità del credito in favore del precedente creditore ( per le forniture eseguite, con Parte_3
indicazione dell'importo dovuto e della data prevista di
- 4 - pagamento. Essa vincolava l'ente debitore alle proprie risultanze e integrava quantomeno una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., tale da dispensare il creditore dall'onere di provare il rapporto sottostante. Pertanto, il avendo attestato il credito come Pt_1
dovuto e liquido, non potrebbe ora contestarne la fondatezza se non provando l'inesistenza della causa debendi o altre eccezioni sostanziali non esaminate in sede di certificazione. Concludeva, dunque, per il rigetto dell'opposizione, fatta salva la riduzione del credito per l'importo già corrisposto, e per la conseguente condanna del al pagamento del residuo dovuto, oltre Pt_1
interessi e spese. Sosteneva, altresì, che la cessione del credito in favore di fosse pienamente valida ed Controparte_1
efficace verso il Comune. La stessa certificazione ex D.L. 35/2013 prevedeva espressamente l'accettazione preventiva da parte dell'ente debitore della possibile cessione del credito certificato a banche o intermediari finanziari autorizzati. Nel caso di specie la cessione era stata regolarmente comunicata tramite la piattaforma elettronica del MEF e il ne era stato messo a conoscenza;
Pt_1
non occorreva, dunque, un'ulteriore formale accettazione.
In merito al pagamento parziale invocato dal Pt_1
l'PP ne eccepiva l'irregolarità e l'insufficienza. Rilevava che tale pagamento era stato imputato innanzitutto agli interessi moratori già maturati sul credito, in applicazione del criterio legale di imputazione di cui all'art. 1194 c.c., e solo dopo a scalare sul capitale residuo. Pertanto, non risultava estinta l'intera sorte capitale ingiunta, ma solo una sua parte, permanendo un
- 5 - significativo credito residuo in capo a L'PP CP_1
contestava dunque che il decreto ingiuntivo dovesse essere revocato in toto, sostenendo al contrario che la parziale estinzione del debito avrebbe semmai potuto comportare una conferma solo parziale dell'ingiunzione per la parte non pagata.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale (in particolare, certificazione del MEF, atto di cessione del credito e prova del pagamento parziale) e trattenuta in decisione, previa discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda è parzialmente fondata per quanto di ragione.
Va anzitutto disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della sollevata dall'opponente Controparte_1
In base ai principi generali (artt. 1260 e segg. Parte_1
c.c.), la cessione del credito determina la piena successione del cessionario nei diritti del creditore originario, con effetti verso il debitore ceduto dal momento in cui la cessione gli sia stata notificata o accettata (art. 1264 c.c.). Sul punto va compiuto un breve excursus sulla normativa che regola la cessione di un credito vantato verso la P.A. Il legislatore, infatti, sin dal R.D. 2440/1923 in materia di “nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, richiamando la
Legge 2248/1865, aveva previsto che, in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed
- 6 - appalti, il credito non potesse essere ceduto senza il consenso dell'Amministrazione ceduta, come stabilito dall'art. 9 della detta legge. Tale disciplina mirava a coniugare il principio civilistico della libera cessione del credito con le peculiari esigenze sottese alla regolare esecuzione dei contratti pubblici, che rendono rilevante anche la corretta individuazione del destinatario dei pagamenti dovuti dalla stazione appaltante. Sullo sfondo di tale normativa vige, infatti, l'interesse pubblico alla regolare esecuzione della prestazione contrattuale, la cui tutela impone di evitare che, durante la medesima, possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa così risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Le citate disposizioni, dunque, hanno previsto un maggiore coinvolgimento dell'Amministrazione rispetto alla cessione del credito, imponendo un suo consenso rispetto alla cessione stessa.
Da qui, l'inefficacia della cessione finché non intervenga un formale atto di assenso dell'Amministrazione, la quale potrebbe rifiutare la cessione nei propri confronti anche per motivi diversi da quelli afferenti alla forma utilizzata per la cessione. In considerazione della summenzionata ratio, si è ritenuto in giurisprudenza che il regime derogatorio ivi previsto trovi applicazione solo fino a quando il contratto è in corso e termini con la conclusione del rapporto contrattuale (Cass., Sez. I, 21 dicembre 2018, n. 33344; Cass., Sez. I, 8 maggio 2008, n. 11475;
Cass., Sez. I, 1° febbraio 2007, n. 2209).
- 7 - La predetta disciplina è stata poi integrata dal Codice dei contratti pubblici che, all'art. 106, comma 13, relativamente alle cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, ha statuito che “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere fatte mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”. Tale norma individua la disciplina oggi applicabile alla cessione dei crediti derivanti da appalti, concessioni e concorsi di progettazione;
con la stessa è stato introdotto un meccanismo di silenzio-assenso, per cui le cessioni dei crediti nei confronti della
P.A. sono opponibili alle medesime quando sia stata notificata la cessione e la P.A. non l'abbia espressamente rifiutata entro 45 giorni dalla notifica. Si ha, pertanto, un'espressa deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 1264 c.c.: non basta la notifica della cessione affinché il debitore ceduto sia obbligato a pagare al cessionario (per liberarsi), ma serve anche l'assenso, espresso o tacito, del primo;
ciò, a garanzia della trasparenza dei rapporti economici della P.A.
Fatte queste premesse, risulta essere Controparte_1
società veicolo autorizzata (inserita nell'elenco tenuto da Banca
- 8 - d'Italia ex art. 106 TUB) alla quale il ha ceduto Parte_3
pro soluto il credito certificato. Tale cessione è avvenuta mediante atto scritto ed è stata comunicata al Comune tramite la Piattaforma dei Crediti Certificati del MEF. Dalla certificazione MEF stessa e dalle comunicazioni intercorse, risulta che il era a Pt_1
conoscenza della cessione e che nulla ha opposto in quella sede.
Deve quindi ritenersi pienamente perfezionato il trasferimento del credito e la sua opponibilità all'ente ceduto.
[...]
è, pertanto, pienamente legittimata ad agire in Controparte_1
giudizio per far valere il credito in questione, esercitando in nome proprio (per mezzo del proprio procuratore speciale Parte_2
tutte le azioni che sarebbero spettate al creditore originario.
[...]
La conseguenza è che il non può contestare la Parte_1
legittimazione attiva del cessionario, essendo questi subentrato a tutti gli effetti nel rapporto obbligatorio. L'unico limite a tale successione riguarda le eccezioni opponibili: per l'art. 1263 c.c., il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni fondate sul rapporto originario che gli sarebbe stato possibile opporre al cedente al momento della cessione. Ciò significa che la P.A., pur dovendo pagare al nuovo creditore, conserva la facoltà di far valere nei confronti di costui eventuali vicende estintive o modificative del debito verificatesi prima della notifica della cessione, nonché le eccezioni inerenti al rapporto contrattuale di base. In applicazione di tale principio, ad esempio, la Cassazione ha ritenuto che la P.A. committente, convenuta in giudizio dal factor cessionario, potesse opporre la risoluzione per
- 9 - inadempimento del contratto di appalto intervenuta con efficacia retroattiva, in quanto tale evento (il venir meno del contratto) eliminava ab origine il credito ceduto, rendendolo inesigibile anche nei confronti del cessionario (Cass., sez. III, 28 febbraio
2008, n. 5302).
Il non ha dedotto specifiche eccezioni di tal sorta Pt_1
(inadempimenti qualificati o risoluzioni del contratto di fornitura)
e comunque tali questioni attengono al merito del credito già precedentemente esaminate. In definitiva, si ribadisce che quale cessionaria munita di valida Controparte_1
notifica della cessione, era pienamente legittimata ad ottenere il decreto ingiuntivo e ad agire in giudizio. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal opponente va dunque Pt_1
rigettata.
Va altresì disattesa l'eccezione del in Parte_1
merito alla natura giuridica e agli effetti della certificazione del credito rilasciata dal Comune ai sensi del D.L. 8 aprile 2013 n. 35
(conv. con mod. in L. 6 giugno 2013 n. 64). Detta normativa, emanata per favorire il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica
Amministrazione, ha introdotto una procedura amministrativa mediante cui le P.A. possono attestare, su istanza del creditore, la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei loro confronti, indicando l'importo dovuto e la data entro cui provvederanno al pagamento. Tale certificazione – effettuata tramite la piattaforma elettronica del MEF – comporta inoltre l'accettazione preventiva, da parte dell'ente debitore, di
- 10 - un'eventuale cessione del credito certificato a favore di banche o intermediari autorizzati. Nel caso di specie, il ha Parte_1
rilasciato la certificazione per il credito del Parte_3
riconoscendo formalmente che, a fronte delle forniture erogate, era dovuto al creditore l'importo di € 522.425,22 per sorte capitale
(oltre eventuali accessori) e impegnandosi al pagamento entro una certa data. Giova evidenziare che, per espressa previsione normativa, la certificazione attiene esclusivamente al credito principale (capitale) ed al suo carattere di certezza, liquidità ed esigibilità, mentre non include gli interessi moratori, i quali restano regolati dalle disposizioni generali o contrattuali applicabili. Ciò significa che l'ente debitore, nel certificare, riconosce l'esistenza del credito vantato dal fornitore per prestazioni effettuate, ma non rinuncia né determina in quella sede l'ammontare degli interessi di mora eventualmente maturati per il ritardato pagamento, i quali possono essere successivamente pretesi dal creditore secondo legge. Va comunque precisato che la certificazione di credito, pur costituendo un importante strumento di tutela monitoria per il creditore, non priva l'ente debitore delle facoltà difensive in sede di opposizione: essa, infatti, non preclude al debitore ceduto di sollevare le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario in relazione al rapporto sottostante. La normativa sulla certificazione dei crediti opera su un piano diverso rispetto a quella sulla riscossione del credito, consentendo la mobilitazione dei crediti verso la P.A., ma senza incidere sulle eventuali contestazioni di merito relative alla prestazione originaria. In altri
- 11 - termini, il debitore pubblico, pur avendo riconosciuto il debito ai fini dell'ottenimento della certificazione (e quindi ai fini monitori), conserva in sede di opposizione la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito (come, ad esempio,
l'inadempimento del creditore, la prescrizione, o – come nel caso di specie – il pagamento parziale). Naturalmente, per superare l'efficacia probatoria “astrattamente confessorìa” della certificazione, spetterà al opponente fornire la prova delle Pt_1
circostanze idonee a infirmare, in tutto o in parte, la pretesa azionata dal creditore.
Una volta accertata la valida instaurazione del rapporto creditorio in capo alla cessionaria e la legittimità, in astratto, del decreto ingiuntivo fondato sulla certificazione del credito, occorre stabilire quale effetto produca, sull'importo ingiunto, il pagamento parziale di € 59.438,17 che il Comune deduce di aver eseguito prima della notificazione del monitorio. La circostanza del pagamento in acconto risulta documentalmente provata mediante copia del mandato di pagamento n. 09246 del 30/07/2018, agli atti,
e non è contestata dalla parte PP. Si tratta dunque di valutare l'incidenza di tale pagamento parziale sulla sorte del decreto ingiuntivo opposto.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ogni pagamento intervenuto, anche parzialmente, nel corso del procedimento (o comunque accertato in sede di decisione) impone la revoca del decreto opposto nella misura corrispondente e la sua sostituzione
- 12 - con una pronuncia di condanna limitata all'eventuale credito residuo (Cass. civ. n. 6514 del 19 marzo 2004). Il giudice dell'opposizione, infatti, non si limita a verificare la legittimità formale del decreto ingiuntivo, ma deve accertare il fondamento della pretesa creditoria alla luce della situazione di fatto esistente al momento della decisione definitiva. Nel caso di specie, ai sensi dell'art. 1194 c.c., il pagamento di € 59.438,17 va imputato prima agli interessi di mora maturati e poi alla sorte capitale, sicché detraendo tale somma il credito residuo in linea capitale risulta pari a € 462.987,05. Infatti, il mandato n. 09246 del 30.07.2018 e la ricevuta “PAGATO” del 01.08.2018 comprovano l'integrale adempimento delle fatture n. 23–27 del 26.01.2016 per €
59.438,17 (netto), sicché il decreto ingiuntivo deve essere revocato e condannato l'opposto al pagamento del residuo pari a €
462.987,05 (522.425,22 – 59.438,17). Gli interessi ex d.lgs.
231/2002 sono dovuti: (i) sul residuo dalle scadenze delle singole fatture al saldo;
(ii) sulle cinque fatture n. 23–27 sino al
01.08.2018 (data del pagamento), come detto.
In ordine agli interessi moratori, va ribadito l'orientamento, recentemente rimarcato dalla Suprema Corte (Sez. Unite,
14.12.2023, n. 35092; nonché Cass., Sez. I, 18.03.2024, n. 7160), secondo cui la disciplina del d.lgs. 231/2002 in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche quando il debitore sia una Pubblica Amministrazione e prevale sulla normativa speciale di contabilità pubblica;
gli interessi decorrono automaticamente dalle scadenze pattizie/di legge sino al saldo.
- 13 - Ne discende che gli interessi ex d.lgs. 231/2002 spettano sul credito azionato, con la precisazione che, per le fatture già pagate prima dell'emissione del decreto, gli interessi decorrono sino alla data di effettivo pagamento (01.08.2018), come risultante dalla ricevuta del Tesoriere
In conclusione, l'opposizione proposta dal Parte_1
è accolta parzialmente in relazione alla quota di credito già
[...]
pagata (€ 59.438,17). Ne consegue che il decreto opposto deve essere revocato, con contestuale condanna dell'opponente al pagamento, in favore della parte PP, della somma residua pari a € 462.987,05, oltre interessi come sopra specificati.
La soccombenza reciproca è giustificato motivo ex art. 92, comma 2, c.p.c per compensare tra le parti le spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Napoli, Undicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione n. 33955/2018, come in epigrafe proposta, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta dal Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
[...]
7342/2018 emesso dal Tribunale di Napoli in data
02/10/2018;
2) condanna il al pagamento in favore di Parte_1
mandataria di Parte_2 Controparte_1
della somma di € 462.987,05, oltre interessi moratori
[...]
- 14 - ex D.lgs. 231/2002 dalle rispettive date di scadenza delle fatture sino al pagamento;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 13/11/2025 Il GOP
dott. Paolo Madonna
- 15 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli XI Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del G. o. p. Dott. Paolo Madonna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 33955/2018, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1
difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Alfredo Avella, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, in Pt_1
Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio, n. 1, come da procura in atti
OPPONENTE
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.
NC LO e RA EP, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in via del Parco Pt_1
Margherita 3, come da procura in calce OPPOSTA
CONCLUSIONI
L'opponente, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, ha concluso per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al procuratore costituito.
L'PP, riportandosi ai propri scritti difensivi, ha concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al procuratore costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il in Parte_1
persona del Sindaco p.t. conveniva in giudizio Parte_2
(di seguito ), per ottenere la revoca del decreto
[...] Parte_2
ingiuntivo n. 7342/2018 emesso dal Tribunale di Napoli in data
02/10/2018 con il quale le veniva intimato di pagare a favore della PP la somma di € 522.425,22 oltre interessi ex d.lgs.
231/2002 e spese. Tale decreto era stato emesso in virtù di una certificazione di credito rilasciata dal Comune tramite la
Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) del MEF – ai sensi del
D.L. 8 aprile 2013 n. 35, conv. in L. 6 giugno 2013 n. 64 – attestante la certezza, liquidità ed esigibilità del credito per corrispettivi di servizi socio-assistenziali resi dal cedente con indicazione della data entro cui sarebbe Parte_3
stato eseguito il pagamento (12/05/2018).
- 2 - Detta certificazione, prodotta in sede monitoria, concerneva il solo importo capitale, credito successivamente ceduto pro soluto a società di cartolarizzazione Controparte_1
autorizzata (iscritta ex art. 106 TUB), nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco pubblicata in G.U. ai sensi della L. 130/1999, poi comunicata al debitore ceduto.
Il deduceva l'avvenuto pagamento parziale di Parte_1
alcune delle fatture incluse nella certificazione – segnatamente le fatture nn. 23, 24, 25, 26 e 27 del 26/01/2016 – per un importo totale di € 59.438,17, pagato in data 01/08/2018 (antecedentemente alla notifica del decreto ingiuntivo), come da mandato n. 09246 del
30/07/2018. In conseguenza di tale pagamento, il Pt_1
chiedeva la revoca del decreto opposto, quantomeno per la parte non più dovuta, con declaratoria di avvenuto pagamento parziale e rideterminazione dell'eventuale residuo dovuto. A fondamento dell'opposizione, il Comune deduceva che la certificazione del credito MEF rilasciata ai sensi del D.L. 35/2013 non costituiva affatto un riconoscimento incontestabile del debito. In particolare, il opponente sosteneva che tale certificazione abbia la Pt_1
sola funzione di agevolare la circolazione del credito e le anticipazioni finanziarie, senza però precludere all'ente debitore di opporre al cessionario le medesime eccezioni che avrebbe potuto far valere verso il creditore originario in relazione al rapporto sottostante.
In secondo luogo, il Comune contestava la legittimazione attiva di quale cessionaria di un credito verso Controparte_1
- 3 - la P.A., asserendo che – in assenza di una formale accettazione della cessione da parte dell'ente debitore – la cessionaria non sarebbe legittimata ad agire. A tal fine. l'opponente richiamava la previgente normativa (art. 9, All. E, L. 2248/1865;
R.D. 2440/1923) che subordinava l'efficacia della cessione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione al consenso dell'amministrazione debitrice.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l'PP Parte_2
in qualità di mandataria della cessionaria, chiedendo il
[...]
rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo per l'importo non contestato. In particolare, quest'ultima eccepiva la piena validità ed efficacia della certificazione ministeriale quale prova scritta del credito in sede monitoria, nonché l'opponibilità al della cessione del credito alla società di cartolarizzazione, Pt_1
stante la pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U.
In particolare, la difesa dell'PP rilevava che, pur dovendo dare atto dell'avvenuto versamento di € 59.438,17 da parte del debitore, tale pagamento parziale doveva imputarsi in diminuzione del credito azionato, senza tuttavia infirmare la legittimità del decreto ingiuntivo ottenuto per la somma originariamente certificata. L'PP sosteneva che la certificazione del credito rilasciata dal ai sensi della normativa emergenziale sui Pt_1
pagamenti dei debiti P.A., costituisse un'attestazione formale dell'esistenza e liquidità del credito in favore del precedente creditore ( per le forniture eseguite, con Parte_3
indicazione dell'importo dovuto e della data prevista di
- 4 - pagamento. Essa vincolava l'ente debitore alle proprie risultanze e integrava quantomeno una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., tale da dispensare il creditore dall'onere di provare il rapporto sottostante. Pertanto, il avendo attestato il credito come Pt_1
dovuto e liquido, non potrebbe ora contestarne la fondatezza se non provando l'inesistenza della causa debendi o altre eccezioni sostanziali non esaminate in sede di certificazione. Concludeva, dunque, per il rigetto dell'opposizione, fatta salva la riduzione del credito per l'importo già corrisposto, e per la conseguente condanna del al pagamento del residuo dovuto, oltre Pt_1
interessi e spese. Sosteneva, altresì, che la cessione del credito in favore di fosse pienamente valida ed Controparte_1
efficace verso il Comune. La stessa certificazione ex D.L. 35/2013 prevedeva espressamente l'accettazione preventiva da parte dell'ente debitore della possibile cessione del credito certificato a banche o intermediari finanziari autorizzati. Nel caso di specie la cessione era stata regolarmente comunicata tramite la piattaforma elettronica del MEF e il ne era stato messo a conoscenza;
Pt_1
non occorreva, dunque, un'ulteriore formale accettazione.
In merito al pagamento parziale invocato dal Pt_1
l'PP ne eccepiva l'irregolarità e l'insufficienza. Rilevava che tale pagamento era stato imputato innanzitutto agli interessi moratori già maturati sul credito, in applicazione del criterio legale di imputazione di cui all'art. 1194 c.c., e solo dopo a scalare sul capitale residuo. Pertanto, non risultava estinta l'intera sorte capitale ingiunta, ma solo una sua parte, permanendo un
- 5 - significativo credito residuo in capo a L'PP CP_1
contestava dunque che il decreto ingiuntivo dovesse essere revocato in toto, sostenendo al contrario che la parziale estinzione del debito avrebbe semmai potuto comportare una conferma solo parziale dell'ingiunzione per la parte non pagata.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale (in particolare, certificazione del MEF, atto di cessione del credito e prova del pagamento parziale) e trattenuta in decisione, previa discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda è parzialmente fondata per quanto di ragione.
Va anzitutto disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della sollevata dall'opponente Controparte_1
In base ai principi generali (artt. 1260 e segg. Parte_1
c.c.), la cessione del credito determina la piena successione del cessionario nei diritti del creditore originario, con effetti verso il debitore ceduto dal momento in cui la cessione gli sia stata notificata o accettata (art. 1264 c.c.). Sul punto va compiuto un breve excursus sulla normativa che regola la cessione di un credito vantato verso la P.A. Il legislatore, infatti, sin dal R.D. 2440/1923 in materia di “nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, richiamando la
Legge 2248/1865, aveva previsto che, in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed
- 6 - appalti, il credito non potesse essere ceduto senza il consenso dell'Amministrazione ceduta, come stabilito dall'art. 9 della detta legge. Tale disciplina mirava a coniugare il principio civilistico della libera cessione del credito con le peculiari esigenze sottese alla regolare esecuzione dei contratti pubblici, che rendono rilevante anche la corretta individuazione del destinatario dei pagamenti dovuti dalla stazione appaltante. Sullo sfondo di tale normativa vige, infatti, l'interesse pubblico alla regolare esecuzione della prestazione contrattuale, la cui tutela impone di evitare che, durante la medesima, possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa così risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Le citate disposizioni, dunque, hanno previsto un maggiore coinvolgimento dell'Amministrazione rispetto alla cessione del credito, imponendo un suo consenso rispetto alla cessione stessa.
Da qui, l'inefficacia della cessione finché non intervenga un formale atto di assenso dell'Amministrazione, la quale potrebbe rifiutare la cessione nei propri confronti anche per motivi diversi da quelli afferenti alla forma utilizzata per la cessione. In considerazione della summenzionata ratio, si è ritenuto in giurisprudenza che il regime derogatorio ivi previsto trovi applicazione solo fino a quando il contratto è in corso e termini con la conclusione del rapporto contrattuale (Cass., Sez. I, 21 dicembre 2018, n. 33344; Cass., Sez. I, 8 maggio 2008, n. 11475;
Cass., Sez. I, 1° febbraio 2007, n. 2209).
- 7 - La predetta disciplina è stata poi integrata dal Codice dei contratti pubblici che, all'art. 106, comma 13, relativamente alle cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, ha statuito che “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere fatte mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”. Tale norma individua la disciplina oggi applicabile alla cessione dei crediti derivanti da appalti, concessioni e concorsi di progettazione;
con la stessa è stato introdotto un meccanismo di silenzio-assenso, per cui le cessioni dei crediti nei confronti della
P.A. sono opponibili alle medesime quando sia stata notificata la cessione e la P.A. non l'abbia espressamente rifiutata entro 45 giorni dalla notifica. Si ha, pertanto, un'espressa deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 1264 c.c.: non basta la notifica della cessione affinché il debitore ceduto sia obbligato a pagare al cessionario (per liberarsi), ma serve anche l'assenso, espresso o tacito, del primo;
ciò, a garanzia della trasparenza dei rapporti economici della P.A.
Fatte queste premesse, risulta essere Controparte_1
società veicolo autorizzata (inserita nell'elenco tenuto da Banca
- 8 - d'Italia ex art. 106 TUB) alla quale il ha ceduto Parte_3
pro soluto il credito certificato. Tale cessione è avvenuta mediante atto scritto ed è stata comunicata al Comune tramite la Piattaforma dei Crediti Certificati del MEF. Dalla certificazione MEF stessa e dalle comunicazioni intercorse, risulta che il era a Pt_1
conoscenza della cessione e che nulla ha opposto in quella sede.
Deve quindi ritenersi pienamente perfezionato il trasferimento del credito e la sua opponibilità all'ente ceduto.
[...]
è, pertanto, pienamente legittimata ad agire in Controparte_1
giudizio per far valere il credito in questione, esercitando in nome proprio (per mezzo del proprio procuratore speciale Parte_2
tutte le azioni che sarebbero spettate al creditore originario.
[...]
La conseguenza è che il non può contestare la Parte_1
legittimazione attiva del cessionario, essendo questi subentrato a tutti gli effetti nel rapporto obbligatorio. L'unico limite a tale successione riguarda le eccezioni opponibili: per l'art. 1263 c.c., il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni fondate sul rapporto originario che gli sarebbe stato possibile opporre al cedente al momento della cessione. Ciò significa che la P.A., pur dovendo pagare al nuovo creditore, conserva la facoltà di far valere nei confronti di costui eventuali vicende estintive o modificative del debito verificatesi prima della notifica della cessione, nonché le eccezioni inerenti al rapporto contrattuale di base. In applicazione di tale principio, ad esempio, la Cassazione ha ritenuto che la P.A. committente, convenuta in giudizio dal factor cessionario, potesse opporre la risoluzione per
- 9 - inadempimento del contratto di appalto intervenuta con efficacia retroattiva, in quanto tale evento (il venir meno del contratto) eliminava ab origine il credito ceduto, rendendolo inesigibile anche nei confronti del cessionario (Cass., sez. III, 28 febbraio
2008, n. 5302).
Il non ha dedotto specifiche eccezioni di tal sorta Pt_1
(inadempimenti qualificati o risoluzioni del contratto di fornitura)
e comunque tali questioni attengono al merito del credito già precedentemente esaminate. In definitiva, si ribadisce che quale cessionaria munita di valida Controparte_1
notifica della cessione, era pienamente legittimata ad ottenere il decreto ingiuntivo e ad agire in giudizio. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal opponente va dunque Pt_1
rigettata.
Va altresì disattesa l'eccezione del in Parte_1
merito alla natura giuridica e agli effetti della certificazione del credito rilasciata dal Comune ai sensi del D.L. 8 aprile 2013 n. 35
(conv. con mod. in L. 6 giugno 2013 n. 64). Detta normativa, emanata per favorire il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica
Amministrazione, ha introdotto una procedura amministrativa mediante cui le P.A. possono attestare, su istanza del creditore, la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei loro confronti, indicando l'importo dovuto e la data entro cui provvederanno al pagamento. Tale certificazione – effettuata tramite la piattaforma elettronica del MEF – comporta inoltre l'accettazione preventiva, da parte dell'ente debitore, di
- 10 - un'eventuale cessione del credito certificato a favore di banche o intermediari autorizzati. Nel caso di specie, il ha Parte_1
rilasciato la certificazione per il credito del Parte_3
riconoscendo formalmente che, a fronte delle forniture erogate, era dovuto al creditore l'importo di € 522.425,22 per sorte capitale
(oltre eventuali accessori) e impegnandosi al pagamento entro una certa data. Giova evidenziare che, per espressa previsione normativa, la certificazione attiene esclusivamente al credito principale (capitale) ed al suo carattere di certezza, liquidità ed esigibilità, mentre non include gli interessi moratori, i quali restano regolati dalle disposizioni generali o contrattuali applicabili. Ciò significa che l'ente debitore, nel certificare, riconosce l'esistenza del credito vantato dal fornitore per prestazioni effettuate, ma non rinuncia né determina in quella sede l'ammontare degli interessi di mora eventualmente maturati per il ritardato pagamento, i quali possono essere successivamente pretesi dal creditore secondo legge. Va comunque precisato che la certificazione di credito, pur costituendo un importante strumento di tutela monitoria per il creditore, non priva l'ente debitore delle facoltà difensive in sede di opposizione: essa, infatti, non preclude al debitore ceduto di sollevare le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario in relazione al rapporto sottostante. La normativa sulla certificazione dei crediti opera su un piano diverso rispetto a quella sulla riscossione del credito, consentendo la mobilitazione dei crediti verso la P.A., ma senza incidere sulle eventuali contestazioni di merito relative alla prestazione originaria. In altri
- 11 - termini, il debitore pubblico, pur avendo riconosciuto il debito ai fini dell'ottenimento della certificazione (e quindi ai fini monitori), conserva in sede di opposizione la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito (come, ad esempio,
l'inadempimento del creditore, la prescrizione, o – come nel caso di specie – il pagamento parziale). Naturalmente, per superare l'efficacia probatoria “astrattamente confessorìa” della certificazione, spetterà al opponente fornire la prova delle Pt_1
circostanze idonee a infirmare, in tutto o in parte, la pretesa azionata dal creditore.
Una volta accertata la valida instaurazione del rapporto creditorio in capo alla cessionaria e la legittimità, in astratto, del decreto ingiuntivo fondato sulla certificazione del credito, occorre stabilire quale effetto produca, sull'importo ingiunto, il pagamento parziale di € 59.438,17 che il Comune deduce di aver eseguito prima della notificazione del monitorio. La circostanza del pagamento in acconto risulta documentalmente provata mediante copia del mandato di pagamento n. 09246 del 30/07/2018, agli atti,
e non è contestata dalla parte PP. Si tratta dunque di valutare l'incidenza di tale pagamento parziale sulla sorte del decreto ingiuntivo opposto.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ogni pagamento intervenuto, anche parzialmente, nel corso del procedimento (o comunque accertato in sede di decisione) impone la revoca del decreto opposto nella misura corrispondente e la sua sostituzione
- 12 - con una pronuncia di condanna limitata all'eventuale credito residuo (Cass. civ. n. 6514 del 19 marzo 2004). Il giudice dell'opposizione, infatti, non si limita a verificare la legittimità formale del decreto ingiuntivo, ma deve accertare il fondamento della pretesa creditoria alla luce della situazione di fatto esistente al momento della decisione definitiva. Nel caso di specie, ai sensi dell'art. 1194 c.c., il pagamento di € 59.438,17 va imputato prima agli interessi di mora maturati e poi alla sorte capitale, sicché detraendo tale somma il credito residuo in linea capitale risulta pari a € 462.987,05. Infatti, il mandato n. 09246 del 30.07.2018 e la ricevuta “PAGATO” del 01.08.2018 comprovano l'integrale adempimento delle fatture n. 23–27 del 26.01.2016 per €
59.438,17 (netto), sicché il decreto ingiuntivo deve essere revocato e condannato l'opposto al pagamento del residuo pari a €
462.987,05 (522.425,22 – 59.438,17). Gli interessi ex d.lgs.
231/2002 sono dovuti: (i) sul residuo dalle scadenze delle singole fatture al saldo;
(ii) sulle cinque fatture n. 23–27 sino al
01.08.2018 (data del pagamento), come detto.
In ordine agli interessi moratori, va ribadito l'orientamento, recentemente rimarcato dalla Suprema Corte (Sez. Unite,
14.12.2023, n. 35092; nonché Cass., Sez. I, 18.03.2024, n. 7160), secondo cui la disciplina del d.lgs. 231/2002 in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche quando il debitore sia una Pubblica Amministrazione e prevale sulla normativa speciale di contabilità pubblica;
gli interessi decorrono automaticamente dalle scadenze pattizie/di legge sino al saldo.
- 13 - Ne discende che gli interessi ex d.lgs. 231/2002 spettano sul credito azionato, con la precisazione che, per le fatture già pagate prima dell'emissione del decreto, gli interessi decorrono sino alla data di effettivo pagamento (01.08.2018), come risultante dalla ricevuta del Tesoriere
In conclusione, l'opposizione proposta dal Parte_1
è accolta parzialmente in relazione alla quota di credito già
[...]
pagata (€ 59.438,17). Ne consegue che il decreto opposto deve essere revocato, con contestuale condanna dell'opponente al pagamento, in favore della parte PP, della somma residua pari a € 462.987,05, oltre interessi come sopra specificati.
La soccombenza reciproca è giustificato motivo ex art. 92, comma 2, c.p.c per compensare tra le parti le spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Napoli, Undicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione n. 33955/2018, come in epigrafe proposta, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta dal Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
[...]
7342/2018 emesso dal Tribunale di Napoli in data
02/10/2018;
2) condanna il al pagamento in favore di Parte_1
mandataria di Parte_2 Controparte_1
della somma di € 462.987,05, oltre interessi moratori
[...]
- 14 - ex D.lgs. 231/2002 dalle rispettive date di scadenza delle fatture sino al pagamento;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 13/11/2025 Il GOP
dott. Paolo Madonna
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